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Bur n. 99 del 16 agosto 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 183 del 04 luglio 2022

Ditta VERITAS SPA Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto sperimentale per il trattamento ed il recupero di rifiuti costituiti da pannelli fotovoltaici dismessi, da realizzare in via della Geologia 31 a Fusina (VE) all'interno del perimetro del Centro Sperimentale di Veritas Spa. Art. 211 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. e art. 30 della L. R. n. 3 del 2000 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento è autorizzata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione per il trattamento ed il recupero di rifiuti costituiti da pannelli fotovoltaici dismessi, da realizzare in via della Geologia 31 a Fusina (VE) all'interno del perimetro del Centro Sperimentale di Veritas Spa. L'autorizzazione ha la durata di due anni.

Il Direttore

VISTA la nota della ditta VERITAS SPA prot. n. 60495 del 28.06.2021, assunta al protocollo regionale con n. 303621 del 06.07.2021, con cui è stata presentata istanza per realizzare ed esercire un impianto sperimentale di trattamento e recupero dei rifiuti costituiti da pannelli fotovoltaici dismessi, da realizzare in via della Geologia 31 a Fusina (VE) all’interno del perimetro del Centro Sperimentale di Veritas Spa;

CONSIDERATO l’avvio del procedimento della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica prot. n. 320009 del 16.07.2021, finalizzato al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e art. 30 della L. R. n. 3 del 2000 e s.m.i., con cui si è indetta contestualmente la conferenza di servizi per il giorno 13.08.2021;

DATO ATTO dell’esito della conferenza di servizi succitata, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 380884 del 30.08.2022, con la quale si è fatta formale richiesta di integrazioni;

RILEVATO che con la succitata nota si è richiesto alla ditta di presentare un puntuale riscontro alle osservazioni pervenute dal Comune di Venezia con nota prot. n. 349987 del 28.07.2021, acquisita al prot. regionale n. 338696 del 29.07.2021, e da ARPAV con nota prot. n. 75083 del 17.08.2021, acquisita al prot. regionale n. 364687 del 17.08.2021;

RILEVATO che la ditta ha trasmesso con nota prot. n. 95926 del 28.10.2021, acquisita al prot. regionale n. 505811 del 03.11.2021, la documentazione integrativa e il riscontro richiesto;

VISTA la nota prot. n. 24605 del 19.01.2022 con cui si è indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 e 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i., per il giorno 22.02.2022;

PRESO ATTO delle risultanze della conferenza di servizi del 22.02.2022, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota del 05.05.2022 prot. n. 204630, e, in particolare, che la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente in ordine al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di ricerca e sperimentazione in parola con l’indicazione di specifiche prescrizioni;

DATO ATTO che la Società con nota prot. n. 46815 del 27.05.2022, acquisita al prot. regionale n. 263718 del 10.06.2022, ha trasmesso il Piano di Gestione Operativa e Piano di Sperimentazione Rev. 02 del 24.05.2022, conforme con quanto richiesto dagli Enti durante la Conferenza di Servizi del 22.02.2022;

PRESO ATTO che sulla base della documentazione presentata e delle risultanze della conferenza di servizi del 22.02.2022 vi sono i presupposti per rilasciare l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto sperimentale;

VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 27/21 con cui si è modificato l’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, stabilendo che la competenza per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione è esercitata mediante provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell’ambiente;

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata dalla ditta VERITAS Spa.;

decreta

1. La ditta VERITAS SpA, con sede legale in Santa Croce, 489 – Venezia, C.F./P.IVA 03341820276, è autorizzata alla realizzazione e all’esercizio di un impianto sperimentale per il trattamento ed il recupero di rifiuti costituiti da pannelli fotovoltaici, sito in via della Geologia 31 a Fusina (VE) all’interno del perimetro del Centro Sperimentale di Veritas Spa.

2. La sperimentazione dovrà iniziare entro 3 (tre) mesi dalla notifica del presente provvedimento e durare complessivamente non più di 2 anni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo motivate proroghe.

3. Per la messa in esercizio dell’impianto la Ditta dovrà presentare alla Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia, Azienda ULSS 3 Serenissima e al Dipartimento ARPAV competente per territorio la seguente documentazione:

  1. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
  2. data di avvio dell’attività sperimentale;
  3. documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Citta Metropolitana di Venezia, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
  4. il nominativo del Tecnico Responsabile dell’installazione.

4. La sperimentazione deve essere condotta nel rispetto dei seguenti limiti:

  1. capacità massima di deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti in ingresso (area denominata A dell’Allegato A): 500 kg;
  2. capacità massima di deposito preliminare/messa in riserva del rifiuto in uscita (aree denominate C e D dell’Allegato A): 500 kg;
  3. quantitativo massimo trattabile giornaliero: 130 kg;
  4. quantitativo massimo annuo trattabile: 34 tonnellate.

I rifiuti conferiti in impianto e i rifiuti prodotti nelle diverse fasi di lavorazione dovranno essere stoccati nelle apposite aree individuate nell’Allegato A al presente provvedimento. Nell’attività di sperimentazione la ditta dovrà rispettare quanto previsto nel Piano di Gestione Operativa e Piano di Sperimentazione Rev. 02 del 24.05.2022.

5. La Ditta potrà gestire presso l’installazione le seguenti tipologie di rifiuto:

Codice EER

Descrizione

160214

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

160216

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215

 

6. Di autorizzare alla Ditta le seguenti attività di gestione rifiuti da svolgersi (con rifermento agli allegati B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) sui rifiuti in ingresso:

  1. messa in riserva [R13] funzionale alle successive operazioni di trattamento dei rifiuti presso l’impianto e deposito preliminare [D15] di alcune frazioni prodotte dal trattamento;
  2. selezione, cernita e separazione manuale finalizzate al trattamento termico e meccanico successivo [R12];
  3. trattamento termico [R12] finalizzato alla produzione di frazioni omogenee di rifiuti contraddistinte da migliori caratteristiche merceologiche destinate al successivo recupero presso impianti terzi;
  4. trattamento meccanico di separazione mendiate vaglio [R12] finalizzato alla produzione di frazioni omogenee di rifiuti contraddistinte da migliori caratteristiche merceologiche destinate al successivo recupero presso impianti terzi.

7. Le emissioni in atmosfera afferenti al camino denominato C1 (indicato all’Allegato A) dovranno rispettare i valori obiettivo previsti alla tabella sottostante:

Parametro

Valore obiettivo

TOC

10 mg/Nm3

HCl

10 mg/Nm3

HF

1 mg/Nm3

SO2

50 mg/Nm3

NO2

400 mg/Nm3

NH3

30 mg/Nm3

Polveri

10 mg/Nm3

PCDD + PCDF

0,1 ng/ Nm3

PCB-DL

0,1 ng/ Nm3

CO

50 mg/ Nm3

Cd+Tl

0,05 mg/ Nm3

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5 mg/ Nm3

 

8. La ditta dovrà effettuare il monitoraggio delle emissioni per tutti i parametri previsti al punto 7 almeno 4 volte all’anno organizzando l’attività di sperimentazione per tutta la durata del campionamento. Il monitoraggio dovrà essere effettuato sia al punto di emissione denominato C1 sia a monte del sistema di trattamento dell’aria di processo (filtro a tasche + filtro a carboni attivi). La ditta dovrà effettuare il monitoraggio delle emissioni per i parametri TOC, HCl, HF, SO2, NO2, NH3, Polveri per ogni lotto di produzione. Qualora durante i monitoraggi dovessero essere non rispettati i valori obiettivo riportati al punto 7, la ditta dovrà sospendere l’attività di sperimentazione e dovrà essere progettata una nuova soluzione tecnologica per l’abbattimento degli inquinanti che verrà sottoposta all’approvazione dell’Autorità Competente. In occasione dell’effettuazione dei controlli analitici alle emissioni in atmosfera la ditta dovrà comunicare ad ARPAV, con almeno 7 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di campionamento e analisi pianificabili.

9. I certificati analitici devono riportare dettagliatamente le condizioni della sperimentazione che sono state oggetto del campionamento (gruppo di rifiuti trattati, tempo di permanenza nel forno, temperatura di esercizio del forno, durata della sperimentazione). Nei certificati analitici afferenti alle emissioni dovrà essere riportato anche il tenore volumetrico di ossigeno. Le misure di tutti i parametri, come definite al punto precedente, dovranno essere effettuate in condizioni differenti in termini di tipologie di rifiuti trattati e condizioni del processo individuate (temperatura e tempo di permanenza del forno) dalla ditta.

10. Il camino denominato C1 dovrà essere dotato di adeguati tronchetti di prelievo per la misura e il campionamento delle emissioni. Dovrà essere predisposto un adeguato punto di prelievo anche a monte del sistema di abbattimento delle emissioni. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera sono quelli previsti dall’Allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., e altresì specificati nel Piano di Gestione Operativa e Piano di Sperimentazione Rev. 02 del 24.05.2022 (acquisita al prot. regionale n. 263718 del 10.06.2022).

11. Per la valutazione della conformità dell’impianto ai valori obiettivo la ditta dovrà rispettare quanto previsto dall’allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e applicare quanto previsto all’art. 271 comma 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

12. Al fine di verificare l’efficienza del sistema di abbattimento (carboni attivi) e la sua durata nel tempo, la ditta verificherà il grado di saturazione degli stessi ogni 60 ore di esercizio. I carboni saranno sostituiti e gestiti come rifiuto raggiunto il 90% della saturazione.

13. Nelle apposite aree di stoccaggio deve essere presente un’idonea cartellonistica che consenta l’identificazione chiara e univoca della tipologia di rifiuto stoccata e la natura pericolosa o non pericolosa della stessa.

14. Entro 90 giorni dalla data di messa in esercizio dell’impianto, salvo motivate proroghe, la Ditta dovrà:

  1. effettuare il monitoraggio alle emissioni di tuti i parametri, come previsto al punto 8;
  2. effettuare una verifica del rispetto dei limiti di inquinamento acustico per mezzo della Valutazione di Impatto Acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, in conformità ai criteri stabiliti dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08.

15. La ditta dovrà tenere gli appositi registri di cui all’art. 190 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

16. La Ditta è tenuta a presentare una relazione contenente i risultati di quanto proposto nel Piano di Gestione Operativa e Piano di Sperimentazione Rev. 02 del 24.05.2022 a Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Azienda ULSS 3 Serenissima, Dipartimento ARPAV di Venezia e al Comune di Venezia, ogni 6 mesi dalla data di avvio dell’impianto comunicata al punto 3. Al termine della sperimentazione dovrà essere predisposta una relazione in merito ai risultati conseguiti, nonché alla funzionalità dell’impianto e alla prestazione ambientale del processo, da comunicare a Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia, Azienda ULSS 3 Serenissima ed al Dipartimento ARPAV di Venezia. Nelle relazioni dovranno inoltre essere dettagliate le verifiche eseguite sui rifiuti esitanti.

17. Di stabilire che la Regione del Veneto si riserva di revocare la presente autorizzazione, in ogni momento, qualora sussistano possibili situazioni di pericolo per la salute dell’uomo e per l’ambiente.

18. Di comunicare il presente provvedimento alla ditta Veritas Spa, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia, Azienda ULSS 3 Serenissima e all’A.R.P.A.V. - Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici.

19. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

20. Di dare atto che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/06 s.m.i. e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

21. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

183_Allegato_DDR_183_04-07-2022_482279.pdf

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