Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO CIVILE n. 51 del 30 settembre 2021
Assegnazione aggiuntiva di contributi per il funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia - anno 2021. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990. Impegno e liquidazione della spesa per il tramite di Azienda Zero. DGR n. 1239 del 14 settembre 2021.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si dispone l’impegno di spesa e la successiva erogazione, per l’esercizio 2021, di una quota aggiuntiva di contributo a sostegno delle scuole dell’infanzia non statali del Veneto e dei servizi alla prima infanzia. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990. I contributi sono erogati per il tramite di Azienda Zero ai sensi della DGR n. 297 del 16 marzo 2021.
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Il Direttore
PREMESSO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 16 marzo 2021 con oggetto “Destinazione delle risorse da assegnare, per l’anno 2021, a favore delle scuole dell’infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990.” è stato approvato il piano di assegnazione dei contributi in conto gestione, a sostegno delle scuole dell’infanzia non statali del Veneto e dei servizi alla prima infanzia, per l’esercizio 2021;
che con la deliberazione della Giunta n. 1239 del 14 settembre 2021, è stata approvata un’assegnazione aggiuntiva delle risorse rispetto a quelle sopra citate, per l’anno 2021, sempre a favore delle scuole dell’infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 23/1980 e della L.R. n. 32/1990, rese disponibili con l’assestamento del bilancio 2021-2023, approvato con L.R. n. 22 del 30 luglio 2021 (BIL 032), sul capitolo di spesa n. 100012 con oggetto “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, Lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)”;
PRESO ATTO che con il medesimo provvedimento n. 1239/2021 è stato disposto l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, da assegnare alle scuole dell’infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto, in euro 3.000.000,00, così suddiviso:
CAPITOLO BENEFICIARI IMPORTO
100012 scuole infanzia non statali L.R. n. 23/1980 € 750.000,00
100012 servizi prima infanzia L.R. n. 32/1990 € 750.000,00
100012 copertura spesa per insegnante di sostegno L.R. n. 23/1980 € 1.500.000,00
DATO ATTO che i contributi, così come disposto con la deliberazione n. 1239/ 2021, saranno ripartiti alle scuole dell’infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia, in proporzione ai contributi già assegnati con i decreti del Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile n. 22 del 15 aprile 2021 e n. 44 del 12 agosto 2021, ai sensi delle LL.RR. n. 23/1980 e n. 32/1990;
CONSIDERATO che il medesimo provvedimento regionale n. 1239/2021 incarica il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile ad assumere ogni atto conseguente in attuazione del medesimo provvedimento, compresi gli impegni di spesa a favore di Azienda Zero delegata all’erogazione dei contributi relativi all’anno 2021 ai soggetti beneficiari della L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990;
che alle scuole dell’infanzia comunali e ai servizi per la prima infanzia comunali o di altro ente pubblico, che per i flussi finanziari si avvalgono delle tesorerie provinciali della Banca d’Italia, l’Azienda Zero erogherà l’importo al netto del bollo sulla quietanza che successivamente la medesima verserà direttamente all’Erario;
RITENUTO di disporre che Azienda Zero eroghi, ad avvenuta disponibilità delle risorse, alle scuole dell’infanzia e ai servizi per la prima infanzia, gli importi individuati nei seguenti allegati, che si approvano, e che costituiscono parti integranti del presente provvedimento:
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Allegato A, che definisce gli importi assegnati ad ogni singola scuola dell’infanzia non statale, indicati nella colonna “Contributo aggiuntivo totale 2021”;
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Allegato B, che definisce gli importi assegnati ai servizi prima infanzia i cui titolari e/o gestori hanno natura giuridica pubblica, indicati nella colonna “Contributo aggiuntivo 2021”;
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Allegato C, che definisce gli importi assegnati ai servizi prima infanzia i cui titolari e/o gestori hanno natura giuridica privata, indicati nella colonna “Contributo aggiuntivo 2021”;
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Allegato D, che definisce gli importi assegnati ai servizi prima infanzia, riconosciuti in conto gestione nel corrente esercizio 2021, indicati nella colonna “Contributo aggiuntivo 2021”;
VISTO il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
la L.R. n. 23/1980, n. 32/1990, n. 39/2001, n. 54/2012, n. 19/2016, n. 41/2020 e n. 22/2021;
il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
le DGR n. 30/2021, n. 296/2021, n. 297/2021 e n. 1239/2021;
il DDR n. 22/2021; n. 44/2021 e n. 54/2021;
la documentazione agli atti;
decreta
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che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
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di assegnare i contributi per complessivi euro 3.000.000,00 alle scuole dell’infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del veneto ai sensi delle LL.RR. n. 23/1980 e n. 32/1990, così come individuati negli allegati seguenti che si approvano:
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Allegato A, integrante il presente atto, che individua gli enti gestori delle Scuole dell’infanzia non statali, nonché la relativa assegnazione dei contributi integrativi per l’esercizio 2021;
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Allegato B, integrante il presente provvedimento, che definisce gli importi integrativi assegnati ai servizi prima infanzia per l’esercizio 2021 i cui titolari e/o gestori hanno natura giuridica pubblica;
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Allegato C, integrante il presente provvedimento, che definisce gli importi integrativi assegnati ai servizi prima infanzia per l’esercizio 2021 i cui titolari e/o gestori hanno natura giuridica privata;
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Allegato D, integrante il presente provvedimento, che definisce gli importi assegnati ai servizi prima infanzia, riconosciuti in conto gestione nel corrente esercizio 2021;
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di impegnare la spesa secondo le specifiche e l’esigibilità contenute nell’Allegato E contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
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di dare atto che alla liquidazione ad Azienda Zero si procederà ai sensi dell’art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, ad esecutività del presente provvedimento sussistendone i presupposti;
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che Azienda Zero eroghi, ad avvenuta disponibilità delle risorse, alle scuole dell’infanzia e ai servizi per la prima infanzia, gli importi individuati negli allegati di cui al punto 2.;
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che alle scuole dell’infanzia comunali e ai servizi per la prima infanzia comunali o di altro ente pubblico, che per i flussi finanziari si avvalgono delle tesorerie provinciali della Banca d’Italia, l’Azienda Zero eroghi l’importo al netto del bollo sulla quietanza che successivamente la medesima dovrà versare direttamente all’Erario;
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di dare atto che le obbligazioni, di natura non commerciali, per le quali si dispone l’impegno con il presente atto sono giuridicamente perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio; che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V° livello del piano dei conti;
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di dare atto che gli obiettivi S.F.E.R.E. ai quali è indirizzata la spesa sono:
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12.01.02 – Sostenere le spese di funzionamento delle scuole dell’infanzia non statali – per euro 2.250.000,00;
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12.01.03 – Promuovere i servizi per la prima infanzia – per euro 750.000,00;
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di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
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la trasmissione del presente provvedimento ad Azienda Zero, anche agli effetti dell’art. 56, co. 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
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la trasmissione del presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per quanto di competenza;
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di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall’avvenuta conoscenza, salva diversa determinazione da parte degli interessati;
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di dare atto della pubblicazione della DGR n. 1239/2021 ai sensi dell’art. 26, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
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di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Pasquale Borsellino
Allegato "E" (omissis)
(seguono allegati)
51_Allegato_A_DDR_51_30-09-2021_459748.pdf51_Allegato_B_DDR_51_30-09-2021_459748.pdf51_Allegato_C_DDR_51_30-09-2021_459748.pdf51_Allegato_D_DDR_51_30-09-2021_459748.pdf