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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 39 del 08 marzo 2022
Ditta VERITAS S.p.A. C.F./P.IVA 03341820276, con sede legale in Santa Croce, 489 Venezia. Impianto di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via della Chimica, 5 Porto Marghera in comune di Venezia. Piattaforma polifunzionale SG31 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata ai Punti 5.1, 5.3 lett. a) e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 72 del 24/02/2021. Modifica provvisoria limiti alle emissioni in atmosfera.
Con il presente decreto si modifica temporaneamente su istanza di parte - il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato alla Ditta VERITAS S.p.A. relativamente ai limiti alle emissioni in atmosfera del Punto di Emissione n. 772, nelle more dell'effettuazione di un monitoraggio dei flussi gassosi, e della progettazione, realizzazione e messa in esercizio di una proposta progettuale di adeguamento.
Il Direttore
PREMESSO che con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 72 del 24/02/2021, è stata rilasciata – a seguito di procedura di riesame con valenza di rinnovo - in capo alla ditta VERITAS S.p.A. C.F./P.IVA 03341820276, con sede legale in Santa Croce, 489 – Venezia, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all’impianto di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via della Chimica, 5 – Porto Marghera – in comune di Venezia denominato “Piattaforma polifunzionale SG31” rientranti ai punti 5.1, 5.3 lett. a) e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 10 del 13/07/2021, con cui è stato autorizzato il ricevimento di rifiuti provenienti dalla stazione di travaso situata presso la discarica di Jesolo, via Pantiera, gestita dalla stessa VERITAS ed il recepimento di altre due discariche nell’elenco dei siti di provenienza del percolato di discarica, che per mero errore materiale non erano state inserite nell’ambito del rilascio del provvedimento di Riesame dell’AIA;
VISTA la nota del 18/06/2021, assunta al prot. n. 277767 in data 18/06/2021, con cui la società VERITAS S.p.A. ha comunicato la propria difficoltà nel rispetto del limite relativo al parametro TVOC imposto con la nuova AIA di cui al decreto n. 72/2021 rilasciato a seguito di riesame con valenza di rinnovo, che ha anche disposto l’adeguamento di tale limite di emissione alle BAT-AEL;
DATO ATTO che VERITAS, nella medesima nota del 18/06/2021, ha inoltre comunicato l’intenzione di effettuare di una campagna di analisi dei flussi gassosi in ingresso al trattamento nel sistema di abbattimento installato, chiedendo, a conclusione di detta campagna, un incontro per la valutazione congiunta dei risultati,
VISTA la nota n. 103519/21 del 23/11/2021, assunta al prot. n. 551033 in data 24/11/2021, con cui la società VERITAS S.p.A., ha trasmesso gli esiti della campagna di monitoraggio analitico dei flussi gassosi di cui sopra;
CONSIDERATO che in data 21/12/2021 si è tenuta una Riunione Tecnica di Coordinamento, convocata con nota n. 561767 del 30/11/2021, i cui esiti sono stati comunicati con nota prot. n. 32406 del 25/01/2022;
DATO ATTO che nell’ambito della Riunione Tecnica di Coordinamento di cui sopra è emerso quanto segue:
1. VERITAS chiederà l’applicazione di limiti alle emissioni provvisori, da applicare nel periodo di tempo necessario ad effettuare un nuovo monitoraggio dei flussi gassosi, la progettazione, la realizzazione e messa in esercizio di una proposta progettuale, di cui ai punti successivi;
2. la ditta proporrà ed effettuerà il monitoraggio dei diversi flussi gassosi che convogliano all’impianto di abbattimento esistente, nell’ambito del quale dovranno essere indicati:
a) le frequenze ed il periodo di campionamento e misura;
b) i punti di campionamento;
c) i parametri misurati ed i relativi metodi di misura;
d) l’indicazione delle condizioni di esercizio dell’impianto all’atto del campionamento (anche relativamente agli impianti che generano gli scarichi, ove possibile);
3. gli enti di controllo si riservano la facoltà di chiedere modifiche al protocollo di monitoraggio proposto dalla ditta;
4. al termine del monitoraggio di cui sopra, VERITAS proporrà uno studio di fattibilità finalizzato alla modifica del sistema di aspirazione e trattamento degli effluenti gassosi, con le seguenti indicazioni/raccomandazioni:
a) siano valutate più proposte progettuali e la decisione relativa alla scelta sia adeguatamente motivata;
b) può essere valutata la separazione dei flussi gassosi, fermo restando che al flusso di effluenti gassosi che comprende anche quelli afferenti alla gestione dei rifiuti, devono essere applicate le BAT di settore e, conseguentemente, anche i BAT-AEL.
VISTA la nota del 5/01/2022, assunta al prot. Reg. n. 6893 in data 10/01/2022, con cui VERITAS S.p.A. ha trasmesso la richiesta la proposta di limiti alle emissioni provvisori di cui al punto 1 delle decisioni della RTC del 21/12/2021;
CONSIDERATO che i limiti provvisori proposti dalla ditta corrispondono ai limiti specifici fissati dall’Allegato I alla Parte quinta del D.Lgs, n. 152/2006;
CONSIDERATO inoltre che i limiti proposti dalla ditta sono sostanzialmente i medesimi limiti per cui era autorizzato l’impianto SG31, come declinati nel PMC, fino all’emissione del decreto n. 72/2021;
CONSIDERATO che la richiesta di applicazione dei limiti provvisori alle emissioni è limitata all’effettuazione della campagna di analisi ed alla redazione dello studio di fattibilità di un’eventuale separazione dei flussi gassosi derivanti dalla gestione / trattamento rifiuti liquidi dalla linea di sfiati delle acque reflue, con valutazione costi / benefici, come previsto ai punti 2 e 4 delle decisioni della RTC del 21/12/2021;
DATO ATTO che l’applicazione dei limiti dei cui al decreto n. 72/2021 conseguono all’applicazione delle migliori tecniche disponibili da applicare agli impianti che effettuano la gestione di rifiuti;
RITENUTO che l’entità e la provvisorietà nell’applicazione dei limiti proposti dalla ditta non comportino effetti negativi sull’ambiente o sulla salute umana;
RITENUTO pertanto di modificare, in via temporanea e provvisoria, i limiti di emissione in atmosfera di cui al punto 32 dell’ Allegato A al decreto n. 72/2022, secondo le indicazioni fornite dalla ditta VERITAS S.p.A. nella nota del 5/01/2022;
RITENUTO di fissare la durata della validità dei limiti provvisori di cui sopra in sei mesi, fatta salva un’eventuale proroga da rilasciarsi su motivata istanza del proponente;
RITENUTO infine di fissare i seguenti termini per ottemperare a quanto stabilito ai punti nn. 2 e 4 della RTC del 21/12/2021:
VISTE la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.
VISTO il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. la tabella al punto 32 dell’Allegato A al Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 72 del 24/02/2021 è così sostituita:
Parametro*
LIMITE flusso di massa
LIMITE concentrazione
TABELLA A1 CLASSE III
25 g/h
5 mg/Nm3
benzene
1,2 dicloroetano
vinile cloruro
TABELLA D CLASSE II
100 g/h
20 mg/Nm3
Carbonio tetracloruro
1,1 - dicloroetilene
Diclorometano
1,1,2,2,-tetracloroetano
Tetracloroetilene
Tricloroetilene
Triclorometano(cloroformio)
TABELLA D CLASSE III
2.000 g/h
150 mg/Nm3
Clorobenzene
Cumene(isopropilbenzene)
1,4 - diclorobenzene
1,1 - dicloroetano
Etilbenzene
Stirene
TABELLA D CLASSE IV
3.000 g/h
300 mg/Nm3
Toluene
Xilene
*Riferimento all’Allegato I alla Parte quinta del D.Lgs, n. 152/2006
3. la validità del presente provvedimento, e di conseguenza la modifica al decreto n. 72/2021 di cui al punto precedente, è fissata in 6 (sei) mesi a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore;
4. entro 30 giorni dal ricevimento di questo provvedimento il gestore deve presentare il protocollo di monitoraggio di cui al punto 2 della RTC del 21/12/2021 richiamata in premessa; gli enti di controllo hanno la facoltà di chiedere modifiche al protocollo di monitoraggio proposto dalla ditta;
5. entro 5 mesi dal ricevimento di questo provvedimento il gestore deve presentare gli esiti del monitoraggio di cui al punto precedente e lo studio di fattibilità di cui al punto 4 della RTC del 21/12/2021 richiamata in premessa;
6. è fatto salvo quanto previsto dal Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 72 del 24/02/2021, come già modificato con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 10 del 13/07/2021, non in contrasto con la presente autorizzazione,
7. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta VERITAS S.p.A., al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, ad A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, Dipartimento regionale Rischi tecnologici e fisici e all’Osservatorio Regionale Rifiuti c/o Area Tecnica e Gestionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
9. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Paolo Giandon
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