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Bur n. 103 del 30 luglio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 564 del 30 giugno 2021

Ditta SICET con sede legale in Via Alto Adige, 40 a Bolzano e ubicazione impianto in Via Alemagna, 9 in Comune di Ospitale di Cadore (BL). Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DSRAT 41 del 04.09.2007 e ss.mm.ii. Punto 1.1 dell'Allegato VIII del D.lgs. 152/2006 "Combustione di combustibili in installazioni con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW".

Note per la trasparenza

Col presente decreto si procede, ai sensi dell'art.29 octies c.3, al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA rilasciata alla Ditta SICET Srl, per l'adeguamento alle BAT di settore, le cui conclusioni sono state pubblicate con Decisione di esecuzione UE 2017/1442 del 31 luglio 2017.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. n.4 del 18.02.2016 “Disposizioni in materia di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che stabilisce che la Regione è Autorità Competente per le procedure di rilascio dell’AIA alle installazioni di cui al codice 1.1 dell’All.VIII alla parte II del D.Lgs.152/2006 (“Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW”);

VISTA la Decisione di esecuzione UE 2017/1442 del 31 luglio 2017 della Commissione dell’Unione Europea, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione;

VISTO il Decreto del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio n.41 del 04.09.2007 e ss.mm.ii., con il quale è stata rilasciata e modificata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta SICET Srl. con sede legale in in Corso della Libertà, 55 a Bolzano, e ubicazione impianto in Via Alemagna 9 a Ospitale di Cadore; e i successi decreti di modifica e integrazione;

VISTA la nota prot.reg.n.479476 del 29.11.2008 con cui è stato disposto il riesame complessivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, al fine di aggiornare le condizioni autorizzative e garantire il rispetto della Decisione di esecuzione UE 2017/1442, come previsto dall’art.29 octies comma 6 del D.lgs.152/2006;

VISTA la nota ricevuta con prot.reg.n.520021 del 20.12.2018 con cui la Ditta ha presentato alla Regione Veneto l’istanza di AIA e relativa documentazione tecnica, nonché la nota ricevuta con prot.reg.n.20128 del 17.01.2019 con cui la Ditta ha attestato di aver inviato la medesima documentazione anche agli Enti coinvolti nel procedimento;

VISTA la nota di avvio del procedimento istruttorio comunicata dalla regione Veneto alla Ditta e agli Enti con prot.reg.n. 20545 del 17.01.2019;

VISTA la nota prot.reg.n. 94961 del 07.03.2019 con cui la Regione Veneto ha convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno 03.04.2019;

VISTI gli esiti della CdS del 03.04.2019, il cui verbale è stato inviato agli Enti con la nota prot.reg. n.177525 del 07.05.2019;

VISTA la note prot.reg.n. 163665 del 24.04.2019 en-181883 del 09.05.2019, con cui la Ditta modifica l’istanza inviata, rimodulando la tipologia di rifiuti da trattare, in modo da includere solo quelli disciplinati dall’art.237-ter. lettera s, nonché rinunciando alla richiesta di aumento della potenza termica dell’impianto;

VISTA la nota prot.reg.n.186902 del 14.05.2019 con cui è stato sospeso il procedimento di riesame avviato, fino alla conclusione del procedimento di cui all’art.13 della L.R. 4/2016;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n 549 del 09.06.2020, relativo all’esito favorevole della procedura di VIA e contenente condizioni ambientali e considerazioni inerenti anche il procedimento di AIA in esame;

VISTA la nota prot.reg.n265412 del 06.07.2020, con cui, a seguito della conclusione del procedimento di VIA, viene convocata la CdS per il 28.07.2020; 

VISTE le integrazioni e i chiarimenti sulla domanda di AIA, pervenute con i prot .reg.nn. 368149 del 22.08.2019, 159050 del 17.04.2020, 329732 del 21.08.2020;

VISTA la nota prot.reg.n. 376073 del 18.09.2020 con cui sono state richieste alla Ditta, in esito agli esiti della CdS del 20.07.2020, alcune integrazioni e chiarimenti;

VISTE le note ricevute con prot.reg.n. 22112 del 19.01.2021, e prot.reg. n.78820 del 19.02.2021 con cui la Ditta ha inviato le integrazioni richieste e la nota prot.reg.n. 115124 del 31.03.2021, con cui viene inviata la nuova proposta di PMC (rev.4.15 del 08.03.2021);

VISTA la nota ricevuta con prot.reg.n. 250506 del 01.06.2021 con cui Arpav ha inviato il parere favorevole, con prescrizioni sul PMC datato 8.03.2021 rev.4.15;

VISTA la nota ricevuta con prot.reg.n. 290919 del 28.06.2021 con cui il Gestore ha inviato le integrazioni richieste nella CdS del 20.07.2020, nonché una nuova proposta di PMC (rev.5 del 25.06.2021), tenuto conto delle prescrizioni di Arpav;

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti risulta che l’installazione sia in linea con quanto previsto dalle BAT Conclusions;

CONSIDERATO che tra le valutazioni espresse nel parere VIA viene stabilito che “ in sede di rinnovo AIA vengano indicati per i parametri NOx e SOx limiti inclusi nel range delle BAT e ragionevolmente simili ai dati annui ricavati dai valori SME 2016”; e che la media annua di NOx per l’anno 2016 è 155 mg/Nm3 mentre per il medesimo inquinante le BAT prevedono un valore massimo per la media giornaliera pari a 275 mg/Nm3, ed un valore massimo per la media annua pari a 225 mg/Nm3; e che la media annua di SOx per l’anno 2016 è 7,5 mg/Nm3 mentre le BAT prevedono un valore massimo per la media giornaliera pari a 215 mg/Nm3, ed un range per la media annua compreso tra 15 e 100 mg/Nm3;

RITENUTO in base a quanto sopra espresso, di autorizzare la Ditta ad emettere dal camino 1 NOx con valori in concentrazione per la media giornaliera pari a 225 mg/Nm3 e per la media annua pari a 210 mg/Nm3, e SOx con valori pari a 75 mg/Nm3 per la media giornaliera e 60 mg/Nm3 come media annua;

CONSIEDRATO che tra le valutazioni espresse nel parere VIA viene stabilito che “in sede di rinnovo dell’AIA venga escluso il codice EER 170201 relativo a rifiuti provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione in quanto rientra nelle casistiche esplicitamente escluse dalla definizione di biomasse di cui al D.Lgs.152/2006 art.237-ter c.1 lett.s punto 2.5”, e che pertanto il trattamento di tale rifiuto non sarà autorizzato, ed il PMC proposto dalla Ditta sarà modificato di conseguenza;

CONSIDERATO che nell’ambito dell’istanza di AIA la Ditta ha presentato anche una richiesta di modifica alle modalità di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, già valutata anche nell’ambito della procedura VIA, e che, relativamente a questo punto il DDR 549 ha stabilito, tra l’altro, che :”..in sede di rinnovo AIA venga validata la quantità di acque di seconda pioggia da trattare in ragione della caratterizzazione fornita dal proponente” e c che ”l’autorizzazione dovrà in ogni caso prevedere l’installazione dell’impianto di pretrattamento di chiariflocculazione proposto

CONSIDERATO che, in base alla documentazione fornita dal Gestore ricevuta con nota prot reg n.329732 del 21.08.2020 risulta opportuno che vengano trattate la prima pioggia nel Piazzale Sud (primi 5 mm) e la prima e parte della seconda pioggia nel Piazzale Nord (10 mm totali);

RITENUTO pertanto di autorizzare il trattamento delle acque meteoriche per i quantitativi sopra indicati e prescrivere l’installazione dell’impianto di chiarifloccuflazione;

VISTA la documentazione inviata dalla Provincia di Belluno, ricevuta con prot.reg.n. 276814 del 18.06.2021 da cui risulta che la roggia individuata come recapito finale per le acque di seconda pioggia nella proposta del Gestore, risulta oggetto di procedimento di bonifica non ancora concluso;

RITENUTO di non poter assentire il recapito delle acque meteoriche di seconda pioggia nella suddetta roggia in assenza di attestazione di non contaminazione della stessa

RITENUTO pertanto di poter assentire la modifica relativa a raccolta e trattamento delle acque meteoriche a condizione che vengano rilasciati dall’autorità competente gli atti relativi alla conclusione del procedimento ai sensi del titolo V della parte IV del D.Lgs.152/06, recante bonifica dei siti contaminati, relativamente all’area su cui insite la roggia, ovvero il Gestore individui altro idoneo recapito per le acque di seconda pioggia;

CONSIDERATO che nell’ambito dell’istanza di AIA la Ditta ha presentato anche una richiesta di modifica relativa al recupero in torre evaporativa delle acque derivanti dal trattamento di demineralizzazione, già valutata e nell’ambito della procedura VIA, e ritenuta non assentibile in base a quanto esposto nel DDR 549 del 09.06.2021;

VISTA la nota prot.reg.n.788020 del 19.02.2021 con cui la Ditta ha chiesto di poter, in alternativa, far confluire lo scarico parziale proveniente dal trattamento di demineralizzazione alla rete di raccolta delle acque industriali confluenti allo scarico SF1;

CONSIDERATO che, a parere degli uffici regionali competenti in materia, la proposta di cui sopra risulta in linea con quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e non in contrasto con quanto stabilito dalla DDR 549 del 09.06.2021;

RITENTUTO pertanto di assentire la modifica relativa alla confluenza dello scarico parziale proveniente dall’impianto di demineralizzazione nella rete di raccolta delle acque industriali;

VISTA la Sentenza del 27 gennaio 2021 del Tribunale UE (Causa T-699/17), che annulla la decisione di esecuzione 2017/1442/UE della Commissione del 31 luglio 2017 sulle BAT Conclusions sui Grandi Impianti di Combustione, che statuisce tra l’altro che gli effetti della decisione di esecuzione (seppur annullata) sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i dodici mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza (26/01/2022), di un nuovo atto diretto a sostituirla e adottato secondo le regole della maggioranza qualificata previste all’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie;

RITENUTO di riesaminare, per quanto sopra considerato ed in base alla documentazione presentata dalla ditta e a quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta, per l’attività prevista dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, nell’All. VIII, alla Parte Seconda, al punto 1.1, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel presente provvedimento; e di revocare l’AIA rilasciata con Decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n.41 del 04.09.2007 e successivi decreti di modifica e integrazione;
 

decreta


1.    L’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata alla Ditta SICET, partita IVA 01585400219, con sede legale in Via Alto Adige 40 a Bolzano (BZ), per lo stabilimento sito in Strada di Alemagna n. 9 a Ospitale di Cadore (BL) per l’attività individuata al punto 1.1 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, classificata con codice NACE 35.11 e codice NOSE-P 101.2.

2.    L’articolo 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce la durata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale secondo il seguente schema:
 

DURATA AIA

CASO DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-octies

10 anni

Casi comuni

Comma 3, lettera b)

12 anni

Impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001

Comma 9

16 anni

Impianto registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009

Comma 8


 

3.    Rilevato che il Gestore ha registrato la propria installazione ai sensi del regolamento EMAS, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità 16 anni. La validità della presente A.I.A. si riduce automaticamente alla durata indicata in tabella per i “casi comuni” in caso di mancato rinnovo o decadenza della certificazione/registrazione suddetta. In ogni caso il Gestore è obbligato a comunicare tempestivamente all’Autorità Competente eventuali variazioni delle certificazioni di cui sopra.

4.    Per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, il gestore dovrà presentare, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del presente decreto, apposita domanda corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 29-ter del D.Lgs. n. 152/2006, nonché una relazione riepilogativa relativa all'andamento degli indicatori di performance ambientale e dei vari dati di monitoraggio relativi agli anni di validità dell'AIA.

5.    L’impianto autorizzato è descritto sinteticamente in Allegato A.

6.    L’autorizzazione ambientale integrata è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni.


Piano di Miglioramento

6.1.  Il Gestore deve attuare gli interventi previsti nell’Allegato B “Interventi di miglioramento” secondo il cronoprogramma indicato, dandone comunicazione tempestiva agli Enti.


Sistema di gestione

6.2.  Il Gestore dovrà mantenere il sistema di gestione ambientale con una struttura organizzativa adeguatamente regolata, composta dal personale addetto alla direzione, conduzione e alla manutenzione dell’impianto; dovrà conseguentemente dotarsi e/o mantenere l’insieme delle disposizioni e procedure di riferimento atte alla gestione dell’impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.


Capacità produttiva

6.3.  La Centrale dovrà essere esercita nel rispetto dell’assetto impiantistico e della potenza termica nominale dichiarati nella domanda di AIA. In particolare la potenza termica nominale della centrale è di circa 63 MW.

6.4.  Ogni modifica al progetto qui autorizzato dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Autorità Competente, come disciplinato dal D.Lgs. 152/2006.


Approvvigionamento e stoccaggio di combustibili e materie prime

6.5.  Il Gestore è autorizzato all’utilizzo delle seguenti tipologie di combustibili:

 

Gas naturale

Per l’avvio dell’impianto si utilizza gas naturale fornito dalla rete .

Biomasse e biomasse rifiuto

Nell’esercizio, fino a un massimo di 250000 t /anno ( di cui al massimo 242000 t/anno di biomasse rifiuto come meglio specificate più avanti)- In ogni caso non potrà essere superata la potenza termica nominale dell’impianto comunicata, pari a circa 63 MW

Gasolio

Generatore di emergenza di potenzialità inferiore a 1 MW (soglia prevista dall’Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e altre macchine operatrici

 
 


6.6.  Il Gestore è autorizzato a utilizzare, oltre ai combustibili di cui sopra, le materie prime riportate in sede di domanda di AIA, necessarie per la gestione e l’esercizio dell’impianto. L’utilizzo di materie differenti da quelle riportate nella domanda di AIA, suscettibili di produrre effetti sull’ambiente, è subordinata a comunicazione all’Autorità Competente, nella quale siano definite le motivazioni alla base della decisione e siano evidenziate le caratteristiche chimico - fisiche delle nuove materie prime utilizzate.

6.7.  Tutte le forniture devono essere opportunamente identificate e quantificate, archiviando i relativi documenti di trasporto e i documenti di sicurezza che consentano la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.

6.8.  Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi non possano fuoriuscire dall’area di contenimento anche per cause accidentali con conseguenti contaminazioni del suolo e delle acque superficiali.

6.9.  Il Gestore deve garantire l’integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull’ambiente.

6.10.  Per i medesimi serbatoi il Gestore deve anche garantire l’integrità e la funzionalità del contenimento secondario, ossia degli apprestamenti che, anche in caso di perdita dal serbatoio, prevengano il rilascio delle sostanze nell’ambiente.

6.11.  Lo stoccaggio delle biomasse non rifiuto può avvenire nei limiti dei quantitativi e delle modalità indicate nella seguente tabella:
 

Id. Area (riferimento planimetria C11)

Indicazione area

Superficie [m2]

Tipologia stoccaggio

Altezza massima stoccaggi [m]

Capacità di stoccaggio [m3]

Capacità di stoccaggio [t]

Apprestamenti tecnici

101

Piazzale Nord

6200

cumuli e cataste

12

cumuli: 46.180 cataste: 21.100

28000

Pavimentazione e irrigazione a settori fissi

102

Piazzale Nord

600

cumuli

12

cumuli:

2.500

850

Pavimentazione e irrigazione a settori mobili

103

Piazzale Sud

1400

cumuli

15

cumuli: 19.000

6.650

Pavimentazione e irrigazione a settori mobili

104

Piazzale Sud

200

 cataste

15

cataste:

3.000

1.700

Pavimentazione e irrigazione a settori mobili

105

Piazzale Sud

4100

 cataste

15

cataste: 20.500

11.500

Pavimentazione e irrigazione a settori mobili

106

Piazzale Sud

1300

cumuli

15

cumuli:

 6.500

2.300

Pavimentazione e irrigazione a settori mobili

107

Piazzale Sud

6400

cumuli e cataste

15

cumuli: 53.950 cataste: 39.000

40.800

Pavimentazione e irrigazione a settori mobili

108

Piazzale Sud

1900

cumuli

15

cumuli: 26.650

9.200

Pavimentazione e irrigazione a settori mobili

109

Piazzale Sud

9500

cumuli e cataste

15

cataste: 47.950

27.000

Irrigazione a settori mobili ( area non pavimentata)

 

6.12.    Le biomasse non rifiuto devono essere conformi a quanto previsto dall’All. X parte II sez.4 del D.lgs.152/2006 e deve esserne garantita la tracciabilità; a tal fine la Ditta dovrà inviare entro 90 giorni dalla notifica dell’autorizzazione, apposita procedura che permetta di identificare la provenienza e le caratteristiche di conformità delle biomasse rispetto al succitato allegato X.

6.13.    Relativamente alla sostanze gasolio, ipoclorito di sodio e ammonio idrossido, identificate come sostanze pericolose pertinenti nella relazione di verifica obbligo sussistenza della relazione di riferimento agli atti, il Gestore dovrà mantenere efficienti le misure mitigative del rischio individuate nella medesima relazione, e cioè la procedura di impermeabilizzazione della pavimentazione delle aree di stoccaggio, la tenuta dei sistemi di contenimento, la procedura emergenza, raccolta e segregazione acque meteoriche.


Efficienza energetica

6.14.    Il Gestore deve garantire il mantenimento, per l’impianto di combustione, di quanto previsto dalla Tab.8 della D.E. 2017/1442/UE, ed in particolare dovrà rispettare il rendimento elettrico netto di riferimento come previsto dal range riportato nelle BATC .
Emissioni in atmosfera

6.15.    Dovranno essere rispettati i valori limite di emissione riportati nelle seguenti tabelle. I VLE sono riferiti a fumi secchi in condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), con tenore di ossigeno di cui in tabella. I valori limite in concentrazione imposti si applicano durante i periodi di normale funzionamento, intesi, per il camino 1, come i periodi in cui le unità di produzione vengono esercite al di sopra del minimo tecnico indicato dal Gestore (il Gestore ha dichiarato un minimo tecnico pari a 48 t/h di vapore surriscaldato; eventuali variazioni al minimo tecnico dovranno essere tempestivamente comunicate all’Autorità di Controllo), con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite.
 

Camino

Altezza

Portata
[Nm3/h]
(O2 6% v/v)

Parametro

Valore limite di emissione **
(O2 6% v/v) (mg/Nm3)

(media giornaliera e/o
media del periodo di campionamento)

Valore limite di emissione
medio annuale (O2 6% v/v)
(mg/Nm3)

1

50 m

104400

PTS

15 *

15

NOx

225*

210

CO

75*

-

SO2

75*

60

COT

10*

5

HCl

15 *

15

HF

1,5 **

-

PCDD/F

0,01-ng I-TEQ/Nm3 **

-

IPA

0,01**

-

Cd+Ti

5 µg/ Nm3 ***

-

Hg

5 µg/ Nm3 **

-

Sb+As+Pb+Cr+Co
+Cu+Mn+Ni+V

0,3***

 


*Media giornaliera e media del periodo di campionamento
** Media del periodo di campionamento
***Media dei campioni ottenuti in un anno
 

6.16.    Nel caso la Ditta intenda utilizzare il sistema di abbattimento SNCR, dovrà rispettare il limite per NH3 pari a 10 mg/Nm3 (media annuale e del periodo di campionamento) e dovrà installare nel più breve tempo possibile un sistema di monitoraggio in continuo di NH3. Fino all’installazione del sistema di monitoraggio in continuo dovrà essere effettuata una misurazione quindicinale del parametro NH3.

6.17.    Per il camino E7 dovranno essere rispettati i valori limite di emissione riportati nella seguente tabelle. I VLE sono riferiti a fumi secchi in condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), con tenore di ossigeno reale. I valori limite in concentrazione imposti si applicano durante i periodi di normale funzionamento, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite.
 

Camino

altezza

Portata
[Nm3/h]

Parametro

Valore limite
di emissione
(mg/Nm3)

7

8.7

65000

PTS

10


6.18.    Si dà atto che i punti di emissione denominati E2 ed E3, relativi rispettivamente al silo sabbia, al silo ceneri si intendono autorizzati per effetto del presente provvedimento. Relativamente a tali punti di emissione dovrà essere mantenuto efficiente il sistema di abbattimento, come indicato nel PMC

6.19.    I camini presenti nell’impianto devono essere numerati mediante apposizione di targhetta inamovibile, ben visibile.

6.20.    I camini, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo, in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; dovrà essere, inoltre, predisposta una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;

- essere dotati di appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi).


6.21.    Ai sensi dell’Allegato VI alla parte V del D.Lgs.152/2006, in caso di misure discontinue, per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera “media del periodo di campionamento”, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un’ora di funzionamento dell’impianto, non supera il pertinente valore limite di emissione,

6.22.    Ai sensi dell’Allegato II, Parte I alla parte V del d.Lgs.152/2006, in caso di misurazioni continue al camino 1, i valori limite di emissione si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile:

nessun valore medio giornaliero convalidato supera il pertinente valore limite di emissione,
nessun valore medio annuale convalidato supera il pertinente valore limite di emissione medio annuale.

6.23.    Il controllo del livello degli inquinanti e dei parametri deve essere realizzato in conformità alle prescrizioni contenute nella parte II, sezione 8, dell’allegato II alla parte V del D.Lgs.152/2006 e alle prescrizioni dell'allegato VI per i grandi impianti di combustione.

6.24.    Il sistema di acquisizione dati utilizzato nel monitoraggio in continuo delle emissioni afferenti il camino 1 deve rispettare quanto previsto dall’allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n.152/06 per i grandi impianti di combustione e dovrà essere reso conforme alle norme UNI EN 17255 e UNI EN 14181 nei tempi previsti in Allegato B. In particolare le procedure di garanzia di qualità del sistema di monitoraggio dell’emissione n. 1 sono soggette alla norma UNI EN 14181; in tal caso non si applica il paragrafo 4 dell’allegato VI.

6.25.    Ai sensi del comma 17 dell’art.271 gli accertamenti del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati attraverso il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, dal momento in cui lo stesso sarà conforme alla norma UNI EN 14181.

6.26.    Lo SME dovrà garantire il monitoraggio delle emissioni durante i transitori di avvio e arresto dell’impianto.

6.27.    Il Gestore è tenuto comunicare preventivamente le date delle operazioni di manutenzione programmata allo SME e di comunicare con tempestività gli interventi di manutenzione straordinaria.

6.28.    I sistemi di abbattimento delle emissioni dovranno essere mantenuti attivi anche durante i transitori di avvio e arresto.

6.29.    La procedura di gestione dell’emergenza nel caso di superamento dei limiti dovrà essere aggiornata al presente provvedimento e trasmessa agli Enti entro 90 giorni dalla notifica della presente autorizzazione.

6.30.    Il manuale di gestione SME dovrà essere aggiornato al presente provvedimento e trasmessi agli Enti entro il termine previsto per l’adeguamento dello SME ai sensi dell’art.6.24.

Condizioni anomale di funzionamento, incidenti o inconvenienti

6.31.    Ai sensi del comma 20 all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificatamente comunicate dalla ditta alla Regione del Veneto, alla Provincia di Belluno, al Comune di Ospitale di Cadore e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno entro 24 ore dall’accertamento.

6.32.    Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro le 8 ore successive al verificarsi dell’evento, a Regione Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Ospitale di Cadore e Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, eventuali inconvenienti o incidenti tali da non permettere il rispetto dei valori limiti di emissione, per la matrice aria, motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi. Analoga comunicazione dovrà essere fornita non appena ripristinata la completa funzionalità dell’impianto. Il Gestore è altresì tenuto ad adottare immediatamente misure idonee a limitare conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti. Il Gestore dovrà sospendere l'esercizio dell'attività o l’impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute.

6.33.    Ai sensi dell’All.VI alla parte V del D.Lgs.152/2006 il Gestore che preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti al camino n.1 non potranno essere registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, è tenuto ad informare tempestivamente la Regione, la Provincia di Belluno, il Comune di Ospitale di Cadore e il Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno. In ogni caso in cui non sia possibile, per un determinato periodo, effettuare le misure in continuo al camino n.1 il Gestore è tenuto a:

-predisporre entro 48 ore lavorative dall’insorgere dell’anomalia e per lo stretto periodo necessario alla riparazione e/o sostituzione dello strumento, un campionamento in continuo per almeno 8 ore del parametro di norma rilevato con lo strumento interessato dal malfunzionamento;

-ripetere il campionamento e la relativa analisi giornalmente per tutto il periodo del disservizio;

-proseguire nel consueto monitoraggio dei parametri di processo e sospendere l’alimentazione dei rifiuti all’impianto in caso di anomalia o qualora il guasto dovesse protrarsi per più di 15 giorni.

Emissioni diffuse

6.34.    Il gestore dovrà effettuare le operazioni di adeguamento dimensionale del combustibile limitando l’emissione di polverosità; durante le operazioni di adeguamento, in presenza di materiali pulverulenti, dovranno essere accesi gli irrigatori mobili o fissi nella zona di operazione secondo la disponibilità dell’area, ovvero deve essere attivato il sistema di umidificazione in caso di utilizzo di macinatori mobili. Il gestore dovrà inviare agli Enti, per approvazione, entro 120 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, una procedura alternativa per la limitazione della polverosità nel periodo invernale da attuare nel caso non risulti possibile eseguire la bagnatura

6.35.    In condizioni di non piovosità e di ventosità, anche moderata, dovrà essere eseguita l’irrorazione dei piazzali quando siano in approvvigionamento materiali pulverulenti.

6.36.    I trasporti delle biomasse macinate all’impianto dovranno essere opportunamente confinati per ridurre eventuali dispersioni di polveri.

6.37.    Le operazioni di caricamento dell’autocisterna con le ceneri provenienti dal relativo silo di stoccaggio dovranno essere eseguite mediante sistemi a tenuta.

Emissioni in corpo idrico

6.38.    La Ditta è autorizzata allo scarico nel Fiume Piave delle acque reflue industriali al punto di scarico SF1 e meteoriche trattate al punto di scarico SF2.

6.39.    I parametri ai pozzetti P101 e P102 dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato B alle Norme Tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque (delibera di Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009 pubblicata sul bur n. 100 del 08/12/2009 e s.m.i.).

6.40.    Per gli autocontrolli periodici deve essere raccolto un campione medio composito nell’arco di tre ore. Per ogni prelievo o serie di prelievi dovrà essere trascritto un verbale di campionamento a firma del tecnico abilitato. I verbali dovranno essere raccolti in apposito schedario, assieme ai rapporti di prova, a disposizione dell’Autorità di Controllo.

6.41.    I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.

6.42.    Lo scarico deve essere reso sempre accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto ubicato immediatamente a monte dello scarico.

6.43.    Deve essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

6.44.    Il gestore dovrà mantenere efficiente il funzionamento delle opere di captazione delle acque meteoriche; alle opere di captazione non potranno in alcun caso essere sovrapposti depositi di biomasse di pezzatura fine;

6.45.    I piazzali devono avere una pendenza tale da evitare ristagni d’acqua e garantire un idoneo trattamento delle acque di prima pioggia e un recapito delle acque di seconda pioggia che non comporti rischio idraulico.

6.46.    Il gestore deve provvedere alla manutenzione e eventuale ripristino della pavimentazione delle aree indicate come pavimentate, di modo che sia garantita l’impermeabilità e l’idonea raccolta delle acque meteoriche.

6.47.    È autorizzata la modifica proposta relativamente al sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche alle seguenti condizioni:

 - Saranno trattate le acque di prima e seconda pioggia in ragione di 10 mm totali nel piazzale nord, e di prima pioggia in ragione di 5 mm, nel piazzale sud.

 - Il gestore acquisisca dalla Provincia di Belluno gli atti relativi alla conclusione del procedimento ai sensi del titolo V della parte IV del D.Lgs.152/06, recante bonifica dei siti contaminati, relativamente all’area su cui insite la roggia ovvero provveda a deviare il flusso delle acque di seconda pioggia ad altro idoneo recapito, presentando preventivamente agli Enti, per approvazione, un progetto per la realizzazione della deviazione di tale scarico.

6.48.    Dovrà essere installato e collaudato l’impianto di pretrattamento di chiariflocculazione di cui alla nota della Ditta ricevuta con prot,reg.n.22112 del 19.01.2021 nei tempi previsti nell’allegato B, il quale dovrà garantire la possibilità di recuperare in caso di carenza idrica parte delle acque trattate per l’utilizzo in torre evaporative.

6.49.     E’ autorizzata la modifica comunicata con nota prot reg.n.788020 del 19.02.2021 relativamente all’alternativa “2”: è pertanto consentita la confluenza dello scarico parziale relativo alle acque provenienti dall’impianto di demineralizzazione alla rete di raccolta delle acque industriali confluenti allo scarico SF1, a condizione che sia inviato preventivamente agli Enti, per approvazione, un progetto relativo alle modalità di raccolta e gestione di tali acque.

Rifiuti.

6.50.    Ai sensi dell’Allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. la Ditta è autorizzata ad effettuare nell’impianto le seguenti operazioni:

i.    messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, funzionale alle successive operazioni di coincenerimento;

ii.    operazione di riduzione volumetrica mediante triturazione della frazione ligneo-cellulosica [R12];

iii.    utilizzazione principale del rifiuto come combustibile o altro mezzo per produrre energia [R1].

iv.    messa in riserva/deposito preliminare [R13/D15] delle ceneri leggeri prodotte da coincenrimento e del rifiuto inerte derivante dalla vagliatura del letto caldaia.

6.51.    La ditta è autorizzata a gestire presso l’impianto le seguenti tipologie di rifiuti per la capacità massima di trattamento annuale di 242000 t/anno, dettagliata come segue:

EER

Descrizione

020103

Scarti di tessuti vegetali

020107

Rifiuti della silvicoltura

020303

Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solventi

020304

Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020704

Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

030101

Scarti di corteccia e sughero

030105

Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare
e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104

030301

Scarti di corteccia e legno

150103

Imballaggi in legno

200138

Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

 

6.52.    La capacità massima di messa in riserva/deposito preliminare [R13/D15] delle ceneri leggere da coincenerimento nell’area 201, è par a 330000 kg.

6.53.    La capacità massima di messa in riserva/deposito preliminare [R13/D15] del rifiuto inerte derivante dalla vagliatura del letto caldaia nell’area 301 è pari a 120000 kg.

6.54.    La capacità massima di messa in riserva [R13] per i rifiuti in ingresso è quella riportata nella tabella seguente.
 

N° area (riferimento planimetria C11)

Tipologia area

Caratteristiche area

Altezza massima stoccaggi [m]

Capacità massima di stoccaggio [m3]

Capacità massima di stoccaggio [t]

EER Stoccati

150

Tettoia lato Piave

Tettoia chiusa su tre lati e pavimentata

6

1500

600

030105
200138

151

6

1500

600

030101
030105
030301
150103

152

6

1500

600

153

6

1500

600

020103
020107
020303
020304
020704

154

6

1500

600

155

6

1500

600

030101
030105
030301
150103
020103

156

6

1500

600

020103
020107
020303
020304
020704

160

Zona cippatore:- area di miscelazione di processo

Zona pavimentata e dotata di irrigatori fissi

4

1000

350

Biomasse
rifiuto NP

Capacità massima di messa in riserva – R13

4550

 



6.55.    Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

a.   i rifiuti speciali in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l’omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto [1]  di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l’omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

_________________________

[1] Insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell’impianto. I criteri di individuazione dei lotti possono essere temporali o quantitativi.

In caso di caratterizzazione analitica, con riferimento ai termini e alle definizioni previsti dalla Norma UNI 108023, si intende per lotto: la quantità di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su campione omogeneo e rappresentativo dell'intera massa di rifiuto.
____________________________


b.    deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto, all’ARPAV, alla Provincia di Belluno e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando il produttore o detentore e il trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

c.    devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Regione del Veneto, all’ARPAV, alla Provincia di Belluno e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;

d.    i rifiuti urbani domestici possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017.


6.56.    Ai sensi del comma 2 dell’art. 237-quater del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., non è consentito il coincenerimento di rifiuti legnosi che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, ottenuti a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.

6.57.    Con riferimento alla documentazione di progetto trasmesso con nota n.22112 del 19.01.2021, la Ditta, prima del deposito di rifiuti nelle nuove aree di stoccaggio individuate dalla numerazione da 150 a 156 di cui al punto 6.54, è tenuta a presentare a Regione del Veneto, Provincia di Belluno e ARPAV la dichiarazione di ultimazione delle opere da parte del direttore lavori unitamente al certificato di collaudo funzionale in conformità con quanto stabilito dall’art. 25 comma 6 della legge regionale n. 3/2000 s.m.i., La Ditta è altresì tenuta all’adeguamento delle garanzie finanziare come previsto dalla DGR   2721/2014.

6.58.    Le aree e le postazioni adibite allo stoccaggio devono essere identificate in maniera univoca tramite idonea cartellonistica; di volta in volta dovrà essere indicata la sola tipologia di rifiuto stoccato nel settore, come definito nella tabella al punto 6.54 e nel rispetto delle condizioni ivi previsti in termini di altezza dei cumuli e dei quantitativi;

6.59.    Per tutte le aree di deposito della biomassa rifiuto dovranno essere presenti le pareti su tre lati di perimetrazione dell’area, per la protezione dall’azione del vento e dalle acque meteoriche e dovrà essere presente un’idonea pendenza per il convogliamento degli eventuali liquidi in apposite canalette/e o pozzetti di raccolta a tenuta il cui contenuto dovrà essere periodicamente avviato all’impianto di depurazione delle acque meteoriche. I pozzetti devono essere ispezionati con frequenza almeno quindicinale e svuotati all’occorrenza, registrando le operazioni nel PMC. In caso di eventi meteorici frequenti o particolarmente intensi, il controllo deve avvenire giornalmente.

6.60.    Qualora il gestore intenda stoccare dei rifiuti nell’area n. 160 “Zona cippatore:- area di miscelazione di processo”, lo stoccaggio dovrà garantire il rispetto delle caratteristiche quantitative e geometriche massime indicate nella succitata tabella, inoltre il rifiuto dovrà permanere il tempo minimo tecnicamente necessario prima di essere avviato alla combustione, comunque non oltre le 24 ore dall’accettazione del carico;

6.61.    La società è tenuta a dimostrare la sussistenza dei requisiti per la gestione dei residui del ciclo produttivo come sottoprodotti, nel rispetto dell’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

6.62.    Il gestore deve garantire in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell’installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni;

6.63.    Durante l’esercizio dell’impianto le scorie, le ceneri e rifiuti derivanti dal trattamento degli effluenti gassosi dovranno essere stoccati, in attesa dello smaltimento, in piazzole impermeabilizzate o in cassoni scarrabili a tenuta; dovrà essere posta la massima attenzione al fine di contenere ogni possibile trasporto eolico delle polveri, le eventuali acque di dilavamento dovranno essere collettate ed inviate al trattamento presso adeguato impianto di depurazione.

6.64.    Entro 90 giorni dalla notifica della presente autorizzazione il Gestore dovrà inviare agli Enti, i seguenti documenti, aggiornati secondo le prescrizioni e condizioni di questo provvedimento:

- planimetrie C11 e C12 (relative a stoccaggio e movimentazione rifiuti)

- apposita procedura di gestione rifiuti che permetta di accertare la sussistenza delle condizioni di esclusione dall’art. 237-quater del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..


Garanzie finanziarie

6.65.    La Ditta è tenuta ad adeguare le garanzie finanziarie in essere estendendole ai contenuti del presente provvedimento con la regolarizzazione e la contestuale trasmissione alla Provincia di Belluno della documentazione attestante l’avvenuta estensione, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento. Va da sé che, trascorso inutilmente il termine su indicato, l’autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa fino all’avvenuta regolarizzazione.

6.66.    Ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 2721 del 29/12/2014, le garanzie finanziarie devono avere una durata non inferiore a 3 anni. Nel caso di polizze con durata inferiore a quella di validità del presente atto la Ditta è tenuta a procedere con il rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza delle garanzie prestate. Anche in questo caso, trascorso inutilmente il termine indicato alla precedente prescrizione, l’autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa, senza ulteriore preventiva comunicazione da parte della Regione del Veneto.

6.67.    La Ditta è autorizzata ad esercire l’impianto solo se in possesso di una regolare polizza RC inquinamento stipulata in conformità alla vigente normativa regionale in materia. L’attestazione dell’avvenuto rinnovo della polizza RC inquinamento da parte della Ditta deve essere presentata alla Provincia di Belluno entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa. La mancata regolarità della polizza RC inquinamento e/o la carenza del rinnovo comportano la sospensione dell’autorizzazione integrata ambientale.

6.68.    Qualunque variazione in ordine ai nominativi del Tecnico responsabile dell’impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Belluno, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dell’interessato; non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell’eventuale sostituzione del Tecnico responsabile.


Rumore

6.69.     Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dal DM 16/3/98, e con modalità preventivamente concordate con Arpav; i criteri minimi di verifica devono essere conformi a quanto previsto dalla DDG Arpav n.3/2008.


Odori

6.70.    Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza tutte le procedure tecnico-operative necessarie a limitare le emissioni odorigene.
Monitoraggio e Controllo

6.71.    Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC), di cui all’Allegato C

6.72.    La data di inizio dell’attuazione di quanto previsto dall’Allegato C (PMC), che dovrà essere comunicata preventivamente ai sensi dell’art.29-decies comma 1, dovrà essere entro il 01.10.2021.

6.73.    Tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

6.74.    Il gestore dell’impianto deve inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell’attività dell’anno precedente costituito da:

a.    un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV contenente i dati previsti dalle tabelle del “Piano di Monitoraggio e Controllo” ossia quelli a cui è stato assegnato “SI’” nella colonna 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;

b.    una relazione di commento dei dati dell’anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico.

6.75.    Le metodiche analitiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contradditorio e sono reperibili attraverso il sito internet
http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche-di-arpav.

6.76.    In occasione dell’effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC la ditta deve comunicare alla Regione Veneto e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà dare comunicazione entro le 24 ore successive l’avvenuto campionamento.


Disposizioni finali

6.77.    Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all’interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il gestore è tenuto a consentire l’accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l’eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all’ispezione; qualora il gestore si opponga all’accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all’attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.

6.78.    Ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.

6.79.    Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, Provincia, ARPAV e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall’art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006, motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore dovrà attivare tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.

6.80.    Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.

6.81.    Il gestore al momento della cessazione definitiva dell’attività, che deve essere oggetto di comunicazione preventiva, è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dall’art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D. Lgs. n. 152/2006, nonché a inviare tutti i rifiuti presenti in installazione a idonei impianti di smaltimento e/o recupero, comunicando le modalità di attuazione agli Enti, per approvazione.

6.82.    Resta salvo l’obbligo da parte della ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., l’eventuale integrazione degli oneri istruttori di cui all’art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.


7.    Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nell’arco della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale la frequenza delle attività ispettive di Arpav con oneri a carico del gestore sarà definita in base al piano di ispezione ambientale regionale emanato periodicamente ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29 decies comma 11 bis.

8.    Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni non espressamente ricomprese nel presente provvedimento.

9.     Il presente provvedimento è comunicato alla ditta SICET, con sede legale in Via Alto Adige 40 a Bolzano (BZ), per lo stabilimento sito in Strada di Alemagna n. 9 a Ospitale di Cadore (BL), al Comune di Ospitale di Cadore, alla Provincia di Belluno, ad A.R.P.A. Veneto - Dipartimento Provinciale di Belluno.

10.    Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

11.    Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010.

Luigi Masia

(seguono allegati)

564_Allegato_A_DDR_564_30-06-2021_453490.pdf
564_Allegato_B_DDR_564_30-06-2021_453490.pdf
564_Allegato_C_DDR_564_30-06-2021_453490.pdf

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