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Bur n. 22 del 14 febbraio 2023


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 6 del 31 gennaio 2023

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Astico nei Comuni di Sandrigo e Breganze (VI) (ID piano 625) - I° stralcio - Bacino di Monte CUP: H53B11000320003. Comuni di localizzazione: Breganze e Montecchio Precalcino (VI). Comune interessato: Sandrigo (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA delle modifiche all'intervento di realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Astico nei Comuni di Sandrigo e Breganze (VI) approvato con DGR n. 475 del 19/04/2016, presentato dalla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata dalla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, acquisita agli atti con protocollo n. 503683 del 28/10/2022; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 11/11/2022 protocollo regionale n. 522849; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 25/01/2023, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021 di riforma della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

PRESO ATTO che con DGR n. 475 del 19/04/2016 è stato rilasciato, per l’intervento in oggetto, giudizio favorevole di compatibilità ambientale, approvandone nel contempo il progetto definitivo ed autorizzandone la realizzazione, anche sotto l'aspetto paesaggistico;

TENUTO CONTO che con Decreto regionale n. 42 del 30/05/2022 è stata prorogata, fino al 10/05/2029, la validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 475 del 19/04/2016;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa alle modifiche proposte per l’intervento in oggetto, presentata in data 28/10/2022 dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, acquisita dagli Uffici dell’Unità Organizzativa VIA con prot. n. 503683 del 28/10/2022;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006”;

VISTA la nota n. 522849 del 11/11/2022 con la quale gli Uffici dell’U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 23/11/2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

CONSIDERATO che con nota n. 569652 del 09/12/2022 gli Uffici dell’U.O. VIA hanno comunicato il nuovo termine per la presentazione delle osservazioni (18/12/2022), a causa di un disservizio tecnico che non ha consentito per alcuni giorni la consultazione degli elaborati progettuali pubblicati sul sito web regionale;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute osservazioni dai seguenti soggetti:

  • Comune di Breganze prot. n. 588721 del 20/12/2022;
  • Comune di Montecchio Precalcino prot. n. 585802 del 19/12/2022;
  • Comune di Sandrigo prot. n. 588718 del 20/12/2022;
  • Coordinamento Territorio Breganze e Laboratorio Astico Tesina prot. n. 586352 del 20/12/2022.

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che il proponente ha presentato le proprie valutazioni di merito all’interno della relazione tecnica allegata all’istanza;

VISTA la nota prot. n. 43490 del 24/01/2023 con cui la competente Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 7/2023 nella quale si conclude che, per l’intervento in oggetto, sia possibile dichiarare “una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017”;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del giorno 25/01/2023:

PRESO ATTO che il Progetto Definitivo citato in oggetto è stato oggetto di procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 23 dell’allora vigente L.R. n. 10/1999 conclusa con DGR n. 475 del 19/04/2016 che ha fatto proprio il Parere n. 581 del 02/03/2016 della Commissione Regionale VIA (Allegato A alla citata D.G.R. n. 475/2016), esprimendo giudizio di compatibilità ambientale favorevole, approvandone nel contempo il progetto definitivo ed autorizzandone la realizzazione, anche sotto l'aspetto paesaggistico;

TENUTO CONTO che con Decreto regionale n. 42 del 30/05/2022 è stata prorogata, fino al 10/05/2029, la validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 475 del 19/04/2016;

CONSIDERATO che le modifiche proposte all’intervento approvato con D.G.R. n. 475/2016, oggetto di valutazione della presente procedura di verifica di assoggettabilità, recepiscono di fatto le prescrizioni disposte dalla Commissione Regionale VIA nel Parere n. 581 del 02/03/2016 (Allegato A alla citata D.G.R. n. 475/2016), tenendo anche conto delle informazioni acquisite dalle successive indagini ambientali e geotecniche effettuate nel corso della progettazione esecutiva, nonché delle migliorie proposte dall’aggiudicatario del progetto esecutivo relative all’esecuzione di alcuni manufatti (opera di presa ed opera di scarico, modalità di consolidamento delle arginature);

EVIDENZIATO che la procedura in oggetto è finalizzata esclusivamente a valutare gli eventuali potenziali impatti significativi negativi connessi con le modifiche proposte rispetto al progetto Definitivo 2015, già oggetto di valutazione di impatto ambientale conclusasi favorevolmente con DGR 475/2016, e successiva proroga di validità temporale rilasciata con DDR n. 42/2022;

PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, risultano pervenute osservazioni dai seguenti soggetti:

  • Comune di Breganze prot. n. 588721 del 20/12/2022;
  • Comune di Montecchio Precalcino prot. n. 585802 del 19/12/2022;
  • Comune di Sandrigo prot. n. 588718 del 20/12/2022;
  • Coordinamento Territorio Breganze e Laboratorio Astico Tesina prot. n. 586352 del 20/12/2022.

CONSIDERATO che tutte le osservazioni pervenute sono state opportunamente valutate dal gruppo istruttorio, tenuto conto delle finalità della procedura in oggetto, ai fini della formulazione del parere del Comitato Tecnico Regionale VIA e delle relative considerazioni finali, e ritenuto, in conclusione, che le stesse non introducano elementi significativi di novità per quanto attiene la valutazione dei potenziali impatti ambientali connessi alle modifiche proposte all’intervento in oggetto;

RITENUTO opportuno tuttavia, anche in riferimento alle osservazioni pervenute, che sia valutata l’eventualità di prevedere, in sede di appalto dei lavori, l’effettuazione dello studio degli effetti sui manufatti idraulici (opere di regolazione d’ingresso e d’uscita) con Tr 200 anni, al fine di individuare possibili migliorie tecniche;

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 9 del DPR 120/2017, il proponente dovrà trasmettere all’Autorità competente (Regione Veneto) e ad ARPAV il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori. Il Piano di Utilizzo dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni dell’Allegato 5 del DPR 120/2017;

PRESO ATTO che in merito ai superamenti dei limiti di Colonna A Tab. 1 Allegato 5 Parte IV del D.Lgs. 152/2006 per gli idrocarburi C>12 rilevati nei punti S6 e TR13, il proponente afferma che tali materiali "dovranno essere riutilizzati in siti a destinazione appropriata (commerciale ed industriale) sempreché vengano soddisfatti e rispettati tutti i requisiti previsti dall’Art.4 di cui al DPR 120/17”. Pertanto nel Piano di Utilizzo dovranno essere definite, tramite planimetrie, l'area di pertinenza dei due campioni con superamenti e la volumetria corrispondente, al fine di garantire la tracciabilità delle terre;

CONSIDERATO che, come previsto dal proponente, sarà necessario richiedere all’Amministrazione Comunale il rilascio di autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della vigente normativa ed in particolare dell’art. 6 comma 1 lettera h) della L. 447/95;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la tutela acustica del ricettore R13 “Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata” di Montecchio Precalcino, ricadente in classe acustica I con limiti di emissione ed immissione diurni rispettivamente di 45 e 50 dB(A), si ritiene che in sede di approvazione del progetto esecutivo debbano essere individuate apposite misure di mitigazione atte a prevenire potenziali disturbi al recettore in fase di cantiere;

CONSIDERATO che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS, Vinca, Capitale Naturale e NUVV ha inviato la relazione tecnica n. 7/2023 nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e che è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:

A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

B. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali, con particolare riferimento ai settori interni dell’invaso): Bombina variegata, Rana dalmatina, Bufo viridis, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Zamenis longissimus, Coronella austriaca, Alcedo atthis, Lanius collurio, Pernis apivorus, Caprimulgus europaeus, Egretta garzetta, Myotis daubentonii, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Plecotus auritus;

2. di utilizzare, per l’impianto di specie arboree, arbustive ed erbacee, specie autoctone e coerenti con la vegetazione della serie dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Erythronio-Carpinion betuli) e siano messe in atto gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza fino al completo affrancamento della componente arboreo-arbustiva secondo la tipica articolazione fisionomico-strutturale. Nell’ambito delle opere a verde, nei settori già vegetati del realizzando invaso, andranno altresì previsti gli interventi di rimozione/indebolimento delle entità alloctone, il contenimento di quelle invasive presenti e il rimpianto di entità secondo un corredo floristico pertinente con la suddetta serie vegetazionale. Nei settori del torrente Astico interessato dai lavori si provvederà inoltre al recupero del soprassuolo (comprensivo degli interventi di contrasto all’insediamento di eventuali specie alloctone);

3. di estendere il Piano di monitoraggio all’indagine della componente faunistica nell’area interessata dai lavori sia in fase ante operam che in fase post operam e di comunicare gli esiti del monitoraggio all’autorità regionale per la valutazione di incidenza anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali (tra cui D.G.R. n. 1066/2007). Per ciascuna delle predette specie di interesse comunitario siano qualificati e identificati, anche cartograficamente, gli ambiti corrispondenti all’unità ambientale omogenea entro cui localizzare le stazioni di monitoraggio (comprese le stazioni corrispondenti ai punti di campionamento per il “bianco”). Il monitoraggio di tale componente andrà conformato, laddove risulti pertinente per le specie di interesse comunitario, alle modalità tecnico – operative richiamate nei manuali ISPRA n. 141/2016 e n. 190/2019;

4. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

RITENUTO che, fatte salve le modifiche progettuali valutate nell’ambito della presente procedura, debbano ritenersi confermate le prescrizioni previste nel parere VIA n. 581 del 02/03/2016, allegato A alla DGR n. 475 del 19/04/2016, così come modificate, in particolare per quanto attiene alle prescrizioni n. 8 e 16, dal decreto n. 42 del 30/05/2022 che prorogava il provvedimento di VIA;

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria e nelle allegate controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti e dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 7/2023.
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di esclusione da VIA dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere scadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/01/2023, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 25/01/2023 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza di verifica, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui in premessa, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale ivi riportata;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso ai Comuni di Breganze, Montecchio Precalcino e Sandrigo (VI), alla Provincia di Vicenza, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico U.O. Genio Civile Vicenza;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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