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Bur n. 115 del 24 agosto 2021


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 266 del 02 agosto 2021

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per utilizzo di una rampa ad uso agricolo st. 210-21 sx fiume Canalbianco in loc. Baricetta del Comune di Adria (RO) - Pratica CB_RA00326. Concessionario: Rossin Giancarlo - Felisati Anna Maria - ADRIA (RO).

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all’oggetto, richiesta in data 22.04.2021 dai Sigg.ri Rossin Giancarlo - Felisati Anna Maria , nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Istanza pervenuta il 22.04.2021 Prot. n. 183766;
Disciplinare n. 5397 del 15.07.2021.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 22.04.2021 prot. n. 183766, con la quale i Sigg.ri. Rossin Giancarlo e Felisati Anna Maria (omissis) hanno chiesto la concessione demaniale per utilizzo di una rampa ad uso agricolo st. 210-21 sx fiume Canalbianco in loc. Baricetta del Comune di Adria (RO);

VISTO il disciplinare del 15.07.2021, sottoscritto dalle parti interessate, contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi; 

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTA la D.G.R. n. 1448 del 05.08.2014;

decreta

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente decreto;
  2. di concedere, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ai Sigg.ri Rossin Giancarlo e Felisati Anna Maria (omissis) la concessione demaniale per utilizzo di una rampa ad uso agricolo st. 210-21 sx fiume Canalbianco in loc. Baricetta del Comune di Adria (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 15.07.2021 iscritto al n. 5397 di Rep. di questa Struttura;
  3. di fissare la durata della concessione in anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo in capo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
  4. di prescrivere che tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario;
  5.  di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 

Fabio Galiazzo

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