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Bur n. 53 del 26 aprile 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 30 del 14 aprile 2022

HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. Inserimento nuovi CER impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi Padova, Corso Stati Uniti 5/A. Comune di localizzazione: Padova (PD). Verifica di Assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 come da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione procedura VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, l'adozione del provvedimento di esclusione dal procedimento di VIA per il progetto relativo alla realizzazione dell'inserimento nuovi CER impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi Padova, Corso Stati Uniti 5/A, situato nel Comune di Padova, per il quale la società Herambiente Servizi Industriali S.r.l. ha attivato la procedura di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza presentata da Herambiente Servizi Industriali S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 553348 del 25/11/2021.
- Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 26/01/2022. Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 06/04/2022.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’impianto in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 7, lettera z.a), denominata “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e l’intervento oggetto dell’istanza si riferisce ad un progetto di cui all’allegato IV, punto 8, lettera t), denominato “modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato III)”;

VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. (C.F e P.IVA 03819031208), con sede legale in viale C. Berti Pichat, 24, a Bologna (BO), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa VIA con nota n. 553348 del 25/11/2021;

CONSIDERATO che il progetto riguarda l’inserimento di nuovi codici CER di rifiuti pericolosi nell’impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi localizzato a Padova in Corso stati uniti 5/A, con riferimento alle classi merceologiche già autorizzate;

PRESO ATTO che il progetto in oggetto è stato sottoposto a valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la quale si è conclusa con nota n. 368878 del 19/08/2021, nella quale si comunica al proponente che la proposta progettuale di cui all’oggetto deve essere sottoposta a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA;

PRESO ATTO che HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. gestisce l’impianto di cui trattasi, in virtù dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Veneto con D.S.R.A.T. n. 109 del 30/12/2010, successivamente modificato con Decreto n. 40 del 19/06/2012, n. 81 del 20/09/2017 e n. 4 del 06/07/2021;

VISTA la nota n. 563607 del 01/12/2021 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 07/12/2021 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che con nota n. 594294 del 21/12/2021 i competenti Uffici della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare hanno comunicato che il procedimento di riesame ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con valenza di rinnovo avviato con la nota prot. reg. n. 390464 del 06/09/2021 è sospeso a partire dal ricevimento dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA […] in attesa degli esiti della stessa procedura tutt’ora in itinere;

CONSIDERATO che in data 26/01/2022 si è tenuta la discussione del progetto in oggetto e il Comitato Tecnico Regionale, sulla base delle risultanze della relazione tecnica predisposta dal gruppo istruttorio ha ritenuto di richiedere al proponente alcune integrazioni alla documentazione depositata;

VISTA la nota n. 40061 del 28/01/2022 con la quale, sulla base delle risultanze del Comitato Tecnico regionale VIA, sono state richieste al proponente alcune integrazioni alla documentazione depositata;

VISTA la nota n. 42900 del 31/01/2022 con la quale HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. “con riferimento al procedimento in oggetto ed alla nota della Regione Veneto prot. n. 40061 del 28/01/2022 […] richiede ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste per un tempo pari a 45 giorni (fino al 14/03/2022)”;

CONSIDERATO che con nota n. 46499 del 01/02/2022, i competenti Uffici della U.O. VIA hanno comunicato l’accoglimento della richiesta di sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste;

VISTA la nota n. 119379 del 15/03/2022 con cui il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con la succitata nota n. 40061 del 28/01/2022;

VISTA la nota n. 121831 del 16/03/2022, con la quale si comunica agli enti interessati la riapertura dei termini del procedimento, l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito regionale, e la richiesta del proprio parere, per quanto di competenza, in merito a quanto trasmesso;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di valutazione prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 al punto b.23), e la relativa relazione tecnica;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., non risultano pervenute osservazioni;

VISTA la nota n. 150688 del 01/04/2022 con la quale la Direzioni Valutazioni Ambientali, supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 06/04/2022 predisposta dall’U.O. V.I.A., dalla Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica, dall’ARPAV e da Veneto Acque S.p.A., agli atti dell’amministrazione regionale;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 06/04/2022, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

Vista la normativa vigente;

Considerato che il progetto proposto da Herambiente Servizi Industriali S.r.l. riguarda l’introduzione di nuovi codici CER di rifiuti pericolosi gestibili in impianto con riferimento alle classi merceologiche già autorizzate;

Considerato che Herambiente Servizi Industriali S.r.l. dirige l’impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, in virtù dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Veneto con D.S.R.A.T. n. 109 del 30/12/2010 successivamente modificato con Decreto n. 40 del 19/06/2012, n. 81 del 20/09/2017 e n. 4 del 06/07/2021;

Considerato che è attualmente in corso di riesame l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui sopra, e che tale procedimento è stato sospeso, con nota n. 594294 del 02/12/2021, in attesa degli esiti della procedura di cui trattasi;

Considerato che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento, il gruppo istruttorio ha valutato positivamente la conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

Preso atto che la modifica proposta prevede l’introduzione di codici EER con caratteristiche merceologiche analoghe e compatibili con le tipologie di rifiuti già autorizzate ma aventi, per provenienza e/o per scelte di classificazione adottate dai rispettivi produttori, codici identificativi non previsti nell’elenco dei EER autorizzati per l’impianto in oggetto;

Preso atto che le modifiche proposte non prevedono l’inserimento di nuove categorie merceologiche di rifiuti o lo svolgimento di operazioni diverse da quelle già autorizzate e non comporteranno alcuna variazione della capacità complessiva di stoccaggio e trattamento dell’impianto;

Preso atto che il proponente stima che la possibilità di ricevere nuove tipologie di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, potrà comportare un incremento dei rifiuti in ingresso pari a circa il 15%;

Preso atto che l’impianto è autorizzato allo svolgimento delle operazioni D13, D14, D15, R12 e R13 di cui agli Allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Preso atto che:

  • i rifiuti vengono gestiti senza intaccare l’imballo primario durante le eventuali lavorazioni da eseguirsi nella gestione logistica dei rifiuti stessi;
  • i soli rifiuti gestiti sfusi sono riconducibili ad esempio a RAEE, bombolette tipo spray ed estintori, accumulatori e pile, plastica e legno, e vengono gestiti tramite l’utilizzo di contenitori, ceste, cassoni o bancali;
  • le operazioni di cernita/accorpamento per tutti i rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche finalizzate all’ottimizzazione dei trasporti in uscita sia da un punto di vista logistico che di sicurezza, riguarderanno solamente operazioni di ricondizionamento che non interessano l’imballo primario che contiene il rifiuto che ne è a contatto;
  • le operazioni di selezione e cernita manuale vengono preliminarmente effettuate attraverso una verifica visiva del rifiuto; qualora siano presenti frazioni merceologiche facilmente distinguibili, queste verranno separate dando origine a nuovi rifiuti con nuovi codici EER;
  • nelle operazioni di selezione e cernita manuale è possibile separare i sovraimballi, i quali costituiscono beni riutilizzabili all’interno del centro, o cedibili a terzi come materiali da riutilizzare; tale operazione non sarà svolta per gli imballaggi primari contenenti rifiuti liquidi, solidi polverulenti e fangosi;

Preso atto che il rifiuto 080317* verrà conferito in cartucce integre entro scatole di cartone il tutto contenuto entro big-bag e/o impilate su bancale regettato con film estensibile per essere stoccato in area A opportunamente segnalata;

Considerato che il proponente dichiara che le cartucce contenenti toner sono di tipo ermetico e non vengono aperte per essere manipolate;

Preso atto che tutti i rifiuti liquidi in ingresso all’impianto vengono conferiti in contenitori sigillati e a tenuta, che alcuni rifiuti della categoria oli se conferiti in contenitori a tenuta di piccola dimensione vengono travasati/svuotati in un contenitore più capiente posizionato all’interno di opportuna vasca di contenimento e che tale operazione avviene all’interno dell’area D dotata di bacino di contenimento;

Considerato che, nel caso in cui vi fosse un aumento dei rifiuti che comportano un travaso, nella revisione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere valutato un eventuale sistema di aspirazione localizzata;

Preso atto che presso l’impianto HASI non vengono svolti particolari trattamenti comportanti emissioni, né sono presenti particolari atmosfere all’interno del capannone che richiedano la presenza di sistemi di aspirazione;

Preso atto che non vengono svolte attività tali da generare emissioni diffuse in atmosfera, né vengono impiegate apparecchiature per il trattamento dei rifiuti da cui possano derivare emissioni;

Preso atto che non essendo previste modifiche alle modalità di gestione dei rifiuti, il proponente non ritiene necessario implementare alcun sistema di aspirazione;

Considerato inoltre che negli ultimi anni non sono giunte segnalazioni relativamente a molestie olfattive riconducibili all’attività di trattamento rifiuti svolta all’interno dell’impianto in oggetto;

Preso atto che le attività di trattamento svolte non richiedono l’utilizzo d’acqua, che l’impianto non presenta scarichi di acque di processo e che gli unici reflui presenti sono costituiti dalle acque meteoriche di dilavamento derivanti dai piazzali esterni, non adibiti ad attività di deposito o di lavorazione, e delle superfici scolanti costituite da tettoie e dai capannoni presenti in impianto;

Preso atto che l’area dell’impianto risulta localizzata all’interno di un’area industriale e a sua volta risulta allocata all’interno di un’area di proprietà di AcegasApsAmga S.p.A.;

Preso atto che il flusso idrico derivato dalla regimazione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali convogliate al punto di scarico idrico S1, a seguito della ridefinizione del perimetro del Sito di Corso Stati Uniti 5/A di pertinenza di HASI S.r.l., viene escluso dallo stesso e la sua titolarità e responsabilità passa in capo ad AcegasApsAmga S.p.A., in quanto proprietaria del sito;

Considerato che in fase autorizzativa la Ditta dovrà fornire nel PMC/PGO l’aggiornamento:

  • delle procedure in caso di travaso e movimentazione dei nuovi CER (in particolare i rifiuti liquidi) da cui risulti il rispetto delle norme di sicurezza sia per evitare sversamenti, sia eventuali emissioni;
  • delle procedure di intervento (compresa di disponibilità di materiali assorbenti) in caso di sversamenti accidentali.

Considerato che in fase autorizzativa la modifica oggetto di tale procedimento deve essere valutata all’interno della pratica antincendio, ovvero dovrà essere valutata l’assenza di incremento di pericolosità in termini antincendio tra situazione autorizzata e di progetto;

Ritenuto altresì che, visto l’aumento stimato del traffico conseguente all’aumento di rifiuti conferibili annualmente in impianto, sia previsto nell’atto autorizzativo che, al fine di limitare le emissioni in atmosfera, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi propri di trasporto rifiuti, sia da privilegiare l’acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5;

Vista inoltre la nota n. 147970 del 31/03/2022 con la quale il Comune di Padova ritiene che il proponente non abbia risposto alle richieste di integrazioni trasmesse con nota n. 40061 del 28/01/2022, e avanzate dallo stesso con nota n. 451413 del 08/10/2021, registrata al protocollo regionale con n. 457213 del 12/10/2021;

Rilevato che le suindicate richieste di integrazioni del 08/10/2021 (n.d.r. pervenute ben prima della presentazione dell’istanza di verifica di assoggettabilità), sono state trasmesse dal Comune all’interno del procedimento, tuttora in corso, di revisione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

Ritenuto pertanto che tali richieste di integrazioni debbano essere approfondite nell’ambito del procedimento all’interno del quale sono state formulate, e che la mancanza di queste informazioni nel procedimento in essere non comporti alcuna modifica nelle valutazioni effettuate dal gruppo istruttorio;

Considerato ad ogni buon conto che gli aspetti sollevati dal Comune di Padova saranno tenuti in debita considerazione nel provvedimento di revisione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

Considerato che tutta la documentazione necessaria ai fini del riesame dell’AIA, avviato dalla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica con nota n. 390464 del 06/09/2021, come integrato dalla nota n. 442589 del 04/10/2021, dovrà essere aggiornata allo stato di progetto complessivo valutato in sede di verifica di assoggettabilità a VIA, comprensivo dei nuovi CER richiesti (sia pericolosi che non pericolosi), utilizzando la modulistica approvata con Decreto n. 108 del 29/11/2018 (BURV n. 129 del 21/12/18);

Considerato che in particolare la documentazione aggiornata:

  • dovrà documentare, per ogni singolo CER (sia autorizzato che di progetto) che si intende avviare all’operazione di selezione e cernita [R12], se la stessa sia volta a separare frazioni merceologiche diversificate a partire da un rifiuto misto oppure sia volta a eliminare frazioni estranee dal rifiuto;
  • nel caso si intenda svolgere selezione e cernita di rifiuti misti, per ogni singolo CER dovranno essere specificate le frazioni che si intendono ottenere e la filiera alla quale la frazione verrà inviata;
  • per quanto riguarda l’operazione di selezione e cernita di rifiuti misti finalizzata all’ottenimento di frazioni recuperabili dichiarate dal proponente (191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 191209), dovranno essere esplicitati i criteri per i quali, per dette frazioni, potrà essere scelta la filiera dello smaltimento anziché del recupero;
  • dovrà essere inoltre argomentata la gestione di ogni singolo CER in ingresso e in lavorazione con maggior dettaglio, soprattutto in relazione al mantenimento dell’imballaggio primario o meno durante le lavorazioni;
  • dovranno essere indicati quali CER necessitano di travaso al fine di accorpamento e specificate le modalità gestionali con le quali questo avviene;
  • dovrà essere effettuata una stima dei quantitativi su base annuale dei rifiuti sottoposti a lavorazione, suddivisi per singola operazione (intesa come accorpamento, selezione e cernita, travaso);
  • dovrà essere allegata la documentazione di disponibilità dell’area (contratto d’affitto con planimetria) aggiornata alla nuova perimetrazione con particolare attenzione alla gestione e alla dichiarazione di presa in carico da parte di AcegasApsAmga della gestione dello scarico S1.

Tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto presentato dalla società Herambiente Servizi Industriali S.r.l. dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi.

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/04/2022, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 06/04/2022 così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse.
  3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Herambiente Servizi Industriali S.r.l. (P.IVA, C.F. 03819031208), con sede legale in viale C. Berti Pichat, 24, a Bologna (BO), (PEC: hasi@pec.gruppohera.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova (PD), al Comune di Padova (PD), alla Direzione Generale ARPAV e alla Direzione Ambiente e Transizione ecologica.
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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