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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 102 del 26 luglio 2021
Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot nero da destinare alla Docg Asolo Prosecco per la campagna vitivinicola 2021/22. Legge n. 238/2016 art. 39 comma 3.
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela Vini Asolo Montello per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo veneto delle superfici vitate a varietà Pinot nero ai fini della produzione dei vini Docg Asolo Prosecco, per le campagna vitivinicola dalla 2021/22.
Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’art. 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi del comma 4 dell’articolo 41 delle stessa legge e, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;
VISTO il DM 4 settembre 2019 (G.U. n. 230 1 ottobre 2019), che ha confermato l'incarico al Consorzio tutela Vini Asolo Montello (di seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per la Docg Asolo Prosecco;
VISTO il vigente disciplinare di produzione del vino Docg Asolo Prosecco come da DM 16 maggio 2014;
VISTA l’intenzione di procedere all’introduzione della tipologia di vino “Asolo Prosecco spumante rosé” ottenuta con l’aggiunta alla varietà principale Glera di una percentuale non superiore al 15% della varietà Pinot nero vinificato in rosso;
VISTA la nota prot. regionale n. 305093 del 07/07/2021 con la quale il Consorzio ai sensi dell’articolo 39 comma 3 della legge n. 238/2016, ha chiesto la sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo del Veneto, ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot nero da destinare alla Docg Asolo Prosecco, per il triennio 2021/2022 - 2023/2024, per i vigneti realizzati successivamente il 31 luglio 2021;
VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:
TENUTO CONTO della relazione tecnico economica sopra menzionata che descrive le prospettive di evoluzione del mercato nel breve periodo dalla quale chiaramente emerge che, l’attuale potenziale viticolo riferito alla varietà Pinot nero di pertinenza della denominazione, risulta sufficiente a garantire l’offerta per soddisfare l’ipotizzata domanda della tipologia Docg Asolo Prosecco Spumante Rosé da introdurre nel disciplinare di produzione;
CONSIDERATO che, come altrettanto emerge dalla relazione, la mancata regolazione del potenziale viticolo riferito alla varietà Pinot nero idoneo a Docg Asolo Prosecco potrebbe incidere negativamente sul valore della nuova tipologia di prodotto con ripercussioni per tutti gli operatori della filiera del sistema Docg Asolo Prosecco;
CONSIDERATO quindi concreto il rischio di fenomeni speculativi che potrebbero generarsi con la formalizzazione della proposta di modifica ordinaria finalizzata all’introduzione della tipologia Asolo Prosecco Spumante Rosè, configurabili nell’impianto di vigneti della varietà Pinot nero che determinerebbero una pericolosa alterazione del potenziale viticolo di questa varietà;
TENUTO CONTO quindi che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione Docg Asolo Prosecco verso una evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;
TENUTO CONTO che le superfici per le quali si procede alla sospensione temporanea delle iscrizioni verranno gestite, secondo le procedure AVEPA, apponendo sulle medesime un “blocco tipologia” ovvero un blocco temporaneo che non impedisce l’aggiornamento dello schedario aziendale successivamente all’impianto ma che esclude per le stesse la possibilità di rivendicare le produzioni dei vini Docg Asolo Prosecco;
TENUTO CONTO che tale "blocco tipologia" può eventualmente essere rimosso, qualora le condizioni per le quali è stato apposto vengano meno, senza precludere l'idoneità alla rivendica Docg Asolo Prosecco delle superfici sulle quali era stato apposto;
TENUTO CONTO quindi che la richiesta di attivazione della sospensione temporanea all’idoneità scaturisce dalla intenzione del Consorzio di procedere ad una modifica del disciplinare di produzione che preveda l’introduzione della tipologia Asolo Prosecco Spumante Rosè;
TENUTO CONTO che nella richiesta del Consorzio il periodo di attivazione della misura della sospensione temporanea all’idoneità per la varietà Pinot nero è per il triennio 2021/2024
TENUTO CONTO che nei termini previsti dalla pubblicazione della richiesta del Consorzio, di attivazione della misura della sospensione dell’idoneità alla DOCG Asolo Prosecco per la varietà Pinot nero, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 90 del 09/07/2021, non sono pervenute osservazioni;
RITENUTO che la richiesta del Consorzio di attivazione della misura della sospensione temporanea all’idoneità per la varietà Pinot nero sia accoglibile esclusivamente sulla base della introduzione della tipologia Asolo Prosecco Spumante Rosè e che tale introduzione potrà avvenire solo a seguito dell’approvazione della modifica del disciplinare di produzione;
TENUTO CONTO che per quanto le tempistiche di approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare siano compatibili con il periodo richiesto di attivazione della misura della sospensione temporanea all’idoneità per la varietà Pinot nero, debba essere comunque, con tempistica più breve, resa maggiormente concreta quella che ad oggi è l’intenzione del Consorzio di introdurre la tipologia “Rosè”;
RITENUTO che le attività prodromiche alla presentazione della modifica del disciplinare debbano quindi essere monitorate annualmente dall’Amministrazione al fine di verificare che dai propositi ed intenzioni il Consorzio proceda con un concreto operato alla formalizzazione della proposta di modifica del disciplinare per l’introduzione della tipologia “Rosè”;
RITENUTA quindi la necessità di procedere con un provvedimento che vada ad escludere i rischi paventati dal Consorzio e che normi un arco temporale sufficiente per le opportune valutazioni ed approfondimenti che dovranno concretizzarsi con la presentazione, presso gli Uffici regionali, di una condivisa istanza di modifica del disciplinare atta ad ottenere l’inserimento della nuova tipologia “Rosè”;
decreta
Alberto Zannol
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