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Bur n. 20 del 08 febbraio 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 3 del 26 gennaio 2022

Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Canova Tacconi 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236. Progetto di ampliamento con approfondimento parziale della cava di sabbia e ghiaia denominata "Vignega" sita in Comune di Pescantina (VR). Comune di localizzazione: Pescantina (VR). Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018). Adozione del provvedimento di non procedibilità dell'istanza.

Note per la trasparenza

Il presente atto costituisce il provvedimento di non procedibilità della domanda di procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018, D.Lgs. n. 42/2004) presentata, per l’intervento in oggetto, da Inerti San Valentino S.r.l. (con sede legale in Località Canova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236) e acquisita al protocollo regionale 526825, in data 27/12/2018.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
- 
istanza acquisita in data 27/12/2018 al protocollo regionale 526825;
- 
parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 107 del 18/03/20201 di improcedibilità dell’istanza;
- 
in data 27/04/2020, gli uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno formalizzato al Proponente le determinazioni del Comitato, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 08/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- 
in data 22/05/2020 la società Inerti San Valentino S.r.l. ha depositato la propria memoria ex art. 10 bis Legge 08/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.:
- 
in data 07/07/2020, in relazione a quanto pervenuto dalla Società proponente, è stato chiesto all’Avvocatura regionale, se le motivazioni addotte da Inerti San Valentino S.r.l. nella memoria data 22/05/2020, superavano i motivi di non procedibilità espressi dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 18/03/2020;
- 
in data 11/08/2020, a fronte della suddetta richiesta ed alle argomentate deduzioni presentate dalla società Inerti San Valentino S.r.l., l’Avvocatura regionale ha ritenuto necessario un intervento chiarificatore da parte della Direzione Difesa del Suolo e della Costa;
- 
in data 14/12/2020 la Società proponete, ad integrazione della memoria ex art. 10 bis Legge 08/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. (in data 22/05/2020), ha evidenziato alcuni aspetti in merito alla disponibilità delle aree interessata dall’intervento;
- 
in data 29/12/2020 la Direzione Difesa del Suolo ha trasmesso all’Avvocatura regionale le precisazioni, al fine dell’espressione del parere richiesto;
- 
in data 21/04/2021 l’Avvocatura regionale ha dato una prima sommaria indicazione in merito a quanto richiesto in data 07/07/2020;
- 
in data 29/06/2021, in relazione ai contenuti della succitata nota, la Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, ha chiesto all’Avvocatura regionale alcuni chiarimenti;
- 
in data 20/12/2021 a fronte della suddetta richiesta l’Avvocatura regionale si è espressa definitivamente;
- parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 172 del 19/01/2022, con il quale viene confermata motivatamente la non procedibilità dell’istanza di procedura di autorizzazione unica regionale;
- determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 19/01/2022, approvate nella medesima seduta.

Il Direttore

PREMESSO che:

in data 27/12/2018 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, da Inerti San Valentino S.r.l. (con sede legale in Località Canova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016, della L.R. n. 13/2018, della L.R. n. 15/2018, della D.G.R. n. 568/2018 e del D.Lgs. n. 42/2004), acquisita al protocollo regionale 526825.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni (ora Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, in formato cartaceo, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, con allegata la medesima documentazione in formato digitale. Ha, inoltre, versato il contributo istruttorio nella misura dell'importo minimo di € 5.000,00.

L’istanza, è stata presentata ai sensi dell’art. dell’art. 16 comma 3 del P.R.A.C. approvato con D.C.R. 32 del 20/03/2018 il quale prevede che “Il progetto di ampliamento di una cava può essere richiesto anche da un soggetto, dotato dei prescritti requisiti, diverso dall’intestatario della cava esistente, previa esibizione di un accordo formale con quest’ultimo per la gestione delle aree di contatto e/o delle parti comuni tra le due cave. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 2”. Tale accordo formale tra le parti non è stato previamente esibito né, a tutt’oggi, risulta presentato.

Verificato quanto previsto dal comma 2 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni (ora Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) – U.O. VIA, con nota in data 21/01/2019 – protocollo 23631, ha comunicato alle Amministrazioni ed agli Enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 88/2018) e la richiesta di verifica documentale.

Con nota in data 21/01/2019 - protocollo 23704 gli Uffici regionali dell’U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni (ora Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessita della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, al fine di acquisire un parere in merito.

L’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 67092, acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 18/02/2019, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 45/2019 in data 12/02/2019, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di V.Inc.A. presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 88/2018).

Il Comune di Pescantina (VR), con nota acquista al protocollo regionale 53013 in data 07/2/2019, ha provveduto a trasmettere il certificato di destinazione urbanistica (CDU) delle rispettive aree di progetto riferito allo strumento urbanistico vigente, così come richiesto dall’U.O. V.I.A. nella comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione del Veneto e la richiesta di verifica documentale (in data 21/01/2019 – protocollo 23631).

L’argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 18/02/2019. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’analisi tecnica del progetto.

Conclusa la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale prevista dall’art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni (ora Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) – U.O. VIA, con nota 81307 in data 27/02/2019 ha comunicato l’avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l’avviso al pubblico di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In data 05/03/2019, presso il Centro Polifunzionale di Balconi in Comune di Pescantina (VR), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell’intervento (come da dichiarazione di Inerti San Valentino S.r.l. acquisita in data 13/03/2019 al protocollo regionale 102013).

Durante l’iter istruttorio sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, dai seguenti soggetti (tutta la documentazione pervenuta è stata pubblicata sul sito web della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 88/2018):

Mittente

Data acquisizione al
protocollo regionale

Numero
protocollo regionale

Comune di Pescantina (VR)

29/04/2019

167339

 

La Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Geologia (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive), a seguito della richiesta di verifica documentale, valutata la documentazione allegata all’istanza, con nota in data 06/05/2019 – protocollo 175244, ha comunicato all’U.O. V.I.A. la necessità di acquisire la documentazione integrativa, al fine di potersi esprimere in merito alla conformità dell’intervento rispetto a quanto previsto dalla L.R. n. 13/2018.

Il progetto è stato discusso in data 28/05/2019 e in tale sede il Comitato ha manifestato la necessità di richiedere al proponente delle integrazioni e dei chiarimenti (ai sensi del comma 5 dell’art. 27 - bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) al fine della prosecuzione dell’istruttoria.

La richiesta è stata formalizzata, con nota in data 10/06/2019 – protocollo 235757, alla Ditta proponente e alle Amministrazioni e agli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 88/2018).

Con nota acquisita al protocollo regionale 275214 in data 25/06/2019 (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 88/2018), la Società proponente ha formulato richiesta motivata (ai sensi del comma 5 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), di sospensione dei termini, per un periodo di 90 (novanta) giorni, per la presentazione della documentazione integrativa richiesta nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Il Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 10/07/2019, ha stabilito di accordare, ai sensi del comma 5 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la sospensione dei termini per un periodo di 90 (novanta) giorni, per la presentazione della succitata documentazione integrativa richiesta, a decorrere dalla scadenza del precedente termine riportato nella nota in data 10/06/2019 - protocollo regionale 235757 (formalizzata al proponente e agli Enti ed Amministrazioni a vario titolo interessate con nota in data 25/07/2019 – protocollo 333514 (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 88/2018).

Nella medesima comunicazione, in relazione a quanto emerso in sede di Comitato Tecnico regionale V.I.A. svoltosi in data 10/07/2019 è stato, inoltre comunicato ad Inerti San Valentino S.r.l. quanto segue:

  • dopo la decisione assunta nel Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 28/05/2019 e successivamente alla richiesta di integrazioni (formalizzata con nota in data 10/06/2019 - protocollo regionale 235757), si è appreso che, con determinazione n. 1607/19 del 16/05/2019, il Dirigente dell’Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona ha archiviato l’istanza della ditta Secover s.r.l., proponente del “Progetto di Realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti/non pericolosi in località Cà Vignega”, oggetto di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Provincia di Verona, data l’impossibilità di superare i motivi ostativi al progetto comunicati con nota della Provincia di Verona del 19/12/2018, prot. n. 76900. Tale progetto era stato considerato nel SIA relativo alla presente procedura di VIA in oggetto, oltre che per l'evidente contiguità di localizzazione, anche per gli effetti conseguenti al movimento dei mezzi e alle connessioni con la viabilità esterna, in relazione ad alcune criticità emerse. È, pertanto, presumibile che la non realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti determini una variazione delle azioni generate dal progetto in oggetto, nonché dei relativi impatti, delineando un assetto diverso da quello oggi emergente dall'esame del SIA. Il che rende necessario, per le valutazioni del caso, disporre di una versione del SIA aggiornata alla nuova situazione, oltre che implementata di quanto oggetto della richiesta di integrazioni già comunicata, invitando il Proponente a presentare un aggiornamento degli elaborati progettuali e dello Studio di Impatto Ambientale in modo da tener conto della nuova situazione che si è andata delineando in seguito alla determinazione n. 1607/19 del 16/05/2019 del Dirigente dell’Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona di archiviazione dell’istanza, presentata dalle dita Secover s.r.l. in data 12/04/2019, prot. n. 19870, e alla conseguente chiusura del procedimento relativo al “Progetto di Realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti/non pericolosi in località Cà Vignega”.

La società Inerti San Valentino S.r.l., con nota acquisita in data 10/07/2019 al protocollo regionale 429393, ha provveduto a depositare la documentazione progettuale richiesta (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 88/2018).

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

L’argomento era stato iscritto all’ordine del giorno della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. prevista per il 04/12/2019; durante il confronto è emersa l’opportunità di rinviare la discussione per un approfondimento istruttorio, così come richiesto dalla Direzione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa).

Lo Studio di Avvocati Fratta Pasini e Associati (per conto della società), ha trasmesso una nota relativa all'applicabilità, per il caso in questione, dell'art. 16 “Disposizioni amministrative” della N.T.A. del vigente P.R.A.C. (acquisita al protocollo regionale 532073 in data 10/12/2019 e inoltrata alla Direzione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa) in data 04/02/2020 – protocollo regionale 52819).

In merito a quanto sostenuto dalla ditta Inerti S. Valentino s.r.l. per il tramite dello Studio Fratta Pasini e Associati in data 09/12/2019, pervenuto in Regione ed acquisito al prot. n. 532073 del 10/12/2019, relativamente all’ammissibilità dell’istanza presentata, si rileva come non sia possibile considerare una distanza di rispetto di 5 metri dalla cava della quale si sta chiedendo l’ampliamento, dal momento che l’ampliamento stesso è costituito da un approfondimento di parte della cava già autorizzata ed intestata alla ditta Chesini s.r.l. Diversamente, qualora esistesse una distanza di 5 metri tra l’ampliamento richiesto e la cava della quale si chiede l’ampliamento, verrebbe a cadere il presupposto per il quale un ampliamento, per poter essere considerato tale non deve prevedere soluzione di continuità con l’elemento del quale dovrebbe costituire estensione. Pertanto, nel caso specifico, se vi fosse una distanza di 5 metri tra “ampliamento” e cava da ampliare, l’istanza presentata si configurerebbe quale nuova cava e, pertanto, non autorizzabile.

VISTO il parere n. 107 del 18/03/2020, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 18/03/2020, ha espresso motivatamente all’unanimità dei presenti, parere di non procedibilità dell’istanza in questione;

CONSIDERATO quanto emerso in sede di discussione durante la seduta del Comitato Tecnico reginale V.I.A. del giorno 18/03/2020 (parere n. 107 del 18/03/2020, Allegato A al presente provvedimento), con nota della Direzione Ambiente (ora Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) – Unità Organizzativa V.I.A. in data 27/04/2020 – protocollo 16883, sono stati comunicati ad Inerti San Valentino S.r.l., i seguenti motivi dell’improcedibilità dell’istanza in questione (ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.):

“(…) il proponente non ha dato dimostrazione dell’esistenza dei presupposti di cui al richiamato art. 16, comma 3, del PRAC, in particolare non ha esibito all’Autorità competente alcun accordo formale con l’intestatario della cava esistente relativamente alla “(…) gestione delle aree di contatto e/o delle parti comuni tra le due cave. (…).” di talché, essendo la predetta circostanza conditio sine qua non per la prosecuzione dell’iter amministrativo di cui trattasi; (…);

dando facoltà al proponente di inoltrate le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 88/2018).

PRESO ATTO che la Ditta proponente, per il tramite dello Studio di Avvocati Fratta Pasini e Associati, ha depositato (in data 22/05/2020 – protocollo 202831) le controdeduzioni ai motivi ostativi all’improcedibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 88/2018).

CONSIDERATO che, in relazione alla documentazione depositata dal Proponente, è stato chiesto all’Avvocatura regionale (con la nota in data 07/07/2020 – protocollo 0267565), se le motivazioni addotte da Inerti San Valentino S.r.l. nella memoria datata 22/05/2020, superano i motivi di non procedibilità espressi dal Comitato Tecnico regionale V.I.A in data 18/03/2020.

A fronte della suddetta richiesta ed alle argomentate deduzioni presentate dalla società Inerti San Valentino S.r.l., l’Avvocatura regionale (con nota in data 11/08/2020 – protocollo 0318086) ha ritenuto necessario un intervento chiarificatore da parte della Direzione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa), per accertare quale fosse lo stato la situazione autorizzativa della cava intestata alla ditta Chiesini S.r.l.

CONSIDERATO che la ditta Inerti San Valentino S.r.l. con nota in data 16/11/2020 (acquista al protocollo regionale 497279 in data 23/11/2020) ha richiesto lo stato del procedimento, a cui gli Uffici dell’U.O. VIA hanno riscontrato in data 04/12/2020 con nota protocollo 519075.

PRESO ATTO che la società Inerti San Valentino S.r.l., con nota acquista al protocollo regionale 529250 in data 14/12/2020, ha puntualizzanto alcuni aspetti inerenti la titolarità dei terreni interessati dal progetto e lo stato autorizzativo della confinante cava intestata alla ditta Chiesini S.r.l. (allegando la documentazione già depositata a corredo dell’istanza in data 27/12/2018) e sollecitato la definizione del procedimento.

Gli Uffici della Direzione Ambiente (ora Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) - U.O. VIA hanno inoltrato alla Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Geologia (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive) (con nota in data 16/12/2020 – protocollo 534322) le succitate richieste pervenute dal Proponente e la documentazione inerente la disponibilità da parte di Inerti San Valentino S.r.l., dell’area interessata dall’intervento di ampliamento, al fine di una verifica sulla veridicità ed esattezza di quanto dichiarato dalla Ditta proponente nella comunicazione datata 14/12/2020, anche in relazione alla risposta alla richiesta di chiarimenti inviata dall’Avvocatura regionale, in ordine all’attuale situazione autorizzativa della cava intestata alla ditta Chiesini S.r.l. (protocollo 318086 in data 11/08/2020).

PRESO ATTO che la Direzione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa), con nota in data 29/12/2020 – protocollo 553349, ha provveduto a riscontrare alla richiesta di integrazioni dell’Avvocatura regionale effettuata in data 11/08/2020.

CONSIDERATO che la Società proponente ha richiesto un aggiornamento circa lo stato dell’iter amministrativo relativo all’istanza in questione, acquisito al protocollo regionale 148920 in data 01/04/2021; inoltrata all’Avvocatura regionale con nota 160965 in data 08/04/2021.

PRESO ATTO che l’Avvocatura regionale, con nota in data 21/04/2021 – protocollo 182266, richiamando le proprie indicazioni giuridiche già esposte nella nota protocollo 318086 del 11/08/2020, sulla scorta anche di quanto indicato dalla Direzione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa) nella nota in data 29/12/2020 - protocollo 553349, ha dato una prima sommaria indicazioni in merito a quanto richiesto in data 07/07/2020.

CONSIDERATO che, in relazione ai contenuti della succitata nota, la Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Geologia (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive) ha chiesto all’Avvocatura regionale (con nota in data 29/06/2021 – protocollo 0293858) alcuni chiarimenti sul contesto di applicabilità dell’art. 16, comma 3 del PRAC.

PRESO ATTO che, a fronte della suddetta richiesta l’Avvocatura regionale (con nota in data 20/12/2021 – protocollo 0590903), si è espressa definitivamente.

VISTA la normativa vigente in materia, statale e regionale, ed in particolare:

  • le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;
  • la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e la L.R. n. 4/2016 in materia di V.I.A.;
  • il D. Lgs. 30/05/2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15/03/2010;
  • il D.P.R. 357/1997, la D.G.R. n. 2299/2014 sostituita dalla D.G.R. n. 1400/2017 relativi alla Rete Natura 2000;
  • il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
  • la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
  • la L.R. n. 30/2016;
  • la L.R. n. 13/2018;
  • la L.R. n. 15/2018;
  • il Piano regionale per l’attività di cava P.R.A.C.;
  • la D.G.R. n. 652/2007 Determinazioni, indirizzi e linee guida per l’applicazione della L.R. 07/09/1982, n. 44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati;
  • la D.G.R. n. 1541/2002
  • la D.G.R. n. 1757/2005
  • la D.G.R. n. 968/2010;
  • la D.G.R. n. 761/2010;
  • la D.G.R. n. 2299/2014;
  • la D.G.R. n. 369/2018;
  • la D.G.R. n. 413/2018;
  • la D.G.R. n. 568/2018;
  • la D.G.R. n. 1400/2018;
  • il P.T.R.C., il P.A.Q.E.;
  • il P.T.A., il P.A.I. ed il P.R.T.R.A.;
  • il P.T.C.P. della Provincia di Verona, il P.R.G. ed il P.A.T. del Comune Pescantina;
  • il Piano regionale per l’attività di cava P.R.A.C., ed in particolare l’art. 16, comma 3, delle norme tecniche attuative, Allegato B;

ESAMINATA la documentazione presentata allegata all’istanza e le successive integrazioni depositate su richiesta del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la “Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che l’intervento così come proposto risulta localizzato in un’area in cui non sono presenti vincoli ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;

CONSIDERATI i contenuti delle osservazioni pervenute;

VALUTATO il progetto di ricomposizione ambientale;

PRESO ATTO dei contenuti della memoria ex art. 10 bis Legge 08/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. depositata dalla Ditta proponete (protocollo regionale 202831 in data 22/05/2020) e della successiva nota in data 14/12/2020 - protocollo regionale 529250, che non aggiungono elementi di sostanziale novità rispetto a quanto già analizzato e valutato in fase di precedente istruttoria e che aveva portato il Comitato Tecnico reginale V.I.A. ad esprimersi, nella seduta del giorno 18/03/2020, sull’improcedibilità dell’istanza;

PRESO ATTO di quanto indicato dalla competente Direzione Difesa del Suolo (ora ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa) e dall’Avvocatura regionale, che dirimono in modo definitivo la prospettata impossibilità di applicare il comma 3 dell’art. 16, comma 3, del P.R.A.C;

RITENUTO CHE:

  • l’attività di coltivazione di una cava ricomprende, per quanto indicato dall’art. 7, lettera h, del PRAC, anche l’attività di “sistemazione del sito, anche contestuale, mediante il ripristino o ricomposizione del sito” e che, per tale motivo, fintantoché non intervenga la dichiarazione di estinzione della cava ai sensi dell’art. 21, comma 3, della L.R. n. 13/2018, la cava deve ritenersi ancora esistente anche per quanto stabilito dall’art. 16, comma 3, del PRAC in merito alla necessaria preventiva esibizione di un accordo formale tra il soggetto richiedente l’ampliamento ed il soggetto intestatario della cava esistente;
  • non bastando ad escludere l’esistenza della cava, il mero fatto materiale che le attività di escavazione siano già state ultimate dall’intestatario della cava, ne discende che la coesistenza delle attività da coordinare, ai sensi del comma 3 dell’art. 16 del PRAC, non debba essere riferita alle sole fasi di “escavazione”;
  • i lavori di coltivazione indicati all’art. 16, comma 3 del P.R.A.C. sono costituiti infatti dall’insieme delle attività funzionali all’ottimale sfruttamento del giacimento costituite da escavazione per la scopertura del giacimento, estrazione del materiale, prima lavorazione del materiale di cava, gestione dei rifiuti di estrazione, sistemazione del sito mediante il ripristino o ricomposizione ambientale;
  • la Ditta Chiesini S.r.l. ad oggi non ha concluso la coltivazione della cava in quanto risultano da ultimare i lavori di ricomposizione ambientale;
  • il Proponente non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti secondo i quali non risulterebbe necessaria l’applicazione dell’art. 16, comma 3, del P.R.A.C. risultando, conseguentemente, impossibile garantire la prosecuzione dell’iter amministrativo di cui trattasi;
  • l’esibizione preventiva dell’accordo di cui alla menzionata disposizione deve legittimamente ritenersi condizione necessaria estensibile anche alle fasi di sistemazione/ricomposizione finale, fase quest’ultima ricompresa nel complessivo progetto di cava e pertanto;

RITENUTE non superate le motivazioni che hanno condotto il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del giorno 18/03/2020, ad esprimersi in merito alla non procedibilità dell’istanza in questione (parere n. 107 del 18/03/2020);

VISTO il parere n. 172 in data 19/01/2022, Allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, con il quale il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 19/01/2022, all’unanimità dei presenti, conferma motivatamente l’espressione del parere di non procedibilità dell’istanza di procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018, D.Lgs. n. 42/2004) presentata, per l’intervento in oggetto, da Inerti San Valentino S.r.l. (con sede legale in Località Canova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236) e acquisita al protocollo regionale 526825, in data 27/12/2018, espressa nella seduta svoltasi in data 18/03/2020;

CONSIDERATO che le risultanze del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 19/01/2022 sono state approvate nella medesima seduta;

CONSIDERATO che la procedura di V.I.A. è ricompresa nella Procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e D.G.R. n. 568/2018);

RICHIAMATO l’art. 10 della L.R. n. 4/2016 che prevede che, in caso di parere negativo del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il progetto non può essere realizzato;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, in caso di conferma del parere non favorevole da parte del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il provvedimento di diniego della domanda viene adottato da parte dal Direttore della struttura competente in materia di VIA;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto, facendoli propri, dei pareri espressi dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 107 del 18/03/2020 e n. 172 in data 19/01/2022, rispettivamente Allegato A e Allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini dell’adozione del provvedimento di non procedibilità dell’istanza di procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018, D.Lgs. n. 42/2004) presentata, per l’intervento in oggetto, da Inerti San Valentino S.r.l. (con sede legale in Località Canova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236) e acquisita al protocollo regionale 526825, in data 27/12/2018, inerente il progetto di ampliamento con approfondimento parziale della cava di sabbia e ghiaia denominata “Vignega” sita in Comune di Pescantina (VR);
  3. di adottare provvedimento di improcedibilità dell’istanza e conseguentemente, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, dare atto del diniego della domanda acquisita al protocollo regionale 526825, in data 27/12/2018, relativa al progetto di ampliamento con approfondimento parziale della cava di sabbia e ghiaia denominata “Vignega” sita in Comune di Pescantina (VR), proposto Inerti San Valentino S.r.l. (con sede legale in Località Canova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236), per le motivazioni espresse dal Comitato Tecnico regionale VIA nei pareri n. 107 del 18/03/2020 e n. 172 in data 19/01/2022, rispettivamente Allegato A e Allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Inerti San Valentino S.r.l. con sede legale in Località Canova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236 - PEC: inertisanvalentino@legalmail.it, nonché, di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Pescantina (VR), alla Direzione Generale dell’ARPAV, alla Direzione Difesa del suolo e della costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica, all’ ENEL Distribuzione – Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Nord – Est – Sviluppo rete Triveneto;
  5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

3_Allegato_A_DDR_3_26-01-2022_468751.pdf
3_Allegato_B_DDR_3_26-01-2022_468751.pdf

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