Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 82 del 20 giugno 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 114 del 05 giugno 2023

ELITE Ambiente S.r.l. Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 30 della L. R. n. 3 del 2000, di un impianto di sperimentazione e ricerca per la pirogassificazione con produzione di energia elettrica da motore endotermico di rifiuti non pericolosi installato nel sito di via Mantegna, 6 a Grisignano di Zocco (VI).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza la realizzazione e l'esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 30 della L. R. n. 3 del 2000, per la pirogassificazione con produzione di energia elettrica da motore endotermico di rifiuti non pericolosi installato nel sito di via Mantegna, 6 a Grisignano di Zocco (VI).

Il Direttore

VISTA la nota della ditta ELITE Ambiente S.r.l. del 27.09.2022, assunta al protocollo regionale con prot. n. 448530-448537-450923 del 29.09.2022, con cui è stata presentata l’istanza per l’esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per la pirogassificazione con produzione di energia elettrica da motore endotermico di rifiuti non pericolosi installato nel sito di via Mantegna, 6 a Grisignano di Zocco (VI);

CONSIDERATO l’avvio del procedimento della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica prot. n. 479772 del 14.10.2022 con cui si è indetta la Conferenza di Servizi contestualmente convocata per il giorno 28.10.2022;

PRESO ATTO che Viacqua S.p.A. con prot. n. 2022.0013962 del 24.10.2022 ha espresso parere negativo alla richiesta di scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento piazzale dell’attività in progetto;

CONSIDERATO che la Ditta con nota del 27.10.2022 ha riscontrato la sopracitata nota di Viacqua S.p.A. proponendo, come variante, che lo scarico delle acque di prima pioggia (trattate) e di seconda pioggia possa essere effettuato su suolo (ai sensi della tabella IV Allegato V parte III del d.lgs. 152/06) anziché in pubblica fognatura;

VISTI gli esiti della riunione della Conferenza di Servizi del 28.10.2022 di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 540215 del 22.11.2022 e conseguente richiesta di documentazione integrativa;

RILEVATO che la Ditta con nota del 21.12.2022 ha richiesto una proroga di 30 giorni per la consegna della documentazione integrativa richiesta (proroga assentita con prot. reg. n. 593853 del 22.12.2022);

RILEVATO che la Ditta ha trasmesso con note del 20.01.2023, acquisite al prot. reg. n. 43414 e n. 43436 del 24.01.2023, la documentazione integrativa richiesta;

VISTA la nota prot. reg. n. 60897 del 01.02.2023 con cui si è convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i., per il giorno 28.02.2023;

PRESO VISTI gli esiti della riunione Conferenza di Servizi del 28.02.2023, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 151744 del 20.03.2023;

VISTA la ulteriore documentazione trasmessa dalla Ditta con nota prot. reg. n. 169609 del 28.03.2023 a riscontro dei rilievi della Conferenza di Servizi,

CONSIDERATO che, a seguito dell’esame della suddetta documentazione da parte degli uffici regionali e di ARPAV, è stato reso noto alla Ditta per le vie brevi la necessità di dettagliare alcuni aspetti tecnici, con particolare riferimento ai parametri di accettabilità e confronto sul syngas prodotto dalla pirogassificazione;

VISTA l’aggiornamento documentale trasmesso dalla Ditta con nota prot. reg. n. 222030 del 26.04.2023;

VISTA la nota prot. reg. n. 222457 del 26.04.2023 con cui si è convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i., per il giorno 03.05.2023;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 03.05.2023 di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 264888 del 16.05.2023 e, in particolare, che la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente in ordine al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto di ricerca e sperimentazione con l’indicazione di specifiche prescrizioni e la richiesta di trasmissione della planimetria aggiornata relativamente alla gestione degli scarichi (acquisita al prot. reg. n. 294930 del 31.05.2023);

PRESO ATTO della nota di Viacqua S.p.A. trasmessa con prot. 22054934/2023 del 15.05.2023 (prot. reg. n. 263445 del 16.05.2023) con la quale è stata confermata l’impossibilità tecnica di estensione della rete fognaria e della predisposizione del pozzetto di consegna al limite di proprietà;

CONSIDERATO che con prot. reg. n. 264918 del 16.05.2023 è stato richiesto al Comune di valutare l’opportunità di prescrivere comunque alla Ditta l’allacciamento alla fognatura alle condizioni definite da Viacqua S.p.A. (allaccio a 40 m dalla proprietà) nel parere soprariportato;

PRESO ATTO che il Comune non ha dato riscontro nei tempi richiesti alla nota soprariportata e che quindi si ritiene confermato quanto definito in sede di Conferenza di Servizi del 03.05.2023 relativamente all’autorizzazione del trattamento delle acque nere attraverso due vasche Imhoff a dispersione con subirrigazione;

RITENUTO che sulla base della documentazione presentata e delle risultanze della Conferenza di Servizi del 03.05.2023 vi siano i presupposti per rilasciare l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto sperimentale;

CONSIDERATO che i rifiuti prodotti presso l’installazione, qualora derivanti dall’attività di gestione rifiuti effettuata presso l’installazione e provenienti dalle operazioni autorizzate, non possono avvalersi del deposito temporaneo e devono essere autorizzati allo stoccaggio (D15-R13), anche al fine del calcolo delle garanzie finanziarie, e contribuiscono quindi al conseguimento del limite sul quantitativo massimo di rifiuti autorizzato presso l’installazione;

RITENUTO di autorizzare nello specifico l’attività attività di gestione rifiuti (con rifermento all’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. 152/2006) come R1 “recupero di energia” in quanto, se pure la sperimentazione proposta portasse a verificare la sussistenza dei requisiti prestazionali e ambientali per la cessazione della qualifica di rifiuto (e quindi l’operazione di recupero R3), si manifesterebbe comunque la criticità legata alla condizione posta dall’art. 184-ter in merito all’esistenza di un mercato per l’EoW in questione poiché l’allegato X alla parte V del d.lgs. 152/06, che disciplina i combustibili consentiti nelle attività produttive e le loro caratteristiche merceologiche, riporta in elenco unicamente il syngas proveniente da gassificazione di combustibili consentiti, tra i quali non rientrano i rifiuti oggetto della sperimentazione;

RITENUTO in ogni caso di prevedere nella sperimentazione l’esecuzione di tutte le attività finalizzate alla definizione dei requisiti affinché il gas prodotto (Syngas) possa in futuro, anche nell’ottica di eventuali modifiche normative, cessare la qualifica di rifiuto ai sensi di quanto stabilito dall’art.184 ter così come contenute nel documento “Relazione requisiti EoW, linee guida SNPA”;

PRESO ATTO che lo scopo della sperimentazione, condotta per singole campagne (test-run), ciascuna delle quali dedicata ad una sola tipologia di rifiuto identificata da unico CER, unico produttore, unico sito di produzione del rifiuto, accompagnato da specifica omologa, consiste quindi nella:

  • verifica dei requisiti di esclusione dal campo di applicazione del titolo III bis della parte IV del d.lgs. 152/06 di cui all’art. 237-quater comma 2, lettera a);
  • definizione e verifica della sussistenza dei requisiti prestazionali e ambientali affinché il gas prodotto (syngas) possa in futuro essere oggetto di una modifica normativa per il riconoscimento della cessazione di qualifica di rifiuto;

CONSIDERATO che ogni campagna (test-run) dovrà verificare entrambi i requisiti di cui all’art. 237-quater comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 152/2006, ossia che i gas prodotti sono purificati in misura tale da: 1) non costituire più rifiuti prima della loro combustione e 2) non provocare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale;

RITENUTO pertanto che non possano essere imposti VLE per le singole campagne di sperimentazione al camino del motore endotermico in cui avviene la combustione del syngas, in quanto oggetto della sperimentazione è proprio la verifica delle condizioni emissive della combustione del syngas per confronto con le emissioni della combustione del gas naturale nel medesimo motore endotermico;

VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 27/21 con cui si è modificato l’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, stabilendo che la competenza per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione è esercitata mediante provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell’ambiente;

decreta

1. La ditta ELITE Ambiente S.r.l., con sede legale in via Mazzini, 13– Brendola (VI), C.F./P.IVA 01956070245 è autorizzata alla realizzazione ed esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per la pirogassificazione con produzione di energia elettrica da motore endotermico di rifiuti non pericolosi da installarsi nel sito di via Mantegna, 6 a Grisignano di Zocco (VI), censito catastalmente al foglio 4 mappale 704.

2. La presente autorizzazione ha durata di 2 (due) anni dalla notifica del presente provvedimento, salvo motivate proroghe.

3. Per la messa in esercizio dell’impianto la Ditta dovrà presentare alla Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Grisignano di Zocco e ARPAV la seguente documentazione:

a) comunicazione della data di avvio dell’attività sperimentale;

b) documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Vicenza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

c) comunicazione del nominativo del Tecnico Responsabile dell’impianto (con presa d’atto formale);

d) documentazione attestante l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al DPR 151/2011.

Rifiuti conferibili e operazioni autorizzate

4. La Ditta potrà trattare presso l’installazione le tipologie di rifiuto riportate in Allegato A al presente provvedimento; i rifiuti contrassegnati in Allegato A nella colonna “pretrattati e/o in miscela” possono essere ricevuti con codice del sotto capitolo 19.12 a seguito di miscelazione o altro trattamento meccanico presso impianti terzi.

5. Sono altresì ammessi allo stoccaggio i rifiuti prodotti dalla Ditta nell’attività di gestione rifiuti.

6. La Ditta è autorizzata a svolgere, in base a quanto indicato in Allegato A, le seguenti attività di gestione rifiuti (con rifermento all’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. 152/2006):

6.1. stoccaggio di rifiuti [R13] funzionale alle successive operazioni di trattamento e stoccaggio [D15-R13] di rifiuti prodotti dalle operazioni di gestione rifiuti;

6.2. recupero energetico [R1] con produzione di energia elettrica attraverso l’impiego di un motore endotermico cogenerativo a ciclo otto alimentato a syngas proveniente da pirogassificazione di rifiuti non pericolosi.

7. Ove dallo sconfezionamento dei rifiuti nell’ambito funzionale all’operazione R1 derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, la Ditta è tenuta a gestire tali scarti come rifiuti; qualora detti imballaggi risultino, già all’atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali la Ditta è autorizzata alla cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l’origine degli imballaggi in questione.

Quantitativi autorizzati

8. Presso l’installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi di rifiuti e la relativa capacità di trattamento:

8.1. capacità massima istantanea autorizzata allo stoccaggio [D15-R13] di cui al punto 5.1: 200 Mg;

8.2. potenzialità massima di trattamento [R1] di rifiuti non pericolosi di cui al punto 5.2: 5 Mg/giorno;

8.3. capacità massima di lavorazione complessiva di rifiuti per tutta la sperimentazione: 600 Mg.

Conferimento di rifiuti

9. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

9.1. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto accompagnata da certificazione analitica così come definita al punto 9.6; l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto; l’omologa deve essere riferita ad ogni singola partita di rifiuto sottoposta alla campagna (test-run);

9.2. qualora i rifiuti in ingresso siano costituiti da miscele prodotte presso impianti terzi deve essere indicata nell’omologa la percentuale di composizione dei singoli CER e devono essere allegate le informazioni sulle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche di ciascun CER costituente la miscela;

9.3. qualora i rifiuti in ingresso abbiano assunto un CER del capitolo 19 a seguito di pretrattamento meccanico presso impianti terzi, diverso dalla miscelazione, nell’omologa deve essere dichiarato il trattamento effettuato (es. triturazione) e il CER di origine del rifiuto;

9.4. il rifiuto 200301 Rifiuti urbani non differenziati è ammesso alla sperimentazione solo se accompagnato da analisi merceologica e dalle informazioni relative alla provenienza, incluse le modalità gestionali del bacino/Comune di provenienza (sistema di raccolta), allegate all’omologa;

9.5. qualora il rifiuto 191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 sia costituito da sovvallo del trattamento del rifiuto urbano, è ammesso solo se accompagnato da analisi merceologica e dalle informazioni relative alla provenienza, incluse le modalità gestionali del bacino/Comune di provenienza (sistema di raccolta), allegate all’omologa;

9.6. i rifiuti in ingresso dovranno tutti essere accompagnati da analisi di caratterizzazione con ricerca dei parametri riportati nella successiva tabella e rispetto dei relativi limiti indicati:

Tabella 1

Parametri da analizzare sul rifiuto in ingresso

Valore limite

Umidità massima in ingresso

10%

Potere calorifico minimo in ingresso 

4,00 kWh

Potere calorifico massimo in ingresso 

10 kWh

Residui/inerti non gassificabili

max 10% in peso del rifiuto in ingresso

Presenza di Cloro

max 1% in peso del rifiuto

S.O.V ( espresse come C Totale )

1500 mg/kg

Mercurio

0,5 mg/kg

Acido Fluoridrico

20 mg/kg

Diossine Furani ( PCDD+PCDF) – solo se da rifiuti caratterizzati dalla presenza di contaminanti da combustione

10 ng/kg

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

20 μg/kg

Cadmio (CD)

0,5 mg/kg

Zinco ( Zn)

50 mg/kg

Sostanze Odorigene

2000 OUE/m3

PCB

50 mg/kg (regolamento POPs)

Tallio

10000 mg/kg

Antimonio

10000 mg/kg

Arsenico

1000 mg/kg

Piombo

1000 mg/kg

Cromo

1000 mg/kg

Cobalto

1000 mg/kg

Rame

5000 mg/kg

Manganese

25000 mg/kg

Nickel

1000 mg/kg

Vanadio

10000 mg/kg

PFAS

Verifica di presenza

 

9.7. all’atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa.

Trattamento di recupero R1

10. Nell’attività di sperimentazione la ditta dovrà rispettare, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente provvedimento, i contenuti del documento “Gassificazione dei rifiuti – Protocollo sperimentale” Rev. 2 del 20.04.2023 (prot. reg. n. 222030 del 26.04.2023) e quanto descritto nella Relazione Tecnica Rev.02 marzo 2023 (prot. reg. n. 169609 del 28.03.2023).

11. Il trattamento prevede: caricamento con coclea, trattamento in impianto di pirogassificazione con produzione di una frazione liquida e una frazione solida carboniosa sotto forma di ceneri (char) da gestire come rifiuto, produzione di syngas, depurazione del syngas con produzione di TAR da gestire come rifiuto e avvio del syngas a combustione per produzione di energia elettrica.

12. Il trattamento avviene per singole campagne (test-run) della durata complessiva di circa 8 ore; ogni campagna è condotta su una sola tipologia di rifiuto identificata da unico CER, unico produttore, unico sito di produzione del rifiuto, accompagnata da specifica omologa secondo quanto riportato al punto 9 del presente provvedimento.

13. Ogni singola campagna è finalizzata a verificare l’esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 237-quater, comma 2, lettera a); la verifica deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

13.1. la verifica deve accertare entrambi i requisiti di cui all’art. 237-quater, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 152/2006, ossia:

a) i gas prodotti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima della loro combustione nel motore endotermico;

b) i gas prodotti sono purificati in misura tale da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale;

13.2. la verifica del requisito di cui alla lettera a) del punto 13.1 dovrà essere svolta confrontando il syngas prodotto dalla pirogassificazione di rifiuti con un syngas prodotto dalla pirogassificazione di combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006; le analisi sul syngas sono condotte ed elaborate secondo le metodiche analitiche descritte nel documento “Gassificazione dei rifiuti – Protocollo sperimentale” Rev. 2 del 20.04.2023 (prot. reg. n. 222030 del 26.04.2023):

13.2.1. i parametri da analizzare sono stabiliti nella seguente tabella:

Tabella 2

Parametri da analizzare sul syngas

Ossigeno (O2)

Metano (CH4)

Anidride Carbonica (CO2)

Azoto (N2)

Idrogeno (H2)

Ossido di carbonio (CO)

Ammoniaca (NH3)

Solfuro di Idrogeno (H2S)

Materiale Particellare

Acido Cloridrico

Temperatura

Vapore Acqueo

Potere Calorifico Superiore

Potere Calorifico Inferiore

Cadmio (*)

Tallio (*)

Mercurio (*)

Antimonio (*)

Piombo (*)

Cromo (*)

Cobalto (*)

Rame (*)

Manganese (*)

Nickel (*)

Vanadio (*)

Idrocarburi alogenati (*)

Acido fluoridrico (*)

TAR (*)

Vapori benzenici (*)

PFAS (solo se rilevati nei rifiuti in ingresso)

 

13.2.2. i valori relativi al syngas prodotto da rifiuti dovranno essere confrontati con i valori relativi al syngas prodotto da combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006; per l’esito positivo del confronto devono essere verificate entrambe le seguenti condizioni:

13.2.2.1. per i parametri contrassegnati in tabella 2 con il simbolo (*) i valori riscontrati sul syngas da rifiuti devono risultare inferiori o uguali ai valori riscontrati sul syngas da combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;

13.2.2.2. per gli altri parametri in tabella 2 i valori riscontrati sul syngas da rifiuti devono rientrare in un range compatibile con il corretto funzionamento del motore endotermico e definito dai valori minimi e massimi riscontrati nelle analisi sul syngas prodotto da combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;

13.2.3. il campionamento del syngas, sia quello prodotto da rifiuti sia quello prodotto da combustibili non rifiuto, deve essere effettuato a valle della sezione di purificazione;

13.2.4. il primo campionamento deve essere eseguito dopo 4 ore dallo start-up mentre il secondo campionamento dopo 6 ore dallo start up;

13.2.5. qualora il syngas prodotto non consenta il corretto funzionamento del motore endotermico dovrà essere avviato direttamente in torcia;

13.3. La verifica del requisito di cui alla lettera b) del punto 13.1 dovrà essere svolta analizzando le emissioni prodotte dal motore endotermico alimentato dal syngas ottenuto da rifiuti confrontandole con quelle prodotte, nel medesimo punto di campionamento, dalla combustione di gas naturale nello stesso motore endotermico; le analisi sono condotte ed elaborate secondo la metodologia descritta nel documento “Gassificazione dei rifiuti – Protocollo sperimentale” Rev. 2 del 20.04.2023 (prot. reg. n. 222030 del 26.04.2023);

13.3.1. I parametri da analizzare nel confronto della prova di combustione del syngas e della prova di combustione del gas naturale sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 3

Parametri

Ossidi di Azoto (NOX)

Ossidi di Zolfo (SOX)

Ossidi di carbonio (CO)

Ammoniaca (NH3)

HCl

S.O.V. (espresse come C Totale)

Materiale Particellare

Mercurio

Acido fluoridrico

Diossine Furani ( PCDD+PCDF)

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

Zinco

Tallio

Cadmio

Antimonio

Arsenico

Piombo

Cromo

Cobalto

Rame

Manganese

Nickel

Vanadio

PCB-DL

Sostanze Odorigene

PFAS (solo se presenti nei rifiuti in ingresso)

 

13.3.2. È eseguito un unico campionamento per ogni campagna dopo un transitorio di 2 h dallo start-up della durata di 3 h; per Diossine, PCB_DL e IPA la durata del campionamento è di 6h;

13.3.3. Ai fini della positiva conclusione della verifica del requisito di cui alla lettera b) del punto 13.1:

13.3.3.1. per i parametri NOX,, SOx, CO, Polveri, ai fini dell’esito positivo della prova di esclusione, i valori rilevati nella prova di combustione del syngas dovranno essere inferiori o uguali a quelli individuati dal d.lgs. n. 152/2006, Parte V, Allegato 1, Parte III, punto 3 per nuovi motori fissi alimentati a gas naturale, ossia NOx 95 mg/Nmc, CO 240 mg/Nmc, SOx 15 mg/Nmc, Polveri 50 mg/Nmc;

13.3.3.2. per gli altri parametri inquinanti, ai fini dell’esito positivo della prova di esclusione, i valori rilevati nella prova di combustione del syngas dovranno essere inferiori o uguali a quelli rilevati nella prova di combustione del gas naturale.

14. L’esito negativo della verifica di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, riferito anche ad uno solo dei parametri da verificare secondo quanto previsto al precedente punto 13 e relativi sottopunti deve essere rendicontato nella reportistica di cui ai punti 18 e 19; la Ditta valuta l’opportunità di prevedere l’installazione di componenti integrative alle diverse sezioni di purificazione del syngas o delle emissioni per ricondursi al rispetto dei requisiti di esclusione di cui all’art. 237-quater del d.lgs. n. 152/2006; in tal caso le integrazioni impiantistiche dovranno essere comunicate agli Enti e la verifica di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 dovrà essere ripetuta dopo l’installazione delle componenti integrative;

15. In base agli esiti delle prove di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui ai punti precedenti, è discrezionalità della Ditta definire una proposta di modifica normativa per il riconoscimento della qualifica di EoW del syngas prodotto.

16. Sui rifiuti prodotti dal trattamento (TAR, condense e scarti di acque di processo, CHAR) la Ditta è tenuta ad effettuare le analisi indicate nel paragrafo Analisi sugli output del documento “Gassificazione dei rifiuti – Protocollo sperimentale” Rev. 2 del 20.04.2023 (prot. reg. n. 222030 del 26.04.2023).

17. Le determinazioni analitiche di laboratorio relative a ogni componente (rifiuti in ingresso, rifiuti prodotti, syngas ed emissioni) devono essere effettuate con i metodi indicati dalla normativa; ove non previsto dalla normativa, le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale/internazionale e in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità con la logica di priorità fissata dal BRef “Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations” e dal D. Lgs. 152/06. Metodi diversi dalle casistiche sopra citate possono essere utilizzati qualora sia effettuata la Relazione di Equivalenza, secondo quanto previsto dal paragrafo CRITERI MINIMI DI EQUIVALENZA dell’Allegato G alla Nota Tecnica ISPRA prot. n. 18712 del 01/06/2011 “Definizione di modalità per l’attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC). SECONDA EMANAZIONE”, come aggiornato dalle successive emanazioni esplicative (al momento fino alla quinta emanazione prot. ISPRA n.16760 del 19/04/2013).

Comunicazioni agli Enti e reportistica

18. La Ditta, a partire dalla data di avvio dell’impianto, è tenuta a trasmettere con cadenza trimestrale una relazione tecnica a Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Grisignano di Zocco ed ARPAV che illustri i risultati dell’attività sperimentale eseguita ai sensi del documento “Gassificazione dei rifiuti – Protocollo sperimentale” Rev. 2 del 20.04.2023 (prot. reg. n. 222030 del 26.04.2023) e di quanto indicato nel presente provvedimento; la relazione dovrà essere accompagnata dai rapporti di prova delle analisi effettuate.

19. Al termine della sperimentazione la Ditta è tenuta a predisporre una relazione in merito ai risultati conseguiti, nonché alla funzionalità dell’impianto, alla prestazione ambientale del processo e ai rifiuti esitanti da comunicare a Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Grisignano di Zocco ed ARPAV.

20. Nella reportistica di cui ai punti precedenti devono inoltre essere specificate le seguenti informazioni:

20.1. tipologia dei combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006 utilizzati nelle prove di pirogassificazione per il confronto tra syngas, numero di prove effettuate, modalità di analisi del dato ai fini della determinazione dei valori da non superare sui parametri inquinanti contrassegnati con il simbolo (*) in tab. 2 e dei range di comparabilità per gli altri parametri in tab. 2;

20.2. provenienza del gas naturale utilizzato per il confronto sulle condizioni emissive, numero di prove effettuate, modalità di analisi del dato ai fini della determinazione dei valori di confronto da non superare per i parametri inquinanti di cui al punto 13.3.3.2.

Emissioni in atmosfera

21. Si autorizzano le emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006, dei seguenti due punti di emissione indicati in Allegato B (Tav. n. 2 Rev.01 acquisita al prot. reg. n 43436 del 24.01.2023), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Tabella 4

Identificativo

Finalità

Tecnologia abbattimento

Camino 1

trattamento delle emissioni diffuse relative alla movimentazione dei rifiuti in ingresso (area coclea di carico) ed in uscita (area silos del CHAR)

Adsorbimento fisico e/o chimico/fisico su carbone attivo

Camino 2

Convogliamento delle emissioni in uscita dal motore endotermico ed eventualmente della torcia per il syngas fuori standard

Catalizzatore

 

21.1. Per il Camino 1 valgono i seguenti VLE:

Tabella 5

Parametri

U.M.

Limite

Polveri

mg/Nm3

5

TVOC

mg/Nm3

30

 

21.2. Per il Camino 2, in luogo dei VLE valgono le prescrizioni articolate al punto 13.3 del presente provvedimento e relativi sottopunti;

21.3. Le emissioni in atmosfera devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

21.3.1. i camini dovranno essere conformi alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza ed alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d’inquinante e posizione degli stessi);

21.3.2. la Ditta deve mantenere in funzione il sistema di aspirazione/trattamento delle emissioni diffuse durante tutte le fasi di trattamento e movimentazione dei rifiuti;

21.3.3. la Ditta è tenuta al rispetto di intervalli cautelativi di sostituzione dei carboni attivi utilizzati nel sistema di abbattimento emissioni in funzione degli andamenti di saturazione;

21.3.4. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all’atto della loro progettazione/collaudo.

Scarichi idrici

22. Si autorizza, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA art. 39 comma 3 lo scarico identificato in planimetria in Allegato C (Tav. n. 3 Rev. 03 del 30.05.2023 acquisita al prot. reg. n. 294930 del 31.05.2023) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

22.1. scarico su suolo in bacino di dispersione comprendente le acque di prima pioggia (pari ai primi 5 mm di pioggia dell’evento meteorico) di dilavamento del piazzale esterno dopo trattamento di dissabbiatura e disoleatura con filtro a coalescenza;

22.2. la concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla Tabella 2, Allegato C “Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo” del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009;

22.3. il rispetto dei limiti non deve essere conseguito in alcun modo mediante diluizione;

22.4. il punto di scarico deve essere dotato di idoneo ed autonomo pozzetto di campionamento;

22.5. tutti i pozzetti di ispezione e controllo, indicati in planimetria, devono essere sempre accessibili agli organi di vigilanza e controllo;

22.6. deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione delle opere interne di fognatura.

22.7. in caso di eventi accidentali che comportino dispersione di rifiuti, i medesimi rifiuti e le eventuali acque meteoriche dilavanti le aree interessate dalla dispersione devono essere raccolti e avviati a trattamento.

23. Si autorizza, ai sensi dell’art. 21 del PTA, lo scarico al suolo delle acque reflue derivanti dai servizi igienici degli uffici e degli spogliatoi assimilate alle domestiche, previo trattamento nelle vasche imhoff identificate in planimetria in Allegato C.

24. Si prende atto dello scarico su suolo in bacino di dispersione, ai sensi del PTA art. 39 comma 3, delle acque di seconda pioggia (successive ai primi 5 mm di pioggia dell’evento meteorico) di dilavamento del piazzale esterno con superficie di 6.000 m2.

25. Si prende atto del fatto che i pluviali provenienti dai tetti e dalle coperture sono collegati, ai sensi del PTA art. 39 comma 5, a pozzetti disperdenti su suolo.

Prescrizioni generali per lo stoccaggio

26. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

26.1. l’area adibita allo stoccaggio dei rifiuti deve essere chiaramente identificata mediante cartellonistica ben visibile, la cartellonistica deve indicare i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER);

26.2. i rifiuti in ingresso e quelli prodotti dovranno essere stoccati all’interno di contenitori chiusi, in area pavimentata e protetta dagli agenti atmosferici;

26.3. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l’accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

26.4. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi.

Ulteriori prescrizioni

27. La Ditta deve rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

27.1. deve essere tenuto un sistema di registrazione che consenta la tracciabilità dei rifiuti gestiti nell'installazione attraverso tutti gli stadi di lavorazione e devono essere compilati gli appositi registri di cui all’art. 190 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

27.2. in ogni sezione impiantistica deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

27.3. alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transizione, di conferimento, di lavorazione, dovranno essere sottoposte ad adeguata pulizia e libere da residui di lavorazione;

27.4. l’attività dell’installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

27.5. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di convogliamento delle acque;

27.6. la Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Sicurezza trasmesso (acquisito al prot. reg. n. 43414 del 24.01.2023);

27.7. dovrà essere garantita l’affidabilità dei sistemi di sicurezza e controllo installati in impianto;

27.8. alla conclusione delle attività di sperimentazione tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area.

28. Forma parte integrante del presente provvedimento i seguenti Allegati:

Allegato A: tabella CER;

Allegato B: layout impiantistico e punti di emissione;

Allegato C: layout scarichi.

29. Resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014; l’avvio dei conferimenti di rifiuti è subordinato alla accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia di Vicenza.

30. L’autorità competente si riserva di revocare la presente autorizzazione, in ogni momento, qualora sussistano possibili situazioni di pericolo per la salute dell’uomo e per l’ambiente.

31. Il presente provvedimento deve essere comunicato a Provincia di Vicenza, Comune di Grisignano di Zocco e ARPAV.

32. Si dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

33. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/2006 e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

34. Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

114_Allegato_A_DDR_114_05-06-2023_505230.pdf
114_Allegato_B_DDR_114_05-06-2023_505230.pdf
114_Allegato_C_DDR_114_05-06-2023_505230.pdf

Torna indietro