Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 75 del 28 giugno 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 50 del 14 giugno 2022

Pietra di Castel S.r.l., con sede legale in Piazza Monsignor Giuseppe Almici, 23 25100 Brescia (BS), C.F. e P.IVA 03741520989. Progetto di ampliamento e di variante della ricomposizione ambientale di una cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "Marsor" sita in località Castellavazzo. Comune di localizzazione: Longarone (BL). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto presentato da Adige Bitumi S.p.A., relativo all'ampliamento e di variante della ricomposizione ambientale di una cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "Marsor" sita in località Castellavazzo, in Comune di Longarone (BL), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza acquisita al protocollo regionale in data 27/10/2021;
- comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e il contestuale avvio del procedimento, con nota in data 16/11/2021;
- progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 26/11/2021, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;
- richiesta integrazioni e approfondimenti al Proponente, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formalizzate con nota in data 20/01/2022;
- con nota acquisita in data 24/01/2022, Pietra di Castel S.r.l., ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha richiesto la sospensione fino a 45 (quarantacinque) giorni dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste, assentita con nota in data 20/01/2022;
- deposito della documentazione integrativa richiesta, da parte di Pietra di Castel S.r.l., con nota acquisita al protocollo regionale in data 14/03/2022;
- il progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta 01/06/2022; - determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 01/06/2022, approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui alla citata L.R. n. 4/2016; 

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

VISTA  la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera t), denominata “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Pietra di Castel S.r.l. (con sede legale in Piazza Monsignor Giuseppe Almici, 23 – 25100 Brescia (BS), C.F. e P.IVA 03741520989), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale n. 495311 in data 27/10/2021;

VISTO che, ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l’Unità Organizzativa V.IA. ha effettuato la verifica relativa a completezza e adeguatezza della documentazione ed ha ritenuto necessario richiedere alla Società proponente, con nota prot. regionale n. 499470 del 29/10/2021, alcuni chiarimenti ed integrazioni, ai fini del perfezionamento dell’istanza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, la Società proponente ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite con nota prot. regionale n. 538323 del 12/11/2021;

VISTA la nota protocollo regionale n. 538130 del 16/11/2021, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., verificata nuovamente la completezza ed adeguatezza della documentazione presentata comprensiva delle integrazioni, hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 26/11/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che, al fine dell’espletamento della procedura valutativa, in data 13/12/2021 è stato effettuato il Sopralluogo Tecnico presso l’area in cui è previsto l’intervento, preceduto da un incontro tecnico nella sala consiliare del Comune di Longarone; 

PRESO ATTO  che durante l’iter istruttorio non sono pervenuti pareri/osservazioni di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto è stato discusso nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del giorno 19/01/2022 e che, in tale sede, il Comitato preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha richiesto al Proponente, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., integrazioni e approfondimenti (formalizzate con nota in data 20/01/2022 - protocollo 25142); 

PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. reg. n. 31031 in data 24/01/2022, il proponente, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., considerata la necessità di compiere uno studio più approfondito, ha richiesto la sospensione fino a 45 (quarantacinque) giorni dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste;

CONSIDERATO  che, viste le motivazioni addotte dal proponente, con nota prot. reg. n. 25142 del 20/01/2022, è stata accolta la richiesta di sospensione;

TENUTO CONTO che con nota acquisita con prot. reg. n. 117071 del 14/03/2022 il Proponente ha presentato le integrazioni richieste e che le stesse sono state oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata la Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 128/2022 del 19/05/2022 (protocollo regionale 235427 in data 24/05/2022), in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 65/2021) ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’allegato V alla parte II del D.Lgs. 152/2006;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 01/06/2022, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

vista la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la L.R. n. 4/2016
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • la D.G.R. n. 568/2018;
  • il P.T.R.C. e il P.T.C.P. di Belluno;
  • il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale Longarone-Soverzene;

visti  la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

vista l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto, presentata da Pietra di Castel S.r.l. (con sede legale in Piazza Monsignor Giuseppe Almici, 23 - 25100 Brescia (BS), C.F. e P.IVA 03741520989), acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale n. 495311 in data 27/10/2021;

visto esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

valutate  le caratteristiche del progetto di coltivazione e di ricomposizione ambientale e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

preso atto di quanto emerso in sede di Sopralluogo Tecnico tenutosi in data 13/12/2021 presso l’area in cui è previsto l’intervento e preceduto da un incontro tecnico nella sala consiliare del Comune di Longarone (BL);

considerato che l’intervento in oggetto è stato discusso nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del giorno 19/01/2022 e che, in tale sede, il Comitato preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha richiesto al Proponente, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., integrazioni e approfondimenti (formalizzate con nota in data 20/01/2022 - protocollo 25142; 

tenuto conto che con nota acquisita con prot. reg. n. 117071 del 14/03/2022 il Proponente ha presentato le integrazioni richieste e che le stesse sono state oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;

considerato che il gruppo istruttorio incaricato ha verificato e ritenuto esaurienti le integrazioni presentate dal proponente ai fini della valutazione dell’intervento;

tenuto conto che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

considerato che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata la Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

preso atto dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 128/2022 del 19/05/2022 (protocollo regionale 235427 in data 24/05/2022), in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

preso atto  che durante l’iter istruttorio non sono pervenuti pareri/osservazioni di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

valutato che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate risultano di entità contenuta e circoscritti all’ambito d’intervento, tenuto conto delle misure di mitigazione previste dal progetto, e non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali dall’attuazione dell’intervento in oggetto; 

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

rilevato che nel progetto è stata stimata una percentuale dello scarto (15%) riferita al banco utile per la produzione di calcare lucidabile ben inferiore a quella prevista per la cava attuale (50%), si presume che il quantitativo di materiale associato possa essere superiore a quello di progetto. Qualora detto materiale non sia idoneo neanche alla produzione di blocchi da scogliera lo stesso necessariamente dovrà essere utilizzato nella ricomposizione morfologica della cava. Inoltre, nel calcolo dei volumi di riporto necessari per la ricostruzione morfologica del versante di cava non è stato tenuto conto dell’incremento di volume del materiale associato da utilizzarsi, dovuto alla frantumazione a cui è sottoposta la roccia in banco con l’estrazione, che per la coltivazione attuale era stato stimato dalla ditta in un 50%. Ciò considerato è da ritenere che vi sia una effettiva riduzione dei volumi di terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno.

In relazione a quanto sopra, si ritiene opportuno che il Proponente provveda, in sede di presentazione di istanza di autorizzazione ad aggiornare la relazione inerente la quantificazione dell’incremento dei mezzi operativi in cantiere e di trasporto (indicando dettagliatamente il percorso compiuto dagli stessi mezzi) e la valutazione dell’effetto cumulativo col traffico presente;

considerato che, qualora l’intento sia quello di utilizzare la cava come sito di destinazione per terre e rocce da scavo provenienti dei cantieri per la ricostruzione post Vaia e dalle opere olimpiche o da altre opere di interesse pubblico, detta individuazione dovrà trovare la corretta collocazione procedimentale nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione delle opere stesse.

Le terre e rocce da scavo ai fini del riutilizzo devono rispettare i requisiti di qualità ambientale, definiti dai valori di concentrazione inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014 nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti CSC indicati in colonna A della tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014; 

considerato che all’atto della presentazione dell’istanza di autorizzazione, il Proponente dovrà integrare il progetto di coltivazione con i seguenti documenti:

  • un elaborato grafico rappresentativo della consequenzialità tra le fasi di estrazione e quelle di ricomposizione ambientale. Si ritiene opportuno che le fasi di estrazione e ricomposizione siano correlate in modo da minimizzare l’area in lavorazione;
  • una relazione sulla gestione delle polveri anche con riferimento alla pulizia della prima viabilità interessata dal transito dei mezzi da e per la cava;
  • il piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
  • venga presenta una stima realistica quantitativa degli inquinanti attesi sulla matrice atmosfera, tenendo conto degli apporti provenienti dal cantiere di cava e dai mezzi in entrata/uscita per il trasporto delle terre e rocce di scavo, ai fini ricompostivi dall’area di cava;
  • siano approfondite le modalità di dispersione degli inquinanti nell’aria, in considerazione delle caratteristiche orografiche, della anemometria, delle caratteristiche meteo climatiche della zona, ecc.;
  • la relazione paesaggistica dovrà dare conto dello stato di attuazione delle prescrizioni riportate nelle autorizzazioni già rilasciate (Decreto n. 193 del 16/11/2011 e Decreto n. 353 del 21/05/2021);

ritenuto  che all’atto della presentazione dell’istanza di autorizzazione, il Proponente dovrà integrare le misure di mitigazione proposte come segue:

  • i mezzi in entrata e in uscita dall’area di cava che trasportano materiali siano telonati per evitare la dispersione in aria di polveri;
  • la ditta dichiara che “gli automezzi utilizzati nell’attività hanno emissione controllata da standard europei per le omologazioni stradali”: qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi sia da privilegiare l’acquisto di mezzi con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;
  • nel caso in cui siano previsti serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose, questi siano omologati e rispettino le vigenti norme in materia di tutela dell’ambiente e siano dotati di idonea vasca di contenimento;

considerato  che relativamente al rumore, in base ai risultati della simulazione, presso i ricettori individuati verranno rispettati i limiti assoluti, di emissione e di immissione fissati dalla zonizzazione acustica adottata dal Comune di Longarone (BL).

Inoltre, tenuto conto dell’attenuazione dovuta al foro finestra, all’interno delle abitazioni dovrebbe essere rispettata, con un margine di circa 2 decibel, la soglia di 50 dB(A) al di sotto della quale, a finestre aperte, in base all’art. 4 del DPCM 14/11/97 “ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile”.

Data però l’incertezza associata ai modelli di calcolo, si propone una verifica dell’effettivo rispetto della suddetta soglia durante l’utilizzo del martellone quando verrà iniziato l’ampliamento in oggetto, da effettuarsi presso almeno uno dei due ricettori individuati come RE05 e RE06;

ritenuto  che non dovranno essere utilizzati miscugli commerciali ma, adottare fieno locale carico di seme secondo le modalità previste dal Manuale dell'INTERREG "SALVERE", disponibile on line http://www.daapv.unipd.it/SALVERE/SCOTTON_Manuale.pdf.

In aree a forte pendenza, o in presenza di suolo superficiale, in cui si renda necessaria la pratica della idrosemina, si può utilizzare un miscuglio comprendente Melica ciliata e Bromus condensatus (o anche B. erectus e Dactylis glomerata, sul riporto di suolo terrigeno), con una base di Festuca rubra per incrementare la velocità di inverdimento;

considerato quindi che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate abbia verificato come questi risultino di entità contenuta e circoscritti all’ambito di progetto;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del progetto di ampliamento e di variante della ricomposizione ambientale della cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “Marsor” sita in comune di Longarone (BL), località Castellavazzo, presentato da Pietra di Castel S.r.l. (con sede legale in Piazza Monsignor Giuseppe Almici, 23 – 25100 Brescia (BS), C.F. e P.IVA 03741520989) in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

In fase di esercizio - Post operam

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà presentare una valutazione di impatto acustico post operam da svolgersi durante l’utilizzo del martellone quando verrà iniziato l’ampliamento, da effettuarsi presso almeno uno dei due ricettori individuati come RE05 e RE06.
La valutazione dovrà essere firmata da tecnico competente in acustica iscritto all’albo nazionale Enteca e dovrà essere svolta seguendo le linee guida di cui alla DDG Arpav n. 3/2008, pubblicate nel sito web di ARPAV.
Il documento dovrà essere trasmesso al Comune, alla Provincia di Belluno, alla Regione Veneto e ad ARPAV.
Nel caso si rilevassero dei superamenti, il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia di Belluno e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 (sessanta) giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 6 (sei) mesi dall’inizio delle attività di ampliamento.

Soggetto verificatore

Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge 132/2016.

 

2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

 

Oggetto della condizione

Sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, venga dato riscontro dell’attuazione delle seguenti prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 128/2022 del 19/05/2022:

  1. non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Coronella austriaca, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis murails, Vipera ammodytes, Dryocapus martius, Pernis apivorus, Dryomys nitedula, Pipistrellus kuhili, Pipistrellus pipistrellus;
  2. utilizzare specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie prealpina basifila degli ostrioquerceti (Buglossoido-Ostryo carpinifoliae sigmetum) a mosaico con la serie degli orno-ostrieti (Ostryo carpinifoliae-Fraxino orni sigmetum, Mercuriali ovatae-Ostryo carpinifoliae sipmetum) e mettere in atto, per l’intera area di cava ricomposta, gli interventi necessari per garantire l’affermazione del soprassuolo forestale strutturalmente articolato e caratterizzato da radure dimensionalmente eterogenee.

A tal fine il Proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

 

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione all’attività estrattiva, dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere scadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.

 

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 01/06/2022, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 01/06/2022, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere, nel rispetto delle condizioni ambientali riportate in premessa:

  • il progetto di ampliamento e di variante della ricomposizione ambientale della cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “Marsor” sita in comune di Longarone (BL), località Castellavazzo, presentato da Pietra di Castel S.r.l. (con sede legale in Piazza Monsignor Giuseppe Almici, 23 – 25100 Brescia (BS), C.F. e P.IVA 03741520989);

dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III^ della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e valutazioni di cui in premessa;

3. di dare atto altresì che in fase di autorizzazione dell’intervento il proponente è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;

4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea; 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Pietra di Castel S.r.l.. (con sede legale in con sede legale in Piazza Monsignor Giuseppe Almici, 23 – 25100 Brescia (BS), C.F. e P.IVA 03741520989 – PEC: pietra.di.castel@pec.it), alla Provincia di Belluno, al Comune di Longarone (BL), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa – U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Servizi Forestali, Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV;

6. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Marchesi

Torna indietro