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Bur n. 47 del 12 aprile 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 24 del 31 marzo 2022

Adige Bitumi S.p.A. con sede legale in Corso IV Novembre, 13/1 38016 Mezzocorona (TN), C.F. e P.IVA 00681300224. Progetto di ampliamento e sistemazione ambientale della cava di sabbia e ghiaia denominata "Giberte". Comune di localizzazione: Sarcedo (VI). Comune interessato: Thiene (VI). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018).

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto presentato da Adige Bitumi S.p.A., relativo all' ampliamento e sistemazione ambientale della cava di sabbia e ghiaia denominata "Giberte", ubicata in Comune di Sarcedo (VI), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza acquisita al protocollo regionale in data 04/08/2021;
- comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e il contestuale avvio del procedimento, con nota in data 11/08/2021;
- progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 15/09/2021, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;
- il progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta 23/03/2022;
- determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 23/03/2022, approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera t), denominata “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Adige Bitumi S.p.A. (Corso IV Novembre, 13/1 – 38016 Mezzocorona (TN), C.F. e P.IVA 00681300224.), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale n. 547663 in data 04/08/2021;

VISTO che, ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l’Unità Organizzativa V.IA. ha effettuato la verifica relativa a completezza e adeguatezza della documentazione ed ha ritenuto necessario richiedere alla Società proponente, con nota prot. regionale n. 352737 del 06/08/2021, alcune integrazioni, ai fini del perfezionamento dell’istanza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, la Società proponente ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite con nota prot. regionale n. 357079 del 10/08/2021;

VISTA la nota protocollo regionale n. 359017 del 11/08/2021, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 15/09/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio sono pervenuti agli Uffici dell’U.O. V.I.A. i seguenti pareri/osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento:

  • Comune di Sarcedo, nota acquisita 399259 in data 10/09/2021 e n. 438442 in data 30/09/2021;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATO che, con riferimento all’analisi della Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza dell'intervento e ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, è stata verificata l’effettiva non necessità di valutazione di incidenza, come risulta dalla relazione istruttoria agli atti n. 78/21 del 21/12/2021, redatta dal Dott. Miolo;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 54/2021) ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’allegato V alla parte II del D.Lgs. 152/2006;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 23/03/2022, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

vista la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • la D.G.R. n. 568/2018 e la L.R. n. 4/2016;
  • il P.T.R.C. e il P.T.C.P. della Provincia di Vicenza; 

visti la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

visto esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

valutate le caratteristiche del progetto di ottimizzazione morfologica e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

viste le osservazioni pervenute dal Comune di Sarcedo (acquisite con prot. n. 399259 in data 10/09/2021 e n. 438442 in data 30/09/2021);

considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

considerato che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica agli atti n. 78/21 del 21/12/2021, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale; 

considerato che dal punto di vista minerario l’intervento in ampliamento appare ammissibile, essendo di modesta entità in termini di aree e volumi di escavazioni; l’area in ampliamento, già di proprietà del proponente, consente di dare alla cava una morfologia finale più regolare rettificando di fatto l’angolo Nord-orientale, che oggi risulta avere una forma molto artificiale;

considerato che, nel rispetto dell’articolo 10, comma 4 delle N.T.A del PRAC che stabilisce in 10 anni il tempo massimo per la conclusione dei lavori di coltivazione, ed evidenziata la modesta entità dell’intervento, il proponente dovrà predisporre un cronoprogramma in cui la coltivazione (comprensiva di estrazione e sistemazione ambientale) abbia durata massima di 7 anni.

 La riduzione dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione (comprensivi di estrazione e sistemazione ambientale), a parità di volume di materiale escavato, potrà comportare un aumento del traffico indotto dall’ampliamento dell’attività; si ritiene ad ogni modo che, anche in considerazione della vicinanza alla SP n. 111, tale implementazione non comporterà un aggravio significativo sulla viabilità interessata; 

preso atto della documentazione presentata dal Proponente;

preso atto che la presente istanza di Verifica di Assoggettabilità presentata dal proponente riguarda interventi di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “Giberte” e relativa sistemazione ambientale;

considerato che ai fini del rilascio dell’autorizzazione il proponente dovrà presentare:

  • un cronoprogramma più dettagliato che indichi la durata delle fasi di estrazione e ricomposizione e la loro relazione, nel rispetto di quanto disposto dall’art.10, comma 4 delle N.T.A del PRAC e per un massimo di 7 anni;
  • il quadro economico, con un riepilogo delle attività e dei costi previsti dal progetto, che riporti il costo totale degli interventi;
  • una Valutazione previsionale di Impatto Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica al fine di verificare la compatibilità con il piano di zonizzazione acustica dei Comuni di Sarcedo (VI) e di Thiene (VI), della normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Tale valutazione dovrà essere redatta secondo le linee guida di ARPAV ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008 (BUR n. 92 del 07/11/2008).

Qualora dovessero emergere delle criticità, in particolare in relazione allo scavo del settore B, come descritto anche dallo SPA, la Ditta dovrà mettere in atto misure mitigative per evitare il più possibile disagi ai ricettori;

preso atto delle misure di mitigazione indicate dalla ditta al fine di minimizzare la produzione e dispersione di polveri e ritenuto che le stesse debbano essere integrate prevedendo quanto segue:

  • utilizzo della bagnatura dei piazzali e delle piste di accesso, in particolare nel periodo particolarmente siccitosi;
  •  i mezzi in entrata e in uscita dall’area di cava che trasportano materiali siano telonati per evitare la dispersione in aria di polveri;
  • i macchinari siano mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti.

Ritenuto altresì che sia previsto nell’atto autorizzativo che, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava come da progetto, è preferibile l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB e che qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi sia da privilegiare l’acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;

preso atto che la Ditta afferma “(…) Eventuali sversamenti accidentali di modeste quantità di carburante e lubrificante saranno gestiti tramite le pratiche di sicurezza che dovranno essere prontamente attivate (impiego di materiali assorbenti, rimozione dell’eventuale terreno interessato), impedendo il verificarsi di effetti significativi sulla componente idrica e sul suolo (…)”, tali pratiche di sicurezza dovranno essere sempre mantenute attive e prontamente attivabili;

ritenuto altresì che la ditta debba prevedere di:

  • conservare in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali
  • omologare i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose e che questi rispettino le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e siano dotati di idonea vasca di contenimento;

ritenuto che nel caso in cui, per il ripristino ambientale dell’area, non sia sufficiente il materiale accantonato dallo scotico, si ricorda che le terre dovranno rispettare i requisiti ambientali previsti dal D.Lgs n. 46/2019, dato che lo stesso proponente prevede “la restituzione del terreno agli usi agricoli analoghi ai preesistenti”;

considerato quindi che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate abbia verificato come questi risultino di entità contenuta e circoscritti all’ambito di progetto;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del progetto di ampliamento e sistemazione ambientale della cava di sabbia e ghiaia denominata “Giberte” sita in Comune di Sarcedo (VI), presentato da Adige Bitumi S.p.A. (con sede legale in Corso IV Novembre, 13/1 – 38016 Mezzocorona (TN), C.F. e P.IVA 00681300224), in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/03/2022, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 23/03/2022, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere:

  • il progetto di ampliamento e sistemazione ambientale della cava di sabbia e ghiaia denominata “Giberte”, localizzata in Comune di Sarcedo (VI), presentato da Adige Bitumi S.p.A. (con sede legale in Corso IV Novembre, 13/1 – 38016 Mezzocorona (TN), C.F. e P.IVA 00681300224);

dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III^ della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e valutazioni di cui in premessa;

3. di dare atto altresì che in fase di autorizzazione dell’intervento il proponente è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;

4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Adige Bitumi S.p.A. (con sede legale in Corso IV Novembre, 13/1 – 38016 Mezzocorona (TN), C.F. e P.IVA 00681300224 – PEC: gruppoadigebitumi@legalmail.it), alla Provincia di Vicenza, al Comune di Sarcedo (VI), al Comune di Thiene (VI), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa – U.O. Servizio geologico e attività estrattive;

6. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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