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Bur n. 77 del 05 luglio 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 52 del 20 giugno 2022

SAVI SERVIZI SRL Impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi - Modifica provvedimento di AIA (DGRV n. 2391 del 16.12.2014). Comune di localizzazione: Sandrigo (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA dell'intervento di modifica del provvedimento di AIA (DGRV n. 2391 del 16.12.2014) relativo all'impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi localizzato nel comune di Sandrigo (VI), presentato dalla società Savi Servizi srl, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata dalla società Savi Servizi srl, acquisita agli atti con protocollo regionale n. 40263 del 28/01/2022; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 10/02/2022 protocollo regionale n. 61390; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 15/06/2022, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.L. n. 77/2021 convertito con Legge 108/2021 di riforma della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto, presentata in data 28/01/2022 dalla società Savi Servizi srl (P.IVA 01856690241), con sede legale in via Marosticana n. 237, Due Ville (VI), acquisita dagli Uffici dell’Unità Organizzativa VIA con prot. n. 40263 del 28/01/2022;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n 61390 del 10/02/2022 con la quale gli Uffici dell’U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 09/03/2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha effettuato in data 30/03/2022 un sopralluogo tecnico presso l’impianto con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate, preceduto da un incontro tecnico presso la sala consiliare del Comune di Sandrigo;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/04/2022 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota del 15/04/2022 prot. n. 174983;

TENUTO CONTO che la società proponente ha richiesto con nota del 18/04/2022 (ricevuta con prot. n. 177313) la sospensione per un periodo di 30 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni richieste con nota regionale del 15/04/2022 e che la U.O. V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 186336 del 26/04/2022, la presa d’atto delle motivazioni addotte dalla società e la concessione della sospensione richiesta;

PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta in data 18/05/2022 (acquisita con prot. n. 226430), seguita da una nota di chiarimenti inviata in data 06/06/2022 (acquisita con prot. n. 266232 del 13/06/2022);

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che il proponente ha presentato le proprie valutazioni di merito all’interno della relazione tecnica allegata all’istanza;

VISTA la nota prot. n. 152422 del 04/04/2022 con cui la competente Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 79/2022 nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, sia possibile dichiarare " una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017";

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 15/06/2022, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

“VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che in fase di rilascio dell’autorizzazione, dovrà essere data evidenza della separazione fisica, anche tramite barriere, dei rifiuti all’interno delle aree per destinazione a recupero o smaltimento;

CONSIDERATO che al termine dei lavori di adeguamento dell’impianto alla nuova autorizzazione l’area denominata T2 dovrà essere libera dalle apparecchiature costituenti la vecchia linea di recupero del CSS;

CONSIDERATO che, in fase di rilascio dell’autorizzazione, dovrà essere prevista la presenza di idonea cartellonistica, posizionata in modo sempre visibile, con i CER identificativi dei rifiuti autorizzati coerenti con le aree da autorizzare, mantenendo i rifiuti sempre distinti per codice CER;

CONSIDERATO che in fase di AIA la selezione/cernita dei rifiuti misti per talune tipologie di rifiuti debba essere opportunamente valutata sia dal punto di vista tecnico (es. CER 191210) che pianificatorio (CER 200301);

CONSIDERATO che i rifiuti stoccati all’esterno dovranno essere contenuti in cassoni coperti ed individuati da idonea cartellonistica;

CONSIDERATO che si tratta di un impianto gestione rifiuti e viste le tipologie di rifiuti in ingresso all’impianto, potrebbero generarsi odori soprattutto in determinate condizioni meteorologiche. La ditta dovrà quindi dare atto nella documentazione da presentare per il rilascio dell’autorizzazione, dell’applicazione delle BAT di settore relative al tema dell’impatto odorigeno e, in particolare, della predisposizione del piano di gestione degli odori. Nel caso in cui, nonostante l’applicazione e l’attuazione delle BAT relative, ci fossero segnalazioni per molestie olfattive pervenute agli Enti Competenti, l’Autorità Competente potrà chiedere uno studio più approfondito sulla base dei contenuti dell’orientamento operativo denominato Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità di cui la Regione Veneto si è dotata;

CONSIDERATO che in fase di AIA dovranno essere predisposte le necessarie prescrizioni relativamente agli sconfezionamenti di rifiuti potenzialmente suscettibili di criticità dovute ai SOV o alle polveri;

CONSIDERATO che in ordine alla gestione delle acque di spegnimento di un eventuale evento di incendio, in fase autorizzativa il proponente dovrà dare evidenza:

  • della stima delle acque di spegnimento che potranno essere trattenute presso l’installazione;
  • della procedura per la gestione delle acque di spegnimento trattenute e non;
  • della modalità di rilascio delle stesse con riferimento ad eventuali accordi con il gestore del servizio idrico integrato;

CONSIDERATO che le acque esitanti dalle operazioni di nebulizzazione saranno raccolte assieme ai percolati dalle caditoie di raccolta spanti e raccolte in vasche in HDPE e poi gestite come rifiuti secondo quanto dichiarato dal proponente, dovrà comunque essere garantita la pulizia di eventuali residui di acqua che potrebbero permanere nelle vicinanze della pressa

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in sede di modifica dell’AIA l’installazione deve essere nel suo complesso rivalutata al fine di verificare l’adeguamento alle BAT Conclusions;

PRESO ATTO del parere espresso da VIACQUA in data 07/06/2022 nel quale, in qualità di ente gestore del servizio idrico integrato, “richiede che all’interno del provvedimento AIA si faccia riferimento alla necessità che la ditta prenda contatto con il gestore della fognatura al fine della definizione di tutti gli ulteriori aspetti tecnico-commerciali non espressamente definiti all’interno dell’AIA relativamente allo scarico in fognatura.”;

CONSIDERATO che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha inviato, con nota prot. n. 152422 del 04/04/2022, la relazione istruttoria tecnica n. 79/2022 nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e che è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:

  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;

CONSIDERATO che il Comitato tecnico regionale VIA nella seduta del 15/06/2022 ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 15/06/2022, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 15/06/2022, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui in premessa;
  3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  4. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Savi Servizi srl. con sede legale in via Marosticana n. 237, Due Ville (VI) (Pec: saviservizi@pcert.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Sandrigo (VI), alla Provincia di Vicenza, alla Direzione Generale di ARPAV, a Viacqua SpA e alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Ciclo dei rifiuti ed Economia circolare;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Marchesi

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