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Bur n. 75 del 28 giugno 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 47 del 31 maggio 2022

Rotamfer S.r.l. S.p.a. con sede legale in Via Verona, 22 37012 Bussolengo (VR), C.F. e P.IVA 01820300232. Discarica in località Ca' di Capri nei Comuni di Sona e Verona. Rotamfer S.r.l. in A.T.I. con R.M.I. S.p.a. - Richiesta di modifica delle prescrizioni n. 6 e 7 di cui al Decreto n. 43/2018, per la sostituzione di parte dei rifiuti da conferire in conto terzi con rifiuti in conto proprio. Comuni di localizzazione: Sona (VR) e Verona. Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. come da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. della richiesta di modifica delle prescrizioni n. 6 e 7 di cui al Decreto n. 43/2018, per la sostituzione di parte dei rifiuti da conferire in conto terzi con rifiuti in conto proprio presso la discarica in oggetto, che sarà valutata dagli uffici regionali competenti a seguito di presentazione di specifica istanza da parte del proponente.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, come da ultimo modificato dal DL 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021);

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all’allegato IV, punto 8 lettera t), denominata “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)”, riferendosi in particolare alla tipologia progettuale di cui all’Allegato III, lettera p) “Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’istanza in oggetto specificata, presentata da Rotamfer S.r.l., con sede legale a Bussolengo, via Verona, n. 22 - CAP 37012, e la relativa documentazione acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA acquisita al protocollo regionale con n. 52539 in data 04/02/2022;

VISTA la nota prot. n. 69436 del 15/02/2022 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

PREMESSO che la discarica di cui trattasi è stata autorizzata fin dal 1987 allo smaltimento di rifiuti speciali, non tossico nocivi e che la sua autorizzazione è avvenuta per lotti successivi di cui il primo, oggetto dell’approvazione del 1987, e il secondo, oggetto dell’approvazione del 1992, risultano completamente esauriti e già ricomposti;

CONSIDERATO che il terzo (ed ultimo) lotto è stato approvato con DGRV n. 3827/1998 e che lo stesso risulta distinto in sei settori, di cui il primo è stato realizzato in base al progetto del 1998; i settori secondo e terzo sono stati realizzati secondo lo schema approvato con la DGRV n. 713/2002; il quarto settore, è conforme alle indicazioni della C.T.R.A. del 26 maggio 2004, in adeguamento al D.Lgs. n. 36/2003, e autorizzato con DGRV n. 1544 del 26.05.2004; il quinto e sesto settore risultano autorizzati con DGRV n. 662 del 14 marzo 2006;

RICHIAMATA la DGRV n. 2814 del 30.12.2013, come modificata dalla successiva DGRV n. 2252 del 27.11.2014, con cui è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l’approvazione del progetto e l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al Progetto di “Variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto approvato con D.G.R.V. n. 662/2006, finalizzato alla messa in sicurezza generale della discarica”, presentato dalla Ditta in data 09.10.2009 ai competenti Uffici regionali;

EVIDENZIATO che la DGRV n. 2814/2013 è stata annullata prima dal TAR Veneto, poi, in via definitiva dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1564 del 23.03.2015 sulla base del ricorso promosso da Legambiente Onlus – Associazione Nazionale e da alcuni cittadini del Comune di Sona;

RICHIAMATA la successiva DGRV n. 1148 dell’11 luglio 2016 con la quale, su istanza della Ditta interessata, all’esito di un’ulteriore istruttoria della competente Commissione regionale VIA recante i dovuti approfondimenti e valutazioni sui vizi evidenziati dal Consiglio di Stato, è stato di fatto riapprovato il parere a suo tempo espresso relativamente al favorevole giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione all’intervento (n. 441 del 23/10/2013) ed è stata altresì rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base della rinnovata istruttoria effettuata dai competenti Uffici regionali;

EVIDENZIATO che anche la DGRV n. 1148/2016 è stata impugnata avanti al Tribunale Amministrativo del Veneto da parte di Legambiente Onlus – Associazione Nazionale e da parte di alcuni cittadini del Comune di Sona, nonché da parte dello stesso Comune di Sona;

VISTA la sentenza del TAR Veneto n. 498 del 22.05.2017 che, dopo averne disposto la riunione, ha dichiarato parzialmente inammissibili e parzialmente accolti i ricorsi di cui sopra, sancendo di fatto la nullità della DGRV n. 1148/2016 e del relativo parere allegato della Commissione regionale VIA;

CONSIDERATO che avverso la sentenza del TAR n. 498/2017 hanno presentato apposito ricorso in appello, con contestuale istanza cautelare, oltre alla Regione del Veneto anche la società Rotamfer S.r.l. e la società Rottami Metallici Italia – RMI S.r.l.;

CONSIDERATO che, in esito all’udienza cautelare del 28 settembre 2017, i giudici del Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 4179 del 29.09.2017, hanno sospeso l’efficacia dell’esecutività della succitata sentenza del TAR n. 498/2017, rilevando che tutte le parti interessate ne hanno manifestato l’interesse “al fine di consentire alla Regione di modificare il provvedimento impugnato [leggi DGRV 1148/2016], nell’ambito di un accordo transattivo sopravvenuto e attualmente nella fase di perfezionamento”.

DATO ATTO che l’accordo transattivo citato nell’udienza cautelare è stato effettivamente perfezionato e sottoscritto dalle parti interessate (Ditta Rotamfer S.r.l., Ditta Rottami Metalli Italia R.M.I. S.p.A., Comune di Sona, Legambiente e Comitato di Cittadini);

DATO ATTO che gli schemi di convenzione e transazione di cui sopra sono stati approvati, per quanto di competenza, dal Comune di Sona con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 03.10.2017, come comunicato dallo stesso Comune con nota n. 33939 del 17.10.2018;

CONSIDERATO che a seguito del perfezionamento dell’Accordo, gli enti convenuti alla conferenza di servizi svoltasi in data 16.05.2018 si sono espressi favorevolmente per l’approvazione della variante al progetto autorizzato con DGR n. 1148/2016, presentata dalla Ditta con nota del 29 dicembre 2017, come integrata dalla documentazione inviata con nota del 20 aprile 2018, nonché la proposta di integrazione della rete piezometrica esterna, finalizzata ad accertare la direzione della falda nell'area della discarica, presentata dalla Ditta nel dicembre del 2017, con alcune prescrizioni e precisazioni;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 43 del 15 giugno 2018 avente per oggetto: “Modifica ed aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 1148 del 12.07.2016 relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nei Comuni di Sona (VR) e Verona località Ca' di Capri. Approvazione variante al progetto autorizzato con DGRV n. 1148 del 12.07.2016 finalizzata alla messa in sicurezza ed alla chiusura definitiva della discarica. Gestore: Ditta ROTAMFER S.r.l., con sede legale in Via Verona, 22 Bussolengo (VR).”;

CONSUDERATO che il decreto di cui sopra rappresenta la sostanziale attuazione degli impegni assunti a mezzo di appositi accordi transattivi tra le parti interessate (Ditte, Comune di Sona, Legambiente e Comitato Cittadini), che hanno trovato materiale riscontro nella documentazione progettuale presentata dalla Ditta Rotamfer S.r.l., come Gestore, attraverso apposita variante al progetto autorizzato con DGR n. 1148/2016;

CONSIDERATO che il sopra citato DDR n. 43/2018 prevedeva, tra le altre le prescrizioni (indicate al n. 6 e 7) di seguito riportate:

6. di prendere atto che, in seguito agli accordi raggiunti tra Ditta, Comune, Legambiente e Comitato dei Cittadini di Sona, alla data del 06.11.2017, i volumi residui dei rifiuti da conferire in discarica nei settori 4, 5 e 6 del 3° lotto sono i seguenti:

  • volume residuo dei rifiuti da conferire in conto proprio: 314.481,55 mc
  • volume residuo dei rifiuti da conferire in conto terzi: 297.937 mc così suddivisi:

Codifica operazione

Descrizione operazione

Volume (mc)

R5

Ricopertura giornaliera rifiuti in conto proprio

25.295

R5

Realizzazione dello strato di drenaggio del biogas

40.457

D1

Smaltimento

232.185

 

7. di prendere atto altresì che le quote massime per il conferimento dei rifiuti nei settori 4, 5 e 6 del 3° lotto della discarica sono le seguenti:

  • quota massima per il conferimento dei rifiuti in conto proprio: + 11 m
  • quota di massima baulatura dei rifiuti complessivamente conferiti sia in D1 che in R5 (conto proprio + conto terzi): + 19 m

EVIDENZIATO che l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata è riferita alla richiesta di modifica delle prescrizioni n. 6 e 7 sopra riportate;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/02/2022 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che risultano pervenute osservazioni sul progetto presentato formulate ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 da parte dei seguenti soggetti:

  1. Comune di Verona – Nota acquisita agli atti con prot. n. 119817 del 15/03/2022;
  2. Studio Legale Scappini – Atto di diffida per conto del Comitato Cittadini di Sona e di Legambiente Verona

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione di incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;

VISTA la nota prot. n. 185639 del 26/04/2022 della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso con la quale sono state richieste al proponente integrazioni ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06; 

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 193935 del 29/04/2022 con il quale il proponente ha richiesto la sospensione dei termini del procedimento di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/06 e la relativa nota prot. n. 199355 del 03/05/2022 di presa d’atto da parte degli uffici regionali;

VISTA la documentazione acquisita agli atti con prot. n. 214263 del 11/05/2022 trasmessa dal proponente in riscontro alla nota di richiesta chiarimenti ed integrazioni della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso prot. n. 185639 del 26/04/2022;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 18/05/2022: 

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

TENUTO CONTO della documentazione integrativa e dei chiarimenti, acquisiti agli atti con prot. n. 214263 del 11/05/2022, trasmessi dal proponente in riscontro alla nota della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso prot. n. 185639 del 26/04/2022;

RICHIAMATI i criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE le valutazioni di cui alla DGR n. 1148/2016 e di cui al DDR n. 43/2018, che avevano portato a prevedere l’inserimento delle prescrizioni n. 6 e 7 di cui al Decreto n. 43/2018, di cui il proponente intende chiedere la modifica, con particolare riferimento agli aspetti relativi al consolidamento della massa di rifiuti ed alle condizioni di isolamento funzionali a scongiurare l’innesco di fenomeni di autocombustione;

TENUTO CONTO di quanto evidenziato dal proponente nelle integrazioni prodotte in relazione al fatto che, per effetto delle modifiche di gestione e di processo introdotte nel corso degli anni negli impianti di recupero dei veicoli fuori uso da cui si originano i rifiuti e nella discarica, il car fluff da conferire in discarica presenta allo stato attuale caratteristiche diverse rispetto a quelle che caratterizzavano il rifiuto oggetto della valutazione che aveva portato all’espressione di un parere di VIA favorevole da parte dell’allora competente Commissione Regionale VIA (fatto proprio dalla citata DGR n. 1148/2016) ed alla formulazione delle relative prescrizioni, tra cui quelle di cui il proponente chiede modifica;

CONSIDERATO in particolare, che dai dati a disposizione degli Enti relativi alle verifiche effettuate dalla ditta sui rifiuti in conto proprio in ingresso alla discarica, non si rilevano valori di Al e Zn (considerati gli elementi metallici in grado di favorire l’innesco di fenomeni di autocombustione) superiori all’1%;

CONSIDERATO che all’Amministrazione, sentita anche ARPAV, non risultano episodi di combustione successivi al dissequestro della discarica avvenuto in data 3 marzo 2014;

CONSIDERATO l’aumento del peso specifico dei rifiuti in conto proprio conferiti in discarica conseguente in particolare all’utilizzo del compattatore (secondo prescrizione impartita dall’allora competente Commissione Regionale VIA) e considerata la conseguente variazione delle caratteristiche geotecniche dei medesimi rifiuti;

EVIDENZIATO inoltre che le considerazioni sopra riportate prescindono dalla qualificazione giuridica del rifiuto in termini di provenienza (conto proprio/conto terzi), risultando essenzialmente riferibili alla tipologia ed alle caratteristiche proprie del rifiuto da conferire, che vengono a determinarsi in relazione allo specifico processo di produzione da cui origina il rifiuto in questione;

PRESO ATTO delle motivazioni a sostegno della richiesta di modifica delle prescrizioni rappresentate dal proponente e delle ricadute in ambito sociale ed economico ad essa correlate;

RICHIAMATI i contenuti dell’Accordo di transazione sottoscritto tra il Comitato Cittadini Ca’ di Capri e di Lugugnano di Sona, Legambiente Onlus –Associazione Nazionale ed il proponente Rotamfer Srl ed RMI SpA e la diffida presentata nel merito da parte dello Studio Legale Scappini per conto del Comitato dei Cittadini di Sona e Legambiente Verona acquisita agli atti con prot. n. 87615 del 24/02/2022;

RITENUTO che gli aspetti inerenti l’assentibilità della richiesta di modifica delle prescrizioni in oggetto rispetto ai contenuti dell’accordo di cui sopra, non risultando strettamente riferibili all’analisi di natura ambientale propria della fase di verifica di assoggettabilità di competenza del Comitato VIA, debbano essere più opportunamente considerati e valutati nella fase istruttoria che dovrà essere avviata a seguito di presentazione di specifica istanza da parte del proponente per l’approvazione della modifica in questione, in caso di esclusione della procedura di VIA della proposta di modifica presentata;

RITENUTO tra l’altro che, nella medesima fase eventuale e successiva, ed ai fini del conseguimento del titolo autorizzativo, il proponente sarà tenuto altresì a produrre preventivamente un aggiornamento delle garanzie finanziarie in essere in ragione della modifica richiesta;

VISTA la nota prot. n. 222383 del 16/05/2022 della UO VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV nella quale si propone all’autorità competente di:

- dare atto che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

B. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

- e di dichiarare per la sostituzione di parte dei rifiuti da conferire in conto terzi con rifiuto in conto proprio nella discarica in località Cà di Capri (ditta ROTAMFER SRL) nei Comuni di Sona e Verona (VR), una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

RITENUTO in conclusione che il proponente, alla luce degli approfondimenti presentati in corso di istruttoria, abbia evidenziato la non sussistenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi connessi alla modifica delle prescrizioni richiesta;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al NON ASSOGGETTAMENTO alla procedura di VIA della richiesta di modifica delle prescrizioni n. 6 e 7 di cui al Decreto n. 43/2018, in quanto la stessa, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le motivazioni sopra elencate, non comporta impatti ambientali significativi negativi sull’ambiente;

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 18/05/2022, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

1) le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2) di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 18/05/2022 in merito all’istanza in oggetto ed alla relativa documentazione depositata in allegato dal proponente e di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le motivazioni rappresentate nel citato parere del Comitato, la richiesta di modifica delle prescrizioni n. 6 e 7 di cui al Decreto n. 43/2018, per la sostituzione di parte dei rifiuti da conferire in conto terzi con rifiuti in conto proprio presso la discarica in oggetto, sita in località Ca’ di Capri nei Comuni di Sona e Verona;

3) di dare atto che ai fini dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione alla modifica delle prescrizioni n. 6 e 7 di cui al Decreto n. 43/2018, dovrà essere presentata agli uffici regionali della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, apposita istanza da parte del proponente;

4) di dare atto che, sulla scorta di quanto evidenziato nel parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 18/05/2022, nell’ambito della fase istruttoria che sarà attivata a seguito della presentazione dell’istanza di cui al punto precedente, dovranno essere opportunamente considerati e valutati gli aspetti inerenti l’assentibilità della richiesta in questione rispetto ai contenuti dell’accordo transattivo sottoscritto dalle parti interessate, citato nelle premesse;

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

6) di trasmettere il presente provvedimento a Rotamfer S.r.l. S.p.a. con sede legale in Via Verona, 22 – 37012 Bussolengo (VR), C.F. e P.IVA 01820300232 e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, ai Comuni di Verona e di Sona (VR), alla Direzione Generale di ARPAV, ed alla Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare;

7) di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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