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Bur n. 82 del 20 giugno 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 29 del 08 giugno 2023

Techbau S.p.A. Realizzazione stabilimento produttivo destinato ad attività logistica ai sensi degli artt. 7-8 D.P.R. 160/2010 e art. 4 L.R. 55/2012. Comune di localizzazione: Roncade (TV). Comune interessato: Meolo (VE). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D. Lgs. 152/06 (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e DGR n. 568/18). Esclusione dalla procedura di V.I.A con condizioni ambientali.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A., del progetto presentato dalla Techbau S.p.A., relativo alla realizzazione di uno stabilimento produttivo destinato ad attività logistica in Comune di Roncade (TV).

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2021;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da Techbau SpA (C.F.- P.IVA 06336690968), con sede legale in P.zza Giovine Italia, 3 a Milano (20123 - MI), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa VIA con nota n. 103002 del 22.02.2023 e successivamente perfezionata con documentazione acquisita il 28.02.2023 con n. 112603, 112630 e 113156;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alle seguenti tipologie progettuali di cui all’Allegato IV, punto 7. Progetti di infrastrutture:

  • lettera a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015. (Con riferimento alla soglia di 40 ettari il Proponente ha dichiarato nell’istanza: “le soglie sono state dimezzate in quanto l’area di progetto si trova in una zona nella quale gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria, sono già stati superati (PM10));
  • lettera b), parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;
  • lettera h), strade extraurbane secondarie non comprese nell’allegato II-bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell’allegato III;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge Regionale 4 del 18 febbraio 2016, art. 4, la Regione è autorità competente anche per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA e di AIA relative alle tipologie progettuali di competenza provinciale o della Città Metropolitana di Venezia localizzate nel territorio di due o più Province o della Città Metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali e/o transfrontalieri;

CONSIDERATO che l’intervento è localizzato in Comune di Roncade (TV) e che nello studio preliminare ambientale sono stati identificati degli impatti dell’intervento che riguardano anche il Comune di Meolo (VE);

CONSIDERATO che, pertanto, poiché per l’intervento in oggetto il proponente ha identificato degli impatti di natura interprovinciale, la competenza della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è in capo alla Regione;

VISTA la nota n. 125565 del 06.03.2023 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;

PRESO ATTO che l’intervento segue le procedure di Sportello Unico per le Attività Produttive-SUAP, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 160/2010 e dell’art. 4 L.R. 55/2012, ed è costituito da un progetto definitivo, che comporterà alla conclusione della procedura dello Sportello Unico il rilascio del permesso di costruire;

PRESO ATTO che per la “Realizzazione di uno stabilimento produttivo destinato ad attività logistica nel territorio comunale di Roncade (TV) ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R n. 160/2010 e dell’art. 4 della L.R. n. 55/2012. Progetto definitivo. Permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico generale”, è stata eseguita la procedura di VAS ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

CONSIDERATO che la procedura di VAS si è conclusa con il parere positivo della Commissione VAS della Regione del Veneto n. 273 del 27 dicembre 2022 (pubblicato sul sito web della Regione Veneto in data 05.01.23).

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22.03.2023 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTA la nota n. 560203 del 05/12/2022 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto alla comunicazione di nomina del gruppo istruttorio;

VISTA la comunicazione pervenuta entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.:

  •  Piave Servizi, nota acquisita con n. 157685 del 22.03.2023;

VISTE le comunicazioni pervenute oltre i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.:

  • Legambiente Treviso, nota acquisita con n. 189809 del 06.04.2023;
  • Città Metropolitana di Venezia, nota acquisita con n. 189815 del 06.04.2023;
  • Autorità di Bacino Distrettuale Alpi orientali, nota acquisita con n. 190244 del 06.04.2023;
  • Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, nota acquisita con n. 195336 del 11.04.2023;

CONSIDERATA la nota acquisita al protocollo regionale con prot. n. 190244 del 06.04.2023, con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha confermato il precedente parere favorevole già espresso con nota prot. n. 10607 del 17.10.2022 nell’ambito della procedura di VAS, conclusasi con il parere positivo della Commissione VAS della Regione del Veneto n. 273 del 27 dicembre 2022;

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per L'area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, acquisita con n. 195336 del 11.04.2023, che evidenzia che, per quanto concerne la tutela paesaggistica, si osserva che l’intervento è ubicato in un paesaggio agrario non sottoposto a disposizioni di tutela ai sensi della parte II e III del Codice;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 19.04.2023, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto di richiedere al proponente delle integrazioni;

CONSIDERATO che la richiesta di integrazioni è stata formalizzata al proponente con nota della U.O. V.I.A. del 20.04.2023, n. 214259;

CONSIDERATO che il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa con note acquisite in data 26.04.2023 con n. 222203, n. 222373, e in data 27.04.2023 con n. 224787 (cui hanno fatto seguito delle note di chiarimenti acquisite agli atti con n. 279152 e con n. 279156 del 23.05.2023);

VISTA la nota degli uffici della U.O. VIA n. 254175 del 11.05.2023 con cui è stato comunicato al proponente e agli enti interessati, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del d. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che, considerata la complessità delle potenziali interferenze connesse alla natura e alle dimensioni del progetto, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è stato prorogato di venti (20) giorni;

CONSIDERATO che tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;

CONSIDERATO il contributo istruttorio del 29.05.2023 degli uffici della Direzione Infrastrutture e Trasporti;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;

VISTA la nota del 30.05.2023 n. 293258 della UO VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV relativa alla procedura di valutazione di incidenza;

CONSIDERATO il contributo istruttorio del 14.04.2023, con il quale gli uffici della Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Pianificazione territoriale strategica e Paesaggistica hanno comunicato la coerenza dell’intervento al P.T.R.C. della Regione Veneto;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., il quale, nella seduta del 31.05.2023, sulla base delle valutazioni di seguito riportate:

VISTO il D.Lg. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 19;

VISTA la L.R. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale;

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale, la documentazione progettuale e gli elaborati allegati all’istanza, nonché la documentazione integrativa trasmessa;

CONSIDERATI gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

VISTI i pareri pervenuti;

CONSIDERATO che in fase di esercizio dell’attività, in relazione al surplus di energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, dovrà essere valutata l’opportunità di istituire una Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi della L.R. 16/2022 e dei DD.Lgs. 199/2021 210/2021;

CONSIDERATO che in fase di successiva progettazione dovranno essere recepite le indicazioni fornite dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con nota acquisita con n. 195336 del 11.04.2023;

RICHIAMATO il rispetto delle prescrizioni impartite dal parere della Commissione Regionale VAS n. 273 del 27.12.22;

TENUTO CONTO che il Parere motivato n. 273 del 27.12.22 della Commissione Regionale VAS, dato per la variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Roncade, prevede alla prescrizione n. 10 che debba essere attuato il Monitoraggio ambientale anche per la componente ambientale “Aria”;

CONSIDERATO che il Proponente quindi, prendendo atto di tale prescrizione, nella relazione denominata “Valutazione impatto inquinamento atmosferico” riporta che “L'approfondimento elaborato per la fase di Verifica di Assoggettabilità alla VIA, conferma i contenuti del monitoraggio previsto per fase di VAS”;

CONSIDERATO che si ritiene necessario che i contenuti della proposta del Piano di monitoraggio recepiscano le seguenti considerazioni di cui alla richiesta di integrazione discussa nel Comitato VIA del 19.04.2023 e di cui al prot. Regione Veneto n. 214259 del 20.04.2023 e qui di seguito riportate:

1) È fondamentale, al fine di poter poi valutare correttamente i valori registrati di qualità dell’aria nelle situazioni di corso d’opera e post operam, pianificare le campagne di monitoraggio secondo i requisiti minimi per le misure indicative, contenute nel D.Lgs. 155/2010. Relativamente alle tempistiche di monitoraggio in fase CO e PO, il proponente dovrà prevedere quindi di effettuare campagne con una durata sufficiente a garantire la conformità alle tempistiche previste dall’allegato I del D.Lgs. 155/2010.

2) Per quanto concerne la fase di corso d’opera si ritiene adeguata la proposta di monitorare il particolato, in relazione alle attività di movimentazione di terreno necessarie al completamento dell’opera. Nello specifico, a fronte di una campagna di misura che rispetti le tempistiche sopra menzionate, si ritiene sufficiente il monitoraggio del solo particolato PM10, in virtù delle caratteristiche prettamente terrigene del materiale risospeso, in un punto di misura ubicato prevalentemente sottovento rispetto alle lavorazioni di cantiere, nella direzione del recettore sensibile più vicino e in un ulteriore punto di misura posizionato sopravento, in modo da non essere influenzato dalle lavorazioni, che fungerà da sito di bianco. I dati dei due siti dovranno essere visionati quotidianamente dal personale identificato dal proponente in modo che, per differenze significative nelle concentrazioni di PM10 tra i due siti, ragionevolmente riconducibili alla risospensione di polveri da cantiere, possano essere tempestivamente intraprese le misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle ordinarie. A tale proposito dovranno essere individuate dal proponente le soglie, intese come differenza tra sito di cantiere e sito di bianco, oltre le quali scatteranno tali ulteriori misure di mitigazione.

3) Per quanto concerne la fase di post operam, ferma restando la necessità del rispetto delle tempistiche della durata della campagna per il rispetto dei requisiti minimi per le misure indicative, si ritiene adeguata la scelta di monitorare il PM10 e il biossido di azoto, principalmente legati al traffico veicolare indotto dall’attività. Anche in questo caso sarà da prediligere una posizione sottovento all’infrastruttura entro lo stabilimento nella direzione del recettore sensibile più vicino. I risultati della campagna post operam andranno confrontati in una apposita relazione con i dati di due stazioni fisse ARPAV, San Donà di Piave (fondo urbano) e Mansuè (fondo rurale).

4) Si ritiene necessario che per tutte le attività legate al PMA si utilizzino monitor conformi ai metodi di riferimento previsti nel D.Lgs. 155/10, correttamente mantenuti e tarati secondo i criteri del DM 30 marzo 2017. Inoltre, è indispensabile, almeno per la fase di corso d’opera, che il monitor di PM10 sia costituito da un analizzatore automatico, in grado di fornire giorno per giorno la concentrazione delle polveri, senza ricorrere alle determinazioni di laboratorio, al fine di intraprendere velocemente misure di mitigazione in caso di significativo risollevamento di polveri;

CONSIDERATO che, in ogni caso, essendo il Piano di Monitoraggio richiesto a conclusione della procedura di VAS, e quindi funzionale alla stessa, il Comune di Roncade dovrà gestire gli esiti come indicato dalla prescrizione n. 10 del Parere motivato n. 273 del 27.12.22 della Commissione Regionale VAS, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 del D. Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che relativamente al documento “Chiarimenti volontari. Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per il Progetto: TechBau S.p.A. Realizzazione stabilimento produttivo destinato ad attività logistica ai sensi degli artt. 7 e 8 DPR 160/10 e art. 4 LR 55/12. Valutazione impatto da inquinamento atmosferico", per quanto riguarda l’indicatore media annuale di NO2, si può concludere che, nei termini previsti dall’“Orientamento operativo per l’utilizzo di tecniche modellistiche per la simulazione della dispersione di inquinanti in atmosfera nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità”, il contributo del solo traffico indotto dalla realizzazione dell’opera sui recettori sensibili individuati è inferiore al 5% del limite e quindi poco significativo;

CONSIDERATO inoltre che per quanto riguarda la stima della concentrazione totale di NO2 (data dalla somma di due contributi: il traffico simulato, costituito dal traffico indotto dal progetto e dal resto del traffico, e il fondo rurale, che non risente delle sorgenti stradali simulate), in base ai criteri sopracitati, si osserva che il recettore R7 risulta quello con la concentrazione più alta e superiore al limite normativo annuale di 40 µg/m3, sia nello stato attuale che in quello di progetto. Si osserva comunque che alcune centraline di traffico appartenenti alla rete di qualità dell’aria di ARPAV hanno rilevato in anni recenti il superamento del valore limite annuale di NO2 (Venezia - via Tagliamento e Padova Arcella nel 2017). Non è pertanto inverosimile che la media annuale di NO2 possa essere prossima o superiore al limite, specie in prossimità di un incrocio tra due vie di alto traffico (Autostrada A1 e SR89) come nel caso del ricettore R7;

CONSIDERATO che, in riferimento all’indicatore media annuale di NOx, per cui il D.lgs. 155/2010 prevede un limite di 30 µg/m3, a salvaguardia della vegetazione, si osserva che il contributo del solo traffico indotto dalla realizzazione dell’opera sul recettore R8, situato all’interno di un Sito Natura 2000, è inferiore al 5% del limite;

CONSIDERATO inoltre che la stima della concentrazione totale di NOx sul ricettore R8 (data dalla somma di due contributi: il traffico simulato, costituito dal traffico indotto dal progetto e dal resto del traffico, e il fondo rurale, che non risente delle sorgenti stradali simulate) evidenzia un superamento del limite sia nello stato attuale che nello stato di progetto, fatto non inverosimile, dato che il superamento di tale limite è stato osservato regolarmente negli ultimi cinque anni nella centralina ARPAV di qualità dell’aria di Alta Padovana, classificata come fondo rurale;

VALUTATO pertanto che, pur essendo il contributo emissivo, dovuto al traffico indotto dall’intervento, solo una parte rispetto al contributo del traffico totale, si ritiene opportuno che il Proponente analizzi con il Comune la possibilità di prevede ulteriori misure di mitigazione/compensazione rispetto a quelle già proposte, quali ad esempio la sistemazione a verde delle aree, possibilmente localizzate in prossimità dei recettori più critici, al fine di mitigare il più possibile gli effetti sugli stessi delle emissioni di ossidi di azoto provocati dalla viabilità interessata dall’intervento;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l’inquinamento luminoso il progetto in esame manca di una relazione dettagliata in cui siano riportate le considerazioni del progettista relative alla valutazione del rischio e alla conseguente scelta delle categorie illuminotecniche e che tale aspetto è fondamentale per verificare il rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di settore e per determinare i livelli di illuminamento da realizzare;

COSIDERATO che in particolare in base alla documentazione tecnica fornita si possono svolgere le seguenti considerazioni:

  1. Non sono state fornite le tabelle fotometriche degli apparecchi che verranno utilizzati. Tuttavia, per gli apparecchi full cut off non vi sono controindicazioni, mentre per gli altri dovrebbero essere per lo meno indicate le modalità di installazione dei corpi illuminanti (se con vetro di chiusura parallelo a terra o con diverso angolo di inclinazione). Inoltre, dalla planimetria non è del tutto chiara la disposizione delle diverse tipologie di apparecchi.
     
  2. Gli apparecchi utilizzati hanno efficienza superiore a 90 lm/W. La temperatura di colore delle sorgenti prevista è pari a 4000 K. A causa dei negativi effetti ambientali dovuti alla componente di luce blu, presente in particolare nelle sorgenti a LED con elevata temperatura di colore, si richiede di utilizzare sorgenti con temperatura di colore non superiore a 3000 K, come da linee guida ARPAV (reperibili all’indirizzo
    http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criterie-linee-guida-1).

     
  3. Non è stata presentata una relazione tecnica che espliciti la valutazione del rischio e la conseguente scelta della categoria illuminotecnica. Dalla dichiarazione allegata al progetto si evince che è stata utilizzata la norma UNI 12464-2, prospetti 5.1.4 (passaggi pedonali, punti di manovra, carico e scarico per i veicoli) che prevede Em = 50 lux, e 5.7.4 (installazione impegnative di condutture elettriche, macchine e tubature, ispezione) che prevede Em = 200 lux, categoria del tutto non pertinente all’installazione in esame. Nella dichiarazione, in corrispondenza del riferimento 5.7.4 viene riportata la nota “lettura identificativi rimorchi per successivo carico e scarico” denominazione più pertinente al prospetto 5.7.3 e congruente con i valori calcolati per le aree destinate al carico scarico in cui l’illuminamento medio mantenuto si mantiene sui 100 lux, con un massimo di 119 lux per la guardiania. La categoria utilizzata non è adeguata alle attività previste.
  • Non è riportata la classe di riferimento per parcheggi, guardiania, circolazione condivisa pedoni, fermata autobus, area impianti: gli illuminamenti progettati per dette aree sono comunque eccessivamente elevati e non giustificati. In particolare, si ritengono eccessivi gli illuminamenti medi dei parcheggi di 50-60 lux e 70 lux per le aree definite “circolazione condivise pedoni” di difficile interpretazione, nonché i 100 lux per la fermata autobus e la generica “area impianti”. Con riferimento alla UNI EN 12464-2, si evidenzia che tipicamente in Veneto per poli logistici vengono adottate le categorie/riferimenti: 5.1.2 per le aree di circolazione (illuminamento medio mantenuto pari a 10 lux), 5.9.2 per i parcheggi (illuminamento medio mantenuto pari a 10 lux) e 5.7.1 per le aree di carico e scarico (illuminamento medio mantenuto pari a 20 lux). Le linee guida Arpav per i centri commerciali (https://www.arpa.veneto.it/ temiambientali/ luminosita-del-cielo/ criteri-e-linee-guida-per-i-progettisti) forniscono utili indicazioni applicabili anche in parte al polo logistico.
  • Vista la dimensione dell’attività in progetto è inoltre necessario che le aree siano correttamente inquadrate dal punto di vista illuminotecnico e che l’illuminamento sia giustificato da esigenze di servizio in modo preciso, sia per quanto riguarda la distribuzione spaziale, sia per quanto riguarda gli orari effettivi di attività.
  1. Non sono stati esplicitati i regimi di gestione del flusso luminoso. Gli apparecchi saranno dotati di un sistema del tipo DALI e genericamente, nella dichiarazione di conformità, si fa riferimento ad una riduzione del 30% del flusso a partire dalle ore 24:00. È necessario che siano riportati gli orari lavorativi e sia programmata una gestione dei flussi luminosi in funzione delle attività e della effettiva fruizione degli spazi in orario notturno, prevedendo negli orari di non attività un’illuminazione minima di emergenza (5 lux);

VALUTATO che quindi sia necessario che il Proponente presenti il progetto illuminotecnico secondo le modalità e le tempistiche stabilite nella condizione ambientale n.4;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la componente rumore, in base alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata dal proponente, viene dimostrato con sufficiente attendibilità che le emissioni acustiche dovute all’attività rispetteranno i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico presso i ricettori più prossimi;

CONSIDERATO che è stato previsto un piano di monitoraggio sia in fase di cantiere, individuando due punti di misura per un totale di una settimana in concomitanza con le lavorazioni più rumorose, sia in fase post operam su due punti di misura per la durata di una settimana da effettuarsi in contemporanea e da ripetersi per verificare l’impatto sia in periodo invernale che nel periodo estivo come previsto dalla condizione ambientale n. 10 del Parere motivato n. 273 del 27.12.22 della Commissione Regionale VAS;

CONSIDERATO che al fine di minimizzare il disturbo provocato ai ricettori sia durante la fase di cantiere sia durante l’operatività del centro logistico sono state previste, oltre alle barriere fonoassorbenti, degli accorgimenti di ordine organizzativo i quali si raccomanda siano attuati;

CONSIDERATO che per quanto riguarda le tecniche costruttive e modalità di gestione messe in atto al fine di evitare eventuali impatti negativi per l'utilizzo della tecnica di stabilizzazione a calce, il proponente ha presentato l’elaborato "Integrazione_Stabilizzazione_calce" che può considerarsi esaustivo;

CONSIDERATO che le integrazioni fornite dal proponente in risposta alle richieste formulate dal Comitato VIA possono ritenersi sufficienti a chiarie gli aspetti legati alle fasi di sedimentazione delle acque di prima pioggia, di cui all’art. 39 c. 3 del PTA, precedentemente non approfondite;

CONSIDERATO che nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'Ente Piave Servizi, all'articolo 17 (Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia) viene indicato che “L'installazione di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia idraulicamente connessi con la rete fognaria, qualora e fintanto che tali dispositivi non costituiscano impianti per la gestione del Servizio Idrico Integrato, potrà avvenire solo previa acquisizione di parere espresso da parte del Gestore ed in conformità alle prescrizioni ivi impartite. Nelle prescrizioni di cui al comma precedente sarà compreso l’obbligo di separare e non avviare allo scarico la frazione separabile per gravità (sedimentazione, flottazione o disoleazione) raccolta dai suddetti dispositivi. Nei casi, individuati dalla Regione ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in cui le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne debbano essere convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione, lo scarico in una fognatura è consentito nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, previa acquisizione di parere espresso da parte del Gestore ed in conformità alle prescrizioni ivi impartite. Gli impianti di separazione delle acque di prima pioggia dovranno essere progettati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa (statale, regionale e/o provinciale) in materia, nonché alle NORME UNI EN 1825-2-2003 e 858-1”;

CONSIDERATA la sensibilità del contesto territoriale in cui si colloca l'intervento, in quanto l'area in esame ricade all’interno dell’ambito riferito al sistema idrografico del Bacino Scolante della Laguna di Venezia, e ritenuto che il collettamento in fognatura delle acque di prima pioggia assuma una valenza ambientale positiva, in quanto riduce gli impatti diretti sui corpi idrici superficiali;

VALUTATO quindi necessario che, ai fini del rilascio del permesso a costruire, il proponente valuti con l'Ente Gestore la soluzione di un convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia nella rete fognaria sviluppando - in caso di fattibilità e a valle di un’analisi economica e ambientale - la progettazione del relativo sistema di collettamento;

CONSIDERATO che, con riferimento allo studio del traffico, le simulazioni sullo stato di progetto rilevano che nelle fasce orarie “critiche” all’interno della giornata (coincidenti con la fine e l’inizio previsto dei turni di lavoro) nella viabilità locale vi sono diminuzioni delle velocità medie di viaggio da considerare “degne di attenzione”, in quanto i tempi di percorrenza sulla rete viaria possono subire incrementi fino al 15%, limitatamente a brevi periodi della giornata e ad un numero limitato di giornate all’anno;

RITENUTO necessario, al fine di mitigare gli impatti dell’intervento sul sistema viario, di individuare alcune condizioni ambientali che dovranno essere ottemperate dall’esecutore dell’opera in relazione ai seguenti aspetti:

  • realizzazione delle opere necessarie ad inibire la svolta a sinistra ai mezzi che provengono da Treviso e devono immettersi in via Monastier per accedere alla zona industriale;
  • introduzione del Mobility Manager per gestione degli orari di punta e dei periodi più critici al fine di minimizzare l’impatto sulla rete viaria derivante dall’accesso/uscita degli addetti allo stabilimento e degli operatori di trasporto;
  • l’installazione di apposite videocamere che permettano di controllare in tempo reale i flussi di traffico e consentano di introdurre in tempi rapidi elementi correttivi al sistema degli accessi, programmando eventuali interventi puntuali di riorganizzazione della viabilità realizzata.

VISTA la nota del 30.05.2023 della UO VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV nella quale si propone all’autorità competente di:

i. dare atto che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

ii. dare atto che è ammessa l’attuazione della presente istanza qualora:

A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017) e nel rispetto del quadro prescrittivo in materia di cui al parere n. 273 del 27/12/2022 dalla Commissione Regionale VAS;

B. l’attuazione sia riconducibile ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;

C. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

III. dare atto che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo sotto riportato, nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario e in particolare per: 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”, Bufo viridis, Rana dalmatina, Coronella austriaca, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Natrix tessellata, Podarcis muralis, Egretta garzetta, Falco vespertinus, Lanius collurio, Pernis apivorus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii;

IV. riconoscere una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per il progetto per la realizzazione stabilimento produttivo destinato ad attività di logistica, in comune di Roncade (TV);

VISTI i pareri e le osservazioni pervenuti e considerati gli approfondimenti svolti in sede istruttoria in relazione alla valutazione degli impatti ambientali, eseguita anche sulla base di specifiche previsioni modellistiche.

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha evidenziato che il progetto non genera impatti ambientali significativi negativi, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:

1

Macrofase

Post Operam

Oggetto della condizione

Introduzione tra le professionalità aziendali del Mobility Manager, nella definizione e gestione dello stabilimento e di graduale messa in esercizio dello stesso, con particolare applicazione nella gestione degli orari di punta e dei periodi più critici, evidenziati anche nello studio del traffico, al fine di minimizzare l’impatto sulla rete viaria derivante dall’accesso/uscita degli addetti allo stabilimento e degli operatori di trasporto.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

All’avvio delle attività del complesso logistico.

Soggetto verificatore

Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture, con il supporto di Veneto Strade.


 

2

Macrofase

Ante Operam /Post Operam

Oggetto della condizione

A completamento dell’intervento relativo alla bretella di collegamento tra l’urbanizzazione a nord della SR 89 con via delle Industrie, recentemente ultimata, dovranno poste in essere, a cura del proponente stesso, le opere necessarie ad inibire la svolta a sinistra ai mezzi che provengono da Treviso e devono immettersi in via Monastier per accedere alla zona industriale.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Documentazione di progetto: entro 6 mesi dal rilascio del Permesso di Costruire.

Avvio della realizzazione delle opere: entro 6 mesi dall’inizio delle attività del complesso logistico.

Soggetto verificatore

Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture e Trasporti, con il supporto di Veneto Strade.


 

3

Macrofase

Post Operam

Oggetto della condizione

Per supportare l’attività del Mobility Manager e coadiuvare le decisioni dello stesso, si evidenzia l’opportunità, d’intesa con gli enti gestori della viabilità, di installare apposite videocamere che permettano di controllare in tempo reale i flussi di traffico e consentano di introdurre in tempi rapidi elementi correttivi al sistema degli accessi, programmando eventuali interventi puntuali di riorganizzazione della viabilità realizzata. La società dovrà altresì provvedere al monitoraggio delle stesse e alla loro manutenzione.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dal certificato di agibilità del complesso logistico.

Soggetto verificatore

Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture e Trasporti, con il supporto di Veneto Strade.


 

4

Macrofase

Ante Operam

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà presentare il progetto illuminotecnico e i documenti attestanti la conformità e il rispetto della Legge regionale 17/09 e delle normative tecniche di riferimento (in particolare norme UNI 10819:2021, UNI 11248: 2016, UNI EN 13201-2:2016, UNI EN 12464- 2:2014, UNI-TS 11726:2018, UNI 11630:2016), secondo le Linee Guida Arpav reperibili al seguente link: https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-per-i-progettisti; a tal fine dovranno essere prese in considerazione tutte le osservazioni contenute nelle valutazioni riportate nel presente parere.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Ai fini del rilascio del permesso a costruire il proponente dovrà presentare la documentazione oggetto della presente condizione ambientale.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.


 

5

Macrofase

Ante Operam – in Corso d’Opera - Post Operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 113/202 (nota della UO VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV n. 293258 del 30.05.2023 pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A. della Regione del Veneto).

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio Decreto di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai fini del rilascio del permesso di costruire, dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 31.05.2023, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 31.05.2023 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali;

1

Macrofase

Post Operam

Oggetto della condizione

Introduzione tra le professionalità aziendali del Mobility Manager, nella definizione e gestione dello stabilimento e di graduale messa in esercizio dello stesso, con particolare applicazione nella gestione degli orari di punta e dei periodi più critici, evidenziati anche nello studio del traffico, al fine di minimizzare l’impatto sulla rete viaria derivante dall’accesso/uscita degli addetti allo stabilimento e degli operatori di trasporto.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

All’avvio delle attività del complesso logistico.

Soggetto verificatore

Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture, con il supporto di Veneto Strade.


 

2

Macrofase

Ante Operam /Post Operam

Oggetto della condizione

A completamento dell’intervento relativo alla bretella di collegamento tra l’urbanizzazione a nord della SR 89 con via delle Industrie, recentemente ultimata, dovranno poste in essere, a cura del proponente stesso, le opere necessarie ad inibire la svolta a sinistra ai mezzi che provengono da Treviso e devono immettersi in via Monastier per accedere alla zona industriale.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Documentazione di progetto: entro 6 mesi dal rilascio del Permesso di Costruire.

Avvio della realizzazione delle opere: entro 6 mesi dall’inizio delle attività del complesso logistico.

Soggetto verificatore

Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture e Trasporti, con il supporto di Veneto Strade.



 

3

Macrofase

Post Operam

Oggetto della condizione

Per supportare l’attività del Mobility Manager e coadiuvare le decisioni dello stesso, si evidenzia l’opportunità, d’intesa con gli enti gestori della viabilità, di installare apposite videocamere che permettano di controllare in tempo reale i flussi di traffico e consentano di introdurre in tempi rapidi elementi correttivi al sistema degli accessi, programmando eventuali interventi puntuali di riorganizzazione della viabilità realizzata. La società dovrà altresì provvedere al monitoraggio delle stesse e alla loro manutenzione.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dal certificato di agibilità del complesso logistico.

Soggetto verificatore

Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture e Trasporti, con il supporto di Veneto Strade.



 

4

Macrofase

Ante Operam

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà presentare il progetto illuminotecnico e i documenti attestanti la conformità e il rispetto della Legge regionale 17/09 e delle normative tecniche di riferimento (in particolare norme UNI 10819:2021, UNI 11248: 2016, UNI EN 13201-2:2016, UNI EN 12464- 2:2014, UNI-TS 11726:2018, UNI 11630:2016), secondo le Linee Guida Arpav reperibili al seguente link:
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-per-i-progettisti; a tal fine dovranno essere prese in considerazione tutte le osservazioni contenute nelle valutazioni riportate nel presente parere.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Ai fini del rilascio del permesso a costruire il proponente dovrà presentare la documentazione oggetto della presente condizione ambientale.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

 

5

Macrofase

Ante Operam – in Corso d’Opera - Post Operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 113/202 (nota della UO VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV n. 293258 del 30.05.2023 pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A. della Regione del Veneto).

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio Decreto di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai fini del rilascio del permesso di costruire, dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

 

3.  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

4.  Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Techbau S.p.A. (PEC: segreteria@pectechbau.it ) (C.F. – P.IVA 06336690968), con sede legale a Milano (MI), via P.zza Giovine Italia n. 3 – CAP 20123 - e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Roncade (TV), al Comune di Meolo (VE), alla Provincia di Treviso, alla Città Metropolitana di Venezia, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, alla Direzione Generale di ARPAV, al Consorzio di Bonifica Piave, all’ULSS 2, all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, a Veneto Strade, ad Autovie Venete, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per le infrastrutture DGVCA – ufficio territoriale di Bologna, a Piave Servizi srl, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Treviso, a Enel Distribuzione, a CPL Concordia Soc. Coop., a Telecom Italia SpA – TIM, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Treviso, U.O. Genio Civile di Venezia; alla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale; alla Direzione Valutazioni ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS VINCA Capitale Naturale e NUVV.

5.  Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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