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Bur n. 99 del 16 agosto 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 195 del 29 luglio 2022

ETRA S.p.A. Impianto di depurazione acque reflue urbane di I^ categoria di Cittadella. Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame con valenza di rinnovo per l'attività individuata al punto 5.3 a) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in riscontro all'istanza presentata dalla ditta ETRA S.p.A. per l'impianto di depurazione di Cittadella, si rilascia, a seguito del relativo procedimento di riesame con valenza di rinnovo, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già concessa con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 33 del 21 marzo 2019.

Il Direttore

PREMESSO che in data 17 agosto 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, riferita agli impianti di trattamento rifiuti.

ATTESO che ai sensi del comma 3, lettera a) dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'Autorità Competente è tenuta a disporre il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle Conclusioni sulle BAT (BATC) riferite all'attività principale di un'installazione.

PREMESSO che con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 33 del 21/03/2019, è stato rilasciato alla ditta ETRA S.p.A. il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per l’intervento di “Adeguamento e riqualificazione funzionale dell’impianto di depurazione di Cittadella. Opere di 2° stralcio – interventi area impianto”.

ATTESO che il succitato provvedimento ricomprende, quale Allegato B, l’AIA .

ATTESO che il procedimento di rilascio del PAUR è stato avviato prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018 e non ha ricompreso pertanto il riesame dell’AIA con riferimento alle BATC.

ATTESO che con nota protocollo n.36825 del 24/01/2020 è stato trasmesso ai soggetti gestori degli impianti, ai sensi del comma 5, art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. un apposito calendario per la presentazione della documentazione di riesame relativa alle succitate BATC.

VISTA l’istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA per l’installazione esistente in oggetto, acquisite al protocollo regionale con n. 33956, 33977 e 33995 del 28/02/2022, integrata con note prot. n. 34133 (in sostituzione della precedente nota prot. n.33977), n. 34145 (in sostituzione della precedente nota prot. n. 33995) e n. 34153 del 02/03/2022.

VISTA la nota prot. n. 152745 del 04/04/2022 con cui, ai sensi dell’art 29-quater comma 3 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. è stato comunicato l’avvio del procedimento in oggetto.

ATTESO che in data 07/04/2022 sono state pubblicate sul sito web della Regione del Veneto le informazioni di cui al comma 3 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs..

PRESO ATTO che nei 30 giorni successivi, (ex comma 4 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs.) non risultano essere pervenute osservazioni sull’istanza da parte di soggetti interessati.

VISTO il comma 5 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs. che stabilisce che, ai fini del rilascio dell’AIA, l’Autorità Competente convochi apposita Conferenza di Servizi (di seguito C.d.S.) secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha convocato in modalità telematica la succitata C.d.S. con nota prot. n. 0244866 del 30/05/2022, per il giorno 28/06/2022.

PRESO ATTO degli esiti della C.d.S. del 28/06/2022 che si è espressa favorevolmente, all’unanimità dei presenti, al rinnovo dell’AIA, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, in favore della Ditta ETRA S.p.A. per l’installazione denominata “Impianto di depurazione di Cittadella,” con prescrizioni e specificazioni riportate nel relativo verbale, le cui risultanze sono state trasmesse con nota prot. n. 330406 del 27/07/2022. 

PRESO ATTO che nell’ambito della CdS del 05/07/2022 relativa ad un analogo procedimento di riesame dell’AIA di altro impianto di depurazione, sono state concordate con ARPAV alcune modifiche alle prescrizioni generali inerenti il PMC.

DATO ATTO che le sopra richiamate modifiche, stante la pertinenza delle stesse al caso in esame, sono state recepite nel dispositivo del presente provvedimento.

ACCERTATO il versamento da parte del gestore degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i e verificatone la relativa congruità rispetto alle modalità di calcolo previste dalla DGR n. 1519 del 26 maggio 2009.

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra richiamato, di rilasciare, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 e dell'art. 29-sexies, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, alla ditta ETRA S.p.A. con sede legale in Largo Parolini, 82/b, Bassano del Grappa (VI) (C.F. e P.IVA 03278040245) l'AIA per l'esercizio dell'installazione denominata “Impianto di depurazione acque reflue urbane di I^ categoria di Cittadella” ubicato in Via Sansughe, Comune di Cittadella (PD) al foglio n. 39 – particelle 7, 8, 281, 385, 280, 306 e 279 del catasto, per l’attività individuata al punto 5.3 a) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii..

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED).

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”. 

VISTO in particolare l’art. 29-octies, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che indica le condizioni per il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione nel suo complesso.

VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo.

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16.04.1985 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e ss.mm.ii.. 

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e ss.mm.ii..

VISTA la deliberazione 1519 del 26.05.2009, con la quale la Giunta Regionale ha approvato le “Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59”, fornendo altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri istruttori.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29.12.2014, recante le nuove disposizioni regionali inerenti le garanzie finanziarie da prestare a copertura delle attività di smaltimento e recupero rifiuti.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n 1400 del 29.08.2017 recante “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”.

VISTA la Deliberazioni della Giunta Regionale n. 21 del 11.01.2018 e n. 421 del 09.04.2019 con cui sono state aggiornate le competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio delle AIA.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm.ii.”.

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Si rilascia alla Ditta ETRA S.p.A., per il seguito Ditta, con sede legale in Largo Parolini, 82/b, Bassano del Grappa (VI), C.F. e P. IVA 03278040245, A.I.A. ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, per l'esercizio dell'installazione denominata “Impianto di depurazione acque reflue urbane di I^ categoria di Cittadella” ubicato in Via Sansughe, Comune di Cittadella (PD) al foglio n. 39 – particelle 7, 8, 281, 385, 280, 306 e 279 del catasto, per l’attività individuata al punto 5.3 a) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

3. Si provvederà al successivo riesame dell'A.I.A. secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso ETRA S.p.A in conformità ai commi 5 e 9 dell'art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'A.I.A. entro 10 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, in quanto la stessa non dispone per l’impianto in essere di un Sistema di Gestione Ambientale certificato.

4. Il presente decreto sostituisce i provvedimenti di AIA regionali fin qui emessi e comprende altresì le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

  • autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane classificato di I^ categoria;
  • autorizzazione allo scarico terminale nel corso d’acqua “Roggia Sansughe”, ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R. 33/85, della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
  • autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, ai sensi del comma 2 dell’art. 110 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e della parte IV del medesimo D.lgs. relativamente all’attività di smaltimento, denominazione D 8 – “trattamento biologico” e D 9 -“Trattamento fisico-chimico” di cui all’allegato B parte IV del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. alle condizioni successivamente specificate;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii..


Esercizio provvisorio

5. La Ditta, fino alla messa in esercizio dell’installazione nella configurazione finale approvata con Provvedimento favorevole di VIA - Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 120 del 14.12.2018, allegato A al PAUR rilasciato con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 33 del 21/03/2019, dovrà rispettare il limite quantitativo di rifiuti in ingresso di massimo 50 Mg/giorno e massimo 15.600 Mg/anno.

6. la Ditta per la messa in esercizio provvisorio dell’installazione, che potrà avvenire anche per stralci funzionali, dovrà presentare- in conformità a quanto stabilito dagli art. 43 e 44 della L.R. n. 33/1985, dall’art. 25, comma 3, della L. R. n. 3/2000 e della DGR n. 2794/2010 - alla Regione del Veneto, alla Provincia di Padova e all’ARPAV la seguente documentazione:

  1. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
  1. data di avvio dell’impianto nella nuova configurazione;
  1. il nominativo del Tecnico Responsabile dell’installazione.

Entro 180 giorni, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, dovrà essere presentato il certificato di collaudo funzionale per la necessaria presa d’atto della conformità delle opere realizzate.


Gestione rifiuti

7. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A. Il trattamento rifiuti è ammesso, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nei limiti della capacità residua dell’impianto, determinata sulla base della differenza tra la massima capacità impiantistica e la quantità di refluo convogliata tramite condotta, valutata sia in termini di capacità idraulica che in termini di carico organico. L’attività non dovrà comunque pregiudicare la capacità di trattamento dei reflui conferiti tramite condotta e dovrà avvenire nel rispetto delle successive prescrizioni:

7.1. all’ingresso del trattamento rifiuti, salvo quanto previsto al precedente punto 5, dovranno rispettarsi i seguenti limiti quantitativi:

  • Quantitativo massimo giornaliero: 250 Mg/giorno;
  • Quantitativo massimo annuale: 72.000 Mg/anno:
  • Carico organico giornaliero massimo: 1.200 kgBOD5/giorno (considerando 1 A.E.=60 gBOD5/giorno).

7.2. i rifiuti identificati con il codice CER 190805 sono conferibili anche nel comparto di disidratazione fanghi dell’installazione nel locale denominato vasche di accumulo fanghi individuate al punto 17 delle planimetrie allegate all’istanza AIA, comunque nei limiti di quantitativi massimi di cui al punto 7.1 e compatibilmente con la capacità residua dell’impianto.;

7.3. la capacità residua dell’impianto dovrà essere verificata annualmente sulla base dei dati gestionali e di eventuali nuovi allacciamenti fognari sia di natura domestica/assimilata che industriale: i quantitativi massimi in ingresso sopra indicati andranno percentualmente rivisti (esclusivamente in riduzione) alla luce della verifica succitata;

7.4. in concomitanza all’attivazione del by-pass delle acque reflue urbane al fine di privilegiare la principale attività di depurazione dei reflui fognari, propria dell’impianto, dovrà essere sospesa l’immissione dei rifiuti liquidi ai trattamenti biologici;

7.5. l’accettazione dei rifiuti è altresì subordinata ad una preventiva valutazione sulla trattabilità degli stessi presso la sezione specifica di trattamento dell’impianto, tenendo conto del fatto che tale trattamento deve garantire un efficace abbattimento dei contaminanti in essi contenuti: a tal fine dovrà essere dimostrabile che le tipologie di contaminanti contenute nei rifiuti siano abbattibili nella combinazione dei sistemi di trattamento chimico-fisico e biologico: ciò deve essere verificato in termini di massa;

7.6. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta. Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici EER residuali xx.xx.99. Per tali rifiuti, fermo restando quanto riportato al presente punto, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici in base al EER;

7.7. relativamente ai codici EER 191308 e per EER 190603, l’omologa di cui al punto precedente dovrà altresì prevedere la verifica dei seguenti composti: PFOS, PFOA, PFBA, PFBS, PFPeA, PFHxA ,HFPO-DA, cC6O4, Somma altri PFAS (PFNA, PFDeA, PFHpA, PFUnA, PFHxS, PFDoA);

7.8. deve essere tempestivamente comunicata, comunque entro le 48 ore, alla Provincia di Padova, ad A.R.P.A.V. e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

7.9. immediatamente a valle del trattamento chimico-fisico della sezione di trattamento rifiuti e prima della confluenza con il refluo in arrivo dai pretrattamenti dell’impianto di depurazione, dovranno garantirsi i limiti di cui alla tabella 3 – colonna “Scarico in rete fognaria”, Allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. per i parametri di cui alla tabella 5, allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. Dovrà altresì essere previsto il monitoraggio dei seguenti composti: PFOS, PFOA, PFBA, PFBS, PFPeA, PFHxA, HFPO-DA, cC6O4, Somma altri PFAS (PFNA, PFDeA, PFHpA, PFUnA, PFHxS, PFDoA) con cadenza trimestrale per i primi 3 anni dalla messa in esercizio dell’installazione nella configurazione finale presentata in sede di istanza AIA-VIA, adottando le stesse metodiche utilizzate da ARPAV. Nell’ambito della relazione annuale di cui al successivo punto 10.3 dovranno essere riportate le risultanze delle analisi effettuate. Al termine dei tre anni dovrà essere trasmessa agli Enti una relazione complessiva per le valutazioni di competenza;

7.10. i rifiuti in ingresso dovranno essere monitorati, in particolare per le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e per ogni altro parametro ritenuto critico in fase di accettazione. La frequenza dei controlli e dei parametri è stabilita nel Piano di Monitoraggio e Controllo Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione annuale. L’Autorità Competente (Regione Veneto), ai sensi dell’art. 29–octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., si riserva di riesaminare l’A.I.A. qualora ritenga, anche su indicazione degli Enti di Controllo (ARPAV e Provincia di Padova), che la presenza di alcuni inquinanti possa avere conseguenze negative sull’ambiente;

7.11. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del D.lgs. n.152/2006 ss.mm.ii. e in conformità, per quanto pertinenti, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del medesimo decreto;

7.12. la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di all'allegato B.22 all’istanza di dell’AIA e alle successive integrazioni;

7.13. nei settori di accettazione rifiuti deve essere permessa un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita e non deve essere consentito il deposito dei rifiuti. Le aree di accettazione e di movimentazione dei rifiuti e degli automezzi, nonché la zona per il lavaggio e la pulizia degli stessi automezzi devono essere mantenute impermeabili; in tali aree il sistema di raccolta delle acque deve sempre recapitarle per il trattamento in testa all’impianto;

7.14. relativamente ai rifiuti prodotti dall’installazione, preso atto che la Ditta ha dichiarato in sede di istanza che intende avvalersi del “deposito temporaneo”, la stessa dovrà garantirne la corretta applicazione, alle condizioni previste dall’art 183 comma 1 lettera bb) e dall’art. 185-bis del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., indicando preventivamente il criterio gestionale (temporale o quantitativo) del quale intende avvalersi. Le aree destinate al deposito dei rifiuti prodotti sono quelle individuate nelle planimetrie presentate e in tali aree deve essere posizionata e mantenuta idonea cartellonistica;

7.15. si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.) per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati. Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali devono essere comunque adempiute.


Acque

8. Si autorizza, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R. 33/1985 lo scarico SF1 nel corso d’acqua “Roggia Sansughe”, individuato al punto 12 nella planimetria di cui all'Allegato B.21 all’istanza di AIA e alle successive integrazioni, nonché l’esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane di 1° categoria con potenzialità di progetto finale pari a 75.000 A.E., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

8.1. nel punto di campionamento denominato “punto 12” devono essere rispettati i limiti previsti dalla colonna D della Tabella 1, allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. (Piano Tutela Acque), approvato con DCR n. 107 del 5.11.2009, ad eccezione di quanto stabilito al successivo punto 8.2

8.2. con riferimento ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti in un corpo idrico ricevente, come definiti dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti, si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta nella istanza di AIA e nelle successive integrazioni. Relativamente alle sostanze individuate come pertinenti, in luogo dei parametri richiamati al punto precedente, dovranno pertanto essere garantiti i seguenti livelli di emissione:

Sostanza/Parametro

Unità di misura

Valore Limite

Cromo [Cr]

mg/l

0,3

 

Dovrà altresì essere previsto il monitoraggio dei seguenti composti: PFOS, PFOA, PFBA, PFBS, PFPeA, PFHxA ,HFPO-DA, cC6O4, Somma altri PFAS (PFNA, PFDeA, PFHpA, PFUnA, PFHxS, PFDoA) con cadenza trimestrale per i primi 3 anni dalla messa in esercizio dell’installazione nella configurazione finale approvata con Provvedimento favorevole di VIA - Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 120 del 14.12.2018, allegato A al PAUR rilasciato con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 33 del 21/03/2019, adottando le stesse metodiche utilizzate da ARPAV. Nell’ambito della relazione annuale di cui al successivo punto 10.3 dovranno essere riportate le risultanze delle analisi effettuate. Al termine dei tre anni dovrà essere trasmessa agli Enti una relazione complessiva per le valutazioni di competenza;

8.3. i limiti per Azoto totale e/o Fosforo totale, ai sensi del comma 3 dell’art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non saranno applicati qualora a livello di bacino sia verificato il raggiungimento dell’obiettivo dell’abbattimento del 75% del carico complessivo dei succitati nutrienti in ingresso a tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane come stabilito da specifica DGRV;

8.4. il valore allo scarico del parametro “Escherichia Coli” non deve essere superiore a 5.000 UFC/100 ml, ai sensi dell’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., dal 1° aprile al 30 settembre;

8.5. al fine di ridurre i prelievi di acqua da pozzo e da acquedotto, le acque provenienti dal trattamento MBR e destinate al riutilizzo, in attesa dell’attivazione della apposita rete duale, dovranno essere destinate al riuso interno in impianto ogni qualvolta ciò sia tecnicamente possibile. I quantitativi destinati al riuso interno dovranno essere riportati nel P.M.C. secondo le cadenze dallo stesso definite.

8.6. ad avvio della rete duale esterna all’impianto la presente autorizzazione dovrà essere aggiornata definendo i limiti qualitativi per le acque destinate al riutilizzo con riferimento alla specifica normativa vigente.

8.7. è fatto obbligo di effettuare l’autocontrollo delle acque in ingresso ed in uscita all’impianto, con le modalità di cui al punto 1.1 dell’allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

8.8. dovrà essere comunicata tempestivamente, comunque entro le 48 ore, alla Provincia di Padova e ad ARPAV, qualsiasi fermata del campionatore per guasto o manutenzione;

8.9. i parametri elencati nel (P.M.C.) di cui è previsto il monitoraggio allo scarico finale dell’impianto, dovranno essere eventualmente integrati in conseguenza di variazioni delle caratteristiche degli scarichi industriali allacciati alla fognatura afferente all’impianto. La ditta dovrà valutarne le caratteristiche e la compatibilità con il trattamento;

8.10. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono indicati nel P.M.C. di cui al successivo punto 10.


Emissioni in atmosfera

9. Si autorizzano le emissioni in atmosfera dell’installazione, ai sensi della parte V titolo I del D.lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

9.1. le emissioni dal biofiltro individuato al punto 3a nella planimetria di cui all'Allegato B.20 all’istanza di AIA e alle successive integrazioni, dovranno essere conformi ai limiti previsti dalla parte V del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. e comunque, rispettare le seguenti concentrazioni:

Punto Emissione

Portata nominale
[Nm3/h]

INQUINANTI

VALORE LIMITE
[mg/Nm3]

Biofiltro 

45.000

Ammoniaca

5

Acido solfidrico(H2S)

5


La portata nominale va misurata in entrata allo scrubber

9.2. deve essere effettuata una costante manutenzione dei succitati biofiltri al fine di garantire il mantenimento dei parametri ottimali riguardo a pH, temperatura, umidità ed efficienza di abbattimento delle sostanze odorigene, effettuando periodiche analisi per verificarne il corretto funzionamento. Si rimanda alle indicazioni del P.M.C. per le procedure di manutenzione.

9.3. si dà atto che la linea fanghi dell’installazione è dotata di sistemi di contenimento delle emissioni quali chiusura dei locali, trattamento dell’aria con un sistema di scrubbing a secco con pre– trattamento ad ozono (in fase di realizzazione) e immissione dell’aria estratta pretrattata nelle vasche biologiche [tecnica Activated sludge diffusion (ASD)]; la ditta dovrà garantire l’efficienza e la manutenzione di tali apprestamenti per il contenimento degli odori;

9.4. la ditta dovrà effettuare, nel periodo estivo, dalla data di messa in esercizio del biofiltro, una valutazione olfattometrica annuale per i primi 2 anni e successivamente con cadenza biennale, L’indagine andrà condotta a monte e a valle dell’impianto, tenuto conto della direzione del vento, e dovrà essere presentata agli Enti di Controllo congiuntamente alla relazione annuale di cui al successivo punto 10.3. Tale valutazione andrà ulteriormente approfondita nei casi in cui vi siano modifiche impiantistiche che possono comportare un significativo impatto olfattivo dell’installazione nei confronti dell’esterno.

9.5. in concomitanza di eventi comportanti la sospensione di energia elettrica per cause interne od esterne all’impianto, nonché per le prove periodiche di funzionalità stimate in 13 ore annue, la ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera, derivanti dal gruppo elettrogeno alimentato a gasolio di potenza termica nominale pari a 3.170 kW, con potenza elettrica pari a 1320 kW, per le quali è riconosciuto il carattere di emergenza.


PMC e Reportistica

10. Si approva il P.M.C. revisione n. 04 del 04/02/2022, trasmesso dalla Ditta con nota prot. n. 34153 del 28/02/2022, acquisita al protocollo regionale n. 96643 del 02/03/2022 su cui si è espressa favorevolmente ARPAV nell’ambito della CdS del 28/06/2022, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

10.1. entro 45 giorni dal ricevimento del provvedimento di autorizzazione la ditta dovrà presentare un nuovo PMC aggiornato con le ulteriori modifiche approvate in sede di C.d.S del 28/06/2022 come riportate in allegato al verbale della CdS del 28/06/2022. Nelle more della presa d’atto del P.M.C. aggiornato continuerà a valere il P.M.C. vigente “REV.03 marzo 2019”;

10.2. ogni variazione del PMC deve essere comunicata alla Regione, ad ARPAV e alla Provincia di Padova ed è soggetta all'approvazione della Regione previo parere degli Enti di controllo;

10.3. la Ditta dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall’anno successivo al rilascio della presente autorizzazione, alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova, ad ARPAV, e al Consiglio di Bacino “Brenta” oltre al report previsto dal P.M.C., una relazione sulle caratteristiche e i quantitativi dei rifiuti trattati all’impianto, sui rifiuti prodotti e sulle modalità di smaltimento, al fine di consentire la verifica di funzionalità dell’impianto. La relazione dovrà riportare informazioni sulla capacità di trattamento dell’impianto di depurazione con riferimento al carico, sia idraulico che organico. Tali informazioni andranno inserite a complemento nel report previsto dal P.M.C. La relazione dovrà contenere altresì:

  • un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV contenente i dati previsti dalle tabelle del P.M.C.  in cui è stato assegnato “SI” nella colonna “Reporting”. Il Report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
  • un resoconto esplicativo dell’attività aziendale con il commento dei dati dell’anno in questione e i risultati del monitoraggio. Il resoconto, che può essere corredato da grafici esemplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metodi di stima/calcolo dei dati comunicati. Il superamento dei Valori Limite di Emissione è da giustificare, ove possibile, specificando la causa dei relativi eventi e gli interventi risolutivi adottati; variazioni significative tra diversi anni di monitoraggio vanno giustificate. Il suddetto resoconto dovrà essere trasmesso su supporto informatico;

10.4. le registrazioni dei dati previsti nel P.M.C. dovranno seguire le successive indicazioni:

  1. tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali devono essere conservati per almeno 5 anni in modo da garantire la rintracciabilità del dato stesso; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici;
  1. eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuati da laboratori esterni o direttamente dall’impianto di destino, devono essere resi disponibili, anche in formato elettronico, all’autorità competente al controllo per almeno 5 anni;

10.5. Le date dei singoli autocontrolli, specificatamente individuati nel PMC, dovranno essere comunicate ad ARPAV, ove tecnicamente possibile, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso.


Ulteriori prescrizioni

11. Presso l’impianto deve essere presente e messa a disposizione dei soggetti preposti ai controlli una planimetria dell’impianto che consenta di individuare le aree e gli scarichi indicati ai punti 6 (Gestione Rifiuti), 8 (Acque) e 9 (Emissioni in atmosfera), conforme a quanto presentato in sede di richiesta di rilascio dell’autorizzazione e ai futuri aggiornamenti.

12. Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.

13. La Ditta deve dare tempestiva comunicazione, comunque entro le 48 ore, a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Padova, Comune di Cittadella e Consiglio di Bacino “Brenta” di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché di eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

14. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Cittadella (DPCM 14 novembre 1997). La Ditta. deve comunque effettuare campagne di misura del rumore come indicato nel P.M.C.

15. Devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000 e art. 38 della L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii..

16. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis del d.lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettuerà, con oneri a carico del gestore, le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.

Le modalità di controllo analitico previste nel P.M.C. verranno specificate da ARPAV nella nota di avvio dell’ispezione ambientale integrata o comunque preventivamente alla comunicazione prevista dall’art. 29 decies, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

17. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, la Ditta deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii..

18. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto e del responsabile dell’esecuzione del P.M.C. dovrà essere comunicata a Regione Veneto, Provincia di Padova ed ARPAV, accompagnata da un Curriculum Vitae aggiornato del professionista e da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico.

19. In caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.

20. Entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente provvedimento il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Treviso l’adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell’attività autorizzata con l’estensione delle medesime alle prescrizioni della presente Autorizzazione. La polizza dovrà essere conforme allo schema allegato alla DGR n. 2721 del 29.12.2014. nel caso in cui la polizza di cui sopra abbia una durata inferiore a quella di validità del presente provvedimento (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo della stessa almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalla medesima polizza, pena la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio.

21. Si dà atto che è stata esclusa la necessità di presentare la relazione di riferimento di cui all’art. 29-ter comma 1 lettera m) del D. Lgs. 152/2006, nell’ambito del PAUR di cui decreto del Direttore dell’area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 33 del 21/03/2019.

22. Si dà atto, in ottemperanza alla DGR n 1400 del 29.08.2017, che la Ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza.

23. Si dà atto, con riferimento alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti, che, sulla base di quanto presentato dalla Ditta in sede di riesame, l’installazione appare conforme alle BAT per quanto compatibili e che le condizioni di autorizzazione sono state altresì riesaminate ed aggiornate sulla base di tale decisione.

24. Si confermano a carico della Ditta tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dal presente provvedimento.

25. Si comunica il presente provvedimento alla ditta ETRA S.p.A., al Comune di cittadella, alla Provincia di Padova, ad ARPAV e al Consiglio di Bacino “Brenta”.

26. Si dà atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato integralmente sul B.U.R.V.

27. Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

195_Allegato_DDR_195_29-07-2022_482531.pdf

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