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Bur n. 71 del 14 giugno 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 104 del 26 maggio 2022

Ditta LA DOLOMITI AMBIENTE SpA, con sede legale in località Maserot 32035 Santa Giustina (BL). Impianto di trattamento meccanico biologico e di recupero della frazione organica dei rifiuti sito in loc. Maserot, nel Comune di Santa Giustina (BL). Riesame dell'Autorizzazione integrata Ambientale sull'installazione nel suo complesso ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si conclude il procedimento di riesame dell'AIA dell'impianto di trattamento meccanico biologico e di recupero della frazione organica dei rifiuti sito in loc. Maserot, nel Comune di Santa Giustina (BL). Contestualmente si dà riscontro alla comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., trasmessa in data 17.02.2022 rif. 189/22 (acquisita al prot. regionale n. 74504 del 17.02.2022).

Il Direttore

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 60 del 27.08.2015 con cui è stata rilasciata alla ditta LA DOLOMITI AMBIENTE S.p.A. (codice fiscale 00878390251) un’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l’impianto di trattamento meccanico biologico e recupero della frazione organica dei rifiuti, ubicato in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL), per il punto 5.3 dell’All. VIII alla parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI il decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 29 del 31.03.2016 con cui sono stati autorizzati gli interventi di potenziamento dell’impianto di combustione del biogas, consistenti nell’installazione di un nuovo gruppo di cogenerazione della portata termica di 264 kW (produzione stimata di circa 100 kW elettrici e 121 kW termici) in aggiunta a quello già esistente, finalizzato a valorizzare il biogas altrimenti bruciato in torcia;

 il decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 31 del 29.03.2017 con cui è stato autorizzato lo spostamento del trattamento del sottovaglio del rifiuto urbano residuo dalla “biocella 4” alla “corsia 1” del capannone BIO e l’installazione di un post-combustore nella linea di scarico dei fumi dei due motori di cogenerazione;

CONSIDERATO che, in conformità al paragrafo 3 dell’art. 21 della direttiva 2010/75/UE, l’art. 29-octies, comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dispone il riesame sull’installazione nel suo complesso, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione, entro quattro anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 108 del 29.11.2018, con cui è stata approvata la nuova modulistica di riferimento per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale;

PRESO ATTO della nota della Regione del Veneto prot. n. 525686 del 10.12.2020 con cui si è avviato il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 60 del 27.08.2015 e ss.mm.ii ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, chiedendo alla Ditta di presentare la documentazione necessaria entro 90 giorni, successivamente prorogata di ulteriori 30 giorni con nota prot. n. 110701 del 09.03.2021;

VISTA la nota prot. n. 325 del 09.04.2021, acquisita al prot. regionale n. 164894 - 164924- 164956 - 164980 del 12.04.2021 con cui la ditta ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 29 – ter, co. 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., gli uffici regionali con nota prot. n. 196314 del 29.04.2021 hanno richiesto il completamento della documentazione al fine di consentire l’avvio del procedimento di riesame dell’autorizzazione;

DATO ATTO che la ditta con nota prot. n. 447/2021 del 26.05.2021, acquisita al prot. regionale n. 245718 del 28.05.2021, ha presentato quanto richiesto;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., prot. n. 259414 del 08.06.2021, con cui si è inoltre proceduto alla pubblicazione e indetta, ai sensi dell’art. 14 e 14-ter della succitata legge e di quanto previsto dall’art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 15.07.2021;

VISTO l’esito della conferenza di servizi del 15.07.2021, il cui verbale, comprensivo della relazione istruttoria presentata dagli uffici regionali durante la riunione e dei pareri pervenuti, è stato trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 348762 del 04.08.2021, con la quale si è fatta formale richiesta di integrazioni;

RILEVATO che la Società, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 271 comma 7-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ha presentato la relazione inerente la sostituzione delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata utilizzate nelle diverse fasi produttive, analizzando la disponibilità di alternative con nota prot. n. 854 del 25.08.2021, acquisita al prot. regionale n. prot. 377928 del 26.08.2021;

RILEVATO che si è svolto un sopralluogo istruttorio dell’impianto in data 23.09.2021;

CONSTATATO che la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica con nota prot. n. 425682 del 28.09.2021, a seguito di istanza della Società, ha concesso proroga per la presentazione delle integrazioni fino al 30.10.2021;

DATO ATTO che la ditta con nota prot. n. 1092 del 29.10.2021, acquisita al prot. regionale n. 500180 e n. 500207 del 29.10.2021, ha presentato le integrazioni richieste;

VISTA la nota prot. n. 527241 del 10.11.2021 con cui si è indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 e 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i., per il giorno 14.12.2021;

PRESO ATTO delle risultanze della conferenza di servizi del 14.12.2021, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota del 31.12.2021 prot. n. 611522, e, in particolare che la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente in ordine al rilascio del riesame del provvedimento di AIA per l’installazione in parola;

RITENUTO di comprendere nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’Allegato IX alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

  • autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del D.Lgs. n. 152/2006;
  • autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RLEVATO che la ditta con nota prot.n. 447 del 26.05.2021, acquisita al prot. regionale n. 245718 del 28.05.2021, ha presentato la relazione sulla verifica di sussistenza della presentazione della relazione di riferimento ai sensi del DM n.95 del 15.04.2019 e sulla base di quanto documentato la ditta ha escluso la necessità di elaborare la relazione di riferimento. L’Autorità di Controllo potrà verificare tale dichiarazione nell’ambito delle attività di controllo IPPC;

CONSIDERATO che l’istruttoria ha positivamente valutato l’applicazione delle migliori tecniche disponibili in relazione alle BAT Conclusions per l’installazione nell’attuale configurazione e pertanto si ritiene adempiuto quanto previsto alla lettera a), comma 3 dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; i limiti alle emissioni in atmosfera sono state fissati in coerenza con i valori limite BAT-AEL previsti alla tabella 6.7 delle BAT;

DATO ATTO che nella succitata seduta della Conferenza di servizi, sono state individuate le concentrazioni di guardia dei parametri ferro e manganese per i monitoraggi ambientali svolti dalla ditta nella rete piezometrica;

VISTA la nota della ditta prot. n. 81/2022 del 24.01.2022, acquisita al prot. regionale n. 64147 del 11.02.2022, e successiva nota prot. n. 175/2022 del 14.02.2022, acquisita al prot. regionale n. 67827 del 14.02.2022, con cui la ditta ha trasmesso la nuova versione del Piano di Monitoraggio e Controllo (Rev 12 del 20.01.2022) e del Piano di Gestione degli Odori (Rev 01 del 11.01.2022), aggiornati ed integrati come richiesto nella conferenza di servizi del 14.12.2021;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli con precisazioni di ARPAV - Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici prot. n. 22249 del 09.03.2022, acquisito al prot. regionale n. 108846 del 09.03.2022 e della Provincia di Belluno prot. n. 6139 del 11.03.2022, acquisito al prot. regionale n. 116235 del 14.03.2022;

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo (Rev.12 del 20.01.2022), aggiornato come definito nella specifica prescrizione, e il Piano di Gestione degli Odori (Rev.01 del 11.01.2022), allegato del Piano di Monitoraggio e Controllo;

VISTA altresì la comunicazione di modifica ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., trasmessa in data 17.02.2022 rif. 189/22 (acquisita al prot. regionale n. 74504 del 17.02.2022) con cui la Società comunica la sostituzione del vaglio di raffinazione del compost grezzo;

CONSIDERATO che questa Amministrazione si è espressa con nota prot. n. 143592 del 29.03.2022 valutando che la modifica proposta non possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana e, viste le modalità operative della vagliatura in esame, al fine di minimizzare il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, ha ritenuto necessario che nel presente provvedimento venga inserita specifica prescrizione sulla gestione dell’area in cui viene effettuata l’attività di vagliatura del compost grezzo;

RILEVATO che con la succitata nota si è richiesto altresì a tutti gli Enti coinvolti eventuali osservazioni a quanto sopra determinato;

VISTO il riscontro pervenuto della Provincia di Belluno prot. n. 8493 del 06.04.2022, acquisito al prot. regionale n. 161618 del 07.04.2022, che non rileva osservazioni in merito alle valutazioni degli uffici regionali;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, che la modifica comunicata con la nota del 17.02.2022 rif. 189/22 non possa configurarsi come sostanziale in quanto non rientra nella fattispecie prevista all’art. 5, comma 1, lett. l-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che il gestore risulta in possesso di regolare certificazione UNI EN ISO 14001:2004;
VISTA la Legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la Decisione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018;

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti nel corso del procedimento di riesame non sono emersi elementi ostativi al rilascio di un nuovo provvedimento di A.I.A. a favore della società La Dolomiti Ambiente Srl che legittimi il proseguo dell’attività svolta nell’istallazione;

RITENUTO di revocare e sostituire con il presente provvedimento l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 60 del 27.08.2015 e modificata con il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 29 del 31.03.2016 e il Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 31 del 29.03.2017

decreta

Termini dell’autorizzazione

1. Alla Ditta LA DOLOMITI AMBIENTE Spa, con sede legale in località Maserot – 32035 Sant Giustina (BL), codice fiscale 00878390251, è rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all’impianto di trattamento meccanico biologico e recupero della frazione organica dei rifiuti, ubicato in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL), catastalmente censito al foglio n. 35 del Comune di Santa Giustina, mapp. n. 72, per l’attività individuata al punto 5.3 dell’All. VIII alla parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.

2. L’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. In ogni caso, il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del presente decreto, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2015.

  • In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, i termini di presentazione per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire della data di rilascio del presente provvedimento.
  • Il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia ed all’ARPAV competenti per territorio, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.
  • Il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.

3. Ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

  • all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  • autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Rifiuti conferibili in impianto, operazioni autorizzate e stoccaggi

4. Le tipologie di rifiuti ammesse in impianto e le relative operazioni effettuabili sono riportate nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale.

5. Con rifermento agli Allegati B e C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., le attività di gestione dei rifiuti che la Ditta è autorizzata ad effettuare sono le seguenti:

Linea 1 – digestione anaerobica e compostaggio:

  • Stoccaggio di rifiuti organici (R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12);
  • Digestione anaerobica e compostaggio (R3: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
  • Recupero di biogas con cogenerazione di energia elettrica e termica (R1: Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia).

Linea 2 – trattamento rifiuto urbano indifferenziato (RSU):

  • Stoccaggio RSU (D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 - R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12);
  • Trattamento preliminare di separazione dei rifiuti metallici, cernita, triturazione e vagliatura (D13: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D13 – R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12);
  • Trattamento aerobico RSU con produzione di biostabilizzato da discarica (D8: Trattamento biologico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12).

6. Le tipologie di rifiuti conferiti in impianto e analogamente, i rifiuti prodotti nelle diverse fasi di lavorazione dovranno essere stoccati nelle apposite aree individuate nell’Allegato B al presente provvedimento.

7. La capacità massima complessiva degli stoccaggi individuati nell’Allegato B al presente provvedimento, dei rifiuti conferiti e dei rifiuti prodotti è pari a 1.992 tonnellate come di seguito ripartita:

  • la capacità massima della fossa FORSU in ingresso dell’impianto è di 250 m3 pari a 450 tonnellate di rifiuti;
  • la capacità massima di deposito della fossa RSU in ingresso (CER 20 03 01 e 20 03 07) è di 1.350 m3 pari a 1.350 tonnellate;
  • la capacità massima del deposito ramaglie (CER 19 12 07 e CER 20 02 01) è di 320 m3 pari a 192 tonnellate;

8. la capacità massima di deposito del compost prodotto (EoW) è di 6.000 m3 pari a 3.600 tonnellate.

Potenzialità dell’impianto

9. Le quantità massime annue di rifiuti trattabili nell’impianto sono pari a:

  • 22.000 t nella sezione di digestione anaerobica e compostaggio della Linea 1;
  • 40.000 t nella sezione di trattamento di RSU della Linea 2.

10. In particolare, le quantità massime trattabili nella Linea 2 (RSU) sono:

  • 14.000 t/anno di messa in riserva di cui all’operazione R13 dell’Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;
  • 26.000 t/anno di deposito preliminare di cui all’operazione D15 dell’Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

11. Le attività di gestione sui rifiuti delle due linee di trattamento (Linea 1 e Linea 2) devono essere svolte nelle aree individuate dall’Allegato C e nel rispetto degli schemi a blocchi riportati nell’Allegato D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Processo di digestione anaerobica e compostaggio – Linea 1

12. Le condizioni operative relative al compostaggio del digestato con altri materiali strutturanti devono rispettare quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2005, nonché il Programma di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato.

13. La Ditta è autorizzata ad effettuare un trattamento a valle del processo di digestione anaerobica della Linea 1 definito “mescolamento” ed è autorizzata ad effettuare la pulizia del sopravaglio di vagliatura finale da film plastici e inerti attraverso un sistema di separazione aeraulico, secondo le specifiche indicate dalla Ditta nella nota prot. n. 1875 del 14.10.2013. 

14. Al fine di ottimizzare l’avvio a trattamento in idonei impianti della frazione liquida del digestato prodotto, è consentita l’effettuazione in loco di attività di “filtropressatura” e di “ispessimento” del digestato liquido.

15. Nel rispetto della capacità di trattamento della Linea 1, è consentita l’effettuazione del processo di biossidazione nelle 4 biocelle statiche sul rifiuto organico in ingresso all’impianto, nel rispetto delle modalità tecniche previste dalla DGR n. 568/2005.

16. Solo in condizioni di disservizio del digestore anaerobico e/o delle 4 biocelle statiche è consentito l’utilizzo temporaneo del capannone BIO per l’effettuazione delle operazioni di biossidazione in cumulo. In tali circostanze, il Gestore è tenuto ad avanzare esplicita richiesta documentata alle Autorità competenti.

Acque meteoriche contaminate e di processo

17. Le acque meteoriche di dilavamento possono essere riutilizzate nel processo di compostaggio e di biostabilizzazione allo scopo di inumidire i cumuli di materiale in lavorazione.

18. La ditta è tenuta ad utilizzare le vasche dedicate alle acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte solo per raccogliere le acque piovane e non per stoccare reflui di diversa natura.

19. La gestione del sistema di raccolta delle acque di prima pioggia dovrà avvenire in modo da garantire, nell’ambito delle 48 ore successive all’ultimo evento piovoso, lo svuotamento delle vasche di raccolta presenti all’interno del sistema di trattamento allo scopo di assicurare un volume disponibile per le successive precipitazioni, come previsto dall’art. 39 comma 4 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque.

20. Il gestore deve garantire una regolare manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque, dando evidenza dell’avvenuta manutenzione con apposita reportistica periodica. L’attività di vagliatura del compost grezzo dovrà essere effettuata nella zona individuata all’Allegato C in cui vengono raccolte e trattate le acque di prima e seconda pioggia e, al termine dell’attività di vagliatura, il gestore dovrà di norma pulire l’area dedicata.

21. Il percolato prodotto dalla Linea 2 di trattamento dei RSU deve essere raccolto in una vasca dedicata e opportunamente smaltito, presso idonei impianti autorizzati.

Acque reflue assimilate alle domestiche e acque meteoriche di seconda pioggia della zona pulita

22. Le acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi e dalle docce della palazzina servizi, ai sensi dell’art. 21 del Piano di Tutela Acque (D.C.R. del 5 novembre 2009, n. 107), devono essere trattate in pozzetto di condesagrassi e vasca Imhoff prima della dispersione nel terreno mediante subirrigazione, ubicata in corrispondenza dei mappali n. 62-72 del foglio n. 35 del Comune di Santa Giustina. L'autorizzazione allo scarico sul suolo di dette acque reflue è rinnovata con il presente provvedimento, se non intervengono variazioni significative della tipologia di sistema di trattamento e più in generale delle caratteristiche dello scarico.

23. La Ditta è tenuta alla verifica periodica e alla manutenzione del sistema di raccolta e scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche, al fine di garantirne la perfetta efficienza.

24. Si prende atto che le acque meteoriche di seconda pioggia, collettate nella zona pulita, sono scaricate sul suolo (punti denominati SP1 e SP2) ai sensi del comma 5 dell’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano id Tutela delle Acque della Regione del Veneto.

25. Deve essere garantita la perfetta tenuta di tutte le strutture atte alla raccolta ed al contenimento del percolato.

Acque sotterranee

26. I controlli analitici sulle acque sotterranee devono essere svolti con frequenza semestrale su tutti i parametri individuati nel piano di monitoraggio e controllo, indipendentemente dal superamento del livello di attenzione per alcuni parametri; la Ditta è tenuta a dare evidenza nelle relazioni periodiche del PMC del perdurare di eventuali parametri superiori ai livelli di attenzione.

Rumore

27. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica del territorio adottato dal Comune di Santa Giustina (BL) ai sensi del DPCM 14 novembre 1997, sia come immissione che come emissione e garantire, altresì, il rispetto dei valori differenziali.

28. Il gestore dovrà assicurare la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli impianti, al fine di garantire i livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifica, anche non sostanziale del ciclo produttivo o delle attrezzature significative, dovrà effettuare una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, in conformità ai criteri stabiliti dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/ rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente esposti, valutando le condizioni di massima rumorosità dell’impianto. Nel caso si rilevassero dei superamenti, il gestore dovrà predisporre e presentare un piano di interventi per il rientro nei limiti, in attuazione delle BAT n. 17 e 18 della Decisione UE n. 2018/1147, in cui si dovrà dare evidenza degli interventi da realizzare e dell’abbattimento atteso, redatto da un tecnico competente di cui all’art. 2 della legge 447/95.

Emissioni

29. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere le emissioni odorigene, assicurare il corretto, costante funzionamento e manutenzione di sistemi di abbattimento e garantendo per i biofiltri il mantenimento dei parametri ottimali riguardo a pH, temperatura, umidità ed efficienza di abbattimento delle sostanze odorigene, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 568 del 2005.

30. Dev’essere garantito il regolare funzionamento del biofiltro curandone la manutenzione e la gestione; devono essere evitati possibili percorsi preferenziali e/o vie di fuga, che possano limitare l’efficienza del biofiltro. Il materiale del riempimento deve essere sempre efficiente e privo di sostanze estranee (es. plastiche e rifiuti). Il biofiltro dovrà essere sottoposto a manutenzione mediante costante integrazione del letto al fine di mantenere l’altezza e garantire quindi i tempi di contatto attraverso lo strato filtrante utili alla rimozione degli odori. Si dovrà inoltre provvedere ad un periodico rivoltamento del letto filtrante, con cadenza almeno annuale. Il letto del biofiltro dovrà essere sostituito con cadenza almeno triennale; tale sostituzione dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo al Comune, Provincia ed ARPAV.

31. Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli scrubber devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti dal PMC approvato.

32. La Ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera nei punti di emissione dei biofiltri indicati nella planimetria allegata al presente provvedimento (Allegato B), nel rispetto dei seguenti valori limite:

PARAMETRI

U. M.

LIMITE (1)

Rif. BATC

Polveri

mg/Nmc

5

BAT 34

Ammoniaca

mg/Nmc

15

-

H2S

mg/Nmc

1.5

-

TVOC

mg/Nmc

40

BAT 34

(1) I valori limite di emissione sono riferiti alle condizioni standard fissate nella Decisione UE 2018/1147

33. La Ditta è autorizzata all’emissione in atmosfera degli effluenti gassosi generati dai due impianti di cogenerazione di recupero del biogas prodotto dalla digestione anaerobica, della potenza elettrica complessiva di 735 kWe, nel punto indicato nella planimetria allegata al presente provvedimento (Allegato B) con i seguenti valori limite (riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume):

PARAMETRI

U. M.

LIMITE

Polveri

mg/Nm3

10

Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)

mg/Nm3

10

Acido Fluoridrico (HF)

mg/Nm3

2

Carbonio Organico Totale (COT)

mg/Nm3

150

Biossidi di Zolfo (SO2)

mg/Nm3

200

Ossidi di Azoto (NOx)

mg/Nm3

450

Monossido di carbonio (CO)

mg/Nm3

500

Idrogeno solforato (H2S)

% vol.

0.5

 

34. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

35. Per quanto riguarda i punti di emissione sopra descritti, la ditta deve effettuare e trasmettere alla Regione del Veneto, Provincia di Belluno e ARPAV, con periodicità annuale le misure di autocontrollo. Tali misurazioni devono essere effettuate secondo le seguenti condizioni:

a. le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante i periodi di normale funzionamento dell’impianto;

b. per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell’Allegato VI alla Parte V del D.lgs. 152/2006;

c. per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di rifiuti utilizzati nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

36. Per le zone di ricevimento, pretrattamento e biossidazione il sistema di aspirazione e trattamento dell'aria a servizio dell’impianto negli ambienti di lavoro chiusi, ove è prevista la presenza di personale, deve rispettare il ricambio d’aria minimo previsto dalla DGR n. 568 del 2005.

37. La ditta dovrà garantire il mantenimento del sistema di aspirazione (che convoglia le emissioni ai sistemi di abbattimento polveri e odori) costantemente in funzione assicurando all’interno della struttura una depressione sufficiente a evitare le fuoriuscite di aria verso l’esterno.

38. I portoni delle aree di lavoro devono essere dotati di apertura/chiusura automatica all’ingresso/uscita dei mezzi.

39. Nel caso in cui siano accertati odori molesti in base alla procedura individuata nel Piano di Gestione degli Odori vigente, il gestore dovrà effettuare su richiesta dell'Autorità Competente un'indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004, per verificare l’entità del disturbo olfattivo sui ricettori individuati. I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione del Veneto, alla Provincia di Belluno, al Comune di Santa Giustina ed ARPAV. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità il gestore dovrà proporre all'Autorità Competente, entro 60 giorni dall’accertamento, le modifiche impiantistiche/gestionali per il superamento delle eventuali problematiche emerse, in accordo con la BAT n. 12 della Decisione UE n. 2018/1147.

40. In adempimento a quanto previsto dalla prescrizione n. 6 del parere della Commissione V.I.A. n. 187 del 12.03.2008, sul percolato prodotto dai biofiltri devono essere condotte con frequenza almeno trimestrale le analisi su pH e conducibilità elettrica.

41. Il percolato in eccesso prodotto dai biofiltri deve essere conferito presso la vasca di stoccaggio del percolato presente in impianto.

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) ed obblighi di comunicazione

42. Per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali dell’impianto il gestore dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato con nota prot. n. 81/2022 del 28.01.2022 (Rev.12 del 20.01.2022), aggiornato come da parere ARPAV prot. n. 22249 del 09.03.2022 e della Provincia di Belluno prot. n. 6139 del 11.03.2022 ovvero:

a. aggiungere nella tabella 1.1.1 “Rifiuti in ingresso” i codici EER 200301 e 200307;

b. modificare nella tabella 1.1.3 “Rifiuti prodotti” la dicitura “Percolato” in “Percolato da Linea 1 (FORSU)” nella colonna “Descrizione del rifiuto”;

c. aggiungere nella tabella 1.1.3 “Rifiuti prodotti” i rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) e il percolato da Linea 2 (RSU); per quest’ultimo rifiuto le altre colonne saranno compilate allo stesso modo del percolato da Linea 1 (FORSU).

43. Il gestore dovrà comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Belluno e ad ARPAV ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; ogni variazione di tipo sostanziale al PMC è soggetta a presa d’atto formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della Provincia di Belluno e di ARPAV;

44. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto e (ove presente) del controllore dovrà essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico.

45. Tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

46. Il Gestore dell’impianto deve inviare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Belluno, al Comune di Santa Giustina e ad ARPAV, entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell’attività dell’anno precedente costituito da:

a. un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV contenente i dati previsti dalle tabelle del “Piano di Monitoraggio e Controllo” ossia quelli per i quali è previsto il 'Reporting';

b. una relazione di commento dei dati dell’anno in questione e i risultati del monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. Nella relazione dovrà essere riportato un giudizio sintetico ed in maniera esplicita il rispetto o meno della normativa e delle prescrizioni autorizzative e delle condizioni di normalità sulla gestione dell'impianto e delle matrici ambientali. La relazione annuale dovrà contenere anche una relazione non tecnica volta a fornire un'ampia e corretta divulgazione dei principali dati informativi.

47. In occasione dell’effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC sulle matrici emissioni in atmosfera, acque e rumore, la ditta deve comunicare ad ARPAV ed alla Provincia di Belluno, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili.

48. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nell’arco della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale la frequenza delle attività ispettive di ARPAV con oneri a carico del gestore sarà definita in base al piano di ispezione ambientale regionale emanato periodicamente ai sensi del comma 11-bis del succitato articolo.

49. A seguito della presentazione da parte della Ditta della relazione ai sensi dell’art. 271 comma 7-bis del D.lgs 152/2006 e s.m.i., ogni cinque anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, ovvero secondo le modifiche normative sopravenienti, il gestore dovrà presentare all’Autorità Competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze richiamate nel succitato articolo del D.lgs n.152/2006 e s.m.i..

Prescrizioni gestionali

50. Tenuto conto che eccezionalmente i rifiuti destinati allo smaltimento possono presentare alcune frazioni avviabili ad impianti di recupero e riciclaggio, quali ad esempio i metalli, nel rispetto dei principi generali della normativa ambientale sulla gerarchia dei rifiuti e in particolare dall’art. 179, comma 1 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., richiamando inoltre gli indirizzi della circolare del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio prot. n. 155487 del 17.04.2019, è consentito effettuare attività di selezione e cernita di dette frazioni per avviarle a operazioni di recupero.

51. Ogni sezione impiantistica deve essere sottoposta ad adeguata pulizia in modo tale da evitare possibili danni per la salute degli operatori e l’ambiente.

52. Durante l’esercizio dell’impianto, oltre a provvedere alla normale manutenzione ed efficienza del sistema di abbattimento delle emissioni, il gestore dovrà attuare ogni forma precauzionale in materia di sicurezza e di igiene ambientale al fine di scongiurare ogni possibilità di danno all’uomo e all’ambiente.

53. La Ditta è tenuta a prestare particolare attenzione alle fasi di carico e scarico dei rifiuti operate dai diversi soggetti conferitori mediante la presenza di propri addetti ed è tenuta a garantire una costante pulizia dei capannoni e delle aree interessate da tali attività al fine di migliorare la qualità complessiva della gestione dell’impianto.

54. La Ditta è tenuta a verificare l’integrità della pavimentazione dei piazzali, ivi compresa quella delle aree di stoccaggio del materiale ligneo-cellulosico, garantendo il mantenimento di adeguate pendenze e provvedendo, laddove necessario, a sistemare le discontinuità e le sconnessioni causate dal passaggio dei mezzi.

55. L’area dell’impianto di trattamento deve essere completamente recintata e gli accessi devono essere controllati e al di fuori dell’orario di lavoro devono essere tenuti sempre chiusi.

56. In termini di consumi energetici la Ditta dovrà seguire le buone pratiche relative all'uso efficiente dell'energia evitando sprechi e monitorando i consumi nel piano di monitoraggio e controllo. Per quanto attiene i consumi idrici dovrà essere garantita l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua evitando sprechi, mettendo in atto le buone pratiche gestionali.

Garanzie finanziarie

57. La Ditta è tenuta ad adeguare le garanzie finanziarie in essere estendendole ai contenuti del presente provvedimento con la regolarizzazione e la contestuale trasmissione alla Provincia di Belluno della documentazione attestante l’avvenuta estensione, entro 90 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento. Va da sé che, trascorso inutilmente il termine su indicato, l’autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa fino all’avvenuta regolarizzazione.

58. Ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 2721 del 29/12/2014, le garanzie finanziarie devono avere una durata non inferiore a 3 anni. Nel caso di polizze con durata inferiore a quella di validità del presente atto la Ditta è tenuta a procedere con il rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza delle garanzie prestate. Anche in questo caso, trascorso inutilmente il termine indicato alla precedente prescrizione, l’autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa, senza ulteriore preventiva comunicazione da parte della Regione del Veneto.

59. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, la Ditta è tenuta - entro il termine di 90 giorni dalla decadenza della certificazione stessa, salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito - ad adeguare l’importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la prevista riduzione. Rimane sottinteso che trascorso inutilmente il termine indicato l’autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa.

60. La Ditta è autorizzata ad esercire l’impianto solo se in possesso di una regolare polizza RC inquinamento stipulata in conformità alla vigente normativa regionale in materia. L’attestazione dell’avvenuto rinnovo della polizza RC inquinamento da parte della Ditta deve essere presentata alla Provincia di Belluno entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa. La mancata regolarità della polizza RC inquinamento e/o la carenza del rinnovo comportano la sospensione dell’autorizzazione integrata ambientale.

Ulteriori prescrizioni

61. Ai sensi dell’art. 29-nonies del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia e all’ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell’installazione ovvero modifiche progettuali dell’installazione, così come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo Titolo.

62. Il gestore dell’installazione deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAV eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente ai sensi dell’art. 29-undecies del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dell’art. 29-decies, comma 3, punto c), motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore è tenuto ad adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone gli Enti sopraindicati. Analoga comunicazione è data non appena ripristinata la completa funzionalità dell’impianto.

63. Qualora gli inconvenienti o incidenti o il superamento dei limiti prescritti, di cui al precedente punto, possano in qualche modo arrecare pregiudizio alla salute, la ditta è tenuta a sospende l'esercizio dell'attività o della sezione impiantistica interessata dalla non conformità, fino al ripristino delle condizioni normali di esercizio. Analoga comunicazione è data non appena ripristinata la completa funzionalità dell’impianto.

64. Il Gestore dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Prima della fase di chiusura definitiva dell’attività il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell’attività stessa, presentare a Regione, Provincia, ARPAV e al Comune di Santa Giustina un piano di dismissione del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione. Il piano dovrà:

  • identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all’attività di chiusura;
  • programmare le attività di chiusura dell’impianto comprensive di crono programma relativo allo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell’insediamento;
  • identificare eventuali parti dell’impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento, motivandone la loro presenza e l’eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
  • verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all’atto di predisposizione del piano di dismissione/ smantellamento dell’impianto;
  • indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

65. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà attuare i contenuti del piano di sicurezza redatto ai sensi dell’art. 22 c. 2, lett. d) della L. R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L. R. n. 3/2000.

66. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell’U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.

67. La ditta è tenuta ad affidare la gestione dell’istallazione a personale adeguatamente preparato ed è tenuta a garantire un’adeguata informazione e formazione del personale operante, sulla gestione delle emergenze ambientali e naturalistiche dell’area di cantiere, così da evitare comportamenti scorretti.

68. Il presente provvedimento revoca e sostituisce il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 60 del 27.08.2015, il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 29 del 31.03.2016 e il Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 31 del 29.03.2017.

69. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta LA DOLOMITI AMBIENTE SpA, con sede legale in località Maserot – 32035 Santa Giustina (BL), alla Provincia di Belluno, al Comune di S. Giustina (BL) e ad ARPAV.

70. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

71. In generale, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

72. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

104_Allegato_A_DDR_104_26-05-2022_477988.pdf
104_Allegato_B_DDR_104_26-05-2022_477988.pdf
104_Allegato_C_DDR_104_26-05-2022_477988.pdf
104_Allegato_D_DDR_104_26-05-2022_477988.pdf

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