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Bur n. 124 del 14 settembre 2021


Materia: Formazione professionale e lavoro

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 686 del 04 agosto 2021

L.R. 13 marzo 2009, n. 3 - art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Revoca dell'accreditamento ai Servizi per il Lavoro e conseguente cancellazione dall'elenco regionale dell'ente AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (c.f. 03982580239, codice ente L025).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone la revoca dell’accreditamento dell’ente AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A R.L (c.f. 03982580239, codice ente L025) e la conseguente cancellazione dall’elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro. Note prot. reg. nn. 117028 del 12/03/2021, 289420 del 25/06/2021 e nota dell'ente acquisita al prot. reg. n. 334476 del 27/07/2021.

Il Direttore

  • Visto il D.Lgs n. 276/2003, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e, in particolare, l’articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;
  • Vista la L.R. n. 3/2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e s.m.i. e, in particolare, l’articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell’idoneità dei soggetti pubblici e privati ad erogare servizi per il lavoro;
  • Vista la L.R. n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”;
  • Vista la DGR n. 2238/2011 (come modificata dalla DGR n. 1656/2016) “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
  • Visto il DDR n. 219/2012 con cui è stato approvato l’avviso pubblico e lo schema di domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro;
  • Visto il DDR n. 192/2016 che ha stabilito quale requisito di accreditamento l’adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e approvato il documento recante le linee guida relative agli adempimenti;
  • Visto il DDR n. 164/2015 “Approvazione della Guida per la presentazione per la telematica delle domande di accreditamento ai servizi per il lavoro e la gestione delle variazioni alla domanda” che stabilisce la nuova procedura di accreditamento;
  • Visto il DDR n. 513 del 17/05/2012 con cui l’ente AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A R.L (c.f. 03982580239, codice ente L025) è stato accreditato ai servizi per il lavoro;
  • Vista la nota prot. reg. n. 117028 del 12/03/2021 con la quale la Regione del Veneto comunicava, ai fini del mantenimento dell’accreditamento, la necessità di inviare, entro 16/05/2021, il modulo “ISTANZA DI RINNOVO DELL’ACCREDITAMENTO SERVIZI AL LAVORO” tramite il gestionale SIA;
  • Considerato che, in risposta alla comunicazione di cui sopra, tramite il suddetto gestionale SIA, da parte dell’ente AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A R.L, è stata presentata istanza del 12/05/2021 con allegato il modulo sopra citato che presenta la mancata erogazione di attività coerenti con l’accreditamento per i servizi per il lavoro;
  • Richiamata la DGR n. 2238/2011, come modificata dalla DGR n.1656/2016, nella parte in cui prevede la revoca dell’accreditamento - art. 7, comma 7, lettera d) - per il mancato esercizio delle attività di cui all’accreditamento per la durata e validità triennale dello stesso;
  • Vista la nota prot. reg. n. 289420 del 25/06/2021 con la quale la Regione del Veneto comunicava l’avvio del procedimento di revoca dell’accreditamento all’ente AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A R.L (c.f. 03982580239, codice ente L025), assegnando - ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. – un termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di memorie scritte e documenti;
  • Considerato che, in risposta alla nota di cui al punto precedente risulta pervenuta una comunicazione PEC, trasmessa dall’ente AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A R.L in data 26/07/2021 e acquisita al prot. reg. n. 334476 del 27/07/2021, in cui l’ente dichiara di non voler proseguire nell'attività dei Servizi al lavoro;
  • Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento avviato con la nota prot. n. 289420 del 25/06/2021 con la revoca dell’accreditamento dell’ente AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A R.L (c.f. 03982580239, codice ente L025) con gli effetti previsti dall’art. 7 punti 13-14 della DGR n. 2238/2011, come modificato dalla DGR n. 1656/2016;
  • Visto il D.Lgs n. 276/2003;
  • Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • Viste le LL.RR. n. 3/2009 e s.m.i. e n. 54/2012;
  • Viste la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;
  • Visti i DDDR n. 219/2012, n. 513/2012, n. 164/2015 e n. 192/2016;

decreta

1. di revocare, ai sensi dell’art 7, comma 7, lettera d), dell’Allegato A alla Dgr 2238/2011 come modificata dalla Dgr 1656/2016, l’accreditamento dell’ente AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A R.L (c.f. 03982580239, codice ente L025); 

2. di modificare l’elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro mediante la cancellazione dell’ente AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A R.L (c.f. 03982580239, codice ente L025) ai sensi e con gli effetti previsti dalla DGR n. 2238/2011 e s.m.i. (art. 7, commi 12, 13 e 14);

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;

4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente Decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.

Alessandro Agostinetti

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