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Bur n. 123 del 10 settembre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 13 del 22 luglio 2021

Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.) S.r.l.-Installazione "Impianto di depurazione di Treviso, via Cesare Pavese" sita in Comune di Treviso, (TV) Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame con valenza di rinnovo.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in riscontro all'istanza presentata dalla ditta Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.) S.r.l., per l'impianto di depurazione di Treviso, via Cesare Pavese, si rilascia, a seguito di riesame con valenza di rinnovo l'Autorizzazione Integrata Ambientale già concessa con DGR n. 1416 del 06 settembre 2011 e ss.mm.ii.

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED);

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO in particolare l’art. 29-octies, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che indica le condizioni per il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione nel suo complesso;

VISTO il Decreto legislativo n. 46 del 04/03/2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16/04/1985 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1298 del 22/07/2014 “D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Primi indirizzi applicativi”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1633 del 09/09/2014 “D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale” e relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29/12/2014, recante le nuove disposizioni regionali inerenti le garanzie finanziarie da prestare a copertura delle attività di smaltimento e recupero rifiuti;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n 1400 del 29/08/2017 recante “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014”

VISTA la Deliberazioni della Giunta Regionale n. 21 del 11/01/2018 e n. 421 del 09/04/2019 con cui sono state aggiornate le competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

VISTA la Deliberazioni della Giunta Regionale n. 571 del 04 maggio 2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e ss.mm.ii.

VISTA la Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1416 del 06 settembre 2011 recante “Alto Trevigiano Servizi S.r.l. − Progetto delle opere di ristrutturazione/adeguamento alla normativa vigente del comparto trattamento bottini e aumento di potenzialità di trattamento della F.O.R.S.U. − Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 4/08, A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 (sostituito dalla Parte Seconda − Titolo III−bis del D.Lgs. 152/06) e della L.R. n. 26/07. Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/04..”

VISTI i decreti del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 71 del 20/08/2014 e n. 59 del 27/08/2015;

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative n. 84 del 28/10/2014, di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni;

VISTI i decreti del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 75 del 06/09/2017 e n. 31 del 21/03/2019;

VISTA l’istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione esistente in oggetto, prot. n. 4078/21 del 01/02/2021, acquisita agli atti della Regione Veneto in data 01/02/2021 al prot. n. 45979;

ATTESO CHE con nota prot. n. 076670 del 18/02/2021 il Responsabile del Procedimento ha comunicato la necessità di acquisire integrazioni che non consentono l’Avvio del Procedimento;

VISTE le integrazioni pervenute con nota prot. n. 0007808/21 del 03.03.2021 acquisita agli atti della Regione Veneto al prot. n.100056 del 03/03/2021.

VISTA la nota prot. n. 114481 del 11/03/2021 con cui, ai sensi dell’art 29-quater comma 3 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. è stato comunicato l’avvio del procedimento in oggetto a partire dal 11/03/2021;

ATTESO CHE in data 12/03/2021 sono state pubblicate sul sito web della regione del Veneto le informazioni di cui al comma 3 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs.;

PRESO ATTO CHE nei 30 giorni successivi, (ex comma 4 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs.) non risultano essere pervenute osservazioni sulla domanda da parte di soggetti interessati;

VISTO il comma 5 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs. che stabilisce che, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l’Autorità competente convochi apposita conferenza di servizi secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento ha convocato in modalità telematica la succitata conferenza di servizi con nota prot. n. 169383 del 13/04/2021, per il giorno 29/04/2021;

VISTI gli esiti della prima seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 29/04/2021, le cui risultanze sono state trasmesse agli enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 216159 del 11/05/2021 e con nota prot. n. 216205 del 11/05/2021 alla ditta;

VISTA la nota prot. n. 216402 del 11/05/2021 con cui, sulla base delle risultanze della C.d.S. del 29/04/2021, sono state richieste ulteriori integrazioni alla Ditta;

ATTESO CHE in data del 16/06/2021 con nota prot. n. 0022233/21 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta acquisita agli atti della Regione Veneto ai prot. n. 273844 e 273242 del 16/06/2021;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento ha convocato in modalità telematica la seconda seduta della conferenza di servizi, con nota prot. n. 274786 del 17/06/2021, per il giorno 08/07/2021, per valutare la documentazione integrativa trasmessa e le condizioni per il rinnovo dell’AIA;

VISTI i contributi istruttori trasmessi da A.R.P.A.V nell’ambito della procedura di riesame dell’AIA con note prot. 2021-0058450 / U del 28/06/2021 e prot. 2021-0059766/U del 01/07/2021, acquisiti rispettivamente al protocollo regionale al n. 292152 del 29/06/2021 e al n. 297765del 01/07/2021, in cui, in particolare, vengono indicate le modifiche da apportare al P.M.C. Rev. 6 presentato dalla ditta con nota prot. n. 0022233/21 del 16/06/2021;

VISTA la nota prot. n. 2021/0039026 del 02/07/2021 con cui la Provincia di Treviso non ritiene vi siano motivi ostativi al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui si tratta;

PRESO ATTO degli esiti della conferenza di servizi del 08/07/2021 in cui la stessa si è espressa favorevolmente, all’unanimità dei presenti, al riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, in favore della Ditta Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.) S.r.l., per l’installazione denominata dell'installazione denominata “Impianto di depurazione di Treviso, via Cesare Pavese” in comune di Treviso (TV) con prescrizioni e specificazioni riportate nel relativo verbale, le cui risultanze sono state trasmesse con nota prot. n. 314454 del 13/07/2021 agli enti coinvolti nel procedimento;

VISTA la nota prot. n. 316028 del 14.07.2021 in cui si comunica a A.T.S. S.r.l. che per l’emissione del provvedimento finale è necessario acquisire un nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C) redatto secondo le indicazioni emerse nel corso della C.d.S.;

VISTA la nota di, protocollo n. 26083/2021 del 19/07/2021 acquisita al protocollo regionale n. 323464 del 19/07/2021, con cui A.T.S. ha trasmesso l’aggiornamento del P.M.C. (REV 7 del 11.06.2021);

RITENUTO pertanto per quanto sopra richiamato di rilasciare, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 e dell'art. 29-sexies, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, alla Ditta Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.) S.r.l., con sede legale in via Schiavonesca Priula, 86, Montebelluna (C.F. e P.IVA 04163490263) l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio dell'installazione denominata “Impianto di depurazione di Treviso, via Cesare Pavese” al foglio n. 47– particella 1141 del catasto, per l’attività individuata al punto 5.3 a) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nella configurazione presentata in sede di istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA e successive integrazioni limitatamente ai codici EER riportati nell’Allegato A al presente provvedimento.

decreta

1.  Si rilascia alla Ditta Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.) S.r.l., via Schiavonesca Priula, 86, Montebelluna (C.F. e P.IVA 04163490263) l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio dell'installazione denominata “Impianto di depurazione di Treviso, via Cesare Pavese” al foglio n. 47– particella 1141 del catasto, per l’attività individuata al punto 5.3 a) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

2.  Si provvederà al successivo riesame dell'A.I.A. secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. entro 10 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, rilevato che la ditta non dispone per l’impianto in esame di un Sistema di Gestione Ambientale certificato. Entro tale data Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.) S.r.l., è comunque tenuto a presentare la documentazione necessaria per il riesame dell’AIA.

3.  Il presente decreto aggiorna, ricomprende e sostituisce i provvedimenti di AIA regionali fin qui emessi e comprende le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

-  autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane classificato di I^ categoria con potenzialità di progetto pari a 70.000 A.E. ai sensi dell’art. 44 della L.R. 33/1985 e ss.mm.ii.;
-  autorizzazione allo scarico nel corpo idrico Fiume Sile, ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R.33/85;
-  autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento, ai sensi del comma 2 dell’art. 110 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della parte IV del medesimo D.lgs. relativamente all’attività di smaltimento, denominazione D 8 – “trattamento biologico” di cui all’allegato B parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alle condizioni successivamente specificate;
-  autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Gestione rifiuti

4.  La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A. Il trattamento rifiuti è ammesso, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nei limiti della capacità residua dell’impianto, determinata sulla base della differenza tra la massima capacità impiantistica di trattamento e la quantità di refluo convogliata tramite condotta, valutata sia in termini di capacità idraulica che in termini di carico organico. L’attività non dovrà comunque pregiudicare la capacità di trattamento dei reflui conferiti tramite rete fognaria e dovrà avvenire nel rispetto delle successive prescrizioni:

4.1.  all’ingresso del trattamento rifiuti dovranno rispettarsi i seguenti limiti quantitativi:

-  Quantitativo massimo giornaliero: 150 Mg/giorno, escluso il codice EER 20 01 08
-  Quantitativo massimo annuale FORSU (codice EER 20 01 08): 10.000 Mg/anno 

4.2.  la capacità residua dell’impianto dovrà essere verificata annualmente sulla base dei dati gestionali e di eventuali nuovi allacciamenti fognari sia di natura domestica/assimilata che industriale: i quantitativi massimi giornalieri di rifiuti in ingresso sopra indicati andranno percentualmente rivisti (esclusivamente in riduzione) alla luce della verifica succitata;

4.3.  in concomitanza all’attivazione del by-pass delle acque reflue urbane, al fine di privilegiare la principale attività di depurazione dei reflui fognari, propria dell’impianto, dovrà essere sospesa l’immissione dei rifiuti liquidi, provenienti dal comparto 15, alla sezione biologica dell’impianto. La ditta dovrà dare attuazione alla procedura di sospensione dei conferimenti riportata nel P.M.C. di cui al successivo punto 7;

4.4.  la frazione liquida dei rifiuti a valle dalla sezione di pretrattamento dovrà essere monitorata nella vasca di accumulo, denominata fase 15, in particolare, per le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e per ogni altro parametro ritenuto critico in fase di accettazione. La frequenza dei controlli e dei parametri, nonché la modalità di campionamento, è stabilita nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione annuale. La Regione Veneto, ai sensi dell’art. 29–octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si riserva di riesaminare l’A.I.A. qualora ritenga, anche su indicazione degli Enti di Controllo (A.R.P.A.V. e Provincia di Treviso), che la presenza di alcuni inquinanti possa avere conseguenze negative sull’ambiente.

4.5.  i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta..

4.6.  deve essere tempestivamente comunicata, comunque entro le 48 ore, alla Provincia di Treviso, ad A.R.P.A.V.  e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

4.7.  i rifiuti con codice EER 20 01 08 ”Rifiuti biodegradabili da cucine e mense” sono avviati direttamente al comparto FORSU nel punto di conferimento denominato “SC2” secondo i quantitativi massimi di cui al precedente punto 4.1

4.8.  è ammessa l’immissione del codice EER 190805 proveniente da impianti di trattamento acque reflue urbane, purché gli stessi non siano anche autorizzati al trattamento rifiuti in deroga (ovvero ai sensi del comma 2 dell’art 110 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii), nel punto di conferimento denominato “SC3” con immissione in linea fanghi, convogliandolo direttamente nella vasca del comparto equalizzazione denominato FORSU 

4.9.  l’area “letto attrezzato” denominato “R6”, allegato B.22 all’istanza di AIA e successive integrazioni, destinata al lavaggio dei residui delle autobotti dei conferitori dei rifiuti scarico “SC5”, dovrà essere dotata di idonea cartellonistica identificativa; dovrà inoltre essere garantita nel tempo la manutenzione, impermeabilizzazione e la regolare gestione dell’area.

4.10.  l’area “letto attrezzato EER 20 03 03” quale scarico “SC4” dei rifiuti da pulizia di fognature dovrà essere dotata di idonea cartellonistica identificativa; dovrà inoltre essere garantita nel tempo la manutenzione, impermeabilizzazione e la regolare gestione dell’area.

4.11.  l’utilizzo dei n. 7 letti di essicazione fanghi esistenti, individuati dalla sigla “R7”, allegato B.22 all’istanza di AIA e successive integrazioni, è ammesso solo in caso di emergenza o per necessità di manutenzione dell’impianto, previa comunicazione agli organi di controllo competenti

4.12.  la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del D.lgs. n.152/2006 e in conformità, per quanto pertinenti, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

4.13.  la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'allegato B.22 alla domanda di procedura dell’A.I.A. e alle successive integrazioni;

4.14.  nei settori di accettazione rifiuti deve essere permessa un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita e non deve essere consentito il deposito dei rifiuti. Le aree di accettazione e di movimentazione dei rifiuti e degli automezzi, nonché la zona per il lavaggio e la pulizia degli stessi automezzi devono essere mantenute impermeabili; in tali aree il sistema di raccolta delle acque deve sempre recapitare i reflui per il trattamento in testa all’impianto;

4.15.  relativamente ai rifiuti prodotti dall’installazione, la Ditta ha dichiarato in sede di istanza che intende avvalersi del “deposito temporaneo”: dovrà pertanto garantire la corretta applicazione della categoria così definita, alle condizioni previste dall’art 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., indicando, in particolare, preventivamente il criterio gestionale (temporale o quantitativo) del quale intende avvalersi. Le aree destinate al deposito dei rifiuti prodotti sono quelle individuate nelle planimetrie presentate e in tali aree, per la loro chiara identificazione, deve essere posizionata e mantenuta idonea cartellonistica;

4.16.  si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.) per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati. Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali devono essere comunque adempiute.

Acque

5.  Si autorizza, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R. 33/1985 lo scarico denominato “Fase 39” nel “Fiume Sile ”, nonché l’esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane di 1° categoria con potenzialità di progetto pari a 70.000 A.E., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

5.1.  nel punto di campionamento denominato “CP23” devono essere rispettati i limiti previsti dalla colonna C della Tabella 1, allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. (Piano Tutela Acque), approvato con DCR n. 107 del 5/11.2009;

5.2.  con riferimento ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti in un corpo idrico ricevente, come definiti dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti, si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta nella istanza di AIA, Allegato D.16 relazione Valutazione BAT applicabili e delle successive integrazioni. Per i parametri di seguito individuati, in luogo di quelli previsti dalla colonna C della Tabella 1, allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. (Piano Tutela Acque) richiamata al punto precedente, dovranno pertanto essere garantiti i seguenti livelli di emissione:

Sostanza/Parametro

Unità di misura

Valore Limite

Arsenico      [As]

mg/l

0,1

Cromo         [Cr]

mg/l

0,3

Cromo VI     [CrVI]

mg/l

0,1

Nichel          [Ni] 

mg/l

1

 

5.3.  i limiti per Azoto totale e/o Fosforo totale, ai sensi del comma 3 dell’art. 25 delle N.T.A. del P.T.A., non saranno applicati qualora a livello si bacino sia verificato il raggiungimento dell’obiettivo dell’abbattimento del 75% del carico complessivo dei succitati nutrienti in ingresso a tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane come stabilito da specifica DGRV.

5.4.  il valore allo scarico del parametro “Escherichia Coli” non deve essere superiore a 5.000 UFC/100 ml, ai sensi dell’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., dal 1° aprile al 30 settembre;

5.5.  è fatto obbligo di effettuare l’autocontrollo delle acque in ingresso ed in uscita all’impianto, con le modalità di cui al punto 1.1 dell’allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

5.6.  dovrà essere comunicata tempestivamente, comunque entro le 48 ore, alla Provincia di Treviso e ad A.R.P.A.V., qualsiasi fermata del campionatore per guasto o manutenzione;

5.7.  i parametri elencati nel Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.) di cui è previsto il monitoraggio allo scarico finale dell’impianto, dovranno essere eventualmente integrati in conseguenza di variazioni delle caratteristiche degli scarichi industriali allacciati alla fognatura afferente all’impianto. La ditta dovrà valutarne le caratteristiche e la compatibilità con il trattamento;

5.8.  la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono indicati nel P.M.C. di cui al successivo punto 7;

Emissioni in atmosfera

6.  Si autorizzano le emissioni in atmosfera dell’installazione individuate nella planimetria B.20, ai sensi della parte V titolo I del D.lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

6.1.  le emissioni dei camini C1 “sistema Scrubber del reparto FORSU”, (attivo solo nei casi di conclamata produzione di odori, accertata secondo le procedure di cui al piano di gestione degli odori allegato al P.M.C. di cui al successivo punto 7) e C2 “Biofiltro” devono rispettare i seguenti limiti:

Sostanza/Parametro

Unità di misura

Valore Limite

COV

mg/Nm3

5

Ammoniaca (NH3)

mg/Nm3;

5

Ammine (come NH3)

mg/Nm3

5

Acido solfidrico (H2S)

mg/Nm3

1

Monossido di carbonio

mg/Nm3

100

 

6.2.  le emissioni del camino C3 “caldaia di riscaldamento fanghi” devono rispettare i seguenti limiti con una percentuale di ossigeno del 5% e a fumi anidri:

Sostanza/Parametro

Unità di misura

Valore Limite

Polveri totali

mg/Nm3;

10

Acido cloridrico (HCl)

mg/Nm3;

10

Carbonio Organico Totale C.O.T.

mg/Nm3

105

Acido Fluoridrico (HF)

mg/Nm3;

2

Ossidi di Azoto (come NOx)

mg/Nm3;

450

Monossido di Carbonio (CO)

mg/Nm3

500

 

6.3.  le emissioni del camino C4, provenienti dal cogeneratore alimentato a “biogas”, devono rispettare i seguenti limiti con una percentuale di ossigeno del 15% e a fumi anidri:

Sostanza/Parametro

Unità di misura

Valore Limite

Polveri

mg/Nm3;

5

HCl

mg/Nm3;

5

Carbonio Organico Totale

mg/Nm3;

50

HF

mg/Nm3;

2

NOx

mg/Nm3;

50

Monossido di carbonio

mg/Nm3

100

 

il biogas prodotto, inoltre, dovrà avere le caratteristiche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998 ovvero:

Metano

min. 30% vol

H2S

max 1,5% vol

P.C.I. sul tal quale

min. 12.500 kJ/Nm3

 

la Ditta sotto la supervisione di A.R.P.A.V. effettuerà almeno due analisi di controllo, successivamente alla messa a regime della sezione, per verificare se siano presenti tra gli inquinanti anche ossido di zolfo e ammoniaca e se sia necessario inserire limiti anche per tali sostanze, considerando come riferimento i valori indicati nell’allegato I alla Parte Quinta del d.lgs152/2006 ss.mm.ii. per le turbine a gas di medi impianti di combustione.

6.4.  Le quantità di biogas prodotte in eccesso e bruciate nella torcia, quale dispositivo di emergenza a servizio del gasometro di accumulo del biogas, dovranno essere evidenziate, in termini di m3 smaltiti, nella relazione annuale di cui al successivo punto 7.2

6.5.  in concomitanza di eventi comportanti la sospensione di energia elettrica per cause interne od esterne all’impianto, nonché per le prove periodiche di funzionalità stimate in 30 ore annue, la ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti dal gruppo elettrogeno alimentato a gasolio di potenza termica nominale pari a 1086 kW, con potenza elettrica pari a 500 kVA, per le quali è riconosciuto il carattere di emergenza

6.6.  la ditta è tenuta ad attuare le procedure previste dal piano di gestione degli odori allegato al P.M.C. di cui al successivo punto 7.

P.M.C. e Reportistica

7.  Si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.), revisione n.7 del P.M.C. con le condizioni indicate da A.R.P.A.V. nella nota proprio protocollo n. 2021 - 0058450 / U Del: 28/06/2021 (prot. regionale n. 292152 del 29/06/2021) documento che la Ditta ha trasmesso con nota prot. n. 26083/2021 del 19/07/2021, acquisita al protocollo regionale n. 323464 del 19/07/2021, subordinatamente alle seguenti prescrizioni: 

7.1.  ogni variazione del P.M.C. deve essere concordata con A.R.P.A.V.  e comunicata alla Regione e alla Provincia di Treviso ed è soggetta all'approvazione della Regione previo parere degli organi di controllo;

7.2.  la Ditta dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall’anno successivo al rilascio della presente autorizzazione, alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso, ad A.R.P.A.V. , al Comune di Treviso e al Consiglio di Bacino “Veneto Orientale” oltre al report previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo, una relazione sulle caratteristiche e i quantitativi dei rifiuti trattati all’impianto, sui rifiuti prodotti e sulle modalità di smaltimento, al fine di consentire la verifica di funzionalità dell’impianto. La relazione dovrà riportare informazioni sulla capacità di trattamento dell’impianto di depurazione con riferimento al carico, sia idraulico che organico. Tali informazioni andranno inserite a complemento nel report previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo. La relazione dovrà contenere altresì:

  • un report informatico sul modello reperibile nel sito A.R.P.A.V.  contenente i dati previsti dalle tabelle del “Piano di Monitoraggio e Controllo” in cui è stato assegnato “SI” nella colonna “Reporting”. Il Report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
  • un resoconto esplicativo dell’attività aziendale con il commento dei dati dell’anno in questione e i risultati del monitoraggio. Il resoconto, che può essere corredato da grafici esemplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metodi di stima/calcolo dei dati comunicati. Il superamento dei Valori Limite di Emissione è da giustificare, ove possibile, specificando la causa dei relativi eventi e gli interventi risolutivi adottati; variazioni significative tra diversi anni di monitoraggio vanno giustificate. Il suddetto resoconto dovrà essere trasmesso su supporto informatico;

7.3.  le registrazioni dei dati previsti nel “Piano di Monitoraggio e Controllo” dovranno seguire le successive indicazioni:

a.  tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali devono essere conservati per almeno 5 anni in modo da garantire la rintracciabilità del dato stesso; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici;
b.  eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuati da laboratori esterni o direttamente dall’impianto di destino, devono essere resi disponibili, anche in formato elettronico, all’autorità competente al controllo per almeno 5 anni;

7.4.  le metodiche analitiche utilizzate dal servizio laboratori A.R.P.A.V.  faranno fede in fase di contraddittorio e sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia. È facoltà della Ditta avvalersi di metodiche alternative, in tal caso le stesse dovranno essere preventivamente concordate con il competente Dipartimento Regionale Laboratori di A.R.P.A.V.;

7.5.  la Ditta dovrà trasmettere ad A.R.P.A.V.  e alla Provincia di Treviso, entro il 15 dicembre dell’anno precedente, per ciascun anno di validità dell’AIA, il calendario annuale delle date di esecuzione delle attività di autocontrollo analitico; eventuali variazioni delle date dei singoli autocontrolli dovranno essere comunicate, ove tecnicamente possibile, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso;

Ulteriori prescrizioni

8.  presso l’impianto deve essere presente e messa a disposizione dei soggetti preposti ai controlli una planimetria dell’impianto che consenta di individuare le aree e gli scarichi indicati ai punti 4, 5 e 6, conforme a quanto presentato in sede di richiesta di rilascio dell’autorizzazione e ai futuri aggiornamenti;

9.  deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

10.  la Ditta deve dare tempestiva comunicazione, comunque entro le 48 ore, a Regione del Veneto, A.R.P.A.V., Provincia di Treviso, Comune di Treviso e Consiglio di Bacino “Vento Orientale”, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché di eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii;

11.  per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Treviso (DPCM 14 novembre 1997). La Ditta deve comunque attuare le procedure previste dal piano di gestione del rumore e delle vibrazioni allegato al P.M.C. di cui al punto 7, effettuare campagne di misura del rumore in concomitanza di modifiche impiantistiche che determinino una variazione delle emissioni sonore prodotte ed effettuate n.2 misurazioni opportunamente distribuite nell'arco di validità dell'presente autorizzazione; 

12.  devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000 e art. 38 della L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii.;

13.  ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 3 del 152/2006 e ss.mm.ii. l'A.R.P.A.V.  effettuerà nell’arco della validità dell’AIA, con oneri a carico del gestore:

  • ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici, gestionali con cadenza triennale ovvero 4 ispezioni nell’arco di validità dell’Autorizzazione;
  • ispezioni ambientali intese come controlli analitici con cadenza annuale:

-  2 campioni all’anno dello scarico dell’effluente della linea pretrattamento rifiuti che conferisce alla linea principale;
-  12 campioni all’anno dello scarico finale.

La frequenza delle attività ispettive potrà essere modificata a seguito dell’emanazione del piano d’ispezione ambientale regionale ex. art. 29 decies comma 11-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

14.  le modalità di controllo analitico previste nel P.M.C. verranno specificate da A.R.P.A.V. nella nota di avvio dell’ispezione ambientale integrata o comunque preventivamente alla comunicazione prevista dall’art. 29 decies, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

15.  ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, la Ditta deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;

16.  qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto e del responsabile dell’esecuzione del P.M.C. dovrà essere comunicata a Regione Veneto, Provincia di Treviso ed A.R.P.A.V., accompagnata da un CV aggiornato del professionista e da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico.

17.  in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;

18.  si dà atto che, come concordato dagli Enti nella seduta della Conferenza di Servizi del 26/04/2021 è stata esclusa la necessità di presentare la relazione di riferimento di cui all’art. 29-ter comma 1 lettera m) del D. Lgs. 152/2006, sulla base delle informazioni contenute nel documento presentato dalla Ditta “Relazione tecnica per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento”, allegato domanda di AIA;

19.  si dà atto, con riferimento alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti, che, sulla base di quanto presentato dalla Ditta in sede di riesame, l’installazione appare conforme alle BAT per quanto compatibili e che le condizioni di autorizzazione sono state altresì riesaminate ed aggiornate sulla base di tale decisione;

20.  entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente provvedimento il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Treviso l’adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell’attività autorizzata con l’estensione delle medesime alle prescrizioni della presente Autorizzazione. La polizza dovrà essere conforme allo schema allegato alla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; nel caso in cui la polizza di cui sopra abbia una durata inferiore a quella di validità del presente provvedimento (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo della stessa almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalla medesima polizza, pena la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio;

21.  si dà atto, in ottemperanza alla DGR n 1400 del 29/08/2017, che la Ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza in quanto rinnovo di autorizzazioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, elaborato ricompreso nel progetto escluso dalla procedura di VIA di cui al decreto del direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative n. 84 del 28/10/2014; 

22.  si confermano a carico della ditta A.T.S. S.p.A. tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dal presente provvedimento;

23.  si comunica il presente provvedimento alla ditta Alto Trevigiano Servizi S.r.l., al Comune di Treviso, alla Provincia di Treviso, ad A.R.P.A.V e al Consiglio di Bacino “Veneto Orientale”;

24.  si dà atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato integralmente sul B.U.R.V. 

25.  si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

13_Allegato_A_DDR_13_22-07-2021_456644.pdf

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