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Bur n. 15 del 01 febbraio 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 2 del 18 gennaio 2022

Onorino S.n.c. di Benedetti Tiziano e C. con sede legale in Via C. Battisti, 53 37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 02230680239. Richiesta di ampliamento, rinnovo e accorpamento delle autorizzazioni delle cave denominate Monte Loffa (D.G.R. n. 5268 del 02/10/1990 ) e Le Gobbe 2 (D.G.R. n. 4137 del 01/08/1995). Comune di localizzazione: Sant'Anna d'Alfaedo (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. come da ultimo modificato dal D.L. n. 76/2020 e Legge n. 120/2020, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1628/2015, D.G.R. n. 568/2018).

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto presentato da Onorino S.n.c. di Benedetti Tiziano e C., relativo:
- all' ampliamento e rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare lastrolare (Pietra della Lessinia) denominata Monte Loffa;
- al rinnovo dell'autorizzazioni alla coltivazione della cava di calcare lastrolare (Pietra della Lessinia) denominata Le Gobbe 2;
ubicata in Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza acquisita al protocollo regionale in data 18/05/2021;
- comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e il contestuale avvio del procedimento, con nota in data 07/06/2021;
- progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 07/07/2021, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;
- deposito della documentazione integrativa volontaria da parte della Ditta proponente in data 14/12/2021;
- il progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta 22/12/2021;
- determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 22/12/2021, approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, come da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021);

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 8, lettera t), denominata “modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)” ed alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i), denominato “cave e torbiere”, dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Onorino S.n.c. di Benedetti Tiziano e C (con sede legale in Via C. Battisti, 53 – 370220 Sant’Anna d’Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 02230680239), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente (ora Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 228094 e 228107 in data 18/05/2021;

VISTA la nota protocollo regionale 257201 in data 07/06/2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente (ora Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) – Unità Organizzativa V.I.A. hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 07/07/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATO che, con riferimento all’analisi della Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza dell'intervento e ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, è stata verificata l’effettiva non necessità di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione n. 68/21 del 07/12/2021 redatta dal Dott. Miolo;

CONSIDERATO che, la Ditta proponente ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa volontaria, a mezzo PEC acquista al protocollo regionale 581441 in data 14/12/2021 (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 25/2021);

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 25/2021) ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’allegato V alla parte II del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non risultano pervenute osservazioni;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 22/12/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
  • il P.R.G.R. approvato con D.C.R. n. 30/2015;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;

visti la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

vista l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Onorino S.n.c. di Benedetti Tiziano e C (con sede legale in Via C. Battisti, 53 – 370220 Sant’Anna d’Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 02230680239), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente (ora Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 228094 e 228107 in data 18/05/2021;

preso atto del progetto di ricomposizione ambientale;

preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;

preso atto che non è previsto immissione o emungimento di risorse idriche superficiali; 

preso atto che la cava è ubicata all’interno del polo estrattivo del Monte Loffa, nel Comune di Sant’Anna d’Alfaedo;

considerato che, non sono previste cisterne di gasolio (il carburante viene fornito direttamente dai mezzi esterni), né verranno utilizzati, immagazzinati o prodotti altri materiali pericolosi;

considerato che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

preso atto delle conclusioni dell’istruttoria sulla valutazione di incidenza ambientale n° 68/21 a firma del Dott. Mauro Miolo, consulente esterno del Comitato Tecnico regionale VIA, per cui “[…] le valutazioni sviluppate attraverso l’istruttoria tecnica di Vinca indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi, la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto.

L’istruttoria eseguita prende atto della “Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza” formulata.

preso atto che non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

valutato che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate risultano di entità contenuta e circoscritti all’ambito d’intervento, tenuto conto delle misure di mitigazione previste dal progetto, e non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali dall’attuazione dell’intervento in oggetto;

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

considerato che, dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;

considerato che, non è prevista riduzione della superficie forestale in quanto l’ampliamento della cava Loffa si sviluppa verso Sud;

preso atto che, il progetto da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione (per rinnovo e ampliamento) all’attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere:

  • la presentazione dei risultati della caratterizzazione della terra superficiale secondo D.G.R. n. 1987/2014;
  • una Valutazione previsionale di Impatto Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica che dovrà tener conto anche dell'impatto acustico provocato dal traffico indotto, al fine di verificare la compatibilità con il piano di zonizzazione acustica del Comune e della normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Tale valutazione dovrà essere redatta secondo le linee guida di ARPAV ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/1/2008 (BUR n. 92 del 7/11/2008);
  • al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava come da progetto, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi si dovranno preferire mezzi di ultima classe Euro con i fattori di emissione più bassi;
  • l’umidificazione dei percorsi dei mezzi d’opera, dei contesti circostanti e dei punti potenzialmente generatori di polveri; inoltre, il proponente dovrà provvedere alla tenuta in efficienza e modalità operative tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti;
  • idonee misure atte a limitare dispersioni di polveri in atmosfera, in fase di approntamento del cantiere e di estrazione, ad esempio con la messa a dimora di barriere vegetali o l’impiego di teli a protezione del materiale depositato fonte di polvere e con l’eventuale collocazione di una barriera in teli lungo i confini più esposti o con altre soluzioni in grado di garantire il medesimo risultato;
  • nel caso in cui, per il ripristino ambientale dell’area, non sia sufficiente il materiale accantonato nello scavo, si ricorda che le terre dovranno rispettare i requisiti ambientali previsti dal D.Lgs 46/2019; il terreno vegetale da impiegare nella ricostruzione del suolo dovrà presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessituriali) simili a quelle dell’unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicato sul sito di ARPAV;
  • il rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dell’ambiente e la massima attenzione alle lavorazioni, compreso il lavaggio mezzi/ruote, o altre apposite misure atte a garantire che nessuna sostanza pericolosa e pregiudizievole per l'ambiente finisca nel sottosuolo come previsto dalle norme specifiche; dovrà inoltre prevedere la dotazione di idonea vasca di contenimento per gli eventuali serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose, nonché la conservazione in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza;
  • evitare grossi spostamenti di materiale durante le giornate più critiche dal punto di vista delle condizioni anemologiche dell’area, come saranno dettagliate in sede di lascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle cave di calcare lastrolare (Pietra della Lessinia) denominate Monte Loffa e Le Gobbe 2;

ritenuto che, non essendoci continuità fisica nella coltivazione (estrazione e sistemazione) tra le due attività di cava denominate rispettivamente “Monte Loffa” e “Le Gobbe 2” e conseguentemente non vi sia un progetto unitario di estrazione e ricomposizone ambientale di un bacino estrattivo condiviso, non sia possibile addivenire ad un accorpamento di due distinte unità estrattive;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

  • del progetto di ampliamento e rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare lastrolare (Pietra della Lessinia) denominata Monte Loffa;
  • del rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare lastrolare (Pietra della Lessinia) denominata Le Gobbe 2;

in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri per la verifica di Assoggettabilità di cui all’Allegato V° alla Parte II^ del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 22/12/2021, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 22/12/2021, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere:

  • il progetto di ampliamento e rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare lastrolare (Pietra della Lessinia) denominata Monte Loffa;
  • il rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare lastrolare (Pietra della Lessinia) denominata Le Gobbe 2;

presentati da Onorino S.n.c. di Benedetti Tiziano e C. con sede legale in Via C. Battisti, 53 – 37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 02230680239, intese come autorizzazioni alla coltivazione distinte e non in accorpamento, dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III^ della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e valutazioni di cui in premessa;

3. di dare atto altresì che in fase di autorizzazione dell’intervento il proponente è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;

4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Onorino S.n.c. di Benedetti Tiziano e C. (con sede legale in Via C. Battisti, 53 – 37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 02230680239 – PEC: onorinosnc@pec.it), alla Provincia di Verona, al Comune di Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa – U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Foreste e Selvicoltura;

6. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia


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