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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 207 del 18 agosto 2022
Ditta INTEGRA S.r.l. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale in Viale dell'Industria 42, Vicenza e ubicazione installazione in viale dell'Economia 60, Vicenza. Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006.
Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta INTEGRA S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006.
Il Direttore
(1) VISTO il DSRAT n. 69 del 30.09.2009, con il quale è stata rilasciata alla Ditta ECOVENETA S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’installazione ubicata a Vicenza, viale dell’Economia, 60;
(2) VISTO il DSRAT n. 13 del 26.02.2010, con il quale è stata volturata la titolarità dell’AIA n. 69/2009 a favore della ditta INTEGRA S.r.l., con sede legale in comune di Vicenza, viale dell’Industria, 42;
(3) VISTA la DGRV n. 2230 del 20.12.2011, con cui è stato espresso giudizio favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, di compatibilità ambientale ed è stato approvato il progetto di aggiornamento tecnologico dell’installazione e rilasciata alla Ditta INTEGRA S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio provvisorio dell’installazione ubicata a Vicenza, viale dell’Economia 60, per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
(4) CONSIDERATO che, a seguito della realizzazione delle opere approvate con la soprarichiamata DGRV n. 2230/2011 e della presentazione del collaudo funzionale acquisito al prot. reg. n. 523926 del 02.12.2013 (e successive note prot. reg. n. 533089, 533101, 533102, 533116 del 05.12.2013) è necessario procedere alla definizione delle condizioni per l’esercizio definitivo dell’installazione;
(5) VISTO il DDATST n. 44 del 08.04.2019, con cui è stata modifica l’AIA di cui alla DGRV n. 2230/2011, introducendo valori provvisori e sperimentali allo scarico per le sostanze PFAS;
(6) VISTO il DDATST n. 654 del 23.12.2019, con cui sono state modificate le prescrizioni relative alla accettazione dei rifiuti in ingresso all’installazione con riferimento ai parametri PFAS;
(7) RICHIAMATE in toto le premesse di cui ai sopra citati Decreti n. 44/2019 e n. 654/2019;
(8) VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che ha stabilito le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
(9) CONSIDERATO che il comma 3, lettera a) dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 dispone il riesame sull’installazione nel suo complesso, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione, entro quattro anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione;
(10) VISTA la nota prot. reg. n. 490864 del 14.11.2019, con la quale è stata comunicato l’avvio del procedimento di riesame dell’AIA, sull’intera installazione, per la verifica delle condizioni di autorizzazione in relazione alle conclusioni sulle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 e contestuale verifica delle condizioni dell’esercizio ordinario a seguito della presentazione del collaudo funzionale;
(11) VISTA la nota prot. reg. n. 16575 del 14.01.2020, con cui, su istanza della Ditta, è stata concessa la proroga fino al 13.02.2020 per la trasmissione della documentazione di riesame;
(12) VISTA la nota n. 233 del 12.02.2020 (prot. reg. n. 68760 del 12.02.2020), con la quale la Ditta ha trasmesso a tutti i soggetti competenti la documentazione richiesta con la comunicazione di avvio del procedimento del riesame dell’AIA;
(13) VISTA la nota prot. reg. n. 77098 del 18.02.2020, con cui è stata indetta Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 e dell’art. 14-ter della L.241/1990;
(14) VISTA la nota prot. reg. n. 246391 del 23.06.2020, con cui è stata convocata per il 30.06.2020 la prima riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-ter della L.241/1990;
(15) CONSIDERATI gli esiti della Conferenza di Servizi del 30.06.2020, di cui al verbale prot. reg. n. 310988 del 05.08.2020, e la relativa richiesta di integrazioni documentali;
(16) VISTA la nota n. 1393 del 14.08.2020 (prot. reg. n. 324737 del 17.08.2020) con la quale la Ditta ha contestato le risultanze della Conferenza di Servizi del 30.06.2020;
(17) VISTA la nota prot. reg. n. 344192 del 02.09.2020, con la quale la Direzione Ambiente ha dato riscontro alla sopra citata nota di contestazione;
(18) VISTA la comunicazione n. 644 del 23.04.2021 inviata dalla Ditta ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06 (prot. reg. n. 198772 del 30.04.2021) per la realizzazione di un progetto di implementazione del sistema di trattamento denominato “Realizzazione di un trattamento terziario di abbattimento dei PFAS” che si compone dei seguenti interventi:
1) realizzazione di una ulteriore nuova vasca di sedimentazione chimico-fisico con le stesse caratteristiche di quella esistente, con relativo pozzetto di ripartizione dei flussi in ingresso;
2) predisposizione di due nuove pompe all’interno delle vasche di ossidazione;
3) ampliamento del volume di accumulo finale, tramite la realizzazione di tre vasche di egual volume;
4) implementazione del trattamento terziario tramite l’installazione di batterie di filtri a sabbia e filtri a carbone;
5) realizzazione di nuovo ispessitore fanghi con relativo bacino di contenimento;
(19) CONSIDERATO che nella comunicazione sopracitata veniva richiesto che il relativo procedimento amministrativo venisse riunificato con quello relativo al rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
(20) VISTE la relazione (documento rev.0 del 30.04.2021 acquisito al prot. reg. n. 202998 del 03.05.2021), con la quale la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi del 30.06.2020;
(21) VISTA la nota prot. reg. n. 256406 del 07.06.2021, con cui è stata convocata per il 24.06.2021, la seconda riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-ter della L.241/1990, finalizzata alla valutazione:
(22) CONSIDERATI gli Esiti della Conferenza di Servizi del 24.06.2021, di cui al verbale prot. reg. n. 324118 del 20.07.2021 e la relativa ulteriore richiesta di integrazioni documentali;
(23) VISTE le integrazioni trasmesse dalla Ditta, in risposta alla Conferenza di Servizi del 24.06.2021 (prot. reg. n. 383642, 383729, 383754, 383760, 383928, 383937, 383954, 383957, 383971, 383993, 384005, 384021, 384039, 384072, 384108, 384184, 384501, 385045, 385050, 385054, 385058, 385066, 385073, 385077 del 01.09.2021);
(24) VISTA la nota prot. reg. n. 478469 del 21.10.2021, con cui è stata convocata per il 09.11.2021 la terza riunione della Conferenza di Servizi finalizzata alla valutazione della documentazione integrativa trasmessa a seguito della Conferenza di Servizi del 24.06.2021;
(25) CONSIDERATI gli Esiti della Conferenza di Servizi del 09.11.2021 di cui al verbale trasmesso con prot. reg. n. 573355 del 07.12.2021 e la necessità di ulteriori chiarimenti da parte della Ditta;
(26) VISTE le integrazioni trasmesse dalla Ditta con prot. n. 0295 MM 2022 del 04.02.2022, in risposta alla Conferenza di Servizi del 09.11.2021 (acquisite al prot. reg. n. 71888 del 16.02.2022);
(27) VISTA la nota prot. reg. n. 115640 del 14.03.2022, con cui è stata convocata per il 12.04.2022 la quarta riunione della Conferenza di Servizi finalizzata alla valutazione della documentazione integrativa trasmessa a seguito della Conferenza di Servizi del 09.11.2021;
(28) CONSIDERATI gli Esiti della Conferenza di Servizi del 12.04.2022 di cui al verbale prot. reg. n. 241394 del 26.05.2022, integrato con prot. reg. n. 254444 del 06.06.2022;
(29) CONSIDERATO che lo stoccaggio deve essere condotto in modo che la natura /composizione del rifiuto non venga modificata, il codice CER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime e sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto; considerato altresì che l’accorpamento non è da considerarsi una commistione funzionale alle successive operazioni condotte presso l’installazione (in quanto le equalizzazioni sono incluse nei relativi trattamenti) e consiste nella commistione di rifiuti con medesimo CER e (eventuali) medesime HP, per essere avviati ad altri impianti di trattamento;
(30) RITENUTO di autorizzare lo stoccaggio (non funzionale) e l’accorpamento anche nella filiera del recupero, in considerazione della necessità di assicurare la corretta gestione dei rifiuti nell’ottica dell’economia circolare;
(31) CONSIDERATO che, in conformità ai più recenti orientamenti regionali, i rifiuti prodotti presso l’installazione, qualora derivanti da attività di gestione rifiuti, devono essere gestiti in stoccaggio e non in deposito temporaneo, anche al fine del calcolo delle garanzie finanziarie, e contribuiscono quindi al conseguimento del limite sul quantitativo massimo di rifiuti autorizzato presso l’installazione;
(32) CONSIDERATO pertanto che è necessario comprendere nei quantitativi autorizzati allo stoccaggio anche i quantitativi di rifiuti prodotti presso l’installazione, senza che ciò si configuri come incremento della capacità dell’installazione, in quanto effetto direttamente conseguente alla gestione in stoccaggio di rifiuti prima gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. n. 152/2006;
(33) RICHIAMATI in particolare i seguenti punti BAT Conclusions 2018:
BAT 2a.
Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti al fine di garantire l'idoneità tecnica (e giuridica) delle operazioni di trattamento di un determinato rifiuto prima del suo arrivo all'impianto. (…)
BAT 2d.
Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita in modo da assicurare che ciò che risulta dal trattamento dei rifiuti sia in linea con le aspettative utilizzando ad esempio norme EN già esistenti. Il sistema di gestione consente anche di monitorare e ottimizzare l'esecuzione del trattamento dei rifiuti e a tal fine può comprendere un'analisi del flusso dei materiali per i componenti ritenuti rilevanti, lungo tutta la sequenza del trattamento. (…)
BAT 2f.
Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura attraverso una serie di prove e misure di controllo al fine di rilevare eventuali reazioni chimiche indesiderate e/o potenzialmente pericolose tra rifiuti (es. polimerizzazione, evoluzione di gas, reazione esotermica, decomposizione, cristallizzazione, precipitazione) in caso di dosaggio, miscelatura o altre operazioni di trattamento. (…)
BAT 6
Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).
(34) CONSIDERATA la necessità di prevedere l’installazione di misuratori di portata per monitorare i flussi nelle diverse linee di lavorazione e per conteggiare i differenti apporti ai trattamenti, come peraltro richiesto dalla Provincia (verbale della Conferenza di Servizi del 24.06.2021);
(35) VISTA la relazione tecnica (documento rev.0 del 30.04.2021 acquisito al prot. reg. n. 202998 del 03.05.2021), con la quale la Ditta ha descritto i misuratori di portata attualmente presenti e proposto di installare un contalitri meccanico a numerazione progressiva a valle del serbatoio 1P dedicato alle acque meteoriche di prima pioggia;
(36) RITENUTO di mantenere i misuratori di portata presenti e prevedere l’installazione di nuovi misuratore dedicati al conteggio di tutti gli ulteriori diversi apporti avviati al trattamento;
(37) CONSIDERATO che il progetto approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Dec. n. 3832 del 02.09.1996 (parere favorevole della C.T.R.A. n. 2405 del 20.06.1996) e il relativo collaudo funzionale del 30.07.1999 prevedevano il trattamento congiunto dei fanghi provenienti dal trattamento chimico-fisico, dal trattamento biologico e dei rifiuti fangosi ritirati “conto terzi”;
(38) CONSIDERATA la necessità di autorizzare adeguatamente la conformazione impiantistica attualmente in essere;
(39) CONSIDERATO che le BAT Conclusions 2018 di settore (BAT n. 2) impongono al gestore di avere contezza delle caratteristiche dei rifiuti indirizzati ad uno specifico trattamento;
(40) RITENUTO pertanto di autorizzare la Ditta all’attività di miscelazione “in deroga” all’art. 187 comma 1 del d.lgs. 152/06 per la linea fanghi, coerentemente con quanto effettivamente svolto presso l’installazione e secondo specifiche prescrizioni, nonché di prescrivere la caratterizzazione analitica dei fanghi in uscita dai trattamenti chimico- fisici e dal trattamento biologico, tenuto conto che i fanghi conto terzi sono soggetti a omologa, preliminarmente al loro invio a trattamento;
(41) RITENUTO pertanto di richiedere alla Ditta le modalità tecniche e le procedure attuate per procedere alla caratterizzazione dei fanghi prodotti, sopra menzionata;
(42) RITENUTO di richiedere altresì alla Ditta, in linea con le previsioni della normativa ambientale (con specifico riguardo alla produzione di rifiuti pericolosi e all’art. 182 comma 1 e 2 del d.lgs. 152/06) e alle indicazioni delle BAT Conclusions 2018, la presentazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica per la gestione separata dei fanghi provenienti dal trattamento chimico-fisico e biologico;
(43) CONSIDERATO che in fase di autorizzazione di progetto in C.T.R.A. (n. 2405 del 20.06.1996) era già stato richiesto che tutte le acque in uscita dal trattamento chimico-fisico fossero conferite nell’impianto biologico previo controllo analitico “dei metalli e non metalli tossico-nocivi”;
(44) CONSIDERATO che il collaudo del 1999 prevedeva come condizioni all’esercizio (condizioni richiamate in toto anche nel collaudo del 2013) che: “ogni carica equalizzata di rifiuti avviata alle linee di trattamento dovrà essere sottoposta a prove di laboratorio volte alla scelta e all’ottimizzazione dei dosaggi dei reagenti e all’individuazione delle condizioni di esercizio che consentano il raggiungimento dell’obiettivo” e che “l’accettazione presso l’impianto di una partita di rifiuti (anche se con codice CER presente nell’elenco autorizzato) dovrà essere comunque subordinata al preventivo accertamento, da parte del Tecnico Responsabile dell’impianto, della compatibilità del rifiuto stesso con le caratteristiche dei processi di trattamento e con i limiti fissati allo scarico in rete fognaria”;
(45) RITENUTO per quanto sopra e in ottemperanza a quanto previsto dalle BAT di settore relativamente al monitoraggio dei trattamenti, di prevedere un monitoraggio analitico, all’interno delle vasche di equalizzazione prima dell’immissione al trattamento chimico/fisico e biologico e nella vasca di accumulo finale, dei parametri elencati in tab. 5 dell’Allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/06 e di ogni altro parametro ritenuto critico, al fine di quantificare il corretto dosaggio dei reagenti utilizzati e al fine della verifica dell’efficienza del trattamento rispetto alle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;
(46) CONSIDERATO quindi che dovranno essere accettati al trattamento solamente quei rifiuti per i quali sia dimostrabile, a partire dalle analisi chimiche di omologa, l’effettiva efficacia dei trattamenti previsti;
(47) CONSIDERATO che qualora venga riscontrato per il refluo presente nella vasca di accumulo finale il mancato soddisfacimento dei requisiti minimi per lo scarico in fognatura lo stesso dovrà essere trattato nuovamente all’interno dell’installazione secondo la procedura contenuta nel PGO;
(48) RITENUTO che il ritrattamento interno di cui al punto precedente deve essere considerato come una procedura gestionale al fine di evitare il superamento dei limiti di emissione e non come una procedura standard di gestione del refluo e pertanto che tale fattispecie debba essere rendicontata all’interno dei report periodici;
(49) CONSIDERATI i BAT-AEL previsti dalla tabella 6.2 della BAT 20 (BAT Conclusions 2018 di settore) e tenuto conto della disamina effettuata dalla Ditta nella documentazione trasmessa con nota 233 del 12.02.2020 nella scheda D.1.2 (prot. reg. n. 68760 del 12.02.2020);
(50) RITENUTO di integrare per lo scarico in fognatura, in conformità alle BAT Conclusions 2018 di settore, i limiti (BAT-AEL) previsti dalla tabella 6.2 della BAT 20, e le relative frequenze di monitoraggio (BAT 7);
(51) RITENUTO di non applicare i limiti (BAT-AEL) previsti dalla tabella 6.2 della BAT 20 per il solo parametro AOX, così come definito nelle BAT Conclusions 2018 di settore, in quanto il parametro specifico e la metodica indicata (EN ISO 9562) non vengono adottati dai laboratori di analisi ARPAV, quale riferimento in sede di contenzioso, e in quanto attualmente la normativa nazionale e regionale applica limiti alle famiglie di composti che includono parte degli AOX. In sede di prossimo riesame dovrà essere valutata la necessità di inserire tale parametro.
(52) VISTI i limiti di emissione per le emissioni in atmosfera contenuti nel Decreto di AIA DSRAT n. 69 del 30.09.2009 richiamati in toto dalla DGRV n. 2230 del 20.12.2011 di aggiornamento dell’AIA;
(53) RITENUTO di applicare per le emissioni convogliate in atmosfera, in conformità alle BAT Conclusions 2018 di settore per le installazioni di trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa (BAT 53), trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi (BAT 41) e trattamento biologico dei rifiuti (BAT 34), la verifica dei parametri NH3, H2S, odori, HCl, TVOC e Polveri con le relative frequenze di monitoraggio (BAT 08) e nel rispetto dei limiti ivi indicati (BAT-AEL);
(54) CONSIDERATO che con l’istruttoria effettuata si considera ottemperata la previsione di cui al comma 3, lett. a) dell’art. 29-octies del d.lgs. 152/2006, concernente le BAT-Conclusions;
(55) RICHIAMATO il progetto comunicato ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06 (prot. reg. n. 198772 del 30.04.2021) per la realizzazione di un progetto di implementazione del sistema di trattamento denominato “Realizzazione di un trattamento terziario di abbattimento dei PFAS”;
(56) RITENUTO che il progetto comunicato ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06 (prot. reg. n. 198772 del 30.04.2021) risulta coerente con gli obiettivi di miglioramento dell’installazione;
(57) RITENUTO di acconsentire alla messa in atto della modifica, fermo restando la trasmissione a Regione, ARPAV, Provincia e Comune delle seguenti informazioni:
(58) RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta INTEGRA S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. ;29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per la gestione dell’installazione sita in Vicenza, viale dell’Economia, 60.
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di rilasciare alla Ditta INTEGRA S.r.l., con sede legale in comune di Vicenza, viale dell’Industria, 42 Vicenza C.F. 06613181004, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, riesaminata ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l’installazione sita in viale dell’Economia, 60 Vicenza (VI), catastalmente censita al Foglio n. 53; mappale: 24, subalterni 8 e 9, per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
3. di riconoscere che Ditta INTEGRA S.r.l. è il gestore dell’impianto ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera r-bis) del d.lgs. 152/2006;
4. di prevedere il successivo riesame dell’AIA secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta in conformità ai commi 5 e 9 dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001, si prescrive inoltre che:
4.1. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall’emanazione del presente provvedimento;
4.2. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
4.3. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia di Vicenza e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.
5. di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
5.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
5.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;
5.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque.
Rifiuti conferibili e operazioni autorizzate
6. di autorizzare presso l’installazione:
6.1. la gestione delle tipologie di rifiuti di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
6.2. l’esercizio delle linee impiantistiche individuate in Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, per il trattamento dei rifiuti di cui al punto precedente;
7. di autorizzare le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con riferimento all’allegato B e C alla Parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all’Allegato B al presente provvedimento:
7.1. stoccaggio [R13-D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi con le seguenti finalità:
7.1.1. reindirizzarli a successivi impianti di smaltimento (“stoccaggio puro”);
7.1.2. funzionale alle operazioni svolte presso l’installazione (“stoccaggio funzionale”);
7.1.3. prodotti dalla Ditta dalle attività di gestione rifiuti;
7.2. accorpamento [R12-D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con il medesimo CER e, qualora pericolosi, medesimo CER e medesime HP, per reindirizzarli a successivi impianti di smaltimento; i rifiuti sui quali si effettua l’accorpamento mantengono il CER di origine;
7.3. trattamento fisico-chimico [D9] in discontinuo di rifiuti liquidi:
7.3.1. al trattamento possono essere avviati, nel rispetto di quanto definito al punto 9, i rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso all’installazione autorizzati nell’ Allegato A;
7.3.2. il trattamento comprende:
a) eventuali pretrattamenti di grigliatura;
b) ossido-riduzione, precipitazione, coagulazione e flocculazione con reagenti chimici nei due reattori (V1 e V2);
7.3.3. in uscita dal trattamento il flusso è destinato ai due bacini di equalizzazione (EQ1 e EQ2) in testa al trattamento fisico-chimico in continuo di cui al punto 7.4;
7.4. trattamento fisico-chimico [D9] in continuo di rifiuti liquidi:
7.4.1. al trattamento possono essere avviati, nel rispetto di quanto definito al punto 9:
a) rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso all’installazione autorizzati nell’ Allegato A eventualmente in seguito a stoccaggio in appositi serbatoi e controllo analitico;
b)reflui provenienti dalla sezione di trattamento chimico-fisico in discontinuo di cui al punto 7.3;
c) acque meteoriche di prima pioggia provenienti dalle aree di viabilità e sosta senza movimentazione rifiuti se non compatibili, dopo controllo analitico, allo scarico in fognatura;
d) scarico area di lavaggio delle autobotti;
e) frazioni liquide provenienti dalla linea fanghi di cui al punto 7.6;
f) frazione liquida percolata dal biofiltro;
g) scarico proveniente dal laboratorio;
h) reflui provenienti dai bacini di contenimento dei serbatoi (eventuali spanti e acque meteoriche);
i) reflui provenienti dalla rete di raccolta spanti e tutte le acque meteoriche che incidono sulle aree del sito sulle quali avvengono movimentazioni di rifiuti (scarico autobotti, deposito rifiuti prodotti, sezione trattamento chimico-fisico, sezione trattamento fanghi, pesa);
j) reflui provenienti dalla vasca di accumulo finale qualora non idonei allo scarico in fognatura nel rispetto della procedura contenuta nel PGO;
7.4.2. il trattamento comprende:
b) deposito in serbatoi;
c) equalizzazione (EQ1, EQ2);
d) trattamento fisico – chimico con fasi di precipitazione, coagulazione e flocculazione eseguite in reattori in serie (R1, R2, R3, R4);
e) sedimentazione primaria (SC1);
7.4.3. in uscita dal sedimentatore primario (SC1):
a) il chiarificato è inviato al successivo trattamento biologico interno [D8], di cui al punto 7.5;
b) i fanghi ottenuti sono avviati alla linea fanghi, di cui al punto 7.6;
7.5. trattamento biologico [D8] in continuo di liquidi:
7.5.1 al trattamento possono essere avviati:
a) i reflui provenienti dalla sezione di trattamento chimico-fisico in continuo di cui al punto 7.4 dopo le verifiche di cui al punto 11;
b) i reflui provenienti dalla vasca di accumulo finale qualora non idonei allo scarico in fognatura nel rispetto della procedura contenuta nel PGO;
7.5.2. il trattamento comprende:
a) equalizzazione (EQ3 e EQ4);
b) predenitrificazione;
c) ossidazione-nitrificazione (OX1 e OX2);
d) sedimentazione secondaria (SB1 e SB2);
7.5.3 in uscita dai sedimentatori secondari (SB1 e SB2):
a) il chiarificato è inviato, prima dello scarico, nel bacino di accumulo (V1);
b) il fango attivo viene ricircolato al bacino di denitrificazione (DENITRO);
c) i fanghi di supero estratti sono avviati alla linea fanghi, di cui al punto 7.6;
7.6. miscelazione [D13] di fanghi pericolosi e non pericolosi, in deroga e non in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, con contestuale condizionamento, ispessimento e disidratazione meccanica (filtropressa):
7.6.1. al trattamento possono essere avviati, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 16:
a) rifiuti fangosi pericolosi e non pericolosi di cui all’Allegato A – “conto terzi”;
b) fanghi provenienti dal trattamento fisico-chimico (punto 7.4.3);
c) fanghi provenienti dal trattamento biologico(punto7.5.3);
7.6.2. il trattamento comprende:
a) eventuale stoccaggio in serbatoi (F1, F2, F3, F4) per i rifiuti “conto terzi”;
b) condizionamento chimico in vasca dedicata per tutti i fanghi con calce e cloruro ferrico;
c) ispessimento e disidratazione meccanica dopo condizionamento chimico (filtropresse G-N-P)
7.6.3. in uscita dal trattamento:
a) le miscele di rifiuti ottenute saranno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 16;
b) la frazione liquida dalla filtropressatura è rinviata in testa al trattamento chimico-fisico in continuo (punto 7.4);
Quantitativi autorizzati
8. di autorizzare, presso l’installazione, la gestione dei seguenti quantitativi e capacità di trattamento:
8.1. capacità massima autorizzata allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R13 – D15]: 320 Mg (anche tutti pericolosi) calcolata considerando i seguenti quantitativi:
Piattaforma
Attività
Serbatoio
Capacità di stoccaggio
(m3)
(Mg)
Piattaforma 5
Stoccaggio D15
5A
30
5B
50
5R (*)
Piattaforma 6
6A
6B
6C
Box fanghi
Stoccaggio fanghi in uscita
Box
80
120
totali
280
320
(*) Il serbatoio 5R è destinato a riserva in caso di anomalie / guasti / emergenze operative e non viene impiegato per l’accettazione dei rifiuti in ingresso alla piattaforma.
8.2. potenzialità massima giornaliera e annuale di rifiuti pericolosi e non pericolosi:
OPERAZIONI
Mg/giorno
D9 – trattamento chimico-fisico in discontinuo [punto 7.3] D9 – trattamento chimico-fisico in continuo [punto 7.4] D8 – trattamento biologico [punto 7.5] D13 – miscelazione fanghi [punto 7.6]
250
R12 - D14 – accorpamento [punto 7.2]
170
420
Mg/anno
45.000
30.600
75.600
Conferimento di rifiuti
9. di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
9.1. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l’omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale tramite il gestore dell’impianto di stoccaggio; l’omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
9.2. l’omologa dei rifiuti è subordinata ad una preventiva valutazione, a cura del tecnico responsabile, sulla trattabilità degli stessi presso l’impianto, tenendo conto del fatto che il trattamento deve garantire un efficace abbattimento dei contaminanti in essi contenuti; a tal fine deve essere dimostrabile che le tipologie di contaminanti contenute nei rifiuti siano efficacemente abbattibili nella combinazione dei sistemi di trattamento dell’impianto; in particolare le caratteristiche ambientali dei rifiuti e dei reflui non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato dalle BAT di settore al cap. 2.1.4 del Bref 2018; l’accettazione del rifiuto e il suo trattamento nelle concentrazioni rilevate non può quindi basarsi esclusivamente sulla gestione congiunta con altri rifiuti ma sulla capacità effettiva di trattamento dell’installazione nei diversi stadi;
9.3. l’accettazione presso l’installazione di una partita di rifiuti (anche se con codice CER presente nell’elenco autorizzato) dovrà essere comunque subordinata al preventivo accertamento, da parte del Tecnico Responsabile dell’impianto, della compatibilità del rifiuto stesso con le caratteristiche dei processi di trattamento e con i limiti fissati allo scarico in rete fognaria;
9.4. l’omologa di rifiuti costituiti da percolati di discarica deve essere oggetto di una specifica valutazione da parte del tecnico responsabile, con una relazione descrittiva riferita ad una caratterizzazione del rifiuto che includa la provenienza, con specifiche indicazioni sulla tipologia della discarica e dei rifiuti in essa conferiti, il carico inquinante e la composizione, riferiti in particolare agli inquinanti organici e inorganici, nonché una valutazione della efficacia del trattamento da eseguirsi presso l’installazione per quanto concerne l’abbattimento degli inquinanti e la compatibilità con lo stadio biologico; tale relazione deve essere conservata presso l’installazione e tenuta a disposizione degli Enti;
9.5. le prescrizioni di cui ai precedenti punti 9.2, 9.3 e 9.4 non si applicano ai parametri PFAS, per i quali il tecnico responsabile dovrà documentare il controllo del processo mediante analisi sui flussi in ingresso ed uscita (reflui/rifiuti) delle diverse sezioni impiantistiche dell’installazione, al fine di individuare gli effetti che subiscono tali inquinanti nel processo di trattamento;
9.6. all’atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa e procede ad una formale validazione delle attività di trattamento cui sarà sottoposto il rifiuto;
9.7. potranno essere accettati rifiuti con omologa priva di analisi chimica esclusivamente provenienti da attività di messa in sicurezza a seguito di sversamenti, incendi e altri eventi non prevedibili, per i quali non è possibile programmare le attività di omologa preventiva; detti rifiuti potranno essere stoccati singolarmente nei serbatoi 5A, 5B, 6A, 6B, 6C; la caratterizzazione analitica dovrà essere condotta entro 24 ore dal ricevimento, salvo la necessità di tempistiche maggiori di cui sarà data comunicazione;
9.8. deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, all’ARPAV, alla Provincia di Vicenza e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
Prescrizioni generali
10. di autorizzare la Ditta alla gestione dell’installazione in conformità alle seguenti prescrizioni:
10.1. la gestione dell’installazione deve avvenire in conformità al progetto e al relativo collaudo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento;
10.2. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all’art. 29-bis del d.lgs. 152/2006 così come individuate dalla Dec. 2018/1147/UE che stabilisce le BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti;
10.3. la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all’Allegato B al presente decreto; ogni modifica dell’Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;
10.4. copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell’ingresso all’installazione e a disposizione degli operatori e delle autorità di controllo;
10.5. il serbatoio 5R è esclusivamente dedicato a stoccaggio di rifiuti in caso di anomalie, guasti, emergenze e non viene impiegato per lo stoccaggio di rifiuti in ingresso;
10.6. lo stoccaggio di rifiuti (R13, D15) per l’invio ad altro impianto è consentito nei soli serbatoi contrassegnati con le sigle 5A, 5B, 6A, 6B, 6C; ciascun serbatoio può stoccare un rifiuto con CER diverso da quello precedentemente contenuto solo previo svuotamento e, ove necessario, risciacquo;
10.7. le aree e i contenitori (serbatoi, cassoni, cisterne) adibiti allo stoccaggio nonché le aree adibite alla lavorazione dei rifiuti devono essere chiaramente identificate mediante cartellonistica ben visibile facente riferimento alla planimetria approvata; per cassoni e cisternette la cartellonistica deve indicare i Codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (CER) e le eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; per serbatoi e vasche l’identificazione dei rifiuti gestiti può essere garantita attraverso il sistema gestionale interno; il registro di carico e scarico dovrà riportare, nello spazio riservato alle annotazioni, il numero di serbatoio con esplicito riferimento alla planimetria;
10.8. i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti; in alternativa devono essere collocati sotto tettoie;
10.9. le operazioni di lavaggio delle autobotti deve avvenire nell’area individuata in Allegato C al presente provvedimento; le acque di lavaggio devono essere convogliate al trattamento;
10.10. in ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
10.11. ogni sezione impiantistica deve essere sottoposta ad adeguata pulizia e manutenzione;
10.12. deve essere prevista l’implementazione di una procedura per la valutazione dell’integrità delle pavimentazioni interne ed esterne;
10.13. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all’interno dell’impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
10.14. la viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio; deve essere presente adeguata segnaletica orizzontale a delimitazione degli spazi e delle Aree dedicate a differenti funzioni;
10.15. alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transizione, di conferimento, di lavorazione, sia interne che esterne al capannone, dovranno essere sottoposte ad adeguata pulizia e libere da residui di lavorazione;
10.16. durante l’effettuazione delle lavorazioni deve sempre essere garantito l’accesso dei mezzi d’opera e di emergenza alle aree di stoccaggio adiacenti;
10.17. deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, prontamente disponibili, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
10.18. l’attività dell’installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;
10.19. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia di tutta l’installazione ed in particolare delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque, dando evidenza dell’avvenuta manutenzione con apposita reportistica;
10.20. devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare spandimenti accidentali durante le fasi di travaso;
10.21. deve essere eseguita la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello dei serbatoi;
10.22. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi;
Trattamento chimico-fisico e biologico
11. di stabilire che le operazioni di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi, di cui ai punti 7.3, 7.4 e 7.5, devono avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
11.1.l’accumulo/equalizzazione dei rifiuti prima del trattamento è consentita esclusivamente nel rispetto dei princìpi di cui alla prescrizione punto 9.3;
11.2. l’accumulo/equalizzazione dei reflui deve essere valutato evitando la commistione di sostanze chimicamente incompatibili e di conseguenza la possibilità che si manifestino reazioni incontrollate, esotermiche, esplosive o con liberazione di gas pericolosi;
11.3. la carica equalizzata di rifiuti avviata alle linee di trattamento dovrà essere periodicamente sottoposta a prove di laboratorio volte alla scelta e all’ottimizzazione dei dosaggi dei reagenti e all’individuazione delle condizioni di esercizio che consentano il raggiungimento dell’obiettivo;
11.4. dal registro delle lavorazioni devono risultare le informazioni inerenti la finalità del trattamento e la tipologia e la quantità dei reagenti utilizzati in relazione ai parametri rilevati che necessitano di trattamento; in particolare, le caratteristiche ambientali dei reflui in uscita dai trattamenti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato dalle BAT di settore al capitolo 2.1.4 del Bref 2018; qualora i trattamenti interni non siano adeguati per il trattamento dei reflui in ingresso alla installazione, o da essa generati, dovranno essere avviati a trattamento presso impianti terzi;
11.5. alla sezione di trattamento chimico-fisico in discontinuo vengono avviati, qualora il Tecnico Responsabile lo ritenga necessario, specifici rifiuti idonei al trattamento; in uscita dalla sezione di trattamento il RT accerta l’efficacia del trattamento in relazione a quanto previsto al punto 11.3 e 11.4;
11.6. deve essere previsto un monitoraggio analitico all’interno delle vasche di equalizzazione prima dell’immissione al trattamento chimico/fisico e biologico e nella vasca di accumulo finale, dei parametri elencati in tab. 5 dell’Allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/06, al fine di quantificare il corretto dosaggio dei reagenti utilizzati, la verifica dell’efficienza del trattamento rispetto alle caratteristiche dei rifiuti in ingresso e garantire l’efficacia dei successivi trattamenti; tale monitoraggio deve avvenire con le metodologie e le frequenze descritte nel PMC, essere documentato, ai fini anche della verifica di cui al punto 11.4, e i risultati trasmessi con la reportistica del PMC;
11.7. i reflui in uscita dall’impianto di trattamento biologico, contenuti nella vasca di accumulo finale (P11), devono rispettare, prima dello scarico, i limiti di cui al punto 18; in caso di superamento di tali limiti si dovrà procedere ad invio ad altro impianto ovvero a riprocessamento nel rispetto delle procedure descritte all’interno del PGO;
11.8. la procedura di ricircolo del refluo di cui al punto 11.7, alla luce di quanto riportato al punto 9.2 e 9.3 nonché al punto 11.3 e 11.4, non può essere considerata una normale procedura gestionale e pertanto tali eventi dovranno avere carattere di eccezionalità ed essere rendicontati in un apposito capitolo della reportistica del PMC e nelle relazioni tecniche trimestrali inviate al gestore della fognatura, da trasmettersi in conoscenza anche a Regione, ARPAV e Provincia, indicandone almeno la data di accadimento, i parametri per i quali non sono stati raggiunti i requisiti minimi allo scarico e le possibili cause;
11.9. l’impianto deve essere dotato di misuratori di portata/volume al fine di poter monitorare i flussi nelle linee di lavorazione e per conteggiare i diversi apporti ai trattamenti; i misuratori di portata/volume devono almeno essere presenti:
a) in ingresso al trattamento chimico-fisico in continuo dopo l’equalizzazione;
b) in ingresso al trattamento biologico dopo l’equalizzazione;
c) in uscita dal serbatoio 1P per il conteggio delle acque meteoriche di prima pioggia relative alle aree di viabilità e sosta senza movimentazione rifiuti inviate a trattamento;
d) in uscita dalla linea di raccolta degli spanti, delle acque meteoriche provenienti dalle aree con movimentazioni rifiuti, del lavaggio autobotti e del percolato da biofiltro;
e) frazioni liquide provenienti dalla linea fanghi;
f) in uscita dalla vasca di accumulo finale al fine della valutazione dei riprocessamenti interni (sia verso il trattamento chimico/fisico che biologico);
g) in uscita al punto di scarico per le acque reflue industriali;
11.10. al fine dell’ottemperanza della condizione di cui al punto precedente, la ditta deve presentare, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, un documento riassuntivo dei misuratori di portata/volume attualmente attivi e un eventuale progetto di modifica;
Linea fanghi
12. di stabilire che all’interno della vasca di condizionamento possono essere inviati i fanghi:
13. la Ditta deve presentare, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, una opportuna relazione contenente le modalità tecniche e le procedure per la caratterizzazione dei fanghi prodotti dai sedimentatori del trattamento chimico-fisico e biologico; nelle more della presentazione della relazione, la Ditta è comunque tenuta a garantire la corretta caratterizzazione dei fanghi prodotti;
14. contestualmente alla miscelazione nella vasca di accumulo la miscela deve essere condizionata con calce e/o cloruro ferrico al fine di incrementare la velocità di separazione solido-liquido, il controllo del pH e la disinfezione del rifiuto;
15. le miscele di fanghi condizionate con calce e/o cloruro ferrico vengono disidratate attraverso un processo di filtropressatura (filtropresse N, G e P) dal quale derivano:
Miscelazione
16. di stabilire che la miscelazione dei fanghi, prodotti all’interno dell’installazione e provenienti da terzi, di cui al punto 7.6 debba avvenire con le seguenti modalità:
16.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell’art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
16.2. la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell’impianto, individuato ai sensi dell’art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all’operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;
16.3. la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di ''fattibilità", eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno cinque anni. È necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;
16.4. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario;
16.5. l’impianto di destinazione per lo smaltimento della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, eventuali deroghe potranno essere valutate sulla base di specifiche istanze;
16.6. la codifica delle miscele deve essere individuata dal capitolo 19 e alle miscele pericolose in uscita va attribuita la sommatoria delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti in ingresso;
16.7. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;
16.8. ai sensi dell’art. 6 c. 3 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
16.9. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
16.10. la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell’art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come “produttore dei rifiuti” e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
16.11. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero “definitivo”; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza;
Scarichi idrici e gestione acque meteoriche
17. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, lo scarico, attraverso il pozzetto denominato SF1 nella planimetria di cui all’Allegato C (Tav. 01.3 rev. 0 marzo 2022), nella pubblica fognatura costituito dai seguenti apporti:
17.1. acque reflue industriali derivanti dall’attività di trattamento Linea chimico-fisico-biologico (D9-D8), nel rispetto dei limiti di cui al punto 18; il campionamento deve essere eseguito al punti di prelievo indicato in Allegato C secondo frequenze e metodologie indicate nel PMC;
17.2. acque meteoriche di prima pioggia provenienti dalle aree di viabilità e sosta (non interessate dalla movimentazione dei rifiuti), qualora, dopo controllo analitico eseguito nel serbatoio 1P, siano rispettati i limiti di cui al punto 18; qualora i suddetti limiti non siano rispettati, le acque dovranno essere inviate a trattamento nella sezione di trattamento chimico-fisico in continuo e successivo trattamento biologico;
18. di stabilire per lo scarico in fognatura i Valori Limite di Emissione riportati in Tabella 1, Allegato B, colonna “scarico in fognatura” del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009. Per i parametri indicati nella tabella seguente si applicano i livelli di emissione associati (BAT-AEL) indicati in tabella 6.2 delle BAT Conclusions 2018 (BAT 20):
Parametro
U.M.
Valori
Arsenico
mg/l
0,1
Cromo
0,3
Cromo VI
Nichel
1
Di stabilire inoltre per lo scarico in fognatura i seguenti Valori Limite di Emissione livelli di emissione associati (BAT-AEL) indicati in tabella 6.2 delle BAT Conclusions 2018 (BAT 20):
Indice degli idrocarburi (HOI)
10
Cianuro libero (CN-)
19. di prendere atto che:
19.1 le acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dalle aree di viabilità e sosta (non interessate dalla movimentazione dei rifiuti), vengono direttamente scaricate in pubblica fognatura attraverso il punto di scarico SF1;
19.2. le acque provenienti dai servizi igienici assimilabili alle domestiche acque reflue assimilabili alle domestiche vengono direttamente scaricate in pubblica fognatura attraverso il punto di scarico SF1;
20. tutte le acque meteoriche provenienti dalle aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti, come individuate in planimetria (scarico autobotti, deposito rifiuti prodotti, sezione trattamento chimico-fisico, sezione trattamento fanghi, pesa), nonché i reflui provenienti dai bacini di contenimento dei serbatoi (eventuali spanti e acque meteoriche) e i reflui derivanti dalla rete di raccolta spanti sono inviate a trattamento nella sezione di trattamento chimico-fisico in continuo e successivo trattamento biologico;
21. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:
21.1. i pozzetti di ispezione e controllo, indicati in planimetria in Allegato C, devono essere sempre accessibili al personale del gestore della pubblica fognatura nonché agli altri organi di vigilanza e controllo;
21.2. deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione delle opere interne di fognatura;
21.3. la Ditta è tenuta ad osservare i contenuti del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
21.4. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, con modalità concordate con ARPAV e gestore della pubblica fognatura;
21.5. deve essere comunicata tempestivamente agli Enti competenti ogni variazione delle caratteristiche dello scarico (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici e ad eventuali aumenti, anche temporanei, della portata denunciata), nonché ogni evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità delle acque scaricate;
21.6. qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti autorizzati o in caso di malfunzionamento o interruzione del funzionamento dell'impianto di depurazione, la Ditta deve provvedere ad interrompere immediatamente lo scarico;
21.7. in caso di eventi accidentali che comportino dispersione di rifiuti, i medesimi rifiuti e le eventuali acque meteoriche dilavanti le aree interessate dalla dispersione devono essere raccolti e avviati a idoneo trattamento;
21.8. la Ditta è tenuta a prendere contatto con il gestore della fognatura al fine della definizione di tutti gli ulteriori aspetti tecnico-commerciali non espressamente definiti all’interno dell’AIA relativamente allo scarico in fognatura.
Sostanze PFAS
22. di stabilire in via provvisoria e sperimentale i seguenti valori per le sostanze PFAS allo scarico delle acque di processo derivanti dall’attività di trattamento di rifiuti:
PFOS
ng/l
60
PFOA
500
PFBA
PFBS
3.000
PFPeA
PFHxA
1.000
Somma altri PFAS (PFNA, PFDeA, PFHpA, PFUnA, PFHxS, PFDoA)
600
23. di stabilire che:
23.1. i valori stabiliti al punto 22 hanno validità di un anno dalla notifica del presente provvedimento e comunque fino a rinnovo con successivo provvedimento, ferma restando l’eventuale revisione dei valori stabiliti per il PFBA e il PFHxA, con cadenza anche inferiore all’anno, in relazione agli esiti dei monitoraggi ambientali e sanitari;
23.2. la verifica di conformità per l’ottemperanza ai valori stabiliti al punto 22 è effettuata dal gestore del servizio idrico integrato Viacqua S.p.A., con oneri a carico della Ditta Integra S.r.l.;
23.3. la verifica di conformità di cui al punto 23.2 è effettuata come segue:
23.3.1. esecuzione nell’arco di un anno di 11 campioni allo scarico con le tempistiche già definite dal DDATST n. 44 del 08.04.2019;
23.3.2. determinazione analitica di ciascun parametro di cui al punto 22 sui campioni eseguiti;
23.3.3. decorso l’anno, calcolo della mediana dei valori analitici riscontrati per ciascun parametro nei rapporti di prova degli 11 campioni eseguiti;
23.3.4. confronto della mediana di ciascun parametro con i valori stabiliti al punto 22;
23.4. nella determinazione analitica di cui al punto 23.3.2, per i composti costituiti da un numero di atomi di carbonio maggiore o uguale a 6 devono essere considerati sia gli isomeri lineari sia gli isomeri ramificati;
23.5. sono assunte le indicazioni tecniche per la determinazione dei PFAS di cui alla nota ARPAV prot. n. 29436 del 23.03.2018, acquisita al prot. reg. n. 113974 del 26.03.2018;
23.6. il gestore del servizio idrico integrato Viacqua S.p.A. effettui l’intercalibrazione del proprio laboratorio con i laboratori ARPAV per le specifiche analisi necessarie alla verifica di conformità;
23.7. il gestore del servizio idrico integrato Viacqua S.p.A. comunichi a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia i dati analitici e l’esito della verifica di conformità di cui al punto 23.2, ai sensi del comma 7 dell’art. 29-decies del d.lgs. n. 152/2006;
23.8. in caso di inosservanza dei valori stabiliti al punto 22, accertata secondo le modalità di cui al punto 23.3, si applica in generale quanto previsto dall’art. 29-quattuordecies, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e, per gli scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 o in corpi idrici posti in aree protette, quanto previsto dall’art. 29-quattuordecies, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006;
23.9. di precisare che eventuali istanze da parte della Ditta per la modifica dei valori stabiliti al punto 22, devono essere corredate da idonee analisi scientifiche/analisi di rischio e approfonditi elementi conoscitivi in merito agli effetti ambientali e sanitari dei composti, all’efficacia delle tecnologie di abbattimento, allo stato del corpo recettore finale, tenuto conto comunque della necessità di conseguire in prospettiva i limiti di performance tecnologia individuati nel parere ISS n. 9818 del 06.04.2016; tali istanze sono valutate ai sensi del comma 2 dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;
Emissioni in atmosfera
24. di autorizzare la Ditta alle emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006, attraverso i punti di emissione indicati in planimetria di cui all’ Allegato D, provenienti dai settori indicati in tabella e sottoposti ai trattamenti ivi indicati:
Settori di provenienza
Trattamento
Punto di emissione
Ricambio aria laboratorio(1)
/
1A-2A-3A-4A-5A
Sfiati silos calce(1)
Filtro a maniche
1B-2B
Caldaia riscaldamento
1C
Ricambio aria officina(1)
1D
Serbatoi di stoccaggio liquidi e fanghi
Lavaggio e adsorbimento AB01-AB02-AB03 seguito da filtrazione su biofiltro
1E
Sgrigliatura e stazioni di rilancio
Vasche di equalizzazione EQ1 e EQ2
Reattori del trattamento chimico-fisico in continuo e discontinuo
vasche di equalizzazione EQ3 e EQ4
Filtrazione su biofiltro
Locale trattamento fanghi
Box stoccaggio fanghi
Locale lavaggio autobotti
(1) Emissione dichiarata ma senza necessità di controllo delle emissioni.
25. i valori limite di emissione per il punto 1E sono riportati nella tabella successiva:
Polveri
[mg/Nm3]
5
NH3
HCl
H2S
2
TVOC*
[mg C/Nm3]
20
odore
[U.O./Nm3]
300
* Il limite di concentrazione è riferito al parametro TVOC come definito nelle BAT Conclusions (2018) (rif. metodica analitica UNI EN 12619). Restano in ogni caso impregiudicati i limiti di cui alla Tab. D, All. I alla Parte V del d.lgs. 152/2006.
26. di stabilire le seguenti prescrizioni:
26.1. devono essere regolarmente controllate la sezione di abbattimento a doppio stadio delle emissioni in atmosfera e il biofiltro, verificandone le condizioni operative, secondo i parametri indicati nel PMC; per il biofiltro i controlli devono essere estesi anche al percolato; dei controlli deve essere tenuta registrazione secondo le modalità definite nel PMC;
26.2. il letto del biofiltro deve essere periodicamente rivoltato per ridurre l’impaccamento, ogni semestre deve essere interessato almeno un quarto dell’intero biofiltro; il materiale del biofiltro deve essere sostituito almeno ogni tre anni, per non deprimere il processo biologico;
26.3. il sistema di aspirazione e trattamento delle emissioni deve essere manutenuto in funzione durante tutte le fasi di trattamento e movimentazione dei rifiuti;
26.4. l’esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell’impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti dalla presente autorizzazione;
26.5. qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria o straordinaria), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli impianti industriali; questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;
26.6. i sistemi di captazione e abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento; dovrà essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento;
26.7. le sezioni dell’impianto che possono dare origine a odori molesti devono essere mantenute costantemente in leggera depressione e l’impianto di trattamento dell’aspirato deve essere mantenuto in regolare e continuo funzionamento; tutti i portoni di accesso alle aree fonte di emissioni odorigene dovranno essere di norma tenuti chiusi;
26.8. le operazioni di scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare emissioni diffuse; a tal fine devono essere condotte garantendo l’assenza di sfiati all’esterno della zona di scarico oppure mediante mezzi dotati di sistema a ciclo chiuso per il recupero degli sfiati;
26.9. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare al punto di emissione autorizzato sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo;
26.10. i camini dovranno essere conformi alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza ed alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d’inquinante e posizione degli stessi); quest’ultimo dovrà essere inoltre dotato di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e d.lgs. n. 152/2006 (punto 3.5 Allegato VI alla Parte V);
26.11. le misure di autocontrollo devono essere effettuate secondo le seguenti condizioni:
26.11.1. le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante il funzionamento della linea nelle condizioni più gravose;
26.11.2. per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell’Allegato VI alla Parte V del d. lgs. n. 152/2006;
26.11.3. per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi;
26.11.4. le risultanze degli autocontrolli analitici periodici delle emissioni convogliate a camino devono essere annotate su apposito Registro di cui al punto 2.7. dell’Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006;
26.11.5. la Ditta è tenuta a dare un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi ad ARPAV prima dell’effettuazione dei campionamenti a camino, salvo riprogrammazioni impreviste, che dovranno essere comunicate con congruo anticipo;
PMC/PGO
27. di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa (PMC/PGO):
27.1. entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV e Provincia; nelle more dell’approvazione del PMC aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il PMC Rev. 01 del 04.01.2020;
27.2. ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Provincia di Vicenza ed è soggetta all’approvazione della Regione del Veneto; le metodiche analitiche possono essere modificate, giustificando l’equivalenza dei metodi alternativi proposti, previa preventiva comunicazione agli Enti anche ai sensi dell’art. 29-nonies, purché accompagnata da una valutazione/dichiarazione della equivalente o maggiore qualità scientifica del nuovo metodo rispetto a quello autorizzato, nel caso la sostituzione dei metodi analitici indicati nel PMC avvenga con metodi validati e riconosciuti a livello internazionale o nazionale (CEN, UNI, ISO, IRSA, EPA);
27.3. la reportistica del PMC deve essere inviata alla Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Vicenza e Comune di Vicenza, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC per ciascuna matrice;
28. di stabilire altresì che nel termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento la Ditta presenti a ARPAV, Provincia e Regione del Veneto, per il tramite di un professionista abilitato, una proposta per un piano di monitoraggio delle acque sotterranee con minimo 3 punti di controllo, posti uno a monte e due a valle dell’azienda, di profondità adeguata ad intercettare la prima circolazione idrica sotterranea, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
28.1. la proposta della Ditta è soggetta alla valutazione di ARPAV; decorsi 60 giorni dalla presentazione senza ulteriori comunicazioni degli Enti la proposta si intende accolta;
28.2. il sistema deve essere reso operativo nel termine di 180 giorni dalla eventuale positiva valutazione di ARPAV o dal decorso dei termini di cui al punto 28.1 senza che siano pervenute comunicazioni;
28.3. nel termine dei successivi 90 giorni la Ditta deve procedere ad un’analisi del sistema a set esteso (compresi i PFAS); i referti analitici devono essere trasmessi ad ARPAV, Provincia, Regione nel termine di 30 giorni dal prelievo con una proposta di set analitico per i successivi controlli;
28.4. I 12 composti perfluoroalchilici devono essere analizzati in occasione del primo campionamento delle acque di falda e, successivamente, in base alle evidenze delle analisi, ARPAV si riserva di dare indicazioni sulla necessità di prosecuzione nella campagna analitica. Il primo campionamento deve essere effettuato con doppia modalità, statica (tramite bailer) e dinamica (con pompa sommersa dopo un adeguato spurgo); per il campionamento statico il panel analitico può essere limitato a metalli e composti clorurati cancerogeni.
28.5. successivamente è richiesta un’analisi con frequenza quinquennale per i parametri oggetto di proposta, eventualmente integrati sulla base di determinazioni degli Enti;
Ulteriori prescrizioni
29. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:
29.1. deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
29.2. deve essere garantito l’agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell’autorità di controllo; deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;
29.3. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;
29.4. i valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune (DPCM 14 novembre 1997); le misure dei livelli di emissione ed immissione devono essere effettuate con la frequenza e con le metodiche indicate nel PMC; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulle emissione sonora, deve essere redatta e trasmessa a Regione, ARPAV e Provincia una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione;
29.5. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000;
29.6. la Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio;
29.7. le strutture in acciaio dell’installazione devono risultare collegate all’impianto di messa a terra;
29.8. resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014; l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia;
29.9. ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l’ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;
29.10. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dell’interessato;
29.11. in caso di chiusura dell’installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;
30. di prescrivere alla Ditta, entro 180 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la presentazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica che preveda la modifica dell’installazione al fine di prevedere il trattamento disgiunto dei fanghi provenienti dal trattamento fisico-chimico e quello biologico;
31. Di approvare il progetto comunicato ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06 (prot. reg. n. 198772 del 30.04.2021) per la realizzazione di un progetto di implementazione del sistema di trattamento denominato “Realizzazione di un trattamento terziario di abbattimento dei PFAS” risulta coerente con gli obiettivi di miglioramento dell’installazione; la realizzazione del progetto dovrà avvenire fermo restando la trasmissione a Regione, ARPAV, Provincia e Comune delle seguenti informazioni:
32. di allegare al presente provvedimento:
Allegato A: Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione;
Allegato B: Layout installazione;
Allegato C: Planimetria scarichi;
Allegato D: Planimetria emissioni;
33. di comunicare il presente provvedimento alla Integra S.r.l., al Comune di Vicenza, alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV Area Tecnico Gestionale, ad ARPAV DAP Vicenza e Viacqua Spa;
34. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l’obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti anche in relazione al punto 31;
35. di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 490864 del 14.11.2019 e sostituisce tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l’installazione in oggetto;
36. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
37. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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