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Bur n. 155 del 23 dicembre 2022


Materia: Sicurezza pubblica e polizia locale

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE n. 633 del 25 novembre 2022

Approvazione graduatoria, assegnazione contributo, impegno di spesa e liquidazione a favore degli enti beneficiari di un contributo per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana ai sensi della DGR n. 1035 del 16/08/2022.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva la graduatoria dei beneficiari risultati ammissibili e finanziabili, di quelli ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse nonché l'elenco delle domande escluse, relativamente al contributo previsto dalla DGR n. 1035/2022 per progetti di sicurezza urbana. Si provvede altresì all'assegnazione del contributo, all'impegno di spesa e alla liquidazione per complessivi Euro 681.346,00 per la realizzazione dei progetti.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1035 del 16/08/2022 avente ad oggetto “Criteri per l’accesso ai contributi destinati agli enti locali per progetti di sicurezza urbana ai sensi della Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3, comma 1, lettere b), e). Anno 2022. DGR/CR n 82 del 19/07/2021” (d’ora in poi: “bando”);

RICHIAMATO il punto 2 del dispositivo della citata DGR n. 1035 del 16/08/2022 che ha determinato in Euro 536.846,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dalla concessione di contributi per progetti diretti alla sicurezza del territorio, prevedendo che alla relativa assunzione provveda con propri atti il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale entro il corrente esercizio finanziario sul capitolo 100105 “Contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio – contributi agli investimenti (art. 3, c. 1, lett. b, e, f, L.R. 07/05/2002, n. 9”) del bilancio 2022-2024;

RICHIAMATO il punto 5 del dispositivo della citata DGR n. 1035/2022, che autorizza il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale allo scorrimento della graduatoria delle domande ammesse e non finanziate a valere sui fondi eventualmente resi disponibili sul capitolo 100105 "Contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio - contributi gli investimenti (art. 3, c. 1, lett. b, e, f, L.R. 07/05/2002, n. 9)" del Bilancio di previsione 2022 - 2024 e di quello successivo;

ATTESO che con DGR n. 1382 dell’11/11/2022 è stata approvata una variazione compensativa, di competenza e cassa, al fine di aumentare di € 144.500,00 lo stanziamento sul capitolo 100105 Contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio – contributi agli investimenti (art. 3, c. 1, lett. b, e, f, L.R. 07/05/2002, n. 9” ) da destinare al finanziamento delle domande di contributo ammissibili presentate ai sensi del suddetto bando;

DATO ATTO che le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 100105 “Contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio (art. 3, c. 1, lett. b, e, f, L.R. 07/05/2002, n. 9)” da destinare al finanziamento delle domande di contributo ammissibili, presentate ai sensi del suddetto bando, ammontano pertanto a complessivi Euro 681.346,00;

VISTE le domande di contributo pervenute entro i termini stabiliti e le relative risultanze istruttorie, indicate nella graduatoria riportata nell’Allegato A, denominato “L.R. 7 maggio 2002, n. 9 – Art. 3 –Bando Anno 2022” al presente provvedimento, da cui si evince quanto segue:

  • domande pervenute: n. 53;
  • domande ammesse e finanziate: n 22, di cui l’ultima finanziata parzialmente per mancanza fondi;
  • domande ammesse e non finanziate per carenza di fondi: n. 29;
  • domande escluse: n. 2.

RITENUTO di provvedere all'assegnazione del contributo ai beneficiari di cui all’Allegato A denominato “L.R. 7 maggio 2002, n. 9 – Art. 3 – Bando Anno 2022”, sezione “Domande ammesse e finanziate”, per l’importo complessivo di Euro 681.346,00;

RITENUTO pertanto di rinviare lo scorrimento della graduatoria ai fini dell’assegnazione, dell’impegno e della liquidazione del contributo a favore delle domande ammesse e non finanziate, a valere sui fondi resi eventualmente disponibili sul pertinente capitolo, in conformità al punto 5 del dispositivo della DGR n. 1035/2022;

DATO ATTO che la rendicontazione finale della spesa dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5 lettera d) del bando;

DATO ATTO che si procederà alla revoca del contributo assegnato, con obbligo di restituzione delle somme già eventualmente introitate, nelle ipotesi previste al paragrafo 8, lettera B) del bando.

DATO ATTO che si procederà alla riduzione del contributo assegnato, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente già introitate, nelle ipotesi previste al paragrafo 8, lettera C) del bando;

VISTO il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.

VISTA la L.R. n. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i.

VISTA la L.R. 07/05/ 2002, n. 9, art. 3.

VISTA la L.R. 20/12/2021, n. 36 “Bilancio di previsione 2022-2024” e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024” e successive variazioni;

VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 “Bilancio Finanziario Gestionale 2022 – 2024” e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024”;

VISTA la DGR n. 1035 del 16/08/2022;

VISTA la DGR n 1382 dell’11/11/2022

decreta

  1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. Di approvare l’ Allegato A denominato “L.R. 7 maggio 2002, n. 9 - Art. 3 - Bando Anno 2022”, suddiviso in “Domande ammesse e finanziate”, “Domande ammesse e non finanziate” e “Domande escluse”, contenente l’elenco degli enti locali assegnatari del contributo, di quelli ammessi e non finanziati per carenza di fondi e di quelli esclusi per le motivazioni ivi indicate, con l’indicazione del CUP dei relativi progetti;
     
  3. Di assegnare il contributo ai beneficiari indicati nell’ Allegato A denominato “L.R. 7 maggio 2002, n. 9 - Art. 3 - Bando Anno 2022”- “Domande ammesse e finanziate”;
     
  4. Di dare atto che l’obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata ed è esigibile nel 2022;
     
  5. Di impegnare e liquidare la spesa secondo le specifiche e l’esigibilità contenute nell’Allegato B contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
     
  6. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
     
  7. Di rinviare a proprio successivo provvedimento lo scorrimento della graduatoria ai fini dell’assegnazione, dell’impegno e della liquidazione del contributo spettante alle domande ammesse e non finanziate e all’ultimo beneficiario parzialmente finanziato con il presente atto, a valere sui fondi eventualmente resi disponibili sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2023-2025 e successivi, così come previsto dalla DGR n. 1035/2022 di approvazione del bando;
     
  8. Di dare atto che la rendicontazione finale della spesa dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5 lettera d) del bando;
     
  9. Di dare atto che si procederà alla revoca del contributo assegnato, con obbligo di restituzione delle somme già eventualmente introitate, nelle ipotesi previste al paragrafo 8, lettera B) del bando;
     
  10. Di dare atto che si procederà alla riduzione del contributo assegnato, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente già introitate, nelle ipotesi previste al paragrafo 8, lettera C) del bando;
     
  11. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
     
  12. Di dare atto che si provvederà a comunicare ai soggetti individuati nell’Allegato A denominato “L.R. 7 maggio 2002, n. 9 - Art. 3 - Bando Anno 2022” del presente provvedimento, le informazioni relative alla graduatoria, ai sensi dell’art. 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011;
     
  13. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
     
  14. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Soppelsa

(seguono allegati)

633_Allegato_A_DDR_633_25-11-2022_491613.pdf
633_Allegato_B_DDR_633_25-11-2022_491613.pdf

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