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Bur n. 178 del 31 dicembre 2021


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 464 del 20 dicembre 2021

Contributi regionali a Comuni per interventi di sviluppo, diversificazione, potenziamento e riqualificazione di strutture e infrastrutture pubbliche destinate a fini turistici. Proroga al 31/12/2023 del termine per produrre alla Regione la richiesta di erogazione del saldo del contributo congiuntamente alla rendicontazione finale dell'intervento, L.R. n. 11/2013 art. 48. DGR 1790/2014. DDR n. 85/2014 e DDR n. 86/2014.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si proroga al 31/12/2023 il termine per produrre alla Regione la richiesta di erogazione del contributo congiuntamente alla rendicontazione finale dell’intervento, da parte dei Comuni ammessi a contributi regionali con DDR n. 85/2014 e DDR n. 86/2014 per interventi di sviluppo, diversificazione, potenziamento e riqualificazione di strutture e infrastrutture pubbliche destinate a fini turistici.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- l’articolo 48 della L.r. 14 giugno 2013 n.11, “ Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplina le agevolazioni regionali per i progetti di interesse pubblico nel settore turistico, disponendo che la Regione al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate dalle province, dai Comuni e dagli altri enti pubblici, concede contributi in conto capitale per programmi, progetti ed iniziative di investimento per la diversificazione e il potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo a fini turistici, in conformità ai piani strategici;

- la citata norma regionale considera ammissibili al contributo gli interventi strutturali, infrastrutturali e dotazionali dei beni in proprietà di enti pubblici destinati al turista o a supporto dell’attività turistica;

- Il contributo può essere concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa, elevabile di altri cinque punti percentuali nel caso di interventi realizzati da Comuni ubicati in area di montagna;

- la Giunta regionale, in conformità al citato art. 48 della L.R. n. 11/2013 e in considerazione della disponibilità finanziaria che derivava dal bilancio 2014, con DGR n. 1790 del 29/9/2014, ha approvato un bando pubblico per concedere contributi ai Comuni del Veneto, per interventi di sviluppo, diversificazione, potenziamento e riqualificazione di strutture e infrastrutture pubbliche destinate a fini turistici nei seguenti ambiti di attività:

a) le strutture ed infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici;

b) la riqualificazione, il miglioramento e, per i capoluoghi di provincia che non ne dispongono, la realizzazione delle aree attrezzate per sosta camper;

- Il suddetto bando prevedeva di assegnare la somma di € 6.000.000,00 rinvenibili dal capitolo di spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 n. 102080, denominato “Contributi alle amministrazioni pubbliche per interventi di diversificazione e potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici (art. 48, L.r. 14.06.2013, n. 11)”, con un riparto di € 5.600.000,00, per l’iniziativa di cui alla lettera a) e € 400.000,00 per l’iniziativa di cui alla lettera b), stabilendo che eventuali economie di spesa in una delle due linee di intervento potranno finanziare l’altra linea di spesa;

- l’art. 7 dell’Allegato A della citata DGR n.1790/2014 così dispone:

“Il termine ultimo per produrre la richiesta di erogazione del contributo congiuntamente alla rendicontazione finale dell’intervento, alla documentazione attestante le spese sostenute ed ogni altro atto comprovante la regolarità d’esecuzione dell’intervento, è stabilito in cinque anni dalla data del provvedimento regionale di impegno della spesa. La mancata rendicontazione entro il termine suddetto comporta l’avvio delle procedure di revoca del contributo con le modalità di cui all’articolo 54, comma 6, della L.R. n. 27/2003. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 54, comma 7, della L.R. n. 27/2003 in ordine alle eventuali proroghe, la cui richiesta, adeguatamente motivata, deve essere presentata alla Regione antecedente alla scadenza dei termini”;

- Il suddetto bando, approvato con la DGR n 1790/2014, ha previsto che il Direttore della Sezione Turismo approvi la graduatoria dei Comuni beneficiari nonché l’elenco dei Comuni esclusi dal contributo regionale;
conseguentemente, con decreti del Direttore della Sezione Turismo n. 85 e 86 del 30/12/2014 si è provveduto ad approvare le graduatorie delle richieste di contributo presentate dai Comuni, per le seguenti attività e rispettivamente:

a) riqualificazione, miglioramento e, per i capoluoghi di provincia che non ne dispongono, realizzazione delle aree attrezzate per sosta camper;

b) strutture ed infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici;

- con note della Direzione Turismo ai Comuni beneficiari è stata concessa la proroga al 30/12/2021, del termine per la conclusione e rendicontazione finale dell’opera, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 dell’allegato A) alla DGR 1790/2014, in applicazione del comma 7 dell’art. 54 della L.R. 27/2003;

DATO ATTO CHE

- diversi Comuni beneficiari del contributo in oggetto, recentemente hanno chiesto alla Direzione Turismo una ulteriore proroga del suddetto termine per produrre alla Regione, la richiesta di erogazione del contributo congiuntamente alla rendicontazione finale dell’intervento, per le seguenti motivazioni:

  • la crisi economica dovuta alla pandemia da virus Covid 19, che ha ritardato l’esecuzione dei lavori ammessi a contributo;
  • le condizioni climatiche avverse che hanno rallentato l’esecuzione dei citati lavori nei Comuni montani;
  • la durata della procedura per ottenere l’autorizzazione a realizzare gli interventi ammessi a contributo da parte della Soprintendenza per i Beni ambientali e Architettonici, previa adozione delle varianti progettuali necessarie per la suddetta autorizzazione;
  • la difficoltà di reperire le risorse finanziarie necessarie per cofinanziare l’opera ammessa al contributo;
  • il tempo impiegato per acquisire la disponibilità dell’area di ubicazione dell’iniziativa ammessa a contributo;

- le suddette motivazioni evidenziate dai Comuni beneficiari a giustificazione delle richieste di proroga appaiono fondate e che la dilazione temporale richiesta non pregiudica le finalità per le quali il contributo è stato originariamente concesso;

- le richieste di proroga si ritengono pertanto accoglibili, al fine di consentire ai Comuni di concludere le opere e procedere alla rendicontazione delle spese delle opere realizzate alla Regione;

Per quanto sopra, si propone di approvare la proroga al 31/12/2023 del termine per produrre alla Regione, la richiesta di erogazione del contributo congiuntamente alla rendicontazione finale dell’intervento, da parte dei Comuni ammessi a contributo con i decreti del Direttore della Direzione Turismo n. 85 e 86 del 30/12/2014 che devono ancora concludere e rendicontare la spesa dell’opera realizzata ammessa a contributo;

Vista la DGR n. 1790 del 29/9/2014 di approvazione del bando per la concessione dei contributi ai Comuni ai sensi dell’articolo 48 e 41, della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;

Visti i decreti del Direttore della Sezione Turismo n. 85 e n. 86 del 30 dicembre 2014;

Vista la legge regionale n. 41 del 29 dicembre 2020 con cui è stato approvato il Bilancio regionale di Previsione 2021-2023;

Vista la D.G.R. n. 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023";

Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'8.01.2021 "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023";

Vista la D.G.R n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";

Vista la D.G.R. n. 481 del 20 aprile 2021 "Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011";

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Viste le richieste di proroga pervenute dai Comuni beneficiari del contributo in oggetto, agli atti della Direzione Turismo;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prorogare al 31/12/2023 il termine per produrre alla Regione, la richiesta di erogazione del saldo del contributo congiuntamente alla rendicontazione finale delle spese sostenute relative all’intervento ammesso a contributo, da parte di Comuni ammessi a contributo con i decreti del Direttore della Sezione Turismo n. 85 e n. 86 del 30/12/2014;
  3. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo della gestione tecnica e amministrativa dei procedimenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento;
  4. di notificare ai Comuni beneficiari del contributo in oggetto il presente provvedimento;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche;
  7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
  8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Mauro Giovanni Viti

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