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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 25 del 17 agosto 2021
CO.PRO.B. S.C.A. Impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas originato da colture dedicate e sottoprodotti agro-industriali in Comune di Pontelongo (PD). D.Lgs 387/2003 D.Lgs 152/2006 Modifica non sostanziale.
Con il presente provvedimento si prende atto delle modifiche non sostanziali ad un impianto di produzione di energia elettrica e termica alimentato a fonte rinnovabile
Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione della Giunta n. 799 del 07.05.2012, la Regione del Veneto ha autorizzato la ditta CO.PRO.B. S.C.A, con sede legale in via Mora, 56 - Minerbio (BO), all’installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia termica ed elettrica alimentato da biogas originato da colture dedicate e sottoprodotti agro-industriali con potenza elettrica pari a 999 kW e con potenza termica pari a 2.462 kW da realizzarsi in Comune di Pontelongo (PD) in via Zuccherificio;
VISTA la modifica non sostanziale all’impianto di rete per la connessione 20 KV dell’impianto a biogas comunicata con nota assunta al protocollo regionale n. 311443 del 05.07.2012 e riguardante la sostituzione del palo con sigla 16/G/24 con il palo con sigla 14/J/28;
RICHIAMATE inoltre, le modifiche non sostanziali apportate al progetto della centrale a biogas autorizzata con DGR n. 799 del 07.05.2012, tramesse a tutte le amministrazioni interessate e pervenute con nota assunta al protocollo regionale al n.573994 del 18.12.2012 e di seguito riportate:
““A” _ Al fine di migliorare il cablaggio di alcuni cavi e migliorare la distinzione dei singoli elementi all'interno dell'impianto, si è pensato di separare gli elementi presenti nel container tecnico, e collocare il trasformatore e il gruppo elettrogeno in una zona più distante dall'impianto in una apposita struttura prefabbricata;
“B” _ Rimozione della pesa. In fase di realizzazione dei lavori, ci si è resi conto che tale elemento era del tutto irrilevante, infatti l'impianto lavora con prodotto derivante da zuccherifici della stessa ditta, che arriva all'impianto già pesato alla partenza, per quanto concerne invece la percentuale di materia non derivante da questi stabilimenti, i controlli saranno eseguiti nella pesa interna allo stabilimento di CO.PRO.B. di Pontelongo;
“C” _ Realizzazione “riserva antincendio”. La riserva idrica antincendio è costituita da un serbatoio orizzontale di acciaio, avente una capacità volumetrica utile non inferiore a 18 metri cubi in grado di assicurare un'autonomia di 1 ora, senza rincalzo dall'acquedotto, nel caso di funzionamento di n. 1 idrante UNI 70;
“D” _ Servizio igienico è stato spostato rispetto alla posizione del progetto autorizzato, che lo vedeva a ridosso dei locali della pesa, all'ingresso dello stabilimento. Visto il particolare tipo di scarico a sub-irrigazione, e le modifiche proposte, sarebbe impossibile mantenere l'ubicazione originaria, per questo motivo e stato spostato in una zona più congrua al tipo di scarico;
“E”_ Il piazzale di “stoccaggio temporaneo digestato solido” è stato modificato, in quanto l'ampliamento dell'area destinata agli eco bag (punto F) la larghezza di questo elemento si e ridotto di circa 5 metri, per mantenere inalterata la capacità complessiva di stoccaggio di materiale;
“F”_ La superficie destinata agli eco bag è stata aumentata per garantire la stabilità degli argini di contenimento;
“G” _ Modifica delle vasche di laminazione a parità di volume di accumulo, anche questa modifica viene indotta dall'ampliamento della superficie destinata agli eco bag, che rende a tutti gli effetti non realizzabile la parte di vasca a ridosso del recapito finale, che verrà sostituita da una tubazione interrata;
“H”_ La vasca di prima pioggia e disoleatore, ubicata nel progetto autorizzato sotto al piano stradale, e stata spostata nell'area verde. Questo per evitare che il peso delle macchine operatrici in movimento potessero danneggiala, compromettendone il funzionamento;
“I” _ Le trincee di stoccaggio sono state ridotte di circa 500 mq complessivi, visto che in prima istanza erano stata sovradimensionate per poter stoccare maggiori quantità di prodotto. Una analisi attenta ha dimostrato che una riduzione delle 4 trincee di 5 m. circa cadauna è comunque in grado di garantire l'approvvigionamento annuo necessario ad alimentare l'impianto. Questa modifica va nella direzione di ridurre l'impatto ambientale ed agevolare la fase di dismissione dell'impianto, visto che si ridurrà la superficie impermeabilizzata;”
VISTA la nota datata 21.07.2020 e relativa relazione tecnica allegata, assunta al protocollo regionale con n. 309006 del 04.08.2020, con la quale la ditta CO.PRO.B.S.C.A. ha presentato richiesta di modifica non sostanziale dell’impianto di Pontelongo per la “variazione dei quantitativi di biomasse in alimentazione, che si rende necessario apportare all’impianto per migliorarne la gestione operativa e ottimizzare le condizioni di biologiche del substrato, precisando che tale modifica non porterà alcuna variazione al processo produttivo di formazione del biogas, né variazioni in termini di potenza installata e produzione di energia elettrica, né influirà sulle emissioni dell’impianto”.
RILEVATO che con la succitata richiesta di modifica non sostanziale, la ditta ha comunicato che oltre ai quantitativi di materia prima in ingresso autorizzati precedentemente, prevede di utilizzare, sempre nei limiti dei quantitativi di materia prima autorizzata pari a 25.290,00 tonnellate annue, un incremento di materiale vegetale riducendo il contenuto di polpe surpressate e, in particolare, le materie prime riportate nella tabella sottostante, dedotta dalla Relazione tecnica, variandone i contenuti percentuali all’interno dei range massimi annuali:
Descrizione delle materie prime
Provenienza
Quantità massima utilizzata (t)
Sottoprodotti di origine agroindustriale
65 – 87
Polpa surpressata di barbabietola da zucchero
Zuccherifici COPROB
fino a 21.000,00
Melasso di barbabietola da zucchero
fino a 990,00
Colture agricole dedicate (es. insilato di mais)
13 – 35 %
Trinciato di materiale vegetale (ad es. mais, triticale, sorgo, erba medica …)
Aziende agricole locali
fino a 8.000,00
RICORDATO che il processo produttivo di digestione anaerobica prevede l’utilizzo nell'impianto di una miscela costituita da sottoprodotti dell’industria saccarifera, provenienti dall’attività di produzione di zucchero dell’attiguo stabilimento produttivo CO.PRO.B. S.C.A, e colture vegetali provenienti da aziende agricole locali;
RILEVATO che la ditta CO.PRO.B. S.C.A nella relazione tecnica acquisita con nota protocollo n. 309006 del 04.08.2020 ha dichiarato che il digestato è destinato a spandimento agronomico e a tal proposito di avere in concessione oltre 1000 ettari di appezzamenti di terreno;
VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25.02.2016, in particolare il Titolo IV recante l’utilizzazione agronomica del digestato;
CONSIDERATO che l’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, con nota protocollo n. 501160 del 24.11.2020, ha richiesto alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di esprimere un parere circa la variazione proposta dalla Ditta e nel contempo ha trasmesso la nota e la relazione tecnica dell’intervento medesimo, comunicando di ritenere non sostanziale la modifica in oggetto;
VISTA la nota assunta al protocollo regionale n. 502245 del 25.11.2020 in cui il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, prendendo atto della variante non sostanziale all’impianto di biogas, ha considerato che la modifica progettuale consiste nella variazione dei quantitativi di biomasse in alimentazione, restando invariato l’assetto idraulico e le relative funzionalità di laminazione idraulica. Pertanto, il Consorzio ha confermato il parere idraulico favorevole precedentemente rilasciato con prot. n. 9973 del 28.10.2011;
RILEVATO che agli atti non risultano altri pareri da parte di Amministrazioni competenti;
CONSIDERATO pertanto che non sono stati evidenziati motivi ostativi alla realizzazione delle modifiche richieste;
RICHIAMATI l’art. 12 comma 4 del D. Lgs 387/2003 che prevede nell’autorizzazione l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto; il DM del 10.09.2010 punto 13.1 lettera j) che prevede la prestazione di una garanzia sulle opere in rimessa in pristino; la DGR n. 253 del 22.02.2012 che reca la disciplina delle garanzie inerenti gli impianti da fonti rinnovabile;
RILEVATO che in adempimento a quanto prescritto dalla DGR n. 253 del 22.02.2012 la Ditta ha presentato la polizza fideiussoria emessa il 30.05.2012 dell’importo di euro 133.490,00 rilasciata in favore della Regione del Veneto con scadenza 30.05.2017 e prorogata, alle medesime condizioni, per altri cinque anni, ossia fino al 30.05.2022 per l’importo di euro 135.759,33 a seguito di adeguamento ISTAT;
VISTO il decreto del Dirigente della Segreteria Regionale per l’Ambiente n. 2 del 27.02.2013 che reca indicazioni per la redazione dei piani di ripristino dello stato dei luoghi;
RITENUTO di dover richiedere la verifica dell’idoneità dei contenuti del piano di ripristino con riferimento al suddetto decreto, al fine di valutare l’eventuale necessità di adeguamento dell’importo delle fideiussioni prestate;
DATO ATTO CHE trattasi di medio impianto di combustione non soggetto ad obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 secondo la normativa vigente prima del 19.12.2017;
VISTE le modifiche introdotte al D. Lgs 152/2006 con il D. Lgs 183/2017 ed in particolare l’art. 273-bis recante le previsioni di assoggettamento ad autorizzazione alle emissioni dei medi impianti di combustione esistenti precedentemente in deroga;
RITENUTO di ricordare i relativi adeguamenti previsti dal comma 5 e 7 dell’art. 273-bis del D. Lgs 152/2006 secondo le tempistiche previste;
RICORDATO che nell’impianto in oggetto risulta installata una torcia di emergenza;
VISTO che il già citato D. Lgs 183/2017 è intervenuto a sostituire anche il comma 5 dell’art. 272 del D. Lgs 152/2006;
VERIFICATO che restano esclusi dal Titolo I alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 i dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli che l’autorità competente stabilisca di disciplinare nell’autorizzazione e sono comunque soggette al Titolo I alla Parte V gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo;
PRESO ATTO che la Ditta ha dichiarato nella “Relazione Tecnica per esame progetto VV.F” acquisita con protocollo n. 513454 del 04.11.2011 che “ In caso di mancato utilizzo il biogas in eccesso, eventualmente non più stoccabile, sarà bruciato nella torcia di emergenza”;
RITENUTO che sia necessario verificare le modalità operative della torcia con riferimento al numero e durata di accensioni, alla quantità di biogas avviata alla combustione e ai parametri di funzionamento della stessa;
RITENUTO che le modifiche proposte dalla ditta relative ai quantitativi di biomasse in alimentazione non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D. Lgs 152/2006 in quanto non comportano un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni e non risultano tali da produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente;
TENUTO CONTO della DGR n. 453 del 02.03.2010 relativa alle competenze e alle procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012, del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Paolo Giandon
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