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Bur n. 167 del 14 dicembre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 566 del 30 giugno 2021

Soc. Coop Servizi Ecologici DASTY. Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in Via del Marmo, 900 Comune di Dolcè (VR). Autorizzazione all'esercizio determinazione provinciale n. 2751/20 del 05.11.2020. Modifica del progetto autorizzato con DPGR n. 1133/1992, successivamente modificato con DGRV n. 1085/2017, con DDDA n. 514/2018, con DDDA n. 555/2019 e autorizzazione all'esercizio provvisorio ai sensi della L.R. 3/2000.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. 3/2000, la modifica all'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Dolcè (VR), su istanza presentata dalla Soc. Coop Servizi Ecologici DASTY e se ne autorizza l'esercizio provvisorio.

Il Direttore

(1) VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1133 del 11.06.1992, con il quale è stato approvato il progetto della Soc. Cooperativa di Servizi Ecologici DASTY per la realizzazione dell’impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi ubicato in via del Marmo 900 a Volargne di Dolcè (VR);

(2) VISTA la DGRV n. 1085 del 13.07.2017, con la quale è stato approvato il progetto di modifica dell’impianto, consistente, tra l’altro, nell’introduzione delle operazioni D9 e D15, a seguito di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui al DSCAO n. 119 del 12.11.2015;

(3) VISTO il DDDA n. 514 del 11.12.2018, con il quale è stato approvato il progetto di modifica dell’impianto, consistente nella variante edilizia della palazzina uffici;

(4) VISTO il DDDA n. 555 del 22.11.2019, con il quale è stato approvato il progetto di modifica dell’impianto, consistente nell’estensione delle operazioni di smaltimento (filiera D) ai rifiuti autorizzati dalla Det. Provinciale n. 125/2019 alle operazioni di recupero (filiera R);

(5) VISTA la nota del 03.07.2020 (prot. reg. n. 263461 del 03.07.2020) con la quale la Ditta ha trasmesso il collaudo funzionale delle opere inerenti la modifica dell’impianto approvata con DDDA n. 555/2019 e ha contestualmente formulato istanza di autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 3/2000;

(6) VISTA la nota del 06.08.2020 (prot. reg. n. 314298 del 07.08.2020), con la quale la Soc. Coop di Servizi Ecologici DASTY ha formulato istanza di modifica, dichiarata non sostanziale, al progetto approvato con DGRV n. 1085 del 13.07.2017, già modificato con DDDA n. 514/2018 e con DDDA n. 555/2019;

(7) VISTA la Determinazione Provinciale n. 2751 del 05.11.2020, con la quale la Provincia di Verona ha rinnovato l’autorizzazione all’esercizio (rilasciata con precedente Determinazione n. 3932/2015) e nella quale è stato preso atto della modifica approvata con DDDA n. 555/2019 di cui alla premessa (5);

(8) RITENUTO nello spirito di fattiva collaborazione tra Provincia di Verona e Regione del Veneto, di procedere all’istruttoria dell’istanza formulata dalla Ditta in data 06.08.2020, dando coerenza al punto 33 della citata Determinazione Provinciale n. 2751/2020;

(9) VISTA la nota (prot. reg. n. 534334 del 16.12.2020), di avvio procedimento e contestuale indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata, modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 con la quale è stato fissato in 30 giorni il termine per la trasmissione delle determinazioni da parte delle Amministrazioni interessate;

(10) CONSIDERATO che il termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative all’oggetto della decisione della conferenza è decorso senza che siano state inviate osservazioni in merito alla modifica de quo, e che pertanto, ai sensi del c. 4 dell’art. 14-bis della L. n. 241/1990, le stesse hanno espresso il proprio assenso senza condizioni alla modifica del progetto presentato, di cui alla premessa (6);

(11) CONSIDERATO che, fermi restando i quantitativi autorizzati, la modifica richiesta si sostanzia sinteticamente nella:

  1. integrazione della specifica indicazione riguardante lo stato fisico (solido non polverulento, fangoso palabile e liquido) dei codici CER già autorizzati e gestiti presso l’impianto;
  2. integrazione nell’attività, già autorizzata, di recupero inerti (R5) con produzione di End-of-Waste di codici CER già autorizzati e gestiti in impianto (in altre operazioni);
  3. integrazione di un utilizzo specifico (fornaci per produzione laterizi) per una EoW prodotta a partire dai codici CER già autorizzati;

(12) CONSIDERATO che, per quanto riguarda la modifica di cui al sopra citato punto 1), fermi restando i quantitativi autorizzati, presso l’impianto sono già gestiti rifiuti con stato fisico solido non polverulento, fangoso palabile e liquido, come autorizzati alla tabella 5 della Determinazione Provinciale n. 2751/2020;

(13) CONSIDERATO che le modifiche di cui ai punti 2) e 3) riguardano il recupero con cessazione della qualifica di rifiuto autorizzata caso per caso con i criteri fissati al punto 8 della sopra citata Determinazione Provinciale n. 2751/2020, che richiedono specifiche valutazioni istruttorie, anche con riferimento alle Linee Guida SNPA (doc. n. 62/20) e alla relativa documentazione trasmessa dalla Ditta;

(14) VISTA la Relazione tecnica “produzione EoW” Rev. 1 di Agosto 2020 trasmessa in data 06.08.2020 (prot. reg. n. 314298 del 07.08.2020);

(15) CONSIDERATO che l’istruttoria condotta da questa Direzione ha interessato la documentazione tecnica di cui alla premessa precedente integrata con la documentazione precedente (Rev. 0), poiché, come comunicato dalla Ditta:

In considerazione del fatto che la Rev0 è in fase di valutazione da parte degli Enti in quanto documentazione inerente l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione, in questa sede si omettono tutte le parti non modificate facendo esplicito rimando alla revisione 0;

(16) VISTA la Relazione tecnica “produzione EoW” Rev. 1 di Dicembre 2020 trasmessa dalla Ditta in ottemperanza alla prescrizione n. 37 della sopra richiamata Determinazione provinciale n. 2751/2020;

(17) VISTA la Relazione tecnica “produzione EoW” Rev. 3 di Maggio 2021, trasmessa in data 01.06.2021 (prot. reg. n. 250543 del 01.06.2021), con la quale la Ditta aggiorna, precisa e chiarisce ulteriormente i contenuti relativi alle attività di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto (produzione di EoW) e che include la “Relazione approfondimento produzione materiale per fornaci - Esplicativa produzione EoW n. 10”;

(18) CONSIDERATO che con la sopra citata Relazione, la Ditta conferma la sospensione della produzione delle EoW denominate:

EoW 1A SOLIDI DA LAVORAZIONE PIETRE E MARMORESINE PER INDUSTRIA CEMENTO ex MPS1a (Processo 1: Trattamento CER010413 solido frantumabile)

EoW 3A SOLIDI PER INDUSTRIA CEMENTO ex MPS3a (Processo 3: solidi fanghi CER010413, liquidi CER vari)

EoW 4A SOLIDI PER INDUSTRIA CEMENTO ex MPS4a (Processo 4: solidi fanghi CER020402)

EoW 4B SOLIDI PER L’ EDILIZIA ex MPS4b (Processo 4: solidi fanghi CER020402)

EoW 5A SOLIDI PER INDUSTRIA CEMENTO exMPS5a (Processo 5: miscela rifiuti FRANTUMABILI ammissibili all’impianto autorizzati con operazione R5)

EoW 6A SOLIDI PER INDUSTRIA CEMENTO ex MPS6a (Processo 6: trattamento di rifiuti ammissibili all’impianto idonea al rispetto dei standard privati dell’utilizzatore)

EoW 7A SOLIDI PER INDUSTRIA CEMENTO ex MPS7a (Processo 7: fanghi CER010413, liquidi CER vari - miscelazione frazioni umide interne ed esterne)

EoW 9A LIQUIDO PER DE-SOLFORAZIONE FUMI CENTRALI TERMICHE ex MPS9a (Processo 9: Riumidificazione fanghi e liquidi da lavorazione pietre e marmoresine CER010413 e/o CER100121 e CER100107)

(19) CONSIDERATO che pertanto le EoW prodotte e aggiornate con le Relazioni sopra citate, tenuto altresì conto dell’istanza di modifica di cui alle premesse (6) e (11) sono:

EoW 1B “Solidi da lavorazione pietre e marmoresine per edilizia”

EoW 1C “Solidi da lavorazione pietre e marmoresine per edilizia stradale”

EoW 2A “Solidi da lavorazione pietre e marmoresine per l’industria del cemento”

EoW 2B “Solidi da lavorazione pietre e marmoresine per edilizia”

EoW 6B “Materiali per l’edilizia” (comprendente le precedenti EoW 3B, 5B, 7B, 8B)

EoW 10 “Materiali per fornaci”

(20) VISTA la riformulazione dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 introdotta dall’art. 34 del D.L. n. 77 del 31.05.2021 (cd. “decreto semplificazioni”);

(21) CONSIDERATO che appare pertanto necessaria la preventiva valutazione da parte di ARPAV degli EoW autorizzati “caso per caso” (in quanto non disciplinati da Regolamenti o decreti ai sensi dell’art. 184-ter) in fase di successiva autorizzazione all’esercizio da rilasciarsi da parte della Provincia di Verona;

(21) CONSIDERATO che alcuni utilizzi specifici delle EoW fanno riferimento all’Allegato C della Circolare n. 5205/2005;

(22) RITENUTO di fare riferimento per tutti gli utilizzi stradali, al fine dell’individuazione dei criteri prestazionali delle EoW, alla Norma UNI 11531-1 in luogo della Circolare Ministeriale sopra richiamata, modificando in tal senso anche la denominazione delle EoW;

(23) CONSIDERATO che il CER 170802, alla luce delle specifiche tecnico-prestazionali (norma UNI 11531-1) e ambientali (test di cessione di cui all’Allegato 3 del D.M. 05/02/1998), è da ritenersi una impurità e un apportatore di solfati solubili, e che pertanto tale rifiuto, sebbene sia previsto al punto 7.1 del D.M. 05/02/1998, non deve essere impiegato nella produzione di aggregati bensì deve essere recuperato separatamente con appositi processi finalizzati al recupero della carta e del gesso;

(24) RITENUTO pertanto di escludere il CER 170802 dalle operazioni di cessazione di qualifica di rifiuto per la produzione di miscele di aggregati per uso stradale e di ammetterlo esclusivamente allo stoccaggio/accorpamento in filiera R;

(25) CONSIDERATO inoltre, nello specifico:

1) per quanto riguarda il prodotto EoW denominato 1B “solidi da lavorazione pietre e marmoresine per edilizia”

1.1) che il rifiuto in ingresso (CER 010413) è costituito esclusivamente da rifiuti allo stato fisico solido frantumabile, diversamente da quanto indicato all’interno della scheda, e che non è previsto il recupero di fanghi;

1.2) che i rifiuti possono derivare da processi che prevedono l’utilizzo di eventuali additivi chimici in fase di lavorazione (ma non sono previsti fanghi in ingresso) e che la presenza di amianto possa essere considerata estranea al ciclo produttivo;

1.3) che prevede la produzione di materiali destinati agli utilizzi stradali;

2) per quanto riguarda il prodotto EoW denominato 1C, nella versione più aggiornata “solidi da lavorazione pietre per arredo urbano”

2.1) che il rifiuto in ingresso (CER 010413) è costituito esclusivamente da rifiuti allo stato fisico solido frantumabile e che non è previsto il recupero di fanghi;

2.2) che i rifiuti possono derivare da processi che prevedono l’utilizzo di eventuali additivi chimici in fase di lavorazione (ma non sono previsti fanghi in ingresso) e che la presenza di amianto possa essere considerata estranea al ciclo produttivo;

2.3) che prevede la produzione di materiali destinati all’arredo urbano, i cui criteri di cessazione di qualifica di rifiuto, relativi alle caratteristiche prestazionali, sono stati forniti dagli utilizzatori, senza riferimento a norme tecniche;

3) per quanto riguarda il prodotto EoW denominato 2A “solidi da lavorazione pietre e marmoresine per l’industria del cemento”

3.1 che il rifiuto in ingresso (CER 010413) è costituito da rifiuti allo stato fisico solido frantumabile, fangoso e fangoso non palabile;

3.2 che i rifiuti possono derivare da processi che prevedono l’utilizzo di eventuali additivi chimici in fase di lavorazione e in fase di trattamento del fango, e che la presenza di amianto possa essere considerata estranea al ciclo produttivo;

3.3 che prevede la produzione di materiali per cementifici, sostituivi dei costituenti del cemento e segnatamente in sostituzione della materia prima costituita da carbonato di calcio;

3.4 che per le caratteristiche prestazionali da rispettare per la cessazione di qualifica di rifiuto sono stati criteri indicati specifici forniti dagli utilizzatori;

3.5 che è possibile fare riferimento al punto 12.5 del DM 05.02.1998 e alla norma UNI EN 197-1, ove sono indicate le caratteristiche dei costituenti del cemento;

4) per quanto riguarda il prodotto EoW denominato 2B “solidi da lavorazione pietre e marmoresine per l’edilizia”

4.1 che il rifiuto in ingresso (CER 010413) è costituito da rifiuti allo stato fisico solido frantumabile, fangoso e fangoso non palabile (a differenza del EoW 1B);

4.2 che i rifiuti possono derivare da processi che prevedono l’utilizzo di eventuali additivi chimici in fase di lavorazione e in fase di trattamento del fango, e che la presenza di amianto possa essere considerata estranea al ciclo produttivo;

4.3) che prevede la produzione di materiali destinati agli utilizzi stradali;

5) per quanto riguarda il prodotto EoW denominato 6B “materiali per l’edilizia”

5.1) che i rifiuti in ingresso sono costituiti da 35 CER di differenti tipologie, caratteristiche e stati fisici;

5.2) che i rifiuti possono derivare da processi che prevedono l’utilizzo di eventuali additivi chimici in fase di lavorazione e che la presenza di amianto possa essere considerata estranea al ciclo produttivo;

5.3) che, oltre a quanto espresso alla premessa (24), alcuni rifiuti proposti non risultano compatibili con l’utilizzo specifico del EoW ovvero non sono state sufficientemente puntualizzate le loro caratteristiche;

5.4) che prevede la produzione di materiali destinati agli utilizzi stradali;

6) per quanto riguarda il prodotto EoW denominato 10 “materiali per fornaci”

6.1) che i rifiuti in ingresso sono costituiti da 21 CER di differenti tipologie, caratteristiche e stati fisici;

6.2) che prevede la produzione di materiali per fornaci costituiti da impasti ceramici e per laterizi;

6.3) che per le caratteristiche prestazionali da rispettare per la cessazione di qualifica di rifiuto sono stati indicati criteri specifici forniti dagli utilizzatori, senza riferimento a norme tecniche;

(26) RITENUTO pertanto di prescrivere che:

1) per il EoW 1B

1.1) il prodotto sia più opportunamente indicato con la dicitura: miscele non legate di aggregati riciclati per gli usi previsti dalla norma tecnica UNI 11531-1

1.2) i rifiuti in ingresso devono essere caratterizzati da merceologia, granulometria e prestazionalità geotecnica compatibili con gli usi previsti ed eventualmente pretrattati o soggetti a una fase di selezione granulometrica al fine di rispettare i requisiti prestazionali delle diverse frazioni, ai sensi delle norme tecniche di settore;

1.3) le verifiche sulle singole partite di rifiuti in ingresso, prima della commistione finalizzata al recupero, devono accertare la classificazione del rifiuto, il contenuto di eventuali additivi chimici (in particolare lo stirene) e il rispetto del Test di cessione (parametro amianto escluso);

1.4) i criteri prestazionali per la cessazione di qualifica di rifiuto devono riferirsi alla UNI 11531;

2) per il EoW 1C

2.1 è autorizzata, per la fase di esercizio provvisorio, la produzione della EoW con la cessazione di qualifica di rifiuto sulla base dei criteri prestazionali dichiarati, stabilendo che ai fini del rilascio dell’autorizzazione provinciale all’esercizio la Ditta fornisca tutte le informazioni concernenti il recupero svolto, incluse le schede SNPA per il successivo parere di ARPAV;

2.2 le verifiche sulle singole partite di rifiuti in ingresso, prima della commistione finalizzata al recupero, devono accertare la classificazione del rifiuto, il contenuto di eventuali additivi chimici (in particolare lo stirene) e il rispetto del Test di cessione (parametro amianto escluso);

3) per il EoW 2A

3.1 è autorizzata, per la fase di esercizio provvisorio, la produzione della EoW con la cessazione di qualifica di rifiuto sulla base dei criteri prestazionali dichiarati, stabilendo che ai fini del rilascio dell’autorizzazione provinciale all’esercizio la Ditta fornisca tutte le informazioni concernenti il recupero svolto, incluse le schede SNPA per il successivo parere di ARPAV;

3.2 le verifiche sulle singole partite di rifiuti in ingresso, prima della commistione finalizzata al recupero, devono accertare la classificazione del rifiuto, il contenuto di eventuali additivi chimici (in particolare stirene e acrilamide) e il rispetto del Test di cessione (parametro amianto escluso);

3.3 i fanghi debbano essere filtropressati per poter essere recuperati;

3.4 di stabilire quali criteri di cessazione prestazionali, il rispetto dei requisiti di cui al §5.2.6 della norma UNI EN 197-1, unitamente ai requisiti indicati dagli utilizzatori;

4) per il EoW 2B

4.1 il prodotto sia più opportunamente indicato con la dicitura: miscele non legate di aggregati riciclati per gli usi previsti dalla norma tecnica UNI 11531-1

4.2 i rifiuti in ingresso devono essere caratterizzati da merceologia, granulometria e prestazionalità geotecnica compatibili con gli usi previsti ed eventualmente pretrattati o soggetti a una fase di selezione granulometrica al fine di rispettare i requisiti prestazionali delle diverse frazioni, ai sensi delle norme tecniche di settore; i rifiuti fangosi per essere ammessi al recupero devono essere preventivamente filtropressati;

4.3 le verifiche sulle singole partite di rifiuti in ingresso, prima della commistione finalizzata al recupero, devono accertare la classificazione del rifiuto, il contenuto di eventuali additivi chimici (in particolare stirene e acrilamide) e il rispetto del Test di cessione (parametro amianto escluso);

4.4 i criteri prestazionali per la cessazione di qualifica di rifiuto devono riferirsi alla UNI 11531;

5) per il EoW 6B

5.1 il prodotto sia più opportunamente indicato con la dicitura: miscele non legate di aggregati riciclati per gli usi previsti dalla norma tecnica UNI 11531-1

5.2 i rifiuti in ingresso devono essere caratterizzati da merceologia, granulometria e prestazionalità geotecnica compatibili con gli usi previsti ed eventualmente pretrattati o soggetti a una fase di selezione granulometrica al fine di rispettare i requisiti prestazionali delle diverse frazioni, ai sensi delle norme tecniche di settore;

5.3 non sono ammessi al recupero per la specifica destinazione d’uso i CER 100101, 100115 poiché tale tipologia di materiali (rifiuti) non è compatibile con quanto indicato al paragrafo 4.2.2 della norma UNI 11531-1 per la produzione di miscele di aggregati riciclati finalizzati alla realizzazione di pavimentazioni, sottofondi e sovrastrutture stradali;

5.4 in fase di collaudo, al fine del rilascio dell’autorizzazione provinciale all’esercizio, la Ditta è tenuta a motivare tecnicamente, anche con riferimento alla norma UNI 11531-1, il recupero dei rifiuti CER 010409, 010504, 030311, 030316, 060503, 080202, 080203 100105 100107 100121 101110 101120 101314 190802 190814 190902 191212 e di specificare puntualmente le caratteristiche dei rifiuti recuperati;

5.3) le verifiche sulle singole partite di rifiuti in ingresso, prima della commistione finalizzata al recupero, devono accertare il rispetto di specifici requisiti in relazione alle caratteristiche dei rifiuti e alla loro provenienza;

5.4) i criteri prestazionali per la cessazione di qualifica di rifiuto devono riferirsi alla UNI 11531;

6) per il EoW 10

6.1) è autorizzata, per la fase di esercizio provvisorio, la produzione della EoW con la cessazione di qualifica di rifiuto sulla base dei criteri prestazionali dichiarati, stabilendo che ai fini del rilascio dell’autorizzazione provinciale all’esercizio la Ditta fornisca tutte le informazioni concernenti il recupero svolto, incluse le schede SNPA per il successivo parere di ARPAV;

6.2) le verifiche sulle singole partite di rifiuti in ingresso, prima della commistione finalizzata al recupero, devono accertare il rispetto di specifici requisiti in relazione alle caratteristiche dei rifiuti e alla loro provenienza;

6.3) i criteri di cessazione prestazionali consistono nel rispetto dei requisiti di cui al §5.2.6 della norma UNI EN 197-1, unitamente ai requisiti indicati dagli utilizzatori;

(27) RITENUTO altresì di approvare la modifica al progetto presentato dalla Ditta Soc. Coop Servizi Ecologici DASTY per l’impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi ubicato in Via del Marmo, 900 Comune di Dolcè (VR) e di autorizzare l’esercizio provvisorio

decreta

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare la modifica al progetto approvato con DPGR n. 1133/1992, già modificato con DGRV n. 1085 del 13.07.2017, con DDDA n. 514 del 11.12.2018 e con DDDA n. 555 del 22.11.2019, di cui all’istanza 06.08.2020 (prot. reg. n. 314298 del 07.08.2020) presentata dalla Soc. Coop Servizi Ecologici DASTY e di autorizzare l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art 25 della L.R. 3/2000;

3. di modificare la tabella riportata in Allegato A alla DGR n. 1085 del 13.07.2017, “Tabella rifiuti in ingresso (suddivisi e ripetuti per stato fisico)” estendendo, ai rifiuti già autorizzati in ingresso all’installazione, gli stati fisici e l’operazione di Recupero R5 come di seguito:

CER
Definizione
Stato fisico
R5
R12
R13
Op. D
01 04 08
Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
SNP
FP
L
X
X
X
D13D15
01 04 09
Scarti di sabbia e argilla
SNP
FP
L
X
X
X
D13D15
01 04 10
Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
SNP
FP
L
X
X
X
D13D15
01 04 13
Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
SNP
FP
L
X
X
X
D13D15D9 L
01 05 04
Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci (bentonite)
SNP
FP
L
X
X
X
D13D9
02 04 02
Carbonato di calcio fuori specifica
SNP
FP
L
X
X
X
D13D15
03 03 11
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
SNP
FP
L
X
X
X
D13D15D9 L
06 03 16
Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315
SNP
FP
L
X
X
X
D13D15D9 L
06 05 03
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti, diversi da quelli di cui al punto 060502
SNP
FP
L
X
X
X
D13D15D9 L
08 02 02
Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
SNP
FP
L
X
X
X
D13D15D9 L
08 02 03
Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
SNP
FP
L
X
X
X
D13D9
10 01 01
Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
SNP
FP
L
-
X
X
D13D15D9 L
10 01 05
Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
SNP
FP
 
X
X
X
D13D15
10 01 07
Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di desolforazione dei fumi
SNP
FP
L
X
X
X
D13D15D9 L
10 01 15
Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114
SNP
FP
L
-
X
X
D13D15D9 L
10 01 21
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120
SNP
FP
L
X
X
X
D13D15D9 L
10 11 03
Scarti di materiali in fibra a base di vetro
SNP
FP
L
X
X
X
D13D15D9 L
10 11 10
Scarti di mescole no sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
SNP
FP
 
X
X
X
D13D15
10 11 12
Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
SNP
FP
 
X
X
X
D13D15
10 11 20
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101109
SNP
FP
L
X
X
X
D13D15D9 L
10 13 14
Rifiuti e fanghi di cemento
SNP
FP
L
X
X
X
D13D9
12 01 17
Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
SNP
FP
L
X
X
X
D13D15D9 L
17 01 01
Cemento
SNP
 
 
X
X
X
D13D15
17 01 02
Mattoni
SNP
 
 
X
X
X
D13D15
17 01 03
Mattonelle e ceramiche
SNP
 
 
X
X
X
D13D15
17 01 07
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
SNP
 
 
X
X
X
D13D15
17 05 08
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
SNP
 
 
X
X
X
D13D15
17 08 02
Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 (compreso cartongesso)
SNP
 
 
 
X
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D13D15
17 09 04
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, e 170903
SNP
 
 
X
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D13D15
19 08 02
Rifiuti dell’eliminazione della sabbia
SNP
FP
L
X
X
X
D13D15D9 L
19 08 14
Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
SNP
FP
L
X
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X
D13D15D9 L
19 09 02
Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua
SNP
FP
L
X
X
X
D13D15D9 L
19 12 05
Vetro
SNP
FP
 
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D13D15
19 12 09
Minerali
SNP
FP
 
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D13D15
19 12 12
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prod. dal tratt. mecc. dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
SNP
FP
 
X
X
X
D13D15

 

4. di approvare le modifiche al progetto relativamente alla produzione di EoW come di seguito:

4.1 il recupero per la produzione di EoW per i seguenti utilizzi specifici deve avvenire nel rispetto dell’art. 177 c. 4 e dell’art. 178 del D.lgs. 152/06; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) di rifiuti e/o EoW non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione;

4.2 ai fini del rilascio dell’autorizzazione provinciale all’esercizio, la Ditta è tenuta a trasmettere ad ARPAV, Provincia di Verona e Regione l’aggiornamento delle schede previste dalle LG SNPA, per il successivo parere di ARPAV;

  • EoW [denominata 1.B] miscele non legate di aggregati riciclati per gli usi previsti dalla norma tecnica UNI 11531-1

a) per i rifiuti CER 010413, prima della commistione (tra diverse partite di produttori diversi o rifiuti non regolarmente generati) finalizzata al recupero dovranno essere accertate le seguenti caratteristiche:

a1 il rifiuto deve essere allo stato fisico solido frantumabile;

a2 qualora il rifiuto non presenti tipologia, provenienza e caratteristiche di cui ai punti 7.2, 12.3, e 12.4 e 12.5 dell’All.1 Suball. 1 del DM 05.02.1998, deve essere svolta una valutazione delle caratteristiche geotecniche al fine di verificarne l’idoneità alla produzione del materiale finalizzato all’uso specifico; in particolare devono essere rispettati, in relazione al processo di origine (marmo/granito) del rifiuto:

  • >85% carbonato di calcio sul secco
  • >50% silicati

a3 evidenza (da omologa o analisi di conformità) che il rifiuto:

- sia non pericoloso (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori);

- non provenga da processi con l’aggiunta di additivi chimici; qualora il produttore dichiari l’utilizzo di additivi chimici, deve essere accertato (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori):

  • stirene < 50 ppm sul secco;
  • eventuali altri additivi in relazione al processo di produzione, da individuarsi nel PMC/PGO;

a4 rispetto dei limiti del Test di cessione di cui all’All. 3 del DM 05.02.1998 (parametro amianto escluso), con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori;

b) lavorazione: fasi interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione di frazioni indesiderate; additivazione di materia prima inerte

c) al fine di cessare la qualifica di rifiuto (EoW) i prodotti ottenuti devono rispettare:

c1 i limiti di cui al test di cessione dell’All. 3 del DM 05.02.1998 (parametro amianto escluso);

c2 gli standard di cui alla Norma UNI 11531-1 in relazione allo specifico uso (in particolare i prospetti 4a e 4b del § 4.2.2), nonché quanto previsto dal regolamento (UE) n. 305/2011 per la marcatura CE e ove pertinente;

c3 il lotto massimo da caratterizzare di 3.000 m3;

d) qualora i prodotti siano destinati a recupero ambientale (riempimenti, colmate e reinterri non soltanto ai sensi del punto 3.4.12 della norma UNI 11531-1), la cessazione della qualifica di rifiuto è inoltre subordinata all’approvazione da parte dall’autorità competente di apposito progetto, alla compatibilità dei materiali con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell’area di destino, alla conformità del contenuto di contaminanti alla legislazione vigente in materia di bonifica in funzione della specifica destinazione d’uso;

e) la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, contenente le pertinenti valutazioni, anche basate ove necessario su prove di laboratorio, deve essere conservata in installazione per almeno 5 anni;

f) la dichiarazione di conformità deve esplicitamente indicare l’uso specifico;

g) resta fermo il rispetto del comma 5-bis dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;

  • EoW [denominata 2.B] Miscele non legate di aggregati riciclati per gli usi previsti dalla norma tecnica UNI 11531-1

a) per i rifiuti CER 010413, prima della commistione (tra diverse partite di produttori diversi o rifiuti non regolarmente generati) finalizzata al recupero dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a1 i rifiuti allo stato fisico fangoso e fangoso non palabile devono essere preventivamente filtropressati;

a2 qualora il rifiuto non presenti tipologia, provenienza e caratteristiche di cui ai punti 7.2, 12.3, e 12.4 e 12.5 dell’All.1 Suball. 1 del DM 05.02.1998, nonché per le frazioni provenienti dalla filtropressatura di cui al punto a1, deve essere svolta una valutazione delle caratteristiche geotecniche al fine di verificarne l’idoneità alla produzione del materiale finalizzato all’uso specifico; in particolare devono essere rispettati, in relazione al processo di origine (marmo/granito) del rifiuto:

  • >85% carbonato di calcio sul secco
  • >50% silicati

a3 evidenza (da omologa o analisi di conformità) che il rifiuto:

- sia non pericoloso (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori);

- non provenga da processi con l’aggiunta di additivi chimici (sia nel processo produttivo, sia nella fase di trattamento del fango); qualora il produttore dichiari l’utilizzo di additivi chimici, deve essere accertato (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori):

  • acrilamide < 0,1 µg/L (da test di cessione)
  • stirene < 50 ppm sul secco;
  • eventuali altri additivi in relazione al processo di produzione, da individuarsi nel PMC/PGO;

a4 rispetto (da omologa o analisi di conformità) dei limiti del Test di cessione di cui all’All. 3 del DM 05.02.1998 (parametro amianto escluso), con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori;

b) lavorazione: fasi interconnesse di filtropressatura, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione di frazioni indesiderate, omogeneizzazione, additivazione con materia prima inerte;

c) al fine di cessare la qualifica di rifiuto (EoW) i prodotti ottenuti devono rispettare:

c1 i limiti di cui al test di cessione dell’All. 3 del DM 05.02.1998 (parametro amianto escluso);

c2 gli standard di cui alla Norma UNI 11531-1 in relazione allo specifico uso, nonché quanto previsto dal regolamento (UE) n. 305/2011 per la marcatura CE e ove pertinente;

c3 il lotto massimo da caratterizzare di 3.000 m3;

d) qualora i prodotti siano destinati a recupero ambientale (riempimenti colmate e reinterri non soltanto ai sensi del punto 3.4.12 della norma UNI 11531-1), la cessazione della qualifica di rifiuto è inoltre subordinata all’approvazione da parte dall’autorità competente di apposito progetto, alla compatibilità dei materiali con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell’area di destino, alla conformità del contenuto di contaminanti alla legislazione vigente in materia di bonifica in funzione della specifica destinazione d’uso;

e) la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, contenente le pertinenti valutazioni, anche basate ove necessario su prove di laboratorio, deve essere conservata in installazione per almeno 5 anni;

f) la dichiarazione di conformità deve esplicitamente indicare l’uso specifico;

g) resta fermo il rispetto del comma 5-bis dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;

  • EoW [denominata 1.C] aggregati riciclati per arredo urbano

a) nella fase di esercizio provvisorio la Ditta è autorizzata a svolgere l’attività di recupero come di seguito stabilito; ai fini del rilascio dell’autorizzazione provinciale all’esercizio, la Ditta è tenuta a trasmettere ad ARPAV, Provincia di Verona e Regione i risultati dell’attività di recupero attraverso una relazione tecnica, comprendente anche le “Schede SNPA” come indicato al punto 4.1 del presente provvedimento, che evidenzi gli esiti delle verifiche condotte secondo i criteri EoW di seguito specificati e gli specifici utilizzatori, per il successivo parere di ARPAV;

b) per i rifiuti CER 010413, prima dell’accorpamento (tra diverse partite di produttori diversi o rifiuti non regolarmente generati) finalizzata al recupero dovranno essere accertate le seguenti caratteristiche:

b1 il rifiuto deve essere allo stato fisico solido non pulverulento (frantumabile);

b2 il rifiuto deve essere costituito da pietra naturale

b3 evidenza (da omologa o analisi di conformità) che il rifiuto:

- sia non pericoloso (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori);

- non provenga da processi con l’aggiunta di additivi chimici; qualora il produttore dichiari l’utilizzo di additivi chimici, deve essere accertato (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori):

  • stirene < 50 ppm sul secco;
  • eventuali altri additivi in relazione al processo di produzione, da individuarsi nel PMC/PGO;

b4 rispetto dei limiti del Test di cessione di cui all’All. 3 del DM 05.02.1998 (parametro amianto escluso), con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori;

b) lavorazione: fasi interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione di frazioni indesiderate; additivazione di materia prima inerte;

c) al fine di cessare la qualifica di rifiuto (EoW) i prodotti ottenuti devono rispettare:

c1 i limiti di cui al test di cessione dell’All. 3 del DM 05.02.1998 (parametro amianto escluso);

c2 i seguenti limiti, per ciascuna tipologia di matrice:

matrice silicea
“granito”

matrice carbonato
“marmo”

matrice mista
“mix marmo - granito

pH

2,1-11,4

pH

2,1-11,4

pH

2,1-11,4

Carbonati

< 50%

Carbonati

> 70%

Carbonati

> 20%

Idrocarburi (>C12)

< 100 mg/kg

Idrocarburi (>C12)

< 100 mg/kg

Idrocarburi (>C12)

< 150

Cromo

< 150

Cromo

< 150

Cromo

< 100

Piombo

< 100

Piombo

< 100

Piombo

< 120

Nichel

< 120

Nichel

< 120

Nichel

< 120

Rame

< 120

Rame

< 120

Rame

< 100 mg/kg

Corpi estranei (plastica, legno, ferro, carta)

assenti

Corpi estranei (plastica, legno, ferro, carta)

assenti

Corpi estranei (plastica, legno, ferro, carta)

assenti

 

c3 il lotto massimo da caratterizzare di 3.000 m3;

d) la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, contenente le pertinenti valutazioni, anche basate ove necessario su prove di laboratorio, deve essere conservata in installazione per almeno 5 anni;

e) la dichiarazione di conformità deve esplicitamente indicare l’uso specifico e la pezzatura;

f) resta fermo il rispetto del comma 5-bis dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;

  • EoW [denominata 2A] – Materiale per l’industria del cemento – Costituente a base di carbonato di calcio

a) nella fase di esercizio provvisorio la Ditta è autorizzata a svolgere l’attività di recupero come di seguito stabilito; ai fini del rilascio dell’autorizzazione provinciale all’esercizio, la Ditta è tenuta a trasmettere ad ARPAV, Provincia di Verona e Regione i risultati dell’attività di recupero attraverso una relazione tecnica, comprendente anche le “Schede SNPA” come indicato al punto 4.1 del presente provvedimento, che evidenzi gli esiti delle verifiche condotte secondo i criteri EoW di seguito specificati e gli specifici utilizzatori, per il successivo parere di ARPAV;

b) per i rifiuti CER 010413, prima della commistione (tra diverse partite di produttori diversi o rifiuti non regolarmente generati) finalizzata al recupero dovranno essere accertate le seguenti caratteristiche:

a1 il rifiuto deve essere allo stato fisico solido frantumabile o, qualora sia allo stato fisico fangoso e fangoso non palabile, il rifiuto deve essere preventivamente filtropressato;

a2 evidenza (da omologa o analisi di conformità) che il rifiuto:

- sia non pericoloso (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori);

- non provenga da processi con l’aggiunta di additivi chimici (sia nel processo produttivo, sia nella fase di trattamento del fango); qualora il produttore dichiari l’utilizzo di additivi chimici, deve essere accertato (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori):

  • acrilamide < 0,1 µg/L (da test di cessione)
  • stirene < 50 ppm sul secco;
  • eventuali altri additivi in relazione al ciclo produttivo;

a3 rispetto dei limiti del Test di cessione di cui all’All. 3 del DM 05.02.1998 (parametro amianto escluso), con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori;

c) lavorazione: fasi interconnesse di filtropressatura, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione di frazioni indesiderate, omogeneizzazione, integrazione di materia prima inerte;

d) al fine di cessare la qualifica di rifiuto (EoW) i prodotti ottenuti devono rispettare:

d1 i requisiti previsti al punto 5.2.6 della Norma UNI EN 197-1;

d2 i seguenti requisiti

Parametro

Valore

umidità

< 20%

MgO

< 4%

CaCO3+MgCO3

> 90%

Pezzatura

< 30mm

pH

2,1 ÷ 11,4

Idrocarburi pesanti (>C12)

< 100 mg/kg

Fe

< 500 mg/kg

Pb

< 100 mg/kg

Frazioni estranee

assenti

 

d3 quanto previsto dal regolamento (UE) n. 305/2011;

d4 il lotto massimo da caratterizzare di 3.000 m3;

e) la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, contenente le pertinenti valutazioni, anche basate ove necessario su prove di laboratorio, deve essere conservata in installazione per almeno 5 anni;

f) la dichiarazione di conformità deve esplicitamente indicare l’uso specifico;

g) resta fermo il rispetto del comma 5-bis dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;

  • EoW [denominata 6B] Miscele non legate di aggregati riciclati per gli utilizzi previsti dalla norma UNI 11531-1

1) i rifiuti allo stato fisico fangoso e fangoso non palabile devono essere preventivamente filtropressati;

2) i rifiuti allo stato fisico polverulento potranno essere avviati al recupero qualora siano rispettate le proporzioni ponderali che garantiscono il contenuto massimo di fini previsto dai prospetti 4a e/o 4b della norma UNI 11531-1;

3) è ammesso il conferimento senza analisi finalizzata alla classificazione come pericoloso/non pericoloso di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012;

4) prima della commistione (tra diversi CER, diverse partite di produttori diversi o rifiuti non regolarmente generati) finalizzata al recupero dovranno essere accertate le seguenti caratteristiche:

a) CER 010408, 010410, 020402

- rispetto dei limiti del Test di cessione di cui all’All. 3 del DM 05.02.1998, con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori;

b) CER 010413

- qualora non presenti tipologia, provenienza e caratteristiche di cui ai punti 7.2, 12.3, e 12.4 e 12.5 dell’All.1 Suball. 1 del DM 05.02.1998, deve essere svolta una valutazione delle caratteristiche geotecniche al fine di verificarne l’idoneità alla produzione del materiale finalizzato all’uso specifico; in particolare devono essere rispettati, in relazione al processo di origine del rifiuto: > 85% carbonato di calcio sul secco; >50% silicati

- evidenza (da omologa o analisi di conformità) che il rifiuto:

  • sia non pericoloso (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori);
  • non provenga da processi con l’aggiunta di additivi chimici (sia nel processo produttivo, sia nella fase di trattamento del fango); qualora il produttore dichiari l’utilizzo di additivi chimici, deve essere accertato (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori):
  • acrilamide < 0,1 µg/L (da test di cessione)
  • stirene < 50 ppm sul secco;
  • eventuali altri additivi sulla base del ciclo produttivo

c) 101103

- rispetto dei limiti del Test di cessione di cui all’All. 3 del DM 05.02.1998, con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori;

- rispetto dei seguenti parametri: Umidità < 50%; Piombo < 60ppm sul secco; Rame totale < 400 ppm sul secco; assenza di FAV

d) 101112, 191205

- rispetto dei limiti del Test di cessione di cui all’All. 3 del DM 05.02.1998, con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori;

- dovranno essere rispettate le proporzioni ponderali che garantiscono il contenuto massimo di vetro (5%) previsto dai prospetti 4a e/o 4b della norma UNI 11531-1

- deve essere esclusa la presenza di FAV (Fibre artificiali di vetro)

- adempimenti di cui al d.lgs. n. 101 del 31/07/2020 sulle radiazioni ionizzanti;

e) CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170904: tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto impartite al punto 7.1 dell’All.1 Suball. 1 del DM 05.02.1998;

f) CER 170508:

- verifica analitica di classificazione come rifiuto non pericoloso

- rispetto dei limiti del Test di cessione di cui all’All. 3 del DM 05.02.1998, con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori;

- assenza di amianto (naturale/antropico) sia sotto forma di frammenti che di fibre, come definito nel Piano di Gestione Operativa;

g) CER 191209:

- rispetto dei limiti del Test di cessione di cui all’All. 3 del DM 05.02.1998, con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori;

- in caso sia costituito da sabbia dovrà essere recuperato rispettando le proporzioni ponderali che garantiscono il contenuto massimo di fini previsto dai prospetti 4a e/o 4b della norma UNI 11531-1.

e) CER 010409, 010504, 030311, 030316, 060503, 080202, 080203, 100105, 100107 100121, 101110, 101120, 101314, 190802, 190814, 190902, 191212

- documentazione tecnica attestante le caratteristiche merceologiche e chimiche del rifiuto, la compatibilità tecnica e normativa e la pertinenza rispetto allo specifico utilizzo finale; al fine del rilascio dell’autorizzazione provinciale all’esercizio, la Ditta è tenuta a trasmettere tutta la documentazione all’autorità competente, per il parere di ARPAV;

- rispetto dei limiti del Test di cessione di cui all’All. 3 del DM 05.02.1998, con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori;

5) lavorazione: fasi interconnesse di filtropressatura, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, miscelazione, separazione di frazioni indesiderate, additivazione con materia prima inerte

6) l fine di cessare la qualifica di rifiuto (EoW) i prodotti ottenuti devono rispettare:

a i limiti di cui al test di cessione dell’All. 3 del DM 05.02.1998;

b gli standard di cui alla Norma UNI 11531-1 in relazione allo specifico uso, nonché quanto previsto dal regolamento (UE) n. 305/2011 per la marcatura CE e ove pertinente;

c il lotto massimo da caratterizzare di 3.000 m3;

6) qualora i prodotti siano destinati a recupero ambientale (riempimenti colmate e reinterri non soltanto ai sensi del punto 3.4.12 della norma UNI 11531-1), la cessazione della qualifica di rifiuto è inoltre subordinata all’approvazione da parte dall’autorità competente di apposito progetto, alla compatibilità dei materiali con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell’area di destino, alla conformità del contenuto di contaminanti alla legislazione vigente in materia di bonifica in funzione della specifica destinazione d’uso;

7) la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, contenente le pertinenti valutazioni, anche basate ove necessario su prove di laboratorio, deve essere conservata in installazione per almeno 5 anni;

8) la dichiarazione di conformità deve esplicitamente indicare l’uso specifico;

9) resta fermo il rispetto del comma 5-bis dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;

  • EoW [denominata 10] Materiali per le fornaci – produzione di laterizi

a) nella fase di esercizio provvisorio la Ditta è autorizzata a svolgere l’attività di recupero come di seguito stabilito; ai fini del rilascio dell’autorizzazione provinciale all’esercizio, la Ditta è tenuta a trasmettere ad ARPAV, Provincia di Verona e Regione i risultati dell’attività di recupero attraverso una relazione tecnica, comprendente anche le “Schede SNPA” come indicato al punto 4.1 del presente provvedimento, che evidenzi gli esiti delle verifiche condotte secondo i criteri EoW di seguito specificati e gli specifici utilizzatori, per il successivo parere di ARPAV;

b) i rifiuti recuperabili devono essere a stato fisico solido non pulverulento o fangoso; i rifiuti allo stato fisico fangoso e fangoso non palabile devono essere preventivamente filtropressati;

c) prima della commistione (tra diversi CER, diverse partite di produttori diversi o rifiuti non regolarmente generati) finalizzata al recupero dovranno essere accertate le seguenti caratteristiche:

c.1) CER 010409, 010410, 010413, 190802, 190902: evidenza (da omologa o analisi di conformità) che il rifiuto:

- sia non pericoloso, se CER a specchio (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori)

- abbia le seguenti caratteristiche (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori):

  • Sostanza secca >25%
  • Idrocarburi pesanti (C>12) <2,5%
  • Idrocarburi leggeri (C≤12) <1%

c.2) CER 010504, 060503, 100121: evidenza (da omologa o analisi di conformità) che il rifiuto:

- sia non pericoloso, se CER a specchio (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori)

- abbia le seguenti caratteristiche (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori):

  • Sostanza secca >25%
  • Idrocarburi pesanti (C>12) <2,5%
  • Idrocarburi leggeri (C≤12) <1%
  • Pb <0,3%
  • Cd <0,1%
  • CrVI <0,1%

c.3) CER 030311: evidenza (da omologa o analisi di conformità) che il rifiuto:

- sia non pericoloso (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori)

- abbia le seguenti caratteristiche (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori):

  • Sostanza secca >25%
  • Idrocarburi pesanti (C>12) <2,5%
  • Idrocarburi leggeri (C≤12) <1%
  • Benzene <0,1%
  • 1,3-butadiene <0,1%
  • IPA <0,1%
  • PbO <0,3%
  • CdO <0,1%
  • CrVI <0,1%

c.4) CER 080202, 080203: evidenza (da omologa o analisi di conformità) che il rifiuto abbia le seguenti caratteristiche (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori):

  • Sostanza secca >25%
  • Idrocarburi pesanti (C>12) <2,5%
  • Idrocarburi leggeri (C≤12) <1%
  • PbO <0,3%
  • CdO <0,1%
  • CrVI <0,1%

c.5) CER 100101, 100115: evidenza (da omologa o analisi di conformità) che il rifiuto:

- sia non pericoloso (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori)

- abbia le seguenti caratteristiche (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori):

  • Umidità <40%
  • PbO <0,3%
  • CdO <0,1%
  • CrVI <0,1%
  • TOC <10%
  • PCB e PCT <25ppm
  • PCDD <2,5ppb

c.6) CER 060316, 101110, 101120, 120117, 170102, 170103, 191209, 191212 evidenza (da omologa o analisi di conformità) che il rifiuto:

- sia non pericoloso, se CER a specchio (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori)

- abbia le seguenti caratteristiche (con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori):

  • Umidità <40%
  • Idrocarburi pesanti (C>12) <2,5%
  • Idrocarburi leggeri (C≤12) <1%
  • Benzene <0,1%
  • 1,3-butadiene <0,1%
  • IPA <0,1%
  • PbO <0,3%
  • CdO <0,1%
  • CrVI <0,1%

d) per tutti i rifiuti dovrà essere garantito (da omologa o verifica di conformità) il rispetto dei limiti del Test di cessione di cui all’All. 3 del DM 05.02.1998, con le frequenze previste nel PGO in relazione alla regolarità della generazione del rifiuto dei singoli produttori;

e) lavorazione mediante fasi di (ove necessario) filtropressatura, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, miscelazione, separazione della frazione indesiderata, integrazione con materia prima inerte [R5];

f) al fine di cessare la qualifica di rifiuto (EoW) i prodotti ottenuti devono rispettare:

f.1) i seguenti limiti:

  • pH ≤ 11,4
  • SiO2+Al2O3+Fe3O2 >50%
  • Carbonato di calcio totale <20%
  • Sali solubili totali <5%
  • Zolfo totale <0,5%
  • Cloro totale <0,5%

f.2) il lotto massimo da caratterizzare di 3.000 m3;

g) la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, contenente le pertinenti valutazioni, anche basate ove necessario su prove di laboratorio, deve essere conservata in installazione per almeno 5 anni;

h) la dichiarazione di conformità deve esplicitamente indicare l’uso specifico;

i) resta fermo il rispetto del comma 5-bis dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;

5. di confermare tutte le prescrizioni contenute nella D.G.R.V. n. 1085/2017 e relativo allegato parere della C.T.R.A. n. 4022 in data 23.02.2017 ove non in contrasto con il presente provvedimento;

6. di comunicare il presente provvedimento alla Soc. Coop Servizi Ecologici DASTY, al Comune di Dolcè, alla Provincia di Verona e ad ARPAV Direzione Generale;

7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Luigi Masia

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