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Bur n. 167 del 14 dicembre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 74 del 29 novembre 2021

BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. Potenziamento e miglioramento funzionale dell'impianto di depurazione di Belluno Località Marisiga Comune di localizzazione Belluno (BL). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n. 77/2021, art. 8 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dal Procedimento di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, l'adozione del provvedimento di esclusione dal procedimento di VIA per il progetto relativo al potenziamento e miglioramento funzionale dell'impianto di depurazione di Belluno, situato nel Comune di Belluno (BL), per il quale la società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha attivato la procedura di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza presentata da BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 288935 del 25/06/2021. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 15/09/2021. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 10/11/2021.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 8, lettera t), denominata “modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzato o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato III)” e si riferisce ad un progetto di cui all’Allegato IV – punto 7, lettera v), denominato “Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (C.F e P.IVA 00971870258), con sede legale in via T. Vecellio, 27/29, a Belluno (BL), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente – Unità Organizzativa VIA con n. 288935 del 25/06/2021;

CONSIDERATO che il progetto riguarda il potenziamento dell’impianto di depurazione a fanghi attivi a biomassa sospesa da 32.000 a 45.000 A.E., situato in Località Marisiga (BL);

PRESO ATTO che l’impianto di depurazione in oggetto ha ottenuto la compatibilità ambientale, in base all’art.13 “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni” della L.R. n. 4 del 18/02/2016, con D.D.R. n. 44 del 14/05/2019;

VISTA la nota n. 293249 del 29/06/2021 con la quale si chiede a BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. di voler perfezionare la documentazione presentata con nota n. 288935 del 25/06/2021;

PRESO ATTO che con nota n. 18694 del 30/06/2021 il proponente ha dato riscontro a quanto richiesto con la suindicata nota n. 293249 del 29/06/2021;

VISTA la nota n. 305954 del 07/07/2021 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 21/07/2021 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTA la nota n. 354827 del 09/08/2021 con la quale la Provincia di Belluno ha inviato le proprie richieste di integrazioni;

VISTA la nota n. 359001 del 11/08/2021 con la quale è stata trasmessa al consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi la nota n. 305954 del 07/07/2021;

CONSIDERATO che in data 15/09/2021 si è tenuta la discussione del progetto in oggetto e il Comitato Tecnico Regionale, sulla base delle risultanze della relazione tecnica predisposta dal gruppo istruttorio ha ritenuto di richiedere al proponente alcune integrazioni alla documentazione depositata;

VISTA la nota n. 409378 del 17/09/2021 con la quale, sulla base delle risultanze del Comitato Tecnico regionale VIA, sono state richieste al proponente alcune integrazioni alla documentazione depositata, trasmesse da quest’ultimo con nota n. 467263 del 15/10/2021;

PRESO ATTO che il Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi, con nota n. 466250 del 15/10/2021, in risposta alla nota regionale n. 409378 del 17/09/2021, ha dichiarato che l’impostazione del progetto presentato da BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. risulta conforme alla vigente programmazione di bacino;

VISTA la nota n. 525332 del 09/11/2021 con cui la Provincia di Belluno evidenzia il perdurare della discrepanza tra fra gli abitanti equivalenti determinati in base al carico idraulico e quelli determinati in riferimento al carico organico, […] e che pertanto le fasi successive dell’iter di autorizzazione necessiteranno comunque degli elementi e delle verifiche già richiesti da questa Amministrazione;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato una relazione per la valutazione di incidenza ambientale di Selezione preliminare, ai sensi dell’art. 6 della direttiva “Habitat” (Direttiva 92/43/CEE);

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., non risultano pervenute osservazioni;

PRESO ATTO che il progetto di potenziamento e miglioramento funzionale dell’impianto di depurazione di Belluno prevede i seguenti interventi:

  1. regolazione con inverter della portata sollevata;
  2. potenziamento pretrattamenti:
    • grigliatura grossolana
    • grigliatura fine
    • dissabbiatura/disoleatura
  3. realizzazione di una seconda linea di trattamento biologico;
  4. conversione del sedimentatore primario in secondario;
  5. adeguamento del pre-ispessitore;
  6. conversione del digestore anaerobico in aerobico;
  7. adeguamento post-ispessimento fanghi;
  8. realizzazione nuovo sistema di disidratazione fanghi;
  9. realizzazione nuovo comparto di accettazione bottini.

PRESO ATTO che nella configurazione futura l’impianto di depurazione sarà così strutturato:

LINEA ACQUE

  • Grigliatura grossolana completa di compattatore del vaglio.
  • Sfioratore di piena in testa all’impianto.
  • Pozzo di sollevamento iniziale (con tre pompe).
  • Grigliatura fine automatica, completa di canale di by-pass.
  • Dissabbiatura - disoleatura aerata, completa di classificatore.
  • Sfioratore di piena in testa al biologico.
  • Partitore di portata sulle due linee di trattamento biologico.
  • Ossidazione / nitrificazione (su due linee).
  • Sedimentazione finale (su due linee).
  • Comparto disinfezione finale, con dosaggio di Acido Peracetico.

LINEA FANGHI

  • Pre-ispessimento fanghi (su due linee).
  • Sezione di ispessimento dinamico dei fanghi.
  • Digestione aerobica.
  • Post-ispessimento fanghi (su due linee).
  • Disidratazione meccanica mediante centrifuga.
  • Comparto di accettazione bottini (rifiuti extra-fognari).

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 10/11/2021 predisposta dall’U.O. V.I.A., dalla Direzione Ambiente e transizione ecologica – U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, dall’ARPAV e da Veneto Acque S.p.A., agli atti dell’amministrazione regionale;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 10/11/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

Vista la normativa vigente;

Considerato che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

Preso atto che l’impianto di depurazione in oggetto ha ottenuto la compatibilità ambientale, in base all’art.13 “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni” della L.R. n. 4 del 18/02/2016, con D.D.R. n. 44 del 14/05/2019;

Considerato che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento, e ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 52/21 nella quale si conclude che, per l’intervento in oggetto, “il percorso metodologico è stato seguito correttamente ed ha dato evidenza che non sono possibili impatti negativi significativi sugli elementi della rete Natura 2000 riconosciuti o ad elementi ad essi collegati. L’istruttoria tecnica relativa alla Procedura di Valutazione d’incidenza ambientale ha dato evidenza che le valutazioni contenute nel documento di Screening di V.Inc.A. risultano condivisibili anche alla luce delle analisi fatte nel corso di tutto il percorso di valutazione d’impatto ambientale e riscontrate nella documentazione di progetto; si è dato evidenza di come gli impatti non siano tali da generare impatti negativi significativi, da intendersi come cambiamenti sfavorevoli del grado di conservazione degli habitat e delle specie all’interno dell’area di analisi rispetto alla situazione in assenza dell’attuazione del progetto proposto, escludendo quindi la necessità di dover procedere con la valutazione appropriata.”;

Considerato che il progetto proposto da BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. riguarda il potenziamento e il miglioramento funzionale dell’impianto di depurazione di Belluno, località Marisiga, dagli attuali 32.000 A.E. a 45.000 A.E. al fine di garantire il corretto trattamento del refluo urbano in arrivo dalla fognatura, evitando l’insorgere di problematiche di carattere gestionale e garantendo nel contempo la possibilità di trattare ulteriori allacciamenti futuri alla fognatura pubblica;

Considerato che in futuro, con l’eliminazione della vasca Imhoff di Belluno il bacino afferente all’impianto di Marisiga coinciderà con l’intero agglomerato di Belluno;

Preso atto che attualmente il carico globale che insiste sull’agglomerato di Belluno è di circa 36.000 A.E.;

Considerato che le opere in progetto prevedono tra l’altro l’adeguamento funzionale e la messa a norma elle esistenti opere elettriche, oltre alla sostituzione delle esistenti apparecchiature elettromeccaniche e delle carpenterie di processo ormai obsolete;

Preso atto che l’impianto tratta fanghi liquidi CER 19.08.05 (apporto extra-fognario) in regime di “comunicazione” ex art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per un quantitativo massimo giornaliero conferibile pari a 50 m3;

Preso atto che a completamento degli interventi di potenziamento dell’impianto di depurazione di Marisiga, il proponente prevede di mantenere la quantità massima di rifiuti liquidi extra-fognari trattabili pari a 50 m3/d e di spostare il punto di immissione nell’impianto, a valle dello sfioro di testa impianto del depuratore, per aumentare la sicurezza gestionale di tale filiera di trattamento e superare il divieto di trattamento dei bottini in tempo di pioggia;

Ritenuto che il divieto di cui trattasi vada mantenuto anche in caso di spostamento del punto di immissione dei rifiuti a valle dello sfioro, poiché in caso di maggiori portate in ingresso in impianto dovute a precipitazioni atmosferiche la capacità dell’impianto deve essere mantenuta tutta a disposizione del carico in arrivo dalla rete fognaria e quindi il trattamento dei rifiuti sospeso qualora lo sfioro risulti attivo;

Preso atto che la dotazione idrica pro-capite descritta nella documentazione allegata sia evidentemente influenzata dalla presenza di acque parassite;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, che il proponente prosegua nella ricerca e conseguente riduzione degli ingressi parassiti alla rete fognaria di pertinenza, dandone debitamente conto all’autorità competente;

Ritenuto che non sussista la necessità di prevedere ulteriori misure di mitigazione all’impianto di depurazione di Marisiga, oltre agli interventi già programmati dal Gestore;

Valutata la documentazione integrativa prodotta con nota n. 467263 del 15/10/21, così come richiesto nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 15/09/2021 e trasmessa con nota n. 409378 del 17/09/21;

Ritenuto che, relativamente a quanto riportato nella documentazione integrativa prodotta con nota n. 467263 del 15/10/21, rispetto all’impatto acustico:

  • i dati di emissione sonora riportati nelle figure di pagg. 45 e 46 della relazione di screening sono carenti e poco indicativi: se si tratta, come indicato, di livelli di emissione sonora, dovrebbe essere indicata la distanza dalla sorgente di rumore alla quale il livello sonoro si riferisce; inoltre i livelli dovrebbero essere riferiti alla ponderazione A, dato che i limiti di legge sono stabiliti in termini di decibel ponderati A [dB(A)];
  • la formula Li = Lw – 11 – 20 log(r) utilizzata a pag. 68 e seguenti ha come dato di input il livello di potenza sonora LW ma se, come riportato al punto precedente, i dati disponibili sono livelli di emissione, l’applicazione della formula è errata e parimenti lo sono le stime ottenute;
  • la stima effettuata è errata per il motivo sopraesposto: in ogni caso una stima corretta dovrebbe tener conto di tutte le sorgenti di rumore, non solamente di quella asseritamente più intensa (v. ultimo capoverso di pag. 68), nonché, con riferimento alle sorgenti interne, fornire una stima dell’attenuazione dovuta all’involucro dell’edificio;
  • i livelli sonori stimati dovrebbero essere confrontati non con i limiti previsti per la zona acustica nella quale si trova l’impianto di depurazione, bensì con i limiti acustici della zona nella quale si trovano i ricettori;
  • in base all’art. 2, comma 6, della legge quadro sull’inquinamento acustico, la verifica dell’ottemperanza ai limiti di rumore deve essere fatta da un tecnico competente in acustica iscritto all’apposito albo nazionale Enteca.

Considerato che ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il proponente dovrà presentare una valutazione di impatto acustico ante operam;

Ritenuto che la valutazione di impatto acustico dovrà essere:

  1. effettuata con riferimento ai ricettori abitativi più prossimi come individuati a pag. 66 dello SPA denominato “Relazione di screening ambientale”;
  2. firmata da tecnico competente in acustica iscritto all’albo nazionale Enteca;
  3. svolta seguendo le linee guida di cui alla D.D.G. Arpav n. 3/2008, pubblicate nel sito web di ARPAV;

Ritenuto inoltre che il proponente dovrà presentare un’ulteriore valutazione di impatto acustico post operam da attuarsi a seguito del completamento dei lavori del primo stralcio;

Valutato il tema degli odori in relazione a quanto affermato dal proponente nella “Relazione di screening ambientale” secondo cui “non si prevede un approfondimento dell’analisi in quanto si tratta di un impianto già esistente per il quale non sono state fatte in passato segnalazioni di emissioni sgradevoli e che con i lavori in progetto non si andrà a peggiorare lo stato attuale delle emissioni”;

Valutata la localizzazione dell’impianto e le modifiche progettuali e gestionali proposte;

Ritenuto di inserire, per quanto sopra, una condizione ambientale sul tema degli odori;

Considerato che con nota n. 525332 del 09/11/2021 la Provincia di Belluno evidenzia il perdurare della discrepanza tra fra gli abitanti equivalenti determinati in base al carico idraulico e quelli determinati in riferimento al carico organico, sarà necessario che il proponente in fase di autorizzazione provveda a individuare una forma di raccordo con la Provincia di Belluno tesa a superare la predetta discrepanza;

Preso atto che il Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi, in risposta alla richiesta di integrazioni avanzata con nota n. 409378 del 17/09/21, ha dichiarato che il progetto presentato, che innalza la capacità dell’impianto dagli attuali 32.000 AE a 37.500 AE, più 7.500 AE riservati a trattamento bottini, per complessivi 45.000 AE., per un importo complessivo di € 3.100.000, risulta avere un’impostazione conforme alla vigente programmazione di bacino;

Considerato infine che l’area dell’impianto è soggetta al vincolo di cui all’articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004, al comma 1, lett. c), Fiume Piave, in sede autorizzativa dovrà essere preventivamente acquisita l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del citato D.Lgs. n. 42/2004;

Preso atto che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

Tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto di quanto indicato di seguito:

CONDIZIONI AMBIENTALI

1

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Il progetto dovrà essere adeguato prevedendo l’alimentazione dei bottini dopo lo sfioro in testa al biologico.

Termine per l’avvio della Verifica di
Ottemperanza

In fase di Progetto Definitivo.

Soggetto verificatore

Provincia

 

2

Macrofase

In fase di esercizio

Oggetto della condizione

Il proponente in caso di attivazione degli sfiori dovrà sospendere l’immissione di rifiuti liquidi al trattamento biologico.

Termine per l’avvio della Verifica di
Ottemperanza

In occasione di ogni evento atmosferico che comporta l’attivazione dello sfioro in testa al trattamento biologico.

Soggetto verificatore

Provincia

 

3

Macrofase

In fase di esercizio - Post operam

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà presentare una valutazione di impatto acustico post operam da svolgersi dopo la conclusione del I stralcio dei lavori.

La valutazione dovrà essere effettuata con riferimento ai ricettori abitativi più prossimi come individuati a pag. 66 della relazione di screening e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. La valutazione dovrà essere firmata da tecnico competente in acustica iscritto all’albo nazionale Enteca e dovrà essere svolta seguendo le linee guida di cui alla D.D.G. Arpav n. 3/2008, pubblicate nel sito web di ARPAV.

Il documento dovrà essere trasmesso al Comune, alla Provincia di Belluno, alla Regione Veneto e ad ARPAV.

Nel caso si rilevassero dei superamenti, il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia di Belluno e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della Verifica di
Ottemperanza

Entro sei mesi dalla conclusione del I stralcio dei lavori

Soggetto verificatore

Comune di Belluno.

 

4

Macrofase

In fase di esercizio - Post operam

Oggetto della condizione

In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Belluno, o inoltrate al Comune, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia di Belluno, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una valutazione dell’eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno, al Comune e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione.

Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Belluno, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Termine per l’avvio della Verifica di
Ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia di Belluno

Soggetto verificatore

Provincia di Belluno anche avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge 132/2016

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/11/2021, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 10/11/2021 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni e con le condizioni ambientali di cui alle premesse.
  3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (C.F e P.IVA 00971870258), con sede legale in via T. Vecellio, 27/29, a Belluno (BL), (PEC: gsp@cert.ip-veneto.net), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Belluno (BL), alla Direzione Generale ARPAV e alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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