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Bur n. 95 del 09 agosto 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 63 del 28 luglio 2022

Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l. Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'attività di decontaminazione di rifiuti contenenti MCA da svolgere presso la piattaforma di gestione dei rifiuti "Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l." di Noale (VE). Comune di localizzazione: Noale (VE). Comune interessato: Salzano (VE). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto presentato da Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l., per realizzazione di un impianto di sperimentazione e ricerca per l'attività di decontaminazione di rifiuti contenenti MCA da svolgere presso la piattaforma di gestione dei rifiuti "Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l." di Noale (VE).

Il Direttore

VISTA la Dir. n. 2011/92/UE del 13/12/2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dellimpatto ambientale (VIA) e per lautorizzazione integrata ambientale (IPPC);

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dallarticolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26 marzo 1999: Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione dimpatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative allattuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014;

VISTA l’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 152/2006 presentata dal proponente alla U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare ed acquista al prot. regionale con note n. 474663 e 474673 del 19.10.2021;

VISTA la nota prot. n. 592797 del 21.12.2021 della U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare che ha avviato e contestualmente sospeso il procedimento autorizzativo ex art. 211 fino all’acquisizione di ottenimento di parere ambientale favorevole, da parte della stessa Regione Veneto;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l. (P.IVA 04397250277), con sede legale in Noale (VE) – Via Mestrina 46/X, pervenuta a questa Amministrazione in data 11.02.2022 ed acquisita agli atti con note prot. n. 67342, n. 67356, 67369, 67378 del 14.02.2022;

ATTESO che, sulla base di quanto comunicato dalla U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare con la succitata nota prot. n. 592797 del 21.12.2021, l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera z.a) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”, dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n. 78645 del 21.02.2022 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati, di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 09.03.2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che la ditta Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l. gestisce un impianto di trattamento rifiuti sito presso la zona produttiva del Comune di Noale (VE) in via Mestrina n. 46/X;

CONSIDERATO che l’impianto di cui al paragrafo precedente risulta in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Veneto con D.D.R. n. 45 del 15.12.2016 e ss.mm.ii. in favore di Cosmo Ambiente S.r.l. e in seguito volturata in favore di Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l. con D.D.R. n. 20 del 14.02.2017. L’A.I.A. comprende attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006);

CONSIDERATO che l’istanza è finalizzata alla realizzazione di una sperimentazione di un innovativo processo di trattamento di decontaminazione dei rifiuti contenenti MCA (materiali contenenti amianto), mediante l’utilizzo di un impianto tecnologico di nuova concezione non ancora disponibile sul mercato delle tecnologie;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 125753 del 18.03.2022, il proponente ha trasmesso una integrazione volontaria riguardante la gestione delle acque meteoriche;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 142834 del 29.03.2022 la Città Metropolitana di Venezia ha trasmesso delle osservazioni sul progetto in argomento;

VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 143468 del 29.03.2022 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, ha trasmesso il proprio parere sul progetto in argomento;

VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 145730 del 30.03.2022 la ULSS 3 Serenissima ha trasmesso delle osservazioni sul progetto in argomento;

VISTA la nota trasmessa dalla U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV di prot. n. 170432 del 13.04.2022, contenente la richiesta di integrazioni in materia di VIncA;

VISTO che con nota pervenuta in data 19.04.2022 ed acquisita agli atti con prot. n. 177167 del 19.04.2022 il proponente ha trasmesso le controdeduzioni ai pareri pervenuti dagli Enti sopra riportati;

VISTO che il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA, in data 20.04.2022 ha effettuato un incontro tecnico in modalità telematica, volto alla valutazione del progetto;

DATO ATTO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 21.04.2022, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ed ha quindi disposto di richiedere al proponente alcune integrazioni;

DATO ATTO che le risultanze del verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 21.04.2022 sono state approvate seduta stante;

VISTO che con nota prot. n. 194812 del 29.04.2022 è stata trasmessa al proponente la richiesta di integrazioni documentali formulata dal Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell’art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che con nota pervenuta in data 02.05.2022 ed acquista agli atti con prot. n. 205707 del 05.05.2022, il proponente ha richiesto la sospensione dei termini per un periodo di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste, ai sensi del dell’art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO che con nota prot. n. 211666 del 10.05.2022, preso atto della richiesta di cui al paragrafo precedente, gli uffici della U.O. VIA hanno concesso la sospensione dei termini per un periodo di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste;

CONSIDERATO che con note pervenute in data 06.06.2022 ed acquisite agli atti con prot. n. 267326, n. 267339 e n. 267355 del 14.06.2022, il proponente ha quindi trasmesso le integrazioni richieste;

VISTA la nota trasmessa dalla U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV di prot. n. 309667 del 12.07.2022, riguardante il parere in materia di VIncA;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 13.07.2022, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione e di seguito riportate:

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia;

VISTI lo Studio Preliminare Ambientale e gli elaborati tecnici allegati;

VALUTATI le caratteristiche del progetto e gli impatti potenziali sulle componenti: Atmosfera e clima, Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Paesaggio e Natura, Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, Emissioni luminose, Rifiuti, Clima acustico, Viabilità e Traffico e Salute;

TENUTO CONTO che il progetto non rientra tra i siti della Rete Natura 2000;

VISTO il parere in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV di prot. n. 309667 del 12.07.2022, sulla base dellIstruttoria Tecnica n. 166/2022, nel quale si propone allAutorità competente di:

- dare atto che è ammessa lattuazione degli interventi della stessa qualora non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);

- dichiarare, per la realizzazione e lesercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca ai sensi dellart. 211 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per lattività di decontaminazione di rifiuti contenenti MCA da svolgere presso la piattaforma di gestione dei rifiuti Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l. di Noale (VE), una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dellallegato A alla D.G.R. 1400/2017.

Si ricorda inoltre che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017), il provvedimento conclusivo di autorizzazione del progetto in esame dovrà contenere anche lesplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza e dovrà essere trasmesso a questa U.O. entro 15 giorni dalla sua adozione;

VISTI i pareri pervenuti da parte degli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento;

VISTO che il presente procedimento è finalizzato al successivo rilascio di autorizzazione ai sensi dellart. 211 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che listanza è finalizzata alla realizzazione di una sperimentazione di un processo volto ad ottenere frazioni di rifiuto prive di frammenti di MCA (materiali contenenti amianto). Il processo andrà a testare il funzionamento abbinato di vagliatura, selezione e cernita dei frammenti di MCA manuale più selezione automatica mediante selettore ottico a raggi infrarossi, anche mediante successive verifiche visive e analitiche delle granulometrie separate;

DATO ATTO che la zona utilizzata per la sperimentazione si trova presso il Settore M dellimpianto di gestione rifiuti Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l. di Noale (AIA DDR n. 45/2016 e ss.mm.ii.), allinterno di un edificio industriale esistente;

CONSIDERATO che i rilievi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per larea metropolitana di Venezia e le province di Βelluno, Padova e Treviso - di cui al parere nota prot. n. 143468 del 29.03.2022 - risultando relativi a dei box che non saranno utilizzati nellambito della sperimentazione di cui alloggetto, potranno eventualmente essere approfonditi/rivalutati nella successiva fase autorizzativa;

CONSIDERATO che a seguito dellattività di sperimentazione i rifiuti utilizzati, vagliati e separati, saranno riaccorpati e inviati a smaltimento presso siti autorizzati con il medesimo codice EER di ingresso;

CONSIDERATO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dellopera proposta, fatte salve eventuali diverse prescrizioni sotto specificate;

CONSIDERATO che, con riferimento alle analisi previste per la valutazione degli esiti della sperimentazione, il proponente dichiara che lunica frazione granulometrica oggetto di interesse è quella media (10-70 mm), trattata mediante selettore ottico NIR e successivamente sottoposta a campionamento e analisi al SEM presso lUniversità di Padova, per la quantificazione delle fibre di amianto eventualmente presenti nel campione analizzato;

RITENUTO opportuno prevedere che, ai fini delleventuale approvazione del progetto ai sensi dellart. 211 del D.Lgs. n. 152/2006, il proponente predisponga un Piano di campionamento e analisi che comprenda anche la valutazione della frazione fine (0-10 mm) per la quantificazione delle fibre di amianto eventualmente presenti anche in questa frazione.

CONSIDERATO che il proponente ha predisposto un Piano di Lavoro (Elaborato C Rev. 01). che analizza gli eventuali rischi legati alle lavorazioni da eseguire in quanto potenzialmente dannose per lambiente e la sicurezza dei lavoratori ed i presidi necessari a garantire le massime condizioni di sicurezza, anche per la gestione delle emergenze o nel caso di allarme a seguito dei risultati di monitoraggio dellaria interna oppure esterna.

Con specifico riferimento al comparto atmosfera, le misure di emergenza prescritte dal Piano di Lavoro, secondo quanto normato dal D.M. 06.09.1994, impediranno che la concentrazione delle fibre aerodisperse possa aumentare fino a costituire un rischio per la salute e per lambiente. Il Piano illustra altresì le misure che saranno attuate per la sicurezza degli operatori dalle radiazioni (raggi X), in conformità al D.Lgs. n. 101/2020.

RITENUTO utile prevedere che, ai fini delleventuale approvazione del progetto ai sensi dellart. 211 del D.Lgs. n. 152/2006, la competente ULSS esprima un parere circa la congruità delle misure previste dal Piano di cui al paragrafo precedente, con particolare riferimento alla valutazione delle fibre aerodisperse e allesposizione alle radiazioni.

PRESO ATTO che la Ditta dichiara che Nel corso della revisione i progettisti hanno ritenuto opportuno e di maggior efficacia per la tutela dellambiente e della sicurezza, non prevedere lutilizzo della nebulizzazione allinterno della zona confinata, in quanto potrebbe comportare la formazione di ruscellamenti di reflui difficilmente gestibili e allinterno dello SPA che Allinterno della zona confinata non è previsto lutilizzo di acqua e le operazioni di pulitura al termine delle attività di sperimentazione saranno eseguite a secco’”;

VALUTATO quanto proposto dal proponente in merito ai filtri HEPA da utilizzare per la depurazione dellaria, in ambito autorizzativo dovrà essere prescritto che tali filtri HEPA dovranno avere almeno unefficienza del 99.5% di abbattimento, come previsto dal D.M. 6/9/94;

CONSIDERATO che il progetto presentato è relativo ad una sperimentazione finalizzata al trattamento di decontaminazione dei rifiuti contenenti MCA (materiali contenenti amianto), mediante lutilizzo di un impianto tecnologico di nuova concezione non ancora disponibile sul mercato delle tecnologie; si ribadisce, come già dichiarato dal proponente, la necessità del ripristino del rifiuto originario mediante lunione di tutte le frazioni granulometriche di frammenti separati e delle frazioni vagliate nelle pezzature di studio, le quali saranno avviate a smaltimento presso impianti autorizzati con lo stesso codice EER del rifiuto in ingresso;

VISTA la richiesta del proponente in merito ai codici EER da autorizzare in ingresso allimpianto di sperimentazione;

CONSIDERATO che i rifiuti di interesse per la sperimentazione sono costituiti da terre e rocce da scavo e materiali contaminati da amianto compatto di natura incoerente;

CONSIDERATO che il codice 17.06.05* - materiali da costruzione contenenti amianto - viene di prassi attribuito a rifiuti provenienti da manufatti nei quali lamianto veniva aggiunto a fini strutturali e funzionali, quali ad esempio le coperture in lastre piane ed ondulate e oggetto di rimozione;

VISTA lintegrazione del proponente in cui motiva linserimento di tale EER tra quelli di interesse ai fini autorizzativi;

CONSIDERATO che il progetto è di tipo sperimentale e finalizzato alla ricerca, si ritiene opportuno che, ai fini del successivo rilascio dellautorizzazione della sperimentazione ai sensi dellart 211 del D.Lgs. n. 152/06, il trattamento del codice EER 17.06.05* sia limitato ai rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo e rifiuti di tipo incoerente (come ad esempio inerti da demolizione) contaminati da amianto;

CONSIDERATO che ai fini del rilascio dellautorizzazione ai sensi dellart. 211 del D.Lgs. n. 152/2006, il proponente dovrà presentare:

1) una proposta di protocollo sperimentale contenente, tra laltro, il piano di campionamento della frazione media esitante dalla selezione, da caratterizzare oltre che in termini di granulometria, anche in termini di contenuto di amianto, allo scopo di valutare gli effetti della decontaminazione ottenuti dalla selezione ottica. Il campionamento dovrà essere effettuato in conformità alla norma UNI 10802:2013 con analisi di laboratorio successiva come proposto nello SPA. Inoltre il proponente presenti una analoga proposta di caratterizzazione per la frazione fine per incrementare il livello di conoscenza considerando che il progetto presentato è di tipo sperimentale;

2) la reportistica relativa alla fase di taratura preliminare del metodo e del selettore allo scopo di verificare il raggiungimento dellobiettivo del 100% di efficienza della sperimentazione, posto che tale obiettivo come, riportato a pag. 61 dello Studio Preliminare Ambientale, è quello di riuscire ad eliminare il 100% dei frammenti di amianto presenti nella frazione media dei rifiuti da trattare;

3) una proposta di taratura periodica del selettore con le stessa modalità (set di frammenti "contrassegnati") della taratura iniziale già prevista nella documentazione depositata, allo scopo di verificare il raggiungimento dellobiettivo del 100% di efficienza della sperimentazione, come dichiarato dalla Ditta;

4) una proposta di modalità di intervento specifiche nel caso si verifichi un mal funzionamento del filtro HEPA;

VALUTATO pertanto che tutto quanto sopra indicato sia recepito dallEnte preposto, nella successiva fase di rilascio dellautorizzazione alla realizzazione dellintervento.

RITENUTO pertanto all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 13.07.2022, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 13.07.2022, sono state approvate seduta stante;

decreta

1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2) Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 13.07.2022 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con le considerazioni di cui in premessa.

3) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.

4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.

5) Di trasmettere il presente provvedimento alla società Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l. con sede legale in Noale (VE) – Viale Mestrina n. 46/X – pec: impiantocta@legalmail.it, nonché di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso ai seguenti Enti e soggetti: Comune di Noale; Comune di Salzano; Città Metropolitana di Venezia; Direzione Generale ARPAV; Azienda ULSS 3 Serenissima; Veritas Spa; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Βelluno, Padova e Treviso; Consorzio di Bonifica Acque Risorgive; Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela Atmosfera; Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV.

6) Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Marchesi


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