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Bur n. 22 del 15 febbraio 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 6 del 31 gennaio 2022

Herambiente S.p.A. - Ottimizzazione Morfologica della discarica di rifiuti non pericolosi - Comune di localizzazione: Loria (TV) - Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 8 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto di Ottimizzazione Morfologica della discarica di rifiuti non pericolosi nel Comune di Loria (TV), presentato da Herambiente S.p.A., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata da Herambiente S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 506718 del 04/11/2021;
- comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 19/11/2021
- protocollo regionale n. 544243; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 26/01/2022, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (V.I.A.) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, come da ultimo modificato dal DL 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di V.I.A. di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;

VISTA la DGR n. 3304/2007 con la quale la Giunta Regionale ha espresso il Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale e approvato il progetto per la realizzazione e l’esercizio provvisorio della “Discarica per rifiuti non pericolosi ex cava ai Ronchi” in comune di Loria (TV);

VISTO il decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 41 del 30/06/2009 con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione della discarica in parola;

VISTO il decreto del Direttore regionale del Dipartimento Ambiente n. 57 del 1/07/2014. con il quale è stata riesaminata e rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la discarica in parola;

DATO ATTO che il decreto n. 57/2014 è stato successivamente modificato dai seguenti provvedimenti:

  1. decreto n. 80 del 2/10/2014 - proroga termine per la presentazione delle Garanzie Finanziarie;
  2. decreto n. 13 del 29/02/2016 - volturazione a favore di HERAMBIENTE S.p.A.;
  3. decreto n. 16 del 1/02/2017 - Presa d’atto integrazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
  4. decreto n. 42 del 30/05/2017 - Individuazione ulteriori e specifiche modalità di controllo sui rifiuti in ingresso in discarica, relativamente ai rifiuti provenienti da alcuni impianti ubicati al di fuori del territorio regionale;
  5. decreto n. 53 del 19/06/2017 - Modifica piazzole di stoccaggio per la verifica preliminare dei rifiuti in ingresso e Approvazione Piano Finanziario Aggiornato;
  6. decreto n. 6 del 8/02/2018 - Approvazione Piano di caratterizzazione rifiuti lotto 3. Presa d’atto integrazione PMC;
  7. decreto n. 648 del 6/07/2020 - Introduzione di un nuovo codice EER;
  8. decreto n. 94 del 3/03/2021 - Modifica piazzole di stoccaggio per la verifica preliminare dei rifiuti in ingresso e filtri sfiato serbatoi del percolato;
  9. decreto n. 391 del 7/05/2021 - Rimodulazione delle modalità e frequenze di monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) di cui alla Circolare regionale n. 476971 del 15.11.2017;

VISTE la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 3/2000, e loro ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006, e loro ss.mm.ii.

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’allegato IV, punto 8 lettera t), denominata “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)”, e si riferisce ad un progetto di cui all’Allegato III, lettera p), denominato “Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc” alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società Herambiente S.p.A., (via Carlo Berti Pichat n. 2/4 - 40127 - Bologna - C.F. 02175430392 e P.IVA 03819031208), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo n. 506718 in data 04/11/2021;

VISTA la nota protocollo regionale n. 544243 in data 19/11/2021, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A. hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 07/12/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che, al fine dell’espletamento della procedura valutativa, in data 20/12/2021 è stato effettuato il Sopralluogo Tecnico presso l’area in cui è previsto l’intervento, preceduto da un incontro tecnico nella sala consiliare del Comune di Loria (TV);

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, durante l’iter istruttorio non sono pervenuti agli Uffici dell'U.O. V.I.A. pareri/osservazioni;

VISTE le integrazioni volontarie acquisite al prot. regionale n. 3879 del 05/01/2022 e n. 16996 in data 17/01/2022 relative alle analisi effettuate dal proponente sui terreni e sulle acque sotterranee presenti nel sito oggetto di valutazione;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.I.A. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione di incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;

CONSIDERATO che, con riferimento all’analisi della Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza dell'intervento e ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, è stata verificata l’effettiva non necessità di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione Istruttoria relativa alla procedura di VincA n. 72/21 del 10/12/2021, redatta dal Dott. Mauro Miolo;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 26/01/2022, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • la D.G.R. n. 568/2018 e la L.R. n. 4/2016;
  • il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali;
  • il P.T.R.C. e il P.T.C.P. di Treviso; 
  • il Piano di Assetto del Territorio e il Piano degli Interventi del comune di Loria;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

VALUTATE le caratteristiche del progetto di ottimizzazione morfologica e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

VISTO che durante l’iter istruttorio non sono pervenuti pareri o osservazioni;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

PRESO ATTO della Relazione Istruttoria Tecnica n. 72/2021 in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;

PRESO ATTO della documentazione presentata dal proponente;

PRESO ATTO delle integrazioni volontarie pervenute dal proponente, acquisite al prot. regionale n. 3879 in data 05/01/2022 e n. 16996 in data 17/01/2022;

PRESO ATTO che la presente istanza di Verifica di Assoggettabilità presentata dal proponente riguarda interventi di ottimizzazione morfologica della discarica, consistenti in una variazione morfologica del lotto 5 e in una modifica del pacchetto di copertura definitiva (top capping) su tutta la superficie della discarica;

CONSIDERATO che i 30.000 mc di materiale presenti nel lotto 5, che la ditta propone di rimodellare dopo vibroflottazione, verrebbero lasciati al di sotto dello strato di impermeabilizzazione della discarica;

CONSIDERATO che, come dichiarato dallo stesso proponente, la scelta di non inviare a recupero i 30.000 mc di materiali in esubero presenti è stata di mera precauzione in quanto, una volta campionate e analizzate le porzioni ritenute visivamente non conformi, hanno anch'esse fornito risultati inferiori ai limiti della Colonna A/B per il set di parametri di cui alla tab. 4.1 del DPR 120/2017 e in particolare la concentrazione di Amianto è sempre risultata inferiore al limite previsto;

TENUTO CONTO che, come dichiarato dal proponente, le modifiche proposte non prevedono l’aumento del volume complessivo di rifiuti conferibili in discarica, e pertanto non incidono sugli aspetti richiamati dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali;

TENUTO CONTO che l’intervento è inserito in un contesto già condizionato - in quanto area occupata in passato da una cava di ghiaia e attualmente adibita a discarica - e che verranno mantenuti tutti i sistemi di protezione per l’ambiente circostante di cui l’impianto è già dotato e i controlli e monitoraggi periodici, già oggetto di precedenti valutazioni ambientali, conformi alle prescrizioni normative vigenti cui è soggetto;

CONSIDERATO che, come dichiarato dal proponente, le modifiche oggetto della presente istanza non determineranno variazioni della capacità volumetrica complessiva della discarica ad oggi autorizzata né dell'attuale quota finale autorizzata del pacchetto di copertura definitiva, né delle quote finali o delle curve di livello già autorizzate;

TENUTO CONTO che l’impianto ricade in fascia di ricarica degli acquiferi e in un Comune nel cui territorio sono presenti falde acquifere da sottoporre a tutela ex “Area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi” nonché in zone vulnerabili da nitrati e da fitosanitari in base agli artt. 40, 13 e 14 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), e che il proponente dovrà attenersi alla normativa dettata dal PTA della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, sebbene l’area di intervento sia localizzata in zona vulnerabile da nitrati di origine agricola e da fitofarmaci il proponente dichiara che l’intervento previsto non comporterà alcuna interferenza con la falda insistente nell’area di intervento;

VALUTATO che la dichiarazione di cui sopra possa trovare conferma:

  • negli esiti analitici delle campagne di campionamento del materiale sul fondo discarica;
  • nei risultati dei test di cessione effettuati sul materiale presente sul fondo discarica che evidenziano come questo, anche se sottoposto a lisciviazione, non sia in grado di rilasciare inquinanti nel terreno, come evidenziato nelle integrazioni volontarie di cui ai protocolli regionali n. 3879 del 05/01/2022 e n. 16996 del 17/01/2022;
  • nei risultati delle analisi trasmesse tramite le relazioni periodiche del terzo controllore, nelle quali sono evidenziati superamenti, sia per i piezometri di monte sia per quelli di valle, esclusivamente per il parametro nitrati, per i quali si ritiene, vista la natura della contaminazione, che essa possa essere riferibile ad altre fonti come le pratiche agricole condotte nei fondi vicinali;

CONSIDERATO inoltre, che la discarica approvata con DGR n. 3304/2007 è progettata con una barriera di fondo che rispetta le migliori tecniche disponibili di cui al D.Lgs. 36/2003;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l’impermeabilizzazione e la barriera di fondo, la ditta non prevede modifiche rispetto a quanto in progetto; l’unica modifica progettuale riguarderà nel lotto 5 l’installazione di 2 slope riser al posto del singolo sistema di estrazione in progetto, al fine di poter estrarre il percolato in modo più efficace vista la nuova conformazione del fondo;

CONSIDERATO che con la variazione morfologica del lotto 5 si avrà un innalzamento prevalente della quota di fondo dell’abbancamento, con un ulteriore allontanamento del piano di produzione del percolato dalla quota della falda sotterranea;

CONSIDERATO che la produzione complessiva di percolato rimarrà invariata e che non è prevista alcuna modifica relativamente alla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e né l'attivazione di nuovi punti di scarico;

CONSIDERATO che, vista la nuova morfologia del fondo del lotto 5, la progettazione esecutiva dovrà tenere in massima considerazione l’aspetto legato allo scorrimento e raccolta ottimale del percolato al fine di garantire il corretto deflusso del percolato verso i punti di raccolta;

CONSIDERATO inoltre che la progettazione esecutiva dovrà tenere in massima considerazione gli accorgimenti necessari a limitare le sollecitazioni cui potrebbe essere sottoposta l’impermeabilizzazione a causa dei cedimenti differenziali;

CONSIDERATO che sulla base delle considerazioni di cui sopra, le operazioni connesse alla soluzione progettuale proposta dalla Ditta dovranno essere gestite con la raccomandazione di minimizzare la movimentazione del materiale sul fondo del lotto 5 limitandolo esclusivamente alla realizzazione morfologica idonea;

VALUTATO che, rispettando le raccomandazioni di cui sopra, gli esiti del test di cessione e dell’analisi storica dei piezometri, con riferimento ai parametri di possibile contaminazione dovuta agli stessi, non fanno emergere criticità in ordine alla soluzione progettuale proposta;

VALUATO che la sostituzione dello strato drenante di ghiaia con geocomposito drenante e telo in HDPE dello spessore di 1 mm, al di sotto dello stesso geocomposito è ammessa al p.to 2.4.3 All.1 del D.Lgs. 121/2020 e che quindi la scelta progettuale sia condivisibile;

CONSIDERATO quindi che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate abbia verificato come questi risultino di entità contenuta e circoscritti all’ambito di progetto;

CONSIDERATO che il Comitato tecnico regionale VIA nella seduta del 26/01/2022 ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/01/2022, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 26/01/2022, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui in premessa;
  3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  4. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Herambiente S.p.A. con sede legale in via Carlo Berti Pichat n. 2/4 - 40127 - Bologna (Pec: herambiente@pec.gruppohera.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Loria (TV), alla Provincia di Treviso, alla Direzione Generale di ARPAV, all’Agenzia Veneta per l’Innovazione del Settore Primario e alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Ciclo dei rifiuti ed Economia circolare;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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