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Bur n. 89 del 04 luglio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 32 del 16 giugno 2023

NARDI ORAZIO S.R.L. Progetto di ampliamento di una cava denominata "Muschi". Comune di localizzazione: Selva di Progno (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006, art. 8 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali del progetto presentato dalla Ditta Nardi Orazio s.r.l. relativo alla richiesta di ampliamento di una cava denominata "Muschi", in comune di Selva di Progno (VR).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all’allegato IV, punto 8 lettera t) “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente” e si riferisce ad un progetto previsto in allegato IV, punto 8 lettera i), denominato “cave e torbiere”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Ditta Nardi Orazio S.r.l. con sede in Chiampo (VR), Via San Francesco, n. 56 - CAP 36072, e la relativa documentazione trasmessa con PEC del 03/01/2023 (acquisita al prot. regionale n. 5843 e 5849) e perfezionata con PEC del 11/01/2023 acquisita al prot. n. 19697 del 12/01/2023;

VISTA la nota prot. n. 32396 del 18/01/2023 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e alla contestuale comunicazione di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che l’istanza in oggetto prevede in sintesi la richiesta di ampliamento della cava per calcare lucidabile (marmo giallo reale) denominata “Muschi” in Comune di Selva di Progno (VR);

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/01/2023 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che in data 28/02/2023 è stato effettuato un sopralluogo tecnico presso l’area d’intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risulta pervenuta l’osservazione presentata dalla U.O. Servizi Forestali – Ufficio di Verona con nota prot. 36947 del 20/01/2023;

VISTA la nota prot. 185116 del 04/04/2023 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione della proroga di venti (20) giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità in ragione della necessità di svolgere degli approfondimenti istruttori legati alla natura e alle caratteristiche del progetto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 05/04/2023 il progetto è stato discusso e che in tale sede il medesimo Comitato ha disposto di richiedere ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota prot. n. 191514 del 07/04/2023;

TENUTO CONTO che il proponente ha richiesto con nota del 11/04/2023 prot. n. 194988 la sospensione per un periodo di 45 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni richieste con nota regionale del 07/04/2023 e che la U.O. V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 201297 del 13/04/2023, la presa d’atto della richiesta formulata e la concessione della sospensione richiesta;

PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa dal proponente con nota prot. n. 282717 del 25/05/2023;

PRESO ATTO della ulteriore documentazione di chiarimento trasmessa dal proponente con nota prot. n. 306166 del 07/06/2023;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione di incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;

PRESO ATTO della Relazione Istruttoria Tecnica agli atti n. 54/2023 del 29/03/2023, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, predisposta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV (acquisita con nota prot. 99294 del 21/02/2023);

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 14/06/2023, premesse le valutazioni di seguito indicate: “[…]

  • L’intervento consiste nell’ampliamento della cava denominata “Muschi”, autorizzata con DGR n. 1352 del 28/07/2014;
  • Il materiale estratto è calcare lucidabile (marmo giallo reale);
  • L’intervento interessa una superficie di 13.950 mq e prevede l’escavazione di un volume pari a 352.000 mc dei quali 40.000 mc costituiscono il materiale utile commerciabile;
  • Il volume di materiale associato prodotto e asportabile dalla cava, al netto del materiale necessario per la ricomposizione ambientale, ammonterebbe a circa 225.600 mc che in parte verrà conferito ai fini ricompositivi presso la vicina cava “FLORI” (12.000 mc) mentre la maggior parte verrà commercializzata;
  • Il cronoprogramma per la coltivazione complessiva della cava (attuale e ampliamento) è stimato in circa 16 anni per l’escavazione e la ricomposizione ambientale, dei quali i primi 3 anni sono dedicati all’esaurimento della cava attualmente autorizzata;

CONSIDERATO che l’intervento si inserisce in un contesto nel quale sono presenti altre attività estrattive che risultano cessate, estinte o non più attive e con provvedimenti autorizzativi scaduti;

VALUTATO che la scelta di conferire del materiale per il ripristino della vicina cava “Flori” (quantificata in 12.000 mc di materiale associato) sia una opportunità da perseguire favorevolmente anche in termini ambientali;

RITENUTO che, in considerazione del consistente volume di materiale associato disponibile a seguito dell’ampliamento di cava si rimanda all’autorità regionale competente al rilascio dell’autorizzazione ogni valutazione sull’opportunità di conferire ulteriore materiale rispetto a quanto concordato con l’amministrazione comunale;

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, e le misure adottate per la mitigazione degli impatti, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo ulteriori indicazioni di seguito specificate;

CONSIDERATO che alle condizioni operative dichiarate nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata dal proponente, l’analisi previsionale è da ritenersi corretta ed esaustiva per quanto concerne la descrizione dell’impatto acustico determinato dal futuro ampliamento della cava “Muschi”;

RITENUTO comunque necessario che ad impianto a regime, il proponente effettui una campagna di misure al fine di dare conferma alle conclusioni delle valutazioni previsionali presentate, secondo le modalità di cui alla relativa condizione ambientale prevista (n.1).

CONSIDERATO che le valutazioni presentate dal proponente a seguito dell’analisi del possibile disturbo in ambiente di vita provocato dalle vibrazioni per l’utilizzo di esplosivi, possono considerarsi condivisibili;

RITENUTO comunque necessario che ad impianto a regime, il proponente effettui una verifica del disturbo provocato dalle vibrazioni ai sensi della Norma UNI9614:2017 al fine di dare conferma alle conclusioni delle valutazioni presentate, secondo le modalità di cui alla relativa condizione ambientale prevista (n.2).

CONSIDERATO che il terreno vegetale apportato dall’esterno al fine di integrare il terreno superficiale di scopertura accantonato dovrà rispettare le disposizioni della D.G.R. n. 761/2010 e i requisiti ambientali del D.Lgs n. 46/2019;

RITENUTO che il possibile impatto derivante dalle emissioni in atmosfera dovute alle lavorazioni ed ai mezzi di trasporto possa essere correttamente gestito attraverso l’applicazione puntuale delle opportune misure di mitigazione in parte già proposte dal proponente nello SPA ed integrate dalle seguenti ulteriori misure: 

  • limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
  • evitare le lavorazioni più le polverulente durante le giornate con vento intenso;
  • qualora ne sia necessaria la sostituzione, preferire mezzi di cantiere con standard di omologazione minimo di omologazione Euro V e Stage IV;

CONSIDERATO che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate dal proponente abbia verificato come questi risultano di entità perlopiù trascurabili e circoscritti all’ambito di progetto e che i limitati effetti rilevati sono parzialmente mitigabili adottando le misure gestionali descritte dal proponente;

TENUTO CONTO dei contributi istruttori formulati dall’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario con note acquisite al prot. regionale n. 181158 del 03/04/2023 e al prot. regionale n. 317358 del 13/06/2023, che si riportano di seguito integralmente e i cui contenuti dovranno essere recepiti nel progetto da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava:

  • “Visto quanto riportato nella Relazione Tecnica (Allegato 11), in particolare al § 6.3 Opere a verde, si ritiene di esprimere che il materiale vivaistico più indicato, per una maggiore probabilità di attecchimento, sia costituito da piantine legnose forestali dotate di pane di terra e di 1-2 anni di età, con il consiglio di utilizzare materiale pacciamante della durata di almeno 2-3 anni. Si ricorda quindi l’importanza che il materiale di propagazione da impiegare debba essere di provenienza certificata, ai sensi della D.G.R. 3263 del 15 ottobre del 2004, in applicazione del D.Lgs. 386 del 10 novembre 2003.”
  • “Visto quanto riportato nella Relazione tecnica (Allegato 11), in particolare per gli inerbimenti del § 6.3 OPERE A VERDE di pag. 23, si ritiene idonea la semina adottando il fieno locale carico di seme secondo le modalità previste dal Manuale dell'INTERREG "SALVERE”. La pubblicazione è reperibile al seguente link: http://www.daapv.unipd.it/SALVERE/SCOTTON_Manuale.pdf.”

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato lo Studio per la valutazione di incidenza, redatto ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO e condivise le risultanze della Relazione Istruttoria Tecnica agli atti n. 54/2023 del 29/03/2023, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, predisposta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV (acquisita con nota prot. 99294 del 21/02/2023) che propone di “[…] dare atto che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

e dichiara per la richiesta di autorizzazione per il completamento della coltivazione di una cava denominata “Tell” in comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e prescrivere:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Euphydryas aurinia, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Zamenis longissimus, Lanius collurio, Pernis apivorus, Dryocopus martius, Crex crex, Lullula arborea, Anthus campestris, Muscardinus avellanarius;
  2. di utilizzare nei riporti solamente materiale funzionale al tipo di ripristino vegetazionale (con riguardo alle caratteristiche litologiche e tessiturali) e di impiegare specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con le serie del mosaico prealpino orientale delle faggete basifile submontane-altimontane (Aremonio-Fagion), orientando la gestione del soprassuolo forestale rispetto all’articolazione strutturale, con alcune radure dimensionalmente eterogenee. L’esecuzione degli impianti arborei ed arbustivi sia effettuata solo a seguito dell’avvenuta ricostituzione della cotica erbosa secondo le previsioni stazionali e che la gestione e manutenzione di tali impianti sia effettuata fino all’accertamento dell’affermazione dei caratteri diagnostici di ciascuna tipologia fitocenotica, prevedendo altresì le opportune forme di contrasto alle specie alloctone;
  3. di eseguire le lavorazioni di taglio ed esbosco e di scopertura del giacimento, interferenti con le specie di interesse comunitario, preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L’eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo risulterà ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva. A tal fine, la direzione Lavori andrà affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e individuare ed applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
  4. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza”;

RITENUTO che ai fini dell’assolvimento della prescrizione n. 4 previsto nella suddetta Relazione Istruttoria Tecnica n. 54/2023 del 29/03/2023, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, il proponente nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione dovrà provvedere a produrre la documentazione richiesta che verifichi il rispetto delle prescrizioni date;

DATO ATTO che il provvedimento di autorizzazione del progetto dovrà prevedere anche l’esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza comprensive delle indicazioni e prescrizioni di cui alla citata Relazione Istruttoria Tecnica n. 242/2022, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017), e che lo stesso dovrà essere trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione;

PRESO ATTO della DGR 1620 del 05/11/2019 che ha definito i criteri e le procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità;

RITENUTO che in relazione alle matrici ambientali esaminate, le valutazioni esposte siano condivisibili, tenuto delle misure mitigative e/o gestionali previste dal proponente, così come integrate e/o specificate con le indicazioni sopra descritte; […]”

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi sull’ambiente, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:

CONDIZIONE AMBIENTALE N.1)

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata, ad impianto a regime e in condizioni di massima gravosità (fase 3 prevista nello SPA, ossia quella di maggior avvicinamento ai ricettori) e con particolare attenzione al ricettore denominato R1, potenzialmente il più esposto a seguito dell’ampliamento della cava.
I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad alla Regione Veneto, ad ARPAV, alla Provincia di Verona e al Comune di Selva di Progno.
Nel caso si rilevassero dei superamenti, il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti

Termine per l’avvio della verifica
di ottemperanza

I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall’inizio della fase 3 di coltivazione. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

CONDIZIONE AMBIENTALE N.2)

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Sia effettuata una verifica del disturbo provocato dalle vibrazioni ai sensi della Norma UNI9614:2017 quando le volete saranno effettuate nei punti più prossimi al ricettore individuato come R1 (fase 3 prevista nello SPA, ossia quella di maggior avvicinamento al ricettore).
I risultati di tale verifica dovranno essere inviati a Regione Veneto, ARPAV alla Provincia di Verona e al Comune di Selva di Progno
Nel caso si rilevassero dei superamenti, il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica
di ottemperanza

I risultati della verifica del disturbo da vibrazioni dovranno essere inviati entro 6 mesi dall’inizio della fase 3 di coltivazione. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.


CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 14/06/2023, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 14/06/2023 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
     
  3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
     
  4. Di trasmettere il presente provvedimento a Nardi Orazio s.r.l. (P.IVA.03074050240), con sede legale a Chiampo (VI), Via San Francesco n. 56 - CAP 36072 - (PECnardiorazio@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Selva di Progno (VR), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa – U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico – U.O. Forestale e U.O. Genio Civile di Verona, alla Soprintendenza Archeologia. Belle arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza;
     
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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