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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 11 del 27 febbraio 2023
Gardacamp S.r.l. Ampliamento della struttura ricettiva denominata "Del Garda Village and Camping". Comuni di localizzazione: Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A., subordinatamente al rispetto di una condizione ambientale, dell'istanza presentata dalla società Gardacamp S.r.l. in riferimento al progetto per Ampliamento della struttura ricettiva denominata "Del Garda Village and Camping".
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, come da ultimo modificato dal DL 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021);
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Gardacamp Srl, con sede legale Verona, vicolo Pietrone, n. 8/B, 30123, P.IVA e C.F. 03609020230 e la relativa documentazione acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA al prot. regionale con n. 487427 del 19/10/2022);
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all’allegato IV, punto 8 lettera t) “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)”, nello specifico in riferimento ad un’estensione di progetto riferibile alla tipologia di cui all’allegato IV, punto 8 lettera q) “terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari”;
CONSIDERATO che l’intervento in questione costituisce attuazione del comparto compreso nel Piano Urbanistico Attuattivo Ca' Bianca 1 – Ca' Bianca 2, già oggetto di procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza provinciale, conclusasi con il rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui alla determinazione del Dirigente del Settore Ambientale – Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Verona n. 1674 del 20.04.2017 e successivamente modificata con determina n. 1426 del 26 maggio 2022 del medesimo Dirigente;
EVIDENZIATO quanto riportato nel parere del Comitato Tecnico Provinciale VIA di Verona, espresso in data 17/02/2017 e fatto proprio dalla determinazione n. 1674/17 del 20/04/2017, che relativamente alla destinazione a campeggio prevista dal PUA, stabiliva che “…Tale destinazione, nelle fasi della futura progettazione dovrà essere sottoposta a procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi del Dlgs 152/2006 e smi e della LR 4/2016”;
VISTA la determinazione n. 2793 del 27/09/2022 del Dirigente del Settore Ambientale – Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Verona con la quale, ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., è stata prorogata al 30 giugno 2023 e con le medesime condizioni ambientali la validità del giudizio di compatibilità ambientale espresso con D.G.P. n. 1674 del 20 aprile 2017, così come modificata con determina n. 1426 del 26 maggio 2022;
TENUTO CONTO che il proponente ha dichiarato che le opere di urbanizzazione oggetto delle valutazioni ambientali di competenza provinciale sono state ad oggi realizzate e collaudate;
VISTA la nota prot. n. 503405 del 28/10/2022 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/11/2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
VISTA la nota prot. n. 586682 del 20/12/2022 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno richiesto, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., chiarimenti e integrazioni finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA;
VISTA la nota prot. n. 569665 del 9/12/2022 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno preso atto della richiesta di proroga per la presentazione dei chiarimenti ed integrazioni di cui sopra, trasmessa dal proponente in data 13/12/2022;
CONSIDERATO che con prot. n. 52893, 52918, 52990 e 53015 del 30/01/2023 il proponente ha provveduto a trasmettere le integrazioni e di chiarimenti richiesti;
VISTA la nota prot. n. 60613 del 01/02/2023 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno comunicato la proroga adozione provvedimento ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione di incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;
VISTA la nota prot. n. 563442 del 06/12/2022 con la quale gli uffici della UO VAS VINCA Capitale Naturale e NUVV hanno trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 294/2022;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 22/02/2023:
CONSIDERATO che, sotto il profilo del quadro programmatico:
ciò premesso, si evidenzia che:
CONSIDERATO che, sotto il profilo del quadro ambientale:
per quanto attiene il traffico veicolare:
per quanto attiene la matrice atmosfera:
per quanto attiene le terre e rocce da scavo:
per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno due: uno per ciascun metro di profondità;
per quanto attiene l’inquinamento luminoso:
per quanto attiene al clima acustico:
ai fini di valutare i potenziali impatti dell’intervento, il proponente, in riscontro alla richiesta integrazioni formulata dagli uffici regionali, ha presentato apposita documentazione previsionale di impatto acustico.
Nel merito, pur evidenziando i seguenti rilievi:
si ritengono sufficienti gli elementi acquisiti nella presente procedura ai fini della valutazione dei potenziali impatti dell’intervento dal punto di vista acustico, tenuto conto che ai fini del rilascio dell’autorizzazione, la valutazione previsionale di impatto acustico dovrà comunque essere integrata con le osservazioni sopra esposte e risultare conforme a quanto previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it);
Si ritiene inoltre che, ad attività in esercizio, il proponente debba effettuare una verifica del rispetto del limite differenziale di immissione in periodo notturno presso il ricettore "A", che risulta essere potenzialmente il più esposto;
per quanto attiene la VINCA:
si richiamano i contenuti della relazione istruttoria tecnica n. 294/2022 nella quale si propone all’autorità competente per la valutazione di incidenza di dichiarare per l’intervento in esame una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017, prescrivendo di:
ha espresso parere favorevole al non assoggettamento alla procedura di VIA dell’intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha evidenziato che il progetto non genera impatti ambientali significativi negativi, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:
Numero CONDIZIONE AMBIENTALE
CONTENUTO
DESCRIZIONE
1
Macrofase
Ante operam – in corso d’opera - post operam
Oggetto della condizione
Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 294/2022.
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.
Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza
Entro 60 giorni dal provvedimento di esclusione da VIA dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere scadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.
Soggetto verificatore
Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 22/02/2023, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
decreta
Cesare Lanna
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