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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 32 del 20 aprile 2022
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. Revamping inceneritore stabilimento FIS di Lonigo. Comune di localizzazione: Lonigo (VI). Comune interessato: Montebello Vicentino (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto presentato da F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A., per il Revamping dell'inceneritore dello stabilimento FIS di Lonigo, sito nel Comune di Lonigo (VI).
Il Direttore
VISTA la Dir. n. 2011/92/UE del 13/12/2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26 marzo 1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. (P.IVA 01712670247), con sede legale in Montecchio Maggiore (VI) – Viale Milano n. 26, pervenuta a questa Amministrazione in data 19.01.2022 ed acquisita agli atti con note prot. n. 26167, n. 26203, 26214, 26225, 26244, 26264, 26280, 26334 e 26350 del 20.01.2022;
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”, dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota prot. n. 38204 del 27.01.2022 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati, di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 09.02.2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
PRESO ATTO che presso lo stabilimento FIS di Lonigo sono presenti due attività di cui all’Allegato VIII della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, di cui una prevalente (punto 4.5 Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi) ed una tecnicamente connessa alla prima (punto 5.2 Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno);
CONSIDERATO che l’impianto di cui si tratta ad oggi risulta autorizzato mediante Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Vicenza con propria Determina Dirigenziale n. 1733 del 14.12.2021;
CONSIDERATO che l’istanza è finalizzata alla realizzazione del revamping dell’impianto di incenerimento, mediante sostituzione dell’attuale sistema di combustione e di recupero termico, aggiornandolo con le migliori tecnologie attualmente disponibili, ed al potenziamento dell’attuale linea di trattamento fumi, implementandola con uno stadio di abbattimento degli ossidi di azoto;
CONSIDERATO che il progetto non prevede alcuna modifica sui quantitativi e sulle tipologie di rifiuti già autorizzati al trattamento;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato, né pareri;
VISTO il parere endoprocedimentale in materia di VIncA acquisito agli atti con nota prot. n. 150559 del 01.04.2022;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 06.04.2022, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione e di seguito riportate:
TENUTO CONTO della normativa vigente in materia;
VISTI lo Studio Preliminare Ambientale e gli elaborati tecnici allegati;
VALUTATI le caratteristiche del progetto e gli impatti potenziali sulle componenti: Atmosfera, Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Rifiuti, Flora, fauna ed ecosistemi, Rumore e vibrazioni, Radiazioni ionizzanti, Paesaggio, Traffico e viabilità, Energia;
TENUTO CONTO che il progetto non rientra tra i siti della Rete Natura 2000;
TENUTO CONTO del parere in materia di valutazione di incidenza ambientale;
DATO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato, né pareri;
CONSIDERATO che il progetto non prevede alcuna modifica sui quantitativi e sulle tipologie di rifiuti già autorizzate al trattamento;
CONSIDERATO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, fatte salve eventuali diverse prescrizioni sotto specificate;
DATO ATTO che lo stabilimento in parola rientra tra quelli sottoposti agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 105/2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), ai fini della realizzazione delle modifiche in progetto, il Proponente dovrà assolvere gli eventuali adempimenti previsti dal succitato decreto.
CONSIDERATO che, sulla base di quanto dichiarato dal proponente, le soglie individuate per i limiti di emissione si basano sull’allegato l al titolo III bis alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e, ove previsti, sui valori massimi BAT-AEL fissati dalla linea guida recante i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento di rifiuti.
PRRESO ATTO che i BAT-AEL per l’incenerimento di rifiuti sono per NH3 di 2-10 mg/Nm3, sia per impianto nuovo che esistente, e per NOx, espresso come NO2, di 50-150 mg/Nm3 per impianto esistente, con limite superiore 180 mg/Nm3 se non applicabile il sistema SCR, e di 50-120 mg/Nm3 per impianto nuovo.
PRESO ATTO che i limiti di emissione attualmente autorizzati in AIA per l’impianto sono di 180 mg/Nm3 per NOx, espressi come NO2, e di 5 mg/Nm3 per NH3.
CONSIDERATO che le modifiche impiantistiche prevedono l’installazione di un sistema di abbattimento DeNOx catalitico (SCR) e che il proponente dichiara che il sistema in progetto sarà in grado di raggiungere prestazioni in emissione, espresse come media giorno, pari a 3 mg/Nm3 per NH3 e pari a 70 mg/Nm3 per NOx, espressi come NO2.
RITENUTO inoltre, che i limiti di AIA, in particolare per NOx e NH3, dovranno essere rivalutati anche in riferimento ai BAT-AEL in seguito alle modifiche impiantistiche previste da progetto.
CONSIDERATO che, come dichiarato nella documentazione, “le portate massime dei fumi a camino rimarranno invariate. (…) la linea trattamento fumi opererà in condizioni di portata nominale analoghe a quelle attuali e che i livelli di concentrazione di inquinanti nei fumi si manterranno al più pari ai livelli attualmente previsti”, e che pertanto si concorda con la conclusione del proponente, ovvero che “nelle condizioni di esercizio a saturazione della capacità nominale, non varierà il quadro emissivo dell’impianto”. In particolare, per quanto riguarda NOx e NH3, considerando la possibilità dichiarata dal proponente di raggiungere prestazioni in emissione migliori, si prospetta una diminuzione dei flussi di massa di inquinanti immessi in atmosfera, rispetto a quanto attualmente autorizzato.
RITENUTO che il Proponente dovrà comunque garantire l’invarianza della portata a camino rispetto a quanto attualmente autorizzato, a seguito del potenziamento della linea di trattamento fumi.
CONSIDERATO che il proponente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, dovrà chiarire se l’opera in oggetto comprende l’installazione di un impianto di illuminazione esterna. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare o modificare l’impianto, dovrà aggiornare i documenti attestanti la conformità e il rispetto della Legge Regionale 17/2009 e delle normative in materia, quali certificati e schede tecniche dei prodotti usati, dati fotometrici dei corpi illuminanti, indicazioni di posa, dichiarazione di conformità e quanto altro possa servire per meglio dettagliare gli interventi illuminotecnici, secondo le Linee Guida Arpav reperibili al seguente link: https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1/.
CONSIDERATO che l’impatto acustico dello stabilimento della ditta FIS di Lonigo era già stato valutato positivamente in ambito di rinnovo del procedimento AIA nel 2019.
CONSIDERATO che, seppur concordando con la dichiarazione del proponente che “la sostituzione di unità impiantistiche vetuste contribuirà in generale al contenimento delle emissioni sonore tenendo conto che le nuove apparecchiature risponderanno a standard tecnologici più avanzati”, in mancanza di dati approfonditi relativamente al potenziale impatto acustico delle nuove apparecchiature, dovrà essere previsto nell’ambito dell’AIA, che al termine dei lavori di ammodernamento il proponente effettui una valutazione di impatto acustico a conferma del rispetto dei limiti massimi di rumore, ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008.
RITENUTO che, dichiarando il proponente nello Studio Preliminare Ambientale che il forno lavorerà in condizioni di temperatura di 850°C, si esclude la possibilità di poter trattare rifiuti con contenuto di cloro superiore all’1%, che richiederebbero, come previsto dall’art. 237-octies c.5, il raggiungimento della temperatura di 1100°C per almeno 2 secondi. Pertanto si richiamano le prescrizioni n. 38, 43 e 52 previste dall’AIA vigente (determina n. 1733 del 14/12/2021), che dovranno essere riprese nella revisione dell’AIA a seguito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.
VISTO che nella valutazione degli impatti di progetto per l’ambiente idrico la ditta prevede un consistente decremento della portata degli scarichi, in particolare di quelli derivanti dalla torre di lavaggio.
RITENUTO che, ai fini del rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale, il Proponente presenti alla Autorità competente documentazione tecnica volta ad attestare che sia mantenuta inalterata la capacità depurativa dello scrubber, a fronte della prospettata diminuzione della sua portata di scarico.
PRESO ATTO che le caratteristiche dei reflui acquosi provenienti dal sistema di scarico a fondo bagnato delle ceneri (deslagger) saranno analoghe a quelle delle acque reflue da abbattimento fumi, gli stessi dovranno essere trattati nella sezione chimico-fisica di trattamento utilizzata per la depurazione delle acque reflue da abbattimento fumi.
VISTO che il trattamento delle emissioni ad umido, ancorché nel progetto non vengano segnalate modifiche impiantistiche, dovrà rispettare le BAT n. 32, 33 e 34.
EVIDENZIATO che secondo quanto previsto dall’art. 237–quattuordecies, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 e in accordo con la BAT n. 3 della Decisione UE n. 2019/2010, il Proponente dovrà dare indicazione, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla modifica impiantistica, del punto in cui deve essere garantito il rispetto della temperatura minima di 850°C per 2 secondi.
RICHIAMATO l’art. 208, c. 11-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 che indica che: “Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili”. Tali indicazioni si riferiscono ai requisiti minimi che deve avere un impianto di incenerimento tenendo conto dei riferimenti tecnici stabiliti dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Conclusioni sulle BAT), che nel caso degli inceneritori sono rappresentate dalla Decisione (UE) 2019/2010.
RILEVATO che l’efficienza energetica dell’inceneritore dovrà pertanto conformarsi, nello specifico, alle BAT 2 e BAT 20 della Decisione di cui al paragrafo precedente, in cui sono definite le modalità per determinare “l’efficienza elettrica lorda, l’efficienza energetica lorda o il rendimento della caldaia dell’impianto di incenerimento” ed ai livelli di riferimento (BAT-AEEL).
RITENUTO che la verifica di cui al paragrafo precedente debba essere effettuata preventivamente dal proponente e presentata ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla modifica impiantistica. Nello specifico, tale valutazione dovrà essere condotta in prima battuta sulla base dei dati di progetto dell’impianto ed eventualmente successivamente verificata dopo l’installazione dell’impianto.
VALUTATO pertanto che tutto quanto sopra indicato sia tenuto in debito conto dall’Ente preposto, nella successiva fase di rilascio dell’autorizzazione (AIA) alla realizzazione dell’intervento.
VISTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., all’unanimità dei presenti nella seduta del 06.04.2022, ha espresso parere favorevole all’esclusione progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi;
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 06.04.2022, sono state approvate seduta stante;
decreta
Luigi Masia
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