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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 28 del 08 giugno 2022
Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione biometano e sua successiva liquefazione in via San Gabriele in Comune di Isola della Scala (VR). Ditta proponente: Isola della Scala Green Energy S.A. S.r.l. D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; L.R. 11/2001.
Con il presente provvedimento unico si autorizza la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione biometano tramite fermentazione anaerobica di sottoprodotti agricoli ed effluenti di allevamento e la sua successiva liquefazione nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto stesso.
Il Direttore
RICHIAMATI l’art. 12 comma 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ” Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;
- il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 8 bis che individua le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di biometano;
- Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, aggiornato con il Decreto 23 giugno 2016, “Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014, recante “Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati”;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 “Promozione dell’uso del biometano nel settore dei trasporti”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall’art. 30 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17, che attribuisce alla Regione la competenza per le autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed in particolare il comma 2 bis che individua il direttore di Area competente per materia quale soggetto preposto al rilascio del provvedimento;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 contenente disposizioni in merito alle garanzie finanziarie da prestare per il ripristino dello stato dei luoghi;
- il Decreto del Dirigente della Segreteria regionale per l'Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico, biomassa, biogas, idroelettrico)”;
- il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale;
- il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTI INOLTRE:
- l’art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 recante le condizioni da soddisfare affinché una sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto e non rifiuto e l’art. 185 del medesimo decreto legislativo, recante le condizioni di esclusione dall’ambito di applicazione della Parte IV;
- il Regolamento (Ce) N. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- la DGR n. 1530 del 28 agosto 2013, di “Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;
- il Decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88” e ss.mm.ii;
VISTA l’istanza assunta al protocollo regionale con nn. 389608, 389631, 389637, 389648, 389664, 389670, 389685, 389699, 389709, 389714, 389725 e 389745 del 10 settembre 2019, con la quale la ditta Isola della Scala Green Energy S.A. S.r.l., con sede legale in via Don Carlo Gnocchi, 5 a Bovolone (VR) e stabilimento in via San Gabriele in comune di Isola della Scala (VR), ha chiesto l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano e sua liquefazione alimentato da sottoprodotti e delle relative opere ed infrastrutture connesse;
RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:
- Con nota assunta al protocollo regionale con n. 389631 del 10 settembre 2019, la società istante ha inviato copia della richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela in itinere trasmessa alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.
- La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota in data 24 settembre 2019, trasmessa dalla ditta istante con nota assunta al protocollo regionale con n. 104453 del 4 marzo 2020, ha dato riscontro alla richiesta di autorizzazione della ditta comunicando: “Con riferimento alla richiesta in argomento (nota del 30/08/2019, assunta agli atti con prot. n. 21349 del 03/09/2019), visti gli elaborati progettuali allegati, questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto, con le precisazioni che seguono. Nell’area interessata non sussistono provvedimenti di tutela archeologica né provvedimenti in itinere, ai sensi D.Lgs 42/2004; tuttavia, sulla base dei dati editi e della documentazione d’archivio il territorio circostante si mostra caratterizzato da una diffusa frequentazione antropica antica, segnalata da importanti ritrovamenti relativi a popolamento dalla preistoria alla tarda antichità, evidenziando la sussistenza di un rischio archeologico elevato in relazione alle opere previste. Per i motivi suesposti, onde evitare e ridurre i possibili impatti negativi del progetto sul patrimonio archeologico, si ritiene opportuno che gli interventi di scavo siano preceduti da operazioni di verifica archeologica preliminare effettuate da un operatore archeologo con adeguata professionalità: eventuali rinvenimenti potranno richiedere la realizzazione di scavi in estensione e la predisposizione delle opportune misure di tutela. Si richiama inoltre caso l’obbligo di denuncia in caso di rinvenimenti archeologici di cui all’art. 90 del D.Lgs 42/2004. La scrivente Soprintendenza rimane in attesa del nominativo della ditta incaricata dell’intervento archeologico e della data di inizio lavori”.
- Con nota in data 31 ottobre 2019, assunta al protocollo regionale con n. 470358 del 31 ottobre 2019, il Consorzio di Bonifica Veronese ha espresso il parere di competenza con prescrizioni che si riporta di seguito: “L'intervento si colloca in area agricola e prevede la parziale impermeabilizzazione di un appezzamento di una superficie pari a 63.585 mq, ed è pertanto classificato di significativa impermeabilizzazione potenziale, ai sensi della D.G.R.V. 2948/2009. Lo studio idraulico fa riferimento a curve di possibilità pluviometriche con tempo di ritorno di 50 anni e portata di scarico continuativa ammessa pari a 10 l/sec/ha. Lo studio idraulico determina in 1.963 mc il volume di laminazione necessario e visto il non favorevole valore di permeabilità dei terreni, non si potranno applicare riduzioni a tale cubatura. La documentazione progettuale trasmessa indica in 2.060 mc la capacità della vasca di laminazione prevista, ma senza definire nel dettaglio le caratteristiche progettuali (dimensioni, profondità, ecc.) Per quanto attiene la modalità di scarico della portata ammessa in uscita pari a complessivi 64 l/sec, viene sinteticamente indicata una "dispersione nel terreno”. Tutto ciò considerato con la presente si esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene i contenuti della valutazione di compatibilità, con le seguenti prescrizioni: la quota di fondo della vasca di laminazione dovrà essere superiore alla massima escursione della falda freatica; la Ditta dovrà trasmettere allo scrivente il progetto del sistema di smaltimento delle acque meteoriche di esubero che Intende realizzare, corredato dei relativi calcoli idraulici; eventuali scarichi, anche indiretti, in corsi d'acqua consortili, dovranno essere sottoposti valutazione e formale autorizzazione da parte dello scrivente Consorzio di Bonifica”.
- Con nota prot. n. 84612 del 21 febbraio 2020, indirizzata al Comune di Isola della Scala, alla Provincia di Verona, al Dipartimento ARPAV di Verona, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, al Consorzio di Bonifica Veronese, alle Acque Veronesi S.c.a.r.l., all’U.O. Ciclo dei rifiuti oltre che alla ditta medesima, è stata indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, segnalando le tempistiche derivanti dall’applicazione dell’art. 14-bis della sopra citata L. 241/90 e in particolare il termine perentorio di giorni 15 dall’indizione della conferenza per la richiesta ai sensi dell'articolo 2, comma 7, di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; il termine di ulteriori 45 giorni entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento; la data del 28 aprile 2020 nella quale si sarebbe potuta tenere l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14- ter, legge n. 241/1990.
- Con la sopra citata nota assunta al protocollo regionale con n. 104453 del 4 marzo 2020 la ditta ha inoltre trasmesso la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato Territoriale Veneto, Settore III – Rete e Servizi, il quale ritiene di non esprimere parere in quanto: “l’impianto in oggetto non presenta punti di interconnessione con la rete pubblica di distribuzione del gas prodotto, che verrà prelevato da mezzi appositi. Inoltre nel caso specifico l’impianto stesso non verrà collegato alla rete pubblica di distribuzione dell’energia elettrica in quanto non ne viene prevista la produzione”.
- La ditta con nota assunta al protocollo regionale con n. 104455 del 04 marzo 2020 ha trasmesso la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona datata 5 novembre 2019 con la quale il Comando comunica di aver approvato, per quanto di propria competenza, il progetto per la realizzazione dell’attività di cui all’oggetto e segnalava che: “ Completate le opere di cui al presente parere, prima dell’esercizio dell’attività, il Titolare dell’attività dovrà presentare: - segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA, rif. art.4 D.P.R. 151/2011), redatta secondo il modello PIN 2-2018 reperibile sul sito www.vigilfuoco.it; - asseverazione di tecnico abilitato che attesti la conformità dell’opera al progetto approvato, redatta secondo il modello PIN 2.1-2018 reperibile sul sito www.vigilfuoco.it”;
- Con nota datata 3 marzo 2020, pervenuta in data 4 dicembre 2020 e acquisita al protocollo regionale con n. 520838 in data 7 dicembre 2020, il Comune ha richiesto integrazioni e ha sollevato alcune perplessità sul progetto presentato dalla Ditta, in particolar modo sulla viabilità.
- L’ARPAV, con nota assunta al protocollo regionale con n. 2538 del 2 dicembre 2020, ha trasmesso le proprie valutazioni sul progetto con le seguenti osservazioni: “Il progetto è redatto secondo la normativa vigente. Risulta peraltro assente il progetto illuminotecnico di un’eventuale impianto di illuminazione esterna. Si ricorda a tal proposito che per tale impianto dovrà essere redatto specifico Progetto illuminotecnico cosi come previsto dall’art. 7 della L.R. 17/2009 e lo stesso dovrà essere sottoposto ad autorizzazione. Si ricorda inoltre che ARPAV ha emanato una nota (reperibile sul ns. sito istituzionale) riguardo la massima temperatura di colore ammessa per gli impianti di illuminazione esterna a seconda degli ambiti da illuminare. Si chiede pertanto di utilizzare apparecchi con temperatura di colore massima di 3000 K. L’impatto acustico del nuovo impianto è stato valutato dal tecnico competente Ing. Marco Beltrami: l’analisi ha permesso di dimostrare il sostanziale rispetto di parametri di legge. Considerato che l’estensore dello studio ha optato per un modello semplificato delle sorgenti e della propagazione sonora e considerate le inevitabili incertezze associate alle stime previsionali si ritiene opportuno che venga effettuata una campagna di misure per la verifica del rispetto dei limiti di legge con l’impianto in funzione”.
- Con note in data 8 gennaio 2021, acquisite al protocollo regionale con nn. 7754, 7800, 7856, 7863 in data 11 gennaio 2021 sono pervenute alcune integrazioni da parte della Ditta.
- Successivamente la ditta ha inviato ulteriori integrazioni in data 29 gennaio 2021 (protocollo 44374 in data 1febbraio 2021) con le quali ha dichiarato di sostituire la pollina, inizialmente prevista tra i prodotti di alimentazione dei biodigestori, con il letame bovino, ed ha inviato studi sulla viabilità.
- Con nota protocollo n. 304630 in data 6 luglio 2021 gli uffici hanno richiesto agli Enti di esprimersi sulle integrazioni fatte pervenire dalla Ditta.
- A tale proposito la Soprintendenza ha ribadito il proprio parere favorevole con prescrizioni, e, analogamente, Acque Veronesi ha ribadito l’assenza di fognature pubbliche nella zona e pertanto di non avere competenze in merito.
- Il Comune di Isola della Scala ha richiesto una proroga per il rilascio del parere di competenza in data 13/08/2021, successivamente ha rilasciato il proprio parere in data 21 settembre 2021, acquisito con protocollo 415708 del 22 settembre 2021.
- Poiché il Comune nel proprio parere sollevava alcune perplessità sull’impianto e sulla disponibilità dell’area gli uffici, con nota protocollo n. 471065 del 18 ottobre 2021 procedevano a convocare una Conferenza di Servizi sincrona per il giorno 9 novembre 2021.
- Nel convocare la CdS gli uffici invitavano la Ditta ad integrare la documentazione con quanto richiesto nei pareri di Arpav e Comune sopra citati.
- La Ditta integrava la documentazione con nota acquisite in data 28 ottobre 2021 con protocolli 496395, 496401 e 496411, con le quali tra l’altro comunicava il cambio di materiale in ingresso da “sottoprodotti da molitura di cereali” a stesso quantitativo di “Sottoprodotti da lavorazione di cereali (semi spezzati da mais)”.
- Nell’ambito del Conferenza di Servizi non è stato possibile chiarire l’effettiva disponibilità dell’area da parte della Ditta. Con note in data 8 novembre 2021 e 12 gennaio 2022 (rispettivamente protocollo 531808 in data 12 novembre 2021 e protocollo in data 13 gennaio 2022) la Ditta ha dimostrato l’effettiva risoluzione della questione.
- La Conferenza di Servizi nella seduta del 9 novembre 2021 approvava all’unanimità il progetto con prescrizioni relative alla chiusura degli stoccaggi del letame bovino e del digestato solido, alla realizzazione di una perizia sull’intera viabilità di accesso ed interventi di messa in sicurezza preliminari all’avvio dei lavori, l’impermeabilizzazione delle aree di carico della prevasca e delle tramogge e il monitoraggio biennale delle emissioni odorigene.
VISTA la relazione istruttoria della struttura regionale responsabile del procedimento (U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione Veneto) che, preso atto delle comunicazioni e determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la Conferenza di Servizi decisoria;
RICHIAMATI i principali elementi progettuali, riportati in Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata all’istanza, accompagnata da apposita relazione come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.
PRESO ATTO che l’impianto in progetto e le relative opere connesse sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che il sito Natura 2000 più vicino all’area sede del futuro impianto è: Palude Pellegrina (site code IT3210015) – situato a circa 2.500 metri.
DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 05/2022 del 24.03.2022, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017.
EVIDENZIATO che le parti del progetto in argomento la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti (non oggetto della succitata valutazione) restano assoggettate a ulteriore e separata valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
VALUTATO di subordinare l’avvio dei lavori alla definizione di un progetto, da realizzare con oneri a carico della Ditta, per la risoluzione delle problematiche relative alla viabilità (ponti, banchine, incroci, rischio incidenti, etc), da condividere con il Comune di Isola della Scala.
RITENUTO al fine di tutelare le acque sotterranee, di prescrivere la pavimentazione delle aree di movimentazione e caricamento degli insilati e della sezione dei digestati.
VISTO l’art. 272-bis del D.Lgs 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento.
CONSIDERATO che l’attività svolta presso l’impianto rientra tra quelle che potenzialmente generano sostanze odorigene, con particolare riferimento alle fasi di scarico e stoccaggio del letame e del digestato solido in ambiente non confinato.
RITENUTO in considerazione della prossimità di abitazioni, di prescrivere l’adozione di tutte le misure atte ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi del citato articolo 272-bis, compresa la chiusura totale delle trincee di stoccaggio del letame e del digestato solido con aspirazione e trattamento delle arie estratte, ovvero loro convogliamento ai digestori.
RITENUTO di prescrivere una valutazione odorigena post-operam, a seguito della messa a regime dell’impianto, le cui tempistiche e modalità operative vengano preventivamente concordate con ARPAV sulla base del documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti), nonché per due annualità e con frequenza semestrale un monitoraggio delle emissioni odorigene stesse.
RITENUTO di prescrivere una campagna di monitoraggio dell’impatto acustico sui recettori, con impianto in funzione e nelle condizioni più gravose, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui al DDG ARPAV n.3 del 29.01.2008.
PRESO ATTO che la Ditta ha comunicato di non ritenere sostenibile dal punto di vista economico, energetico ed ambientale il recupero della CO2, proveniente dall’off-gas, in forma liquida.
RITENUTO di prescrivere che entro18 mesi dalla messa a regime dell’impianto la ditta valuti nuovamente la fattibilità di un sistema di recupero di CO2 , ovvero proponga un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa.
DATO ATTO che devono essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza sanitaria relative all’utilizzo di sottoprodotti di origine animale.
CONSIDERATO che le emissioni derivanti dalle valvole di sovrapressione non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come previsto dall’articolo 272, comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. in quanto sistemi di emergenza.
DATO ATTO che le emissioni della caldaia, di potenzialità di 500 kW, sono considerate scarsamente rilevanti ai sensi dell’articolo 272 comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii in quanto rientranti tra le casistiche elencate nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte V dello stesso D.lgs. 152/2006 “(dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW)” e non sono soggette ad autorizzazione.
RITENUTO che le emissioni derivanti dall’upgrading del biometano (offgas), in considerazione del flusso di massa e della tipologia e concentrazione di inquinanti presenti, non siano soggette ad obbligo di analisi periodiche, ma di prescrivere che sia comunque possibile il campionamento per consentirne il monitoraggio in caso di necessità.
VISTA la relazione di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 con la quale la Ditta dichiara di non rientrare nelle soglie di assoggettamento.
RITENUTO che la Ditta debba monitorare i quantitativi di biogas/biometano in ogni istante presenti nell’impianto al fine della verifica di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché secondo le indicazioni del coordinamento nazionale di cui all'art.11 del D.Lgs.105/2015.
RITENUTO di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi.
EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni specifiche incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/2003 devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15 dell’Allegato al D.M 10.09.2010.
RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative.
TENUTO CONTO della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 inerente le funzioni dirigenziali,
decreta
Il biometano è prodotto dalla raffinazione del biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica di sottoprodotti agricoli ed effluenti di allevamento, per i seguenti quantitativi:
nel rispetto delle condizioni e prescrizioni del presente provvedimento.
Realizzazione dell’impianto
Parametro
Limite
NH3
5 mg/Nm3;
H2S
1 mg/Nm3
Unità odorigene
300 UO/m3
Polveri totali
10 mg/Nm3
COT
150 mg/Nm3
Contestualmente, dovrà essere presentato l’aggiornamento del Piano di dismissione e ripristino e dei relativi costi, tenendo conto dei nuovi interventi previsti alla presente prescrizione, nonché alle successive prescrizioni 8, 11 e 12.
Matrici in ingresso
Matrice in ingresso
Quantitativi massimi (tonnellate/anno)
Insilato di triticale
7.000
Insilato di sorgo
6.000
Liquame bovino
8.500
Letame bovino
17.500
Sottoprodotti da lavorazione di cereali
5.200
Ogni variazione del piano di alimentazione dei digestori dovrà essere preventivamente assentita ai sensi della normativa vigente.
Produzione biometano
Produzione fertilizzante
Emissioni in atmosfera
Emissioni odorigene
Gestione acque
Impatto acustico
Dismissione e ripristino
Rischio di incidenti rilevanti
Prescrizioni generali
Luca Marchesi
(seguono allegati)
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