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Bur n. 89 del 04 luglio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 34 del 20 giugno 2023

SIPEG S.r.l. Variante al piano di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di detrito "LA MAROGNA", senza aumento del volume autorizzato, per adeguamento del progetto agli interventi di messa in sicurezza del cantiere estrattivo di cui all'ordinanza n. 729 del 29/06/2020 della Provincia di Vicenza (ex art. 674 D.P.R. 128/59) - Comune di localizzazione: Valdastico (VI); Comune interessato: Pedemonte (VI) Procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 8 della L.R. n. 4/2016 e della DGR n. 568/18). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato dalla Società SIPEG S.R.L. relativo al progetto di variante al piano di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di detrito "LA MAROGNA", senza aumento del volume autorizzato, per adeguamento del progetto agli interventi di messa in sicurezza del cantiere estrattivo di cui all'ordinanza n. 729 del 29/06/2020 della Provincia di Vicenza (ex art. 674 D.P.R. 128/59) - Comune di localizzazione: Valdastico (VI).
 

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto è presentato dal proponente come riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera t), denominata “modifiche o estensioni di progetto di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono evere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)”e si riferisce ad un progetto di cui all’allegato III lett. s) denominato “Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, trasmessa da SIPEG S.r.l. (con sede legale in Pedemonte, via Molino n. 3 – 36040 Pedemonte (VI), C.F. e P. IVA 00787520246), a mezzo posta elettronica certificata (PEC) del 04/04/023 acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. ai protocolli nn. 187212 – 187221 – 187226 – 187231 – 187242 – 187257 in data 05/04/2023 e successiva nota integrativa volontaria acquisita al protocollo regionale con n.203163 del 14/04/2023;

VISTA la nota protocollo regionale n. 202028 del 14/04/2023, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

VISTA la nota protocollo regionale n. 202005 del 14/04/2023, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno presentato alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa – U.O. Servizio Geologico e attività estrattive, ai sensi della L.R. 13/2018 e ai sensi delle norme tecniche di attuazione del P.R.A.C., la richiesta di verifica di procedibilità dell’istanza in parola;

VISTO che in data 19/04/2023 i delegati di SIPEG S.r.l. hanno presentato al Comitato Tecnico Regionale VIA il progetto in parola;

CONSIDERATO che in data 19/04/2023 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha nominato il gruppo istruttorio responsabile della valutazione del progetto e successiva nota di comunicazione nomina gruppo istruttorio prot. n. 22659 del 27/04/2023;

CONSIDERATO che il progetto prevede sostanzialmente la variante al piano di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di detrito “LA MAROGNA” in località Marogna presso il Comune di Valdastico, senza aumento del volume autorizzato, per adeguamento del progetto agli interventi di messa in sicurezza del cantiere estrattivo di cui all’ordinanza n. 729 del 29/06/2020 della Provincia di Vicenza (ex. Art. 674 D.P.R. 128/59);

VISTA la nota prot. n. 226536 del 27/04/2023 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A. hanno convocato un sopralluogo presso l’area in cui è prevista la realizzazione del progetto per il giorno 10/05/2023;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata la Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 135/2023 (protocollo regionale 316643 in data 12/06/2023), in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

PRESO ATTO della nota prot. n. 248694 del 09/05/2023 con la quale la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Servizi Forestali – Ufficio di Vicenza ha trasmesso la propria istruttoria;

PRESO ATTO della nota prot. n. 9019/2023 del 13/06/2023 trasmessa dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali acquisita al protocollo regionale al n. 319202 del 13/06/2023 con la quale presentano alcune considerazioni;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 14.06.2023, il quale, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e motivazioni che si riportano di seguito:

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:
il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 1400/2017;
la D.G.R. n. 568/2018
la L.R. n. 4/2016;

PRESO ATTO che:

  • il progetto in esame interessa un’area di cava ricadente principalmente in zona territoriale omogenea E1b – aree di importanza naturalistica e ambientale e che la stessa è sottoposta a Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Zone boscate, vincolo paesaggistico corsi d’acqua e vincolo idrogeologico;
  • il progetto riguarda la variante al piano di coltivazione e il relativo recupero ambientale della cava “La Marogna” in Comune di Valdastico;
  • la superficie di cava autorizzata con D.G.R. n. 918/2008 era di 485.500 mq con volume di scavo totale (detrito) di 8.122.000 mc con tempi di realizzazione dei lavori pari a 18 anni;
  • l’attività di estrazione e relativo ripristino ambientale autorizzata con la suddetta D.G.R. prevedeva di concludere i lavori di estrazione entro il 31.12.2024 e quelli di sistemazione entro il 31.12.2026;

PRESO ATTO che la variante prevede l’estrazione di 6.050.000 mc per i prossimi 20 anni pari al rimanente volume di estrazione già autorizzato dalla DGR n. 918/2008;

PRESO ATTO che la stima della produzione media annua è di circa 302.500 mc, che ripartiti sulle giornate lavorative annue (220), equivalgono a circa 1.370 mc/giorno;

PRESO ATTO che l’impostazione dalla variante prevede di realizzare n. 2 macro FASI di coltivazione, ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in Lotti di avanzamento progressivi, per un totale di n. 5 Lotti;

PRESO ATTO che la Fase 1 permette l’estrazione di una volumetria di circa 3.500.000 mc in circa 12 anni con una organizzazione in 3 Lotti di coltivazione (escavazione e ripristino), mentre la coltivazione della Fase 2 permette l’estrazione di una volumetria di circa 2.550.000 mc in circa 8 anni;

PRESO ATTO che il metodo di coltivazione è a piani orizzontali (descending horizontal slices), ovvero prevede di procedere con la coltivazione per piani paralleli discendenti, dall’alto al basso e dall’interno verso l’esterno;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha inviato, con nota prot. n. 316643 del 12/06/2023 la relazione tecnica n. 135/2023 nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e che è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:

  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
     
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Zamenis longissimus, Coronella austriaca, Pernis apivorus, Falco peregrinus, Milvus migrans, Picus canus, Dryocopus martius;
  2. di utilizzare per la ricomposizione ambientale dell’area di cava specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie vegetazionale degli orno-ostrieti (Ostryo carpinifoliae-Fraxino orni sigmetum, Mercuriali ovatae-Ostryo carpinifoliae sigmetum), secondo le specificità locali. L’esecuzione degli impianti arborei ed arbustivi andrà subordinata all’avvenuta ricostituzione della cotica erbosa secondo le previsioni stazionali (risultando quindi l’inerbimento un’attività preliminare) e dovrà essere effettuata la gestione e la manutenzione di tali impianti fino all’accertamento dell’affermazione dei caratteri diagnostici di ciascuna tipologia fitocenotica, prevedendo altresì le opportune forme di contrasto alle specie alloctone;
  3. di eseguire le lavorazioni di rimozione della copertura vegetazionale preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L’eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo risulterà ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva. A tal fine, la direzione Lavori andrà affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e individuare ed applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
  4. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

EVIDENZIATO inoltre che:

  • per quanto riguarda le opere a verde è necessario utilizzare materiale pacciamante della durata di almeno 2-3 anni per la piantumazione delle specie legnose e che il materiale di propagazione da impiegare deve essere di provenienza certificata, ai sensi della D.G.R. 3263 del 15 ottobre del 2004, in applicazione del D.Lgs. 386 del 10 novembre 2003;
  • che per quanto concerne l’inerbimento delle superfici degli ambiti con inclinazione fino a 10° si reputa che sia maggiormente adeguata la semina adottando il fieno locale carico di seme secondo le modalità previste dal Manuale dell'INTERREG "SALVERE"
    (
    http://www.daapv.unipd.it/SALVERE/SCOTTON _Manuale.pdf);
  • che per quanto riguarda l’inerbimento delle superfici degli ambiti sistemati con inclinazione da 30° a 35°, s’intende sottolineare che il miscuglio da utilizzare dovrebbe annoverare solo specie autoctone ed ecologicamente coerenti con lo stato dei luoghi, in relazione naturalmente dell’effetto consolidante;

CONSIDERATO che l’esame comparativo dei dati riportati nella Relazione Tecnica e nelle tavole progettuali ha evidenziato una netta differenza tra il dato complessivo riportato come rimboschimento al termine della ricomposizione (mq. 305.300) e la somma dei rimboschimenti previsti lotto per lotto (corrispondente a un totale di mq. 291.900); che tale discrepanza, pari a mq. 13.400, si abbina anche alle differenze relative alle superfici destinate a prato (la somma lotto per lotto è maggiore di mq. 5.200 rispetto al totale riportato nella Relazione) e a quelle destinate a ripristino con pulizia e messa a nudo del substrato roccioso (mq. 223.820 ottenuti dalla somma lotto per lotto contro mq. 205.700);

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto la documentazione non evidenzia con chiarezza le superfici corrette oggetto di effettivo rimboschimento lotto per lotto;

CONSIDERATO che in riferimento alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) presentata dal proponente:

  • la previsione acustica della fase 1 basandosi su misure fonometriche dello scenario attuale che sostanzialmente non dovrebbe cambiare, si può ritenere corretta;
  • nella previsione acustica della fase 2 non è chiaro se è stato preso in considerazione l’apporto acustico degli impianti mobili cingolati che dovrebbero avvicinarsi ai ricettori R1 ed R2;
  • la previsione acustica della fase 2 prevista dopo 12 anni si può considerare puramente indicativa; visto il notevole lasso di tempo mancante alla sua attuazione è prevedibile ipotizzare l’usura dei macchinari (con conseguente peggioramento della situazione acustica) o una loro sostituzione e sarà quindi necessario ripresentare la VPIA in prossimità dell’avvio della fase 2;

CONSIDERATO che il proponente afferma che farà uso di esplosivi per lo scavo in roccia (necessario per la costruzione della pista di arroccamento e per la demolizione di porzioni fortemente fratturate) e che non ha presentato alcuna valutazione in merito al possibile disturbo in ambiente di vita provocato dalle vibrazioni;

CONSIDERATO che la prescrizione n.5 dell’attuale autorizzazione prevede che “venga predisposto un adeguato piano di monitoraggio di rumore e vibrazioni da concordare con i competenti uffici dell’ARPAV”;

RITENUTO che la documentazione presentata non contiene i seguenti elementi utili a valutare compiutamente la necessità di confermare o meno il monitoraggio di cui alla suddetta prescrizione, anche nelle condizioni future previste dal progetto:

  • gli esiti dei monitoraggi sinora svolti;
  • la valutazione previsionale delle vibrazioni prodotte dalle esplosioni presso i ricettori abitativi più vicini all'area di coltivazione, ovvero la presentazione dei risultati di una misurazione effettuata durante esplosioni svolte nella cava attuale (per le valutazioni e/o misurazioni dovrà essere assunta come riferimento la norma UNI 9614:2017);

RITENUTO che le valutazioni presentate nello Studio Preliminare Ambientale per la matrice atmosfera presentino le seguenti carenze:

  • il calcolo del fattore emissivo totale non tiene conto del contributo derivato dall’impiego di esplosivi nelle attività di coltivazione e di quello derivato dall’attività di scotico del terreno;
  • lo Studio Preliminare Ambientale non dettaglia come sono eseguiti i monitoraggi per la misura dei rilievi di polverosità ambientale (tab. 16, pag. 179), né dove sono posizionati i punti di prelievo, né quale sia il parametro/inquinante rilevato, ne consegue che i risultati presentati sono di difficile valutazione;
  • dall’analisi delle foto satellitari, si evidenzia la presenza di edifici di apparente carattere abitativo posti in direzione N-NE, con (ingresso dalla SP350 approssimativamente ai Km 35,800 e 35,900), che non sono compresi tra i recettori sensibili identificati nelle figure 86 e 87 a pagina 178 e 179;

PRESO ATTO che l’area interessata non risulta classificata come pericolosa dal Piano di Gestione del rischio Alluvioni – PGRA per quanto riguarda gli aspetti inerenti la pericolosità idraulica e il rischio idraulico, mentre dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume Brenta-Bacchiglione – PAI risulta interessata da zone di pericolosità o attenzione geologica;

CONSIDERATO che per quanto attiene agli aspetti di natura geologica, l’Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali con nota 9019/2023, acquisita al protocollo regionale n. 319202 del 13/06/2023, ha precisato che “il sito in questione risulta inserito all’interno di una vasta area classificata dal PAI Brenta Bacchiglione come zona di attenzione geologica ed attualmente è in fase istruttoria la procedura di classificazione della relativa pericolosità ai sensi dell’art. 6 delle norme di attuazione del PAI; in virtù di ciò la scrivente Autorità di riserva di esprimere le proprie osservazioni all’esito del procedimento de quo”;

CONSIDERATO che la concezione dell’insieme del progetto, che riguarda anche aspetti di stabilità e di sicurezza nella zona di attenzione geologica evidenziata dal PAI e per la quale è in corso la procedura per la classificazione del livello di pericolosità geologica, rendono necessarie approfondite valutazioni sui potenziali impatti del progetto sul territorio, sui beni materiali e sulla sicurezza delle persone;

PRESO ATTO che gli interventi di variante al piano di coltivazione prevedono una superficie di cava complessiva di 635.500 mq dei quali 150.000 mq interessati dalla messa in sicurezza e 485.500 mq già autorizzati ma oggetto di modifica con il seguente intervento;

CONSIDERATO che la variante interessa una nuova superficie inferiore a quanto definito dal D.Lgs. 152/2006 allegato III alla Parte Seconda punto s) “Cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari” ma che gli interventi nel complesso riguardano l’intera superficie della cava pari a 63,55 ha e pertanto le valutazioni sulle componenti ambientali dovrebbero essere valutate nella globalità della superficie di cava complessiva e dei relativi volumi estratti;

CONSIDERATO che per quanto sopra riportato si ritiene l’intervento, per le opere in esso previste, riconducibile alla tipologia progettuale di cui al D.Lgs. 152/2006, Allegato III alla Parte Seconda, lettera ag): “Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato”;

TENUTO CONTO inoltre che la valutazione d’impatto ambientale sull’intervento autorizzato è stata effettuata nel 2008;

CONSIDERATO che le valutazioni di compatibilità ambientale già espresse dal comitato VIA del 05/12/2007 e fatte proprie dalla DGR 918/2008 di rilascio dell’autorizzazione di cava sono state condotte per una temporalità di circa 16 anni di attività mentre il progetto presentato prevede una durata di ulteriori 20 anni, superiore quindi a quella già oggetto della valutazione;

CONSIDERATO che il notevole quantitativo di utilizzo di risorse naturali interessate dall’intervento comporta la necessità di rivalutare i potenziali impatti sulle matrici ambientali;

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

CONSIDERATE tutte le criticità rilevate, i pareri pervenuti e le motivazioni contenute negli stessi;

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;

DATO ATTO pertanto che la verifica effettuata allo scopo di valutare gli impatti, non ha consentito di escludere che il progetto possa generare impatti significativi negativi sull’ambiente con riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 14.06.2023 sono state approvate nel corso della medesima seduta;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 14.06.2023 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
     
  3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
     
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla SIPEG S.RL. (C.F. 00787520246), con sede legale in Via Molino, 3 a Pedemonte (VI), - (PECsipeg@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Valdastico, al Comune di Pedemonte, alla Provincia di Vicenza, alla Direzione Generale ARPAV, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana e le province di Verona, Rovigo e Vicenza, all’ Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Servizi Forestali – U.O. Genio Civile di Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio Geologico e Attività estrattive, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS – VINCA –Capitale Naturale e NUV;
     
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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