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Bur n. 101 del 27 luglio 2021


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 102 del 26 luglio 2021

Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot nero da destinare alla Docg Asolo Prosecco per la campagna vitivinicola 2021/22. Legge n. 238/2016 art. 39 comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela Vini Asolo Montello per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo veneto delle superfici vitate a varietà Pinot nero ai fini della produzione dei vini Docg Asolo Prosecco, per le campagna vitivinicola dalla 2021/22.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’art. 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi del comma 4 dell’articolo 41 delle stessa legge e, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;

VISTO il DM 4 settembre 2019 (G.U. n. 230 1 ottobre 2019), che ha confermato l'incarico al Consorzio tutela Vini Asolo Montello (di seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per la Docg Asolo Prosecco;

VISTO il vigente disciplinare di produzione del vino Docg Asolo Prosecco come da DM 16 maggio 2014;

VISTA l’intenzione di procedere all’introduzione della tipologia di vino “Asolo Prosecco spumante rosé” ottenuta con l’aggiunta alla varietà principale Glera di una percentuale non superiore al 15% della varietà Pinot nero vinificato in rosso;

VISTA la nota prot. regionale n. 305093 del 07/07/2021 con la quale il Consorzio ai sensi dell’articolo 39 comma 3 della legge n. 238/2016, ha chiesto la sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo del Veneto, ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot nero da destinare alla Docg Asolo Prosecco, per il triennio 2021/2022 - 2023/2024, per i vigneti realizzati successivamente il 31 luglio 2021;

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

  • l’estratto del verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 30/06/2021;
  • pareri positivi delle organizzazioni professionali di categoria interpellate;
  • relazione tecnico economica, sviluppata con il supporto del CIRVE dell’Università di Padova, a supporto della richiesta;

TENUTO CONTO della relazione tecnico economica sopra menzionata che descrive le prospettive di evoluzione del mercato nel breve periodo dalla quale chiaramente emerge che, l’attuale potenziale viticolo riferito alla varietà Pinot nero di pertinenza della denominazione, risulta sufficiente a garantire l’offerta per soddisfare l’ipotizzata domanda della tipologia Docg Asolo Prosecco Spumante Rosé da introdurre nel disciplinare di produzione;

CONSIDERATO che, come altrettanto emerge dalla relazione, la mancata regolazione del potenziale viticolo riferito alla varietà Pinot nero idoneo a Docg Asolo Prosecco potrebbe incidere negativamente sul valore della nuova tipologia di prodotto con ripercussioni per tutti gli operatori della filiera del sistema Docg Asolo Prosecco;

CONSIDERATO quindi concreto il rischio di fenomeni speculativi che potrebbero generarsi con la formalizzazione della proposta di modifica ordinaria finalizzata all’introduzione della tipologia Asolo Prosecco Spumante Rosè, configurabili nell’impianto di vigneti della varietà Pinot nero che determinerebbero una pericolosa alterazione del potenziale viticolo di questa varietà;

TENUTO CONTO quindi che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione Docg Asolo Prosecco verso una evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

TENUTO CONTO che le superfici per le quali si procede alla sospensione temporanea delle iscrizioni verranno gestite, secondo le procedure AVEPA, apponendo sulle medesime un “blocco tipologia” ovvero un blocco temporaneo che non impedisce l’aggiornamento dello schedario aziendale successivamente all’impianto ma che esclude per le stesse la possibilità di rivendicare le produzioni dei vini Docg Asolo Prosecco;

TENUTO CONTO che tale "blocco tipologia" può eventualmente essere rimosso, qualora le condizioni per le quali è stato apposto vengano meno, senza precludere l'idoneità alla rivendica Docg Asolo Prosecco delle superfici sulle quali era stato apposto;

TENUTO CONTO quindi che la richiesta di attivazione della sospensione temporanea all’idoneità scaturisce dalla intenzione del Consorzio di procedere ad una modifica del disciplinare di produzione che preveda l’introduzione della tipologia Asolo Prosecco Spumante Rosè;

TENUTO CONTO che nella richiesta del Consorzio il periodo di attivazione della misura della sospensione temporanea all’idoneità per la varietà Pinot nero è per il triennio 2021/2024

TENUTO CONTO che nei termini previsti dalla pubblicazione della richiesta del Consorzio, di attivazione della misura della sospensione dell’idoneità alla DOCG Asolo Prosecco per la varietà Pinot nero, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 90 del 09/07/2021, non sono pervenute osservazioni;

RITENUTO che la richiesta del Consorzio di attivazione della misura della sospensione temporanea all’idoneità per la varietà Pinot nero sia accoglibile esclusivamente sulla base della introduzione della tipologia Asolo Prosecco Spumante Rosè e che tale introduzione potrà avvenire solo a seguito dell’approvazione della modifica del disciplinare di produzione;

TENUTO CONTO che per quanto le tempistiche di approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare siano compatibili con il periodo richiesto di attivazione della misura della sospensione temporanea all’idoneità per la varietà Pinot nero, debba essere comunque, con tempistica più breve, resa maggiormente concreta quella che ad oggi è l’intenzione del Consorzio di introdurre la tipologia “Rosè”;

RITENUTO che le attività prodromiche alla presentazione della modifica del disciplinare debbano quindi essere monitorate annualmente dall’Amministrazione al fine di verificare che dai propositi ed intenzioni il Consorzio proceda con un concreto operato alla formalizzazione della proposta di modifica del disciplinare per l’introduzione della tipologia “Rosè”;

RITENUTA quindi la necessità di procedere con un provvedimento che vada ad escludere i rischi paventati dal Consorzio e che normi un arco temporale sufficiente per le opportune valutazioni ed approfondimenti che dovranno concretizzarsi con la presentazione, presso gli Uffici regionali, di una condivisa istanza di modifica del disciplinare atta ad ottenere l’inserimento della nuova tipologia “Rosè”;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, la sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Docg Asolo Prosecco, per la campagna viticola 2021/2022, per le superfici vitate a varietà Pinot nero realizzate successivamente al 31/07/2021;
  3. di stabilire che gli impianti della varietà di Pinot nero realizzati entro il 31 luglio 2021 devono essere obbligatoriamente comunicati nella tempistica prevista al comma 4 dell’articolo 4 del DM 12272 del 15/12/2015, pena la perdita del diritto di rivendicare le produzioni Docg Asolo Prosecco, per le medesime superfici;
  4. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 2, le operazioni atte a mantenere l’attuale capacità produttiva di Pinot nero idonea alla produzione della denominazione Docg Asolo Prosecco ovvero:
  • il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31/07/2021, di superfici vitate a varietà Pinot nero già idonee alla produzione della denominazione Docg Asolo Prosecco;
  • l’impianto del vigneto, con la varietà Pinot nero, non ancora ultimato alla data del 31/07/2021, riferito alle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentate ai sensi dei bandi regionali di cui alle DGR n. 277/2019, 897/2020 e 437/2021 per le quali l’istruttoria riconosce una potenziale idoneità alla produzione Docg Asolo Prosecco; non rientrano in tale deroga le varianti presentate successivamente l’adozione del presente provvedimento volte ad ottenere il riconoscimento della potenziale idoneità alla produzione a Docg Asolo Prosecco;
  1. di stabilire che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato di superfici vitate a varietà Pinot nero idonee alla produzione della denominazione Docg Asolo Prosecco, non è ammessa, ai fini della rivendicazione alla medesima denominazione, la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
  2. di stabilire che il Consorzio per la tutela Vini Asolo Montello è tenuto a pronunciarsi al più tardi entro il 30/06/2022 sulla prosecuzione della sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della Docg Asolo Prosecco dando dimostrazione della effettiva necessità del mantenimento di tale misura attraverso presentazione di appropriata documentazione a dimostrazione del concreto operato per la formalizzazione della proposta di modifica del disciplinare per l’introduzione della tipologia “Asolo Prosecco Spumante Rosè”;
  3. di stabilire che è competenza dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;
  4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali - Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Nord Est sede di Susegana (TV), all’AVEPA, alla Società Valoritalia e al Consorzio per la tutela Vini Asolo Montello;
  5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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