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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 469 del 09 dicembre 2022
Ditta Massalongo Marcello di Massalongo Angelo. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "FAINELLI" e sita in Comune di Selva di Progno (VR). L.R. n. 44/82 - L.R. 13/2018.
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Massalongo Marcello di Massalongo Angelo a coltivare in ampliamento la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “FAINELLI” e sita in Comune di Selva di Progno (VR).
Il Direttore
VISTA l’istanza in data 12.03.2018, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 95755 del 13.03.2018, con la quale la ditta Massalongo Marcello di Massalongo Angelo (P.IVA. 02654060231), con sede in Vestenanova (VR) via Sivieri n. 15, ha chiesto l’autorizzazione alla coltivazione in variante con ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “FAINELLI” e sita in Comune di Selva di Progno (VR);
CONSIDERATO che l’art. 30 della L.R. n. 13/2018 stabilisce che “Ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i procedimenti hanno avuto inizio.”, e che nel caso di specie le disposizioni vigenti in materia di attività estrattiva alla data di inizio del procedimento in argomento erano quelle di cui alla L.R. n. 44/82;
DATO ATTO che, con riferimento all’applicazione della normativa sulla V.I.A., l’istanza per l’autorizzazione alla coltivazione in variante con ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “FAINELLI” e sita in Comune di Selva di Progno (VR) è stata sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità;
VISTO il decreto n. 229 del 28.12.2011 con il quale la Struttura competente in materia di V.I.A., prendendo atto del parere espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 23.11.2011, ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con raccomandazioni.
VISTA la nota prot. n.119018 del 28.03.2018 con la quale è stata chiesta alla ditta la trasmissione di documentazione integrativa, essendo risultata quella a corredo dell’istanza in data 12.03.2018 mancante o incompleta in alcune sue parti;
VISTA la nota in data 19.07.2018, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 360386 del 05.09.2018, con la quale la ditta Massalongo Marcello di Massalongo Angelo ha inviato la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 119018/2018;
VISTA la successiva nota prot. n. 377609 del 18.09.2018 con la quale, verificata la documentazione integrativa acquisita al prot. n. 360386/2018 e rilevata la mancanza o non conformità di alcuni elementi, è stato chiesto alla ditta di provvedere alla trasmissione della documentazione mancante o non conforme;
VISTA la nota pervenuta in Regione ed acquista al prot. n. 417979 del 15.10.2018 con la quale la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa residuale richiesta con nota prot. n. 377609/2018;
DATO ATTO che la documentazione integrativa trasmessa ed acquisita ai prot. n. 360386 del 05.09.2018 e prot. n. 417979 del 15.10.2018 risulta conforme a quanto richiesto;
VISTA la nota prot. n. 431714 del 23.10.2018 con la quale, nel dare avvio al procedimento, è stata trasmessa all’Amministrazione comunale di Selva di Progno copia degli elaborati integrativi trasmessi dalla ditta Massalongo Marcello di Massalongo Angelo, ricevuta il 02.11.2018, ricordando che ai sensi dell’art. 18 commi IV e V della L.R. 44/82 l’Amministrazione medesima deve pubblicare l’istanza mediante affissione all’Albo pretorio comunale per 15 giorni provvedendo, entro i 60 giorni successivi, alla trasmissione del referto di avvenuta pubblicazione della domanda nonché parere sulla stessa da esprimersi mediante deliberazione di Consiglio Comunale;
VISTA la nota prot. n. 0477 del 30.01.2019 con la quale il Comune di Selva di Progno ha trasmesso il referto di avvenuta pubblicazione della domanda dal 05.12.2018 al 21.12.2018 e che nei 10 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;
DATO ATTO che con la nota medesima il Comune di Selva di Progno ha trasmesso copia della deliberazione del consiglio comunale n. 06 del 17.01.2019 con la quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni all’istanza;
VISTA la nota prot. n. 431643 del 23.10.2018, ricevuta in data 02.11.2018, con la quale è stato chiesto alla C.T.P.A.C. di Verona, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 44/82, di esprimere e far pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni il proprio parere essendo venuta meno, con l’approvazione del P.R.A.C. di cui al D.C.R. n. 32 del 20.03.2018, la disposizione prevista all’art. 24 della L.R. 1/2004 che rendeva tale parere obbligatorio e vincolante, specificando che trascorso inutilmente tale termine il procedimento sarebbe proseguito prescindendo dall’eventuale parere tardivamente pronunciato o comunicato;
PRESO ATTO che la C.T.P.A.C. di Verona non ha espresso il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni stabilito con nota prot. n. 431643 del 23.10.2018 e ricevuta in data 02.11.2018;
VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 18.06.2019, atteso che l'area interessata dall’intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che è soggetta a vincolo paesaggistico ambientale per presenza di area boscata e a vincolo idrogeologico nonché che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato e parte integrante del presente atto (allegato A);
VISTA la nota prot. n. 411974 del 25.09.2019, con la quale la Direzione Difesa del Suolo, nel comunicare alla ditta Massalongo Marcello di Massalongo Angelo il parere favorevole espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 18.06.2019, ha chiesto alla medesima ditta di dar corso alle prescrizioni contenute nel parere e propedeutiche al rilascio del provvedimento finale con particolare riferimento alla presentazione delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura relativo all’area di cava in ampliamento areale secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1987 del 28.10.2014;
VISTA la nota prot. n. 227998 del 18.05.2021 con la quale, avendo ravvisato alcune criticità nelle analisi condotte sul terreno vegetale di copertura e riguardanti il superamento dei limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.Lgs. 152/2006 e dell’Allegato 2 art. 3 del D.M. 46/2019 per quanto riguarda l’elemento Cobalto, è stato chiesto alla ditta di presentare, nel rispetto delle previsioni contenute nella D.G.R. n. 1987/2014, ulteriore documentazione integrativa relativa ad indagini ambientali sul terreno di copertura;
VISTA la corrispondenza intercorsa tra ditta, Direzione Difesa del Suolo e della Costa ed A.R.P.A.V. in merito ai citati approfondimenti ed analisi condotti sul terreno vegetale della cava denominata “FAINELLI” ed in particolare, da ultimo, la relazione e correlate analisi chimiche trasmesse dalla ditta ed acquisite al protocollo regionale n. 550321 del 24.11.2021;
VISTA la nota prot. n. 576460 del 10.12.2021 con la quale la documentazione acquisita al prot. n. 550321/2021 è stata trasmessa ad A.R.P.A.V. al fine di ottenere un parere di merito;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 2021 – 0114835/U del 17.12.2021, acquisita al prot. n. 590123 20.12.2021, A.R.P.A.V. ha espresso il proprio parere favorevole, relativamente alla documentazione acquisita al prot. n. 550321/2021, in merito al rispetto dei valori di fondo definiti da A.R.P.A.V. stessa per l’area in esame e riferiti all’elemento Cobalto;
DATO ATTO quindi che la documentazione acquisita al prot. n. 550321 del 24.11.2021 risulta conforme ed esaustiva rispetto a quanto richiesto dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 18.06.2019;
CONSIDERATO che l’area della cava oggetto della richiesta di ampliamento dista circa 1,2 km dalle aree SIC e ZPS individuate dal codice IT 3210040 e denominate “Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine” e che la ditta ha presentato, tra gli elaborati allegati all’istanza di ampliamento della cava la Dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica, ai sensi della D.G.R.V. n. 1400/2017;
DATO ATTO che dalla documentazione relativa alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica emerge che tra l’area di azione del progetto di ampliamento della cava denominata “FAINELLI” e le aree S.I.C./Z.P.S. più vicine non sia possibile, con ragionevole certezza scientifica, il verificarsi di effetti significativi negativi nei confronti delle specie floro-faunistiche tutelati dalla Rete Natura 2000 ricadendo pertanto nelle fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale indicati nell’Allegato A paragrafo 2.2 punto 23 della D.G.R. n. 1400/2017
RITENUTE condivisibili le valutazioni contenute nella Dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica, ai sensi della D.G.R.V. n. 1400/2017;
CONSIDERATO che dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione dall’attività in progetto e che i materiali residuali sono costituiti da:
VISTA la nota in data 10.10.2019 prot. n. 436541con la quale è stata trasmessa alla Soprintendenza competente la relazione tecnico illustrativa ex D.lgs. 42/2004 in data 25.09.2019, unitamente alla documentazione a corredo dell’istanza, ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 146 del D.lgs.42/2004.
CONSIDERATO che la Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 18.10.2019 e che la stessa, con nota prot. n. 28849 del 29.11.2019, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 535462 del 11.12.2019, ha reso il proprio parere contrario al progetto di coltivazione in ampliamento come presentato;
DATO ATTO che la Soprintendenza con successiva nota prot. n. 11291 del 10.06.2020, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 389583 del 23.09.2020, a seguito della presentazione da parte della ditta di osservazioni corredate da documentazione, ha reso il proprio parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
VISTA la documentazione integrativa presentata dalla ditta e relativa alle osservazioni presentate dalla Soprintendenza, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 225195 del 09.06.2020, prot. n. 225355 del 09.06.2020, prot. n. 263095 del 10.06.2021 e n. 352375 del 06.08.2021;
CONSIDERATO che in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), in data 13.10.2022 è stata effettuata la richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 alla banca dati nazionale antimafia che ha acquisito per via telematica la richiesta al prot. n. PR_VRUTG_Ingresso_ 0086034_20221013;
PRESO ATTO che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura e che pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere purché nell’autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva;
DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento della cava denominata “FAINELLI” interessa una ulteriore superficie di scavo pari a 4.049 mq, per un volume estraibile utile aggiuntivo di calcare lucidabile (marmo) pari a circa 62.400 mc.;
VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;
VISTA la L.R. 07 settembre 1982, n. 44;
VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13 ed in particolare l’art. 30;
VISTA la L.R. 54/2012;
VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni (allegato A);
2. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Massalongo Marcello di Massalongo Angelo -P.IVA. 02654060231), con sede in Vestenanova (VR) via Sivieri n. 15, la coltivazione in ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “FAINELLI” e sita in Comune di Selva di Progno (VR), di cui alla domanda in data 12.03.2018, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 75955 del 13.03.2018 e successive integrazioni pervenute al prot. n. 360396 del 05.09.2018, al prot. n. 255195 del 09.06.2020, al prot. n. 263095 del 10.06.2021 e al prot. n. 352375 del 06.08.2021, all’interno dell’area individuata con linea continua color
magenta e campita in colore bianco e rosso nella tavola n. 1 ”Planimetria catastale – C.T.R.” a scale varie, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
3. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, la coltivazione della cava di cui al punto 2) sotto il profilo del vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e del vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull’area della cava, dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all’art. 16 della L.R. 44/1982;
4. di stabilire che, ai sensi del D.lgs. 42/2004, l’autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al punto precedente è efficace per 5 anni dalla data del presente provvedimento;
5. di stabilire che, essendo decorso il termine di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è sottoposto a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta comunicazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Verona;
6. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava e le successive integrazioni pervenute in Regione ed acquisite al prot. n. 263095 del 10.06.2021, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull’intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
7. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;
8. di stralciare parte dell’area della cava originariamente autorizzata come individuata con campitura verde nella tavola n. 1 ”Planimetria catastale – C.T.R.” a scale varie, facente parte della documentazione allegata alla domanda in data 12.03.2018, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 75955 del 13.03.2018 e successive integrazioni pervenute al prot. n. 360396 del 05.09.2018, prot. n. 255195 del 20.06.2020 e al prot. n. 263095 del 10.06.2021;
9. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell’azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 2420 del 13.09.2002 di autorizzazione alla coltivazione della cava;
10. di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) devono essere ultimati entro 10 (dieci) anni dalla data del presente provvedimento, fermo restando che la ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell’arco di temporalità assegnato;
11. di dare atto e precisare che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito dal calcare lucidabile per una volumetria non superiore a 62.400 mc. E’ espressamente vietato l’asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi;
12. di stabilire che la ditta, al fine di dare efficacia all’autorizzazione di cui al punto 5, deve presentare alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Regione del Veneto:
13. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
14. di stabilire che la mancata presentazione e/o adeguamento del deposito cauzionale di cui al punto 12) lettera a) costituisce presupposto per la pronuncia di decadenza dell’autorizzazione e per l’attivazione, da parte della struttura regionale competente, del procedimento ex art.30 L.R.44/82 oggi art. 24 lettere b) e g) della L.R. 13/2018;
15. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto n. 12) lettera a), il deposito cauzionale costituito da atto di fidejussione per l’importo complessivo di Euro 208.418,32 (due centotto mila quattro cento diciotto/32) – (polizza n. 370273322 del 01.08.2017 della Generali Assicurazioni s.p.a. di cui all’ordine di costituzione definitivo n. 2017/0438 di € 203.533,52 e appendice di cui all’ordine di costituzione definitivo n. 2019/0030 di € 4.884,80), presentata a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 2420 del 13.09.2002 di autorizzazione alla coltivazione della cava denominata “FAINELLI” nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fidejussione;
16. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all’intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
17. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della L.R. 13/2018, ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all’art. 1 della L.R. 13/2018, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell’interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell’ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava ed eventuali cave contigue ed anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;
18. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione;
19. di stabilire l’importo per le spese di istruttoria della domanda in euro 400,00 (quattrocento/00), dando atto che la ditta Massalongo Marcello di Massalongo Angelo ha già provveduto ad effettuare il versamento alla tesoreria regionale della somma di €. 103,00 (centotre/00) e, conseguentemente, di imporre alla ditta medesima il versamento alla Tesoreria Regionale, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, della somma di euro 297,00 (duecentonovantasei/71) a titolo di conguaglio, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit spa, intestato a Regione del Veneto – Servizio di Tesoreria;
20. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
21. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Selva di Progno, alla Provincia di Verona e alla U.O. Servizi Forestali;
22. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
23. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
Alessandro De Sabbata
(seguono allegati)
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