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Bur n. 128 del 24 settembre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 48 del 08 settembre 2021

Ditta EURO Veneta S.r.l., con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR). Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Sona (VR) e disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476 del 19.04.2016 e ss.mm.ii. Autorizzazione in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 190204* e 191211*, presso l'impianto della Ditta Mecomer S.r.l., sito in Comune di S. Giuliano Milanese (MI), ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 nell'impianto "TrediSeche global solution".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia l'autorizzazione al Gestore, in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016, per il conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 190204* e 191211*, presso l'impianto della Ditta Mecomer S.r.l., ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 nell'impianto "TrediSeche global solution".

Il Direttore

PREMESSO che, con Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente (DSR) n. 56 del 20 settembre 2010, è stata rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l., con sede legale in Via S. Elisabetta, 8 – Verona, sulla base dell’istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali – l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all’impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR);

CONSIDERATO che, con successivo DSR n. 71 del 07.10.2013, è stata volturata, a favore della Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l., con sede legale a Trento, Via Gianbattista Unterverger n. 52, l’AIA rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l. con il succitato DSR n. 56/2010 (già precedentemente volturata, con DSR n. 71/2012, alla Ditta Veneta Recuperi S.a.s. per cambio della ragione sociale dello stesso Gestore) a seguito della “presa in affitto” – da parte della medesima società – del ramo d’azienda della Ditta Veneta Recuperi S.a.s.;

RICHIAMATA la deliberazione n. 476 del 19 aprile 2016, come modificata ed integrata dal successivo Decreto del Direttore Regionale (DDR) dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 27.09.2016, con la quale è stato rilasciato il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l’approvazione del progetto e l’autorizzazione dell’intervento, nonché l’AIA relativamente al progetto di modifica sostanziale dell’impianto di cui trattasi presentato dal Gestore in data 4 maggio 2015;

PRESO ATTO che la succitata deliberazione revoca, a partire dalla data di notifica della stessa, la precedente AIA rilasciata con DSR n. 56/2010 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, con precedente DDR n. 61 del 26.06.2017, è stata volturata a favore della Ditta EURO Veneta S.r.l., C.F. 02290420229, con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR) – Verona, l’AIA di cui alla DGRV n. 476 del 19.04.2016 a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell’impianto effettuata ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI i decreti n. 93 del 23.10.2017, n. 36 del 22.05.2018, n. 1 del 11.01.2019, n. 318 del 26.03.2020 e n. 882 del 19.10.2020, con i quali è stata modificata, ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’AIA rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il DDR n. 110 del 06.12.2018 con cui, su istanza di parte, si è rilasciata l’autorizzazione al Gestore, in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016, per il conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l’impianto della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l. ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri;

RICHIAMATO il successivo DDR n. 610 del 02.12.2019 con il quale è stata prorogata di 12 mesi (fino al 10.12.2020) l’autorizzazione rilasciata con il succitato decreto n. 110/2018;

RICHIAMATO il DDR n. 449 del 24.05.2021 con il quale, dando esecuzione alle sentenze del TAR n. 218 del 16.02.2021 e n. 235 del 17.02.2021, sono stati annullati i provvedimenti autorizzativi precedentemente rilasciati in tema di adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulla miscelazione di cui alla DGRV n. 119/2018 (decreti regionali nn. 90/2018, 14/2019, 29/2019, 30/2019, 181/2019 e 182/2019) e, contestualmente, è stato comunicato l’avvio del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, finalizzato all’adeguamento del provvedimento alla succitata deliberazione n. 119/2018 per le parti giudicate legittime;

VISTA la nota datata 13.07.2021, acquisita al prot. reg. n. 315191 del 14.07.2021, con la quale la Ditta Euro Veneta S.r.l. ha inviato apposita richiesta di autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dal punto 45.f dell’Allegato B alla DGRV n. 476 del 19.04.2016, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 190204* e 191211*, presso l’impianto della Ditta Mecomer S.r.l. (società del Gruppo Séché Environnement S.A.) sito in Comune di S. Giuliano Milanese (MI);

PRESO ATTO che, sulla base della dichiarazione della Ditta Mecomer S.r.l. allegata alla succitata istanza, i rifiuti in questione verrebbero ricevuti in R12/R13/D13/D14/D15 e successivamente inviati all’impianto “TrediSeche global solution” per lo smaltimento (D10) o il recupero (R1) finali;

PRESO ATTO che la Ditta ha dichiarato che la richiesta di autorizzazione in deroga di cui trattasi “è dettata dalle difficoltà riscontrate negli ultimi 24 mesi, ed in particolar modo nell’anno 2021 con i termovalorizzatori Nazionali nostri fornitori (termovalorizzatori EcoMistral di Spilimbergo (PN) ed Ecolombardia4 di Filago (MI))” i quali “non riescono a garantire una continuità negli scarichi, vedi per motivi legati ai limitati quantitativi che riescono a trattare settimanalmente e per i fermi impianto causati dalle continue manutenzioni…”, a fronte della necessità della Ditta di “scarichi continuativi nei mesi, settimanali e garantiti”;

PRESO ATTO che la Ditta aveva già ottenuto l’autorizzazione per una notifica transfrontaliera, relativa al conferimento del CER 191211* presso un impianto di incenerimento in Ungheria, e che l’iter per il rinnovo della stessa, richiesto nel mese di Marzo 2021, è tuttora in corso;

PRESO ATTO che la Ditta ha dichiarato che la gestione dei rifiuti verrà effettuata nel rispetto della normativa vigente garantendo la completa tracciabilità dei rifiuti ivi conferiti, ottenendo a tale scopo dall’impianto della Ditta Mecomer S.r.l. i certificati di avvenuto smaltimento per ogni conferimento;

PRESO ATTO che la Ditta ha dichiarato altresì che darà sempre priorità al conferimento presso impianti di destino finali;

VISTA l’Autorizzazione Dirigenziale n. 5507/2017 del 26.06.2017 rilasciata dalla Città metropolitana di Milano, pubblicata sul sito della medesima Amministrazione, con la quale è stata autorizzata la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale – rilasciata con provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 14243/2009 del 30.09.2009 – relativa all'installazione IPPC gestita dalla Ditta Mecomer S.r.l. ubicata in Comune di San Giuliano Milanese (MI);

VISTA la nota regionale n. 337313 del 28.07.2021, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., per l’autorizzazione al conferimento dei rifiuti di cui ai CER 190204* e 191211*, presso l’impianto della Ditta Mecomer S.r.l.;

PRESO ATTO che non sono pervenuti dai soggetti interessati nei termini indicati nella citata comunicazione di avvio del procedimento, e comunque fino ad oggi, memorie scritte né altri documenti ritenuti pertinenti, in conformità alle previsioni dell’art. 10 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di concedere l’autorizzazione, in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 190204* e 191211*, presso l’impianto della Ditta Mecomer S.r.l., sito in Comune di S. Giuliano Milanese (MI), per le operazioni R12/R13/D13/D14/D15, ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 nell’impianto “TrediSeche global solution”;

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento anche alla Città metropolitana di Milano e ad A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Milano, in qualità di Enti di controllo territorialmente competenti per l’impianto della Ditta Mecomer S.r.l., sito in Comune di S. Giuliano Milanese (MI);

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTE le Leggi Regionali n. 33/1985 e n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

decreta

  1. di autorizzare la Ditta EURO Veneta S.r.l., in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 190204* e 191211*, presso l’impianto della Ditta Mecomer S.r.l., sito in Comune di S. Giuliano Milanese (MI), per le operazioni R12/R13/D13/D14/D15, ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 nell’impianto “TrediSeche global solution”;
  2. di specificare che i rifiuti oggetto della deroga assentita sono esclusivamente quelli riconducibili ai pacchetti di miscelazione autorizzati per i quali è prevista la destinazione D10/R1;
  3. di stabilire che la Ditta EURO Veneta S.r.l. è tenuta a comunicare alla Regione, nonché alla Provincia e all’ARPAV competenti per territorio i dati relativi al conferimento dei rifiuti presso l’impianto di cui al precedente punto 1 e quelli relativi al loro smaltimento/recupero finale (quantitativi, numeri identificativi formulari, date di invio all’impianto di S. Giuliano Milanese, date di invio all’impianto di incenerimento “TrediSeche global solution”);
  4. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella DGRV n. 476 del 19 aprile 2016 e nei successivi decreti regionali n. 21 del 27.09.2016, n. 61 del 26.06.2017, n. 93 del 23.10.2017, n. 36 del 22.05.2018, n. 1 del 11.01.2019, n. 318 del 26.03.2020, n. 882 del 19.10.2020 e n. 449 del 24.05.2021;
  5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta EURO Veneta S.r.l., al Comune di Sona (VR), alla Provincia di Verona, ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Verona e all’Osservatorio Regionale Rifiuti c/o ARPAV – Dipartimento regionale Rischi tecnologici e fisici, alla Città metropolitana di Milano e ad A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Milano;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
  7. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

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