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Bur n. 65 del 27 maggio 2022


Materia: Appalti

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 72 del 13 maggio 2022

Appalto per l'acquisizione di servizi di fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un destination management system (DMS) della durata di 60 mesi, tramite procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. CIG n. 8981974F69, CUI S80007580279202000139. Nomina Collaudatore e assistente al Direttore dell'esecuzione.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento, nel contratto per l'acquisto di servizi di fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un destination management system (DMS) della durata di 60 mesi, CIG 8981974F69, affida al dott. Alex Danieli l'espletamento delle attività di verifica di conformità del contratto e nomina il dott. Delio Brentan assistente al Direttore dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018 n. 49.

Il Direttore

Premesso che:

- con D.D.R. n. 168 del 23/11/2021 della Direzione ICT e Agenda Digitale veniva indetta una procedura di acquisto aperta telematica sopra soglia comunitaria, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’acquisto dei servizi di fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un destination management system (DMS) della durata di 60 mesi, dando atto che la stessa recava codice CIG 8981974F69, con un importo a base d’asta di Euro 570.000,00 iva esclusa, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- con D.D.R. n. 36 del 03/03/2022 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, la suddetta procedura di acquisto CIG 8981974F69 veniva aggiudicata in favore del Raggruppamento Temporaneo costituito tra le società Feratel Media Technologies AG (mandataria), con sede legale in Innsbruck (Austria), Maria-Theresienstr n. 8, P. iva ATU35402006, e Feratel Media Technologies S.r.l. (mandante), con sede legale in Bolzano, Viale della Stazione n. 5, C.F. /P.I. 01524200225, per l’importo di Euro 510.000,00 iva esclusa;

- il contratto CIG 8981974F69, dell’importo di Euro 510.000,00 iva esclusa, firmato dall’Amministrazione, è stato, poi, inviato al fornitore in data 09/03/2022. Il sopracitato contratto ha durata di 60 mesi a decorrere dal 09/03/2022.

Visto:

- l’art. 102, comma 2, primo parte, del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che: “I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali”;

- l’art. 102, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2;

- l’art. 216, comma 16 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che “Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

- l’art. 215, comma 1 del D.P.R n. 207/2010 che stabilisce che: “Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del codice”;

- l’art. 120, comma 2 bis del Dlgs n. 163/2006 che stabilisce che “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’affidamento dell’incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l’incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell’interessato e da ogni altro elemento in possesso dell’amministrazione”.

Visto altresì:

- l’articolo 216, comma 7, del D.P.R. 207/2010, secondo cui non possono essere affidati incarichi di collaudo:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;

b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;

c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;

d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;

e) a soggetti che hanno espletato le attività di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice.

- l’art. 102, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;

b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;

c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;

d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;

d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

Atteso, inoltre, che:

- l’art. 16, quarto comma, D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 prevede che “ai sensi dell’articolo 101, comma 6 -bis , e dell’articolo 111, comma 2, del codice, la stazione appaltante per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, così come individuati nelle linee guida adottate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del codice, su indicazione del direttore dell’esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all’articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell’esecuzione nell’ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26”;

- l’art. 101, comma 6 bis, D.Lgs. 50/2016 dispone che “per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto”;

- l’art. 111, commi 1 e 2, del D lgs. 2016 prevedono che “con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono individuate le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il regolamento di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuati compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista”;

- l’art. 216, comma 27-octies, del D.L.gs. 50/2016 stabilisce che “Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;

c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;

d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;

f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;

g) collaudo e verifica di conformità;

h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;

i) lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”.

Ritenuto, quindi, di:

- affidare l’espletamento delle attività di verifica di conformità, anche in corso, del Contratto CIG 8981974F69 al dott. Alex Danieli, dipendente regionale, in possesso di comprovata e pluriennale esperienza nel settore informatico, come si desume dal curriculum pubblicato sul sito regionale;

- nominare, nel Contratto CIG 8981974F69, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018 n. 49, il dott. Delio Brentan, titolare della P.O. Sistemi digitali Area Territorio e Portali regionali della Direzione ICT e Agenda Digitale, assistente con la funzione di direttore operativo al fine collaborare con il Direttore dell’esecuzione nel verificare che le prestazioni siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali nonché coadiuvare il Direttore stesso nell’ambito delle funzioni di cui agli articoli dal 18 a 26 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018 n. 49.

Viste le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di astensione prevista dalla normativa vigente rese dal dott. Alex Danieli e dal dott. Delio Brentan in relazione al Contratto CIG 8981974F69 e acquisite al fascicolo della procedura di gara;

Dato atto che il compenso spettante per le attività di collaudo e di assistente al DEC è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO

- VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. nuovo Codice Appalti);

- VISTO il D.Lgs n. 163/2006;

- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. in materia di “Amministrazione trasparente”;

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonché la Legge Regionale n. 1/2011;

- VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;

- VISTI il D.D.R. n. 168 del 23/11/2021 ed il D.D.R. n. 36 del 03/03/2022 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale e relativi allegati;

- VISTO il contratto CIG 8981974F69;

decreta

  1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di affidare l’espletamento delle attività di verifica di conformità, anche in corso, del Contratto CIG 8981974F69 al dott. Alex Danieli, dipendente regionale, in possesso di comprovata esperienza nel settore;
  3. di nominare, nel Contratto CIG 8981974F69, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018 n. 49, il dott. Delio Brentan, titolare della P.O. Sistemi digitali Area Territorio e Portali regionali della Direzione ICT e Agenda Digitale, assistente con la funzione di direttore operativo al fine collaborare con il Direttore dell’esecuzione nel verificare che le prestazioni siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali nonché coadiuvare il Direttore stesso nell’ambito delle funzioni di cui agli articoli dal 18 a 26 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018 n. 49;
  4. di dare atto che il compenso spettante per le attività di collaudo e di assistente al DEC è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016;
  5. di trasmettere il presente decreto al dott. Alex Danieli ed al dott. Delio Brentan, unitamente a tutta la documentazione prevista dall’art. 217 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto compatibile;
  6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
  7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Idelfo Borgo

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