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Bur n. 89 del 04 luglio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 33 del 20 giugno 2023

MANENTE SPURGHI s.r.l. Modifica DDATST n. 3 del 13.01.2022. Comune di localizzazione: Salzano (VE). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza


Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA dell'intervento di modifica di quanto autorizzato con DDATST n. 3 del 13.01.2022, presentato dalla società Manente Spurghi s.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

  • istanza presentata dalla società Manente Spurghi s.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 109682 del 27/02/2023;
     
  • comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 02/03/2023 protocollo regionale n. 118749;
     
  • richiesta di integrazioni approvata dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 03/05/2023 e formalizzata al proponente con nota del 04/05/2023 prot. n. 239438;
     
  • documentazione integrativa inviata dal proponente in data 23/05/2023 (acquisita con prot. n. 277937);
     
  • proroga del termine per l'adozione del provvedimento di verifica comunicato con nota prot. n. 295696 del 31/05/2023;
     
  • verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 14/06/2023, approvato seduta stante.
     

Il Direttore


VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

PRESO ATTO che con DDR n. 3 del 13/01/2022 è stato rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale si sensi dell’art. 27 bis e dell’art. 29 sexies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. e della DGR n. 568/2018 relativamente al progetto di un nuovo impianto di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Salzano (VE) presentato dalla società Manente Spurghi s.r.l.;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto, presentata in data 27/02/2023 dalla società Manente Spurghi s.r.l. (sede legale: Salzano (VE), Via Dell’Artigianato 13; C.F./P.IVA: 03731650275), acquisita dagli uffici della Unità Organizzativa VIA con prot. n. 109682 del 27/02/2023;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n 118749 del 02/03/2023 con la quale gli uffici dell’U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/03/2023 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/05/2023 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota del 04/05/2023 prot. n. 239438;

CONSIDERATA la nota del 06/05/2023 (ricevuta con prot. n. 244537) con la quale la ditta, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha richiesto la sospensione di 45 giorni dei termini per la presentazione della documentazione integrativa e la successiva nota prot. n. 251742 del 10/05/2023 di accoglimento della suddetta richiesta da parte degli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA;

PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta in data 23/05/2023 (acquisita con prot. n. 277937);

PRESO ATTO della nota prot. n. 295696 del 31/05/2023 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha comunicato la proroga di venti giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

VISTA la nota prot. n. 234194 del 02/05/2023 con cui la competente Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS, Vinca, Capitale Naturale e NUVV ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 89/2023 nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, sia possibile dichiarare "una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017";

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 14/06/2023:
 

“TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il proponente ha specificato le condizioni e le modalità per l’accorpamento di carichi non conformi da destinare a impianti terzi, nel serbatoio TK113, tali condizioni dovranno essere ritenute prescrizioni nell’autorizzazione;

VISTI con riferimento alla richiesta di inserimento della Linea di Trattamento Biologico, gli esiti dell’approfondimento svolto dalla Ditta al Punto 3) della nota di riscontro alla richiesta di integrazioni datata 23/05/2023, segnatamente riguardo le concentrazioni stimate in uscita dal comparto chimico-fisico (per l’ingresso al biologico) e le concentrazioni stimate in uscita dal trattamento biologico, nonché la conseguente percentuale di abbattimento che è possibile calcolare per taluni parametri (ad esempio B, Fe, Zn, Idrocarburi, Tensioattivi);

TENUTO CONTO che non è stata fornita una valutazione del parametro Alluminio, pur previsto nella Tabella di cui al punto 12 dell’AIA vigente;

CONSIDERATO che al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo è necessario approfondire gli aspetti connessi alle caratteristiche dei rifiuti/reflui in ingresso al comparto biologico al fine di garantirne un efficace abbattimento, in assenza di “mera” diluizione;

CONSIDERATO che la Ditta ha inoltre richiesto l’incremento delle soglie di concentrazione dei rifiuti in ingresso al chimico-fisico, con particolare riferimento a Al, Fe, Mn, Zn, Idrocarburi e Tensioattivi Totali, motivato dall’implementazione del nuovo flottatore (e del comparto biologico per i parametri organici), nonché dalla prestazionalità del comparto chimico-fisico, che risulterebbe originariamente approvato con valori soglia estremamente “cautelativi”;

RITENUTO di stabilire che prima del rilascio del provvedimento di modifica autorizzativa la Ditta presenti una relazione tecnica approfondita nel merito degli aspetti tecnici e scientifici sopra considerati;

CONSIDERATO che la Ditta ha dichiarato di mantenere una gestione distinta dei fanghi prodotti dai differenti trattamenti e che tale modalità debba essere fissata nel provvedimento autorizzativo;

PRESO ATTO che, in sede di trasmissione delle integrazioni la Ditta ha scelto di rinunciare alla richiesta di modifica relativamente alla possibilità, per alcune tipologie di rifiuti in ingresso all’installazione, di saltare i processi di grigliatura e dissabbiatura e passare direttamente alla fase di eliminazione degli idrocarburi.

CONSIDERATO che, fermo restando le valutazioni sugli impatti generati dalle modifiche proposte, relativamente agli aspetti puramente gestionali (valori delle soglie di concentrazione dei rifiuti in ingresso, attività di controllo del refluo fra comparto chimico-fisico e biologico, gestione dei carichi non conformi e dei fanghi prodotti, etc.) si rimanda alla successiva fase istruttoria presso gli uffici regionali competenti per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, per la valutazione e la definizione di dettaglio degli stessi;

CONSIDERATO che le integrazioni documentali inviate dalla Ditta hanno stimato valori di concentrazione odorigena differenti rispetto alla prima revisione dello studio modellistico, evidenziando presso tutti i ricettori discreti il rispetto dei criteri di accettabilità di impatto odorigeno indicati nel documento di “indirizzo operativo” formalmente adottato dal CTR VIA della Regione Veneto;

CONSIDERATO che riguardo la correttezza della stima delle concentrazioni orarie di picco permangono incertezze che sono essenzialmente riconducibili ed esemplificati da quanto indicato in “Immagine 16 – Maschera di impostazioni software” del documento progettuale “Studio Impatto Ambientale Emissioni Odorigene”, da cui sembrerebbe emergere l’applicazione di un tempo di mediazione delle concentrazioni di odore pari a “1 settimana” che, se confermato, determinerebbe una significativa sottostima dei valori di picco;

VISTO che per calcolare correttamente le concentrazioni orarie di picco presso ciascun punto della griglia del dominio spaziale e per ciascuna delle ore del dominio temporale di simulazione (1 anno), le concentrazioni medie orarie in uscita dal modello devono essere moltiplicate per il fattore di conversione (peak-to-mean ratio) posto convenzionalmente pari a 2.3;

TENUTO CONTO che non sono state riportate in mappa le isoplete (curve di isoconcentrazione di odore) calcolate al 98° percentile dei valori orari di picco sull’anno, corrispondenti ai valori di concentrazione di: 1 ouE/m3, 2 ouE/m3, 3 ouE/m3, 4 ouE/m3, 5 ouE/m3;

VISTO infine che nelle valutazioni modellistiche l’incertezza e la variabilità dei risultati di stima dipende fortemente ed in via prioritaria dalla caratterizzazione delle varie sorgenti emissive, e considerato che le assunzioni dello studio di impatto si basano sull’attribuzione alle sorgenti di fattori di emissione teorici, stimati anche per analogia ad altri impianti già esistenti, non è possibile escludere un eventuale disturbo odorigeno presso la popolazione residente;

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto è necessaria una specifica condizione ambientale che disponga quanto segue:

  • con l’impianto a regime, la Ditta dovrà effettuare una caratterizzazione olfattometrica di tutte le sorgenti odorigene con un campionamento ed analisi alle emissioni conforme alle prescrizioni della normativa tecnica di settore EN 13725:2022; una particolare attenzione dovrà essere posta nella misura e/o nella stima indiretta della portata degli effluenti, sia per le sorgenti puntuali convogliate che per quelle areali diffuse, al fine di ottenere una misura più precisa ed accurata possibile della portata odorigena in emissione. Questa base informativa rappresenterà l’input necessario per la redazione di una nuova valutazione modellistica di impatto odorigeno dell’impianto in esercizio (ex post) che sarà da sottoporre a successiva valutazione e riesame da parte dell’Autorità Competente.

Si rimanda alla successiva fase istruttoria presso gli uffici regionali competenti per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale l’applicazione delle BAT previste per le emissioni in atmosfera ai sensi della Decisione 2018/1147. Qualora la gestione dell’impianto determini una conclamata situazione di molestia olfattiva presso la popolazione residente, il Proponente dovrà informare tempestivamente le Autorità Competenti sulla situazione in atto e potranno essere richieste dall’Autorità Competente ulteriori misure, sia di tipo tecnico che gestionale, utili per la mitigazione/risoluzione delle problematiche emerse;

RITENUTO che gli scenari acustici rappresentati prima e dopo gli interventi progettati dimostrino, con ragionevole margine di sicurezza, che l’attività svolta nelle condizioni oggetto di valutazione non comporterà il superamento dei limiti di inquinamento acustico;

RITENUTO comunque opportuno, quando gli impianti saranno a regime, che la Ditta esegua un’indagine fonometrica dell’inquinamento acustico prodotto durante lo svolgimento dell’attività nelle condizioni più gravose, per accertare il rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha inviato, con nota prot. n. 234194 del 02/05/2023, la relazione tecnica n. 89/2023 nella quale:

  • viene dato atto, per l’istanza in parola, che è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:
    1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
       
  • si dichiara, per la modifica del Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 3/2022 al fine di consentire una maggior efficienza impiantistica presso nella zona industriale di Robegano, comune di Salzano (VE), una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, dell’intervento di modifica di quanto autorizzato con DDATST n. 3 del 13.01.2022, presentato dalla società Manente Spurghi s.r.l., in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:


1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

In fase di esercizio

Oggetto della condizione

Con l’impianto a regime, la Ditta dovrà effettuare una caratterizzazione olfattometrica di tutte le sorgenti odorigene con un campionamento ed analisi alle emissioni conforme alle prescrizioni della normativa tecnica di settore EN 13725:2022 e sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti); una particolare attenzione dovrà essere posta nella misura e/o nella stima indiretta della portata degli effluenti, sia per le sorgenti puntuali convogliate che per quelle areali diffuse, al fine di ottenere una misura più precisa ed accurata possibile della portata odorigena in emissione. Questa base informativa rappresenterà l’input necessario per la redazione di una valutazione modellistica di impatto odorigeno dell’impianto in esercizio (ex post) che sarà da sottoporre a successiva valutazione e riesame da parte dell’Autorità Competente.

Termine per l’avvio della verifica
di ottemperanza

Entro 6 mesi dall’entrata in esercizio definitivo dell’impianto dovranno essere effettuate la caratterizzazione olfattometrica e la valutazione modellistica.

I risultati dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Salzano e ad ARPAV, entro 30 giorni dalla loro conclusione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.


2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

In fase di esercizio - Post operam

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà presentare una valutazione di impatto acustico post operam da svolgersi dopo la conclusione dei lavori durante lo svolgimento dell’attività nelle condizioni più gravose.

La valutazione dovrà essere firmata da tecnico competente in acustica iscritto all’albo nazionale Enteca e dovrà essere svolta seguendo le linee guida di cui alla DDG Arpav n. 3/2008, pubblicate nel sito web di ARPAV.

Il documento dovrà essere trasmesso al Comune, alla Città Metropolitana di Venezia, alla Regione Veneto e ad ARPAV.

Nel caso si rilevassero dei superamenti, il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica
di ottemperanza

Entro 6 mesi dall’entrata in esercizio definitivo dell’impianto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.



CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/06/2023, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 14/06/2023 in merito all’intervento di modifica di quanto autorizzato con DDATST n. 3 del 13.01.2022, presentato dalla società Manente Spurghi s.r.l.., così come descritto nella documentazione allegata all’istanza di verifica e nelle successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali ivi riportate;
     
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
     
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Manente Spurghi s.r.l. (C.F./P.IVA: 03731650275) con sede legale a Salzano (VE), Via Dell’Artigianato 13 (Pec: manente@pec.netsons.org), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Salzano (VE)), alla Città Metropolitana di Venezia, alla Direzione Generale di ARPAV, all’Azienda ULSS 3 Serenissima, a Veritas Spa, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologia - U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare;
     
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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