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Bur n. 94 del 16 luglio 2021


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 29 del 28 giugno 2021

Aggiornamento dei Registri regionali delle Associazioni di promozione sociale e delle Organizzazioni di volontariato (L.R. 13.09.2001 n. 27, art. 43 - L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4 - Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.).

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si procede ad aggiornare il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale relativamente alle nuove iscrizioni, alla cancellazione e non ammissione di associazioni prive dei requisiti, nonché alle migrazioni contestuali dal Registro regionale del volontario e relativo aggiornamento.

Il Direttore

  • Vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante “Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. avente ad oggetto il Codice del terzo settore (di seguito Codice) e, in particolare, gli artt. 45 e seguenti che disciplinano il Registro unico nazionale del terzo settore (di seguito Runts);
  • dato atto che il Codice:
  • conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico e provvede ad una semplificazione e armonizzazione delle molteplici normative di dettaglio che disciplinavano le diverse tipologie di soggetti no profit;
  • definisce le fattispecie di Enti del Terzo settore nonché i requisiti che gli stessi devono possedere ai fini dell’iscrizione al Runts (art. 4);
  • stabilisce che le Associazioni di promozione sociale (APS) devono esercitare in favore dei propri soci, loro familiari o terzi, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati (art. 35)
  • prevede, in capo agli Enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari, l’obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi (art. 18);
  • dispone che fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore si applicano le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri regionali delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale (art. 101);
  • visto l’art. 43 della Legge regionale 13.09.2001, n. 27, che ha istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
  • richiamata la D.G.R. del 10 ottobre 2001 n. 2652 che disciplina i procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione del Registro regionale sopra citato;
  • visto l’art. 7 della L. 383/2000 che dispone il diritto di automatica iscrizione nel Registro nazionale delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni di carattere nazionale;
  • considerato che ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale n. 471 del 14 novembre 2001 il diritto di automatica iscrizione si attua mediante la certificazione del Presidente nazionale che dichiara la conformità degli  statuti delle proprie articolazioni e dei propri circoli e ne allega l’elenco; 
  • dato atto che l’iscrizione al Registro regionale dei soggetti che hanno beneficiato dell’automatica iscrizione avviene per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione dagli stessi prodotta;
  • vista la nota ministeriale Prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017, in particolare le indicazioni sulle norme procedimentali da applicare per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione a seconda che i soggetti si siano costituiti prima o dopo la riforma del terzo settore;
  • viste le Circolari ministeriali n. 20 del 27.12.2018 e n. 13 del 31.05.2019 aventi ad oggetto indicazioni e chiarimenti in merito agli adeguamenti statutari;
  • richiamato l'articolo 66 del D.L. 77 del 31.05.2021 che ha riaperto i termini previsti agli artt. 101, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. riconoscendo alle ODV, alle APS e alle Onlus la possibilità di adeguare gli statuti con la modalità semplificata entro il 31.05.2022;
  • ricordato che, ai sensi del DDR n. 4 del 25.02.2021, l’iscrizione ai Registri regionali delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, scaduta o in scadenza a decorrere dal primo gennaio 2020, è prorogata fino alla data di completamento della fase di trasmigrazione;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale della promozione sociale hanno determinato:
    • l’iscrizione di n. 49 Associazioni, individuate nell’Allegato A, di cui n. 7  per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, il cui codice di iscrizione è preceduto dalla sigla “NZ”, alcune delle quali soggette alle prescrizioni specificate a fianco di ciascuna;
    • l’iscrizione di n. 2 Associazioni, denominate ripettivamente “Circolo Legambiente Piavenire APS”,        C.F. 94099350269 e “Psiche 2000 APS”, C.F. 93008620242 (Allegato A) e la contestuale cancellazione delle medesime dal Registro regionale del volontariato;
    • la cancellazione dell’Associazione denominata “Associazione Culturale Teatro dei sogni”,                       C.F. 92198370287, con sede in Vigonza (VE),  per avvenuto scioglimento della medesima, come da documentazione agli atti del competente ufficio;      
    • la non ammissione dell’Associazione denominata “TuConFin”, C.F.  04031910245, con sede a Longare (VI) poiché priva dei necessari requisiti, così come comunicato con nota Prot. n. 185941 del 23.04.2021, alla quale non è stato dato riscontro nei termini di legge, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990;
  • dato atto che tutte le associazioni iscritte ai Registri regionali in argomento o in iscrizione con il presente provvedimento, devono registrarsi nella piattaforma presente sul sito regionale,  cliccando al seguente link https://www.regione.veneto.it/web/sociale/verso-il-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore, al fine di aggiornare i propri dati anagrafici e depositare, in formato Pdf, i documenti necessari alla trasmigrazione dei medesimi al Registro unico nazionale del terzo settore;
  • ricordato che, ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 106 del 15.09.2020, il procedimento di trasmigrazione si concluderà con l’iscrizione al Runts solo a seguito di esito positivo della verifica della sussistenza dei requisi e di uno statuto adeguato alle disposizioni codicistiche;
  • ritenuto, ai sensi dell’art. 21 bis della L. 241/1990, di assolvere all’obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell’ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto al link https://www.regione.veneto.it/web/sociale/volontariato , dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
  • preso atto che:
    • con le Leggi regionali n. 6/1996, art. 42 e n.6/1997, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro del volontariato;
    • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
    • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
    • il DDR n. 43 del 7.04.2021 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
  • vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106;
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
  • viste le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27.12.2018 e n. 13 del 31.05.2019;
  • vista la Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383, artt. 7, 8, 9 e 10;
  • vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
  • viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 27/2001, art. 43, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28 e n. 54/2012, art. 2 comma 2;
  • vista la DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652;
  • la D.G.R. n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del 29.12.2009;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione al Registro regionale di promozione sociale di n. 51 Associazioni, delle quali n. 7 per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, alcune delle quali soggette alle prescrizioni specificate a fianco di ciascuna (Allegato A);
  2. l’aggiornamento del Registro regionale del volontariato con la cancellazione di n. 2 associazioni migrate al Registro regionale della promozione sociale, evidenziate nell’Allegato A;
  3. la cancellazione dal Registro regionale della promozione sociale dell’Associazione denominata  “Associazione Culturale Teatro dei sogni”, C.F. 92198370287, per avvenuto scioglimento della medesima;
  4. la non ammissione al Registro Regionale della promozione sociale dell’Associazione TuConFin,            C.F.  04031910245 poiché priva dei necessari requisiti;
  5. l’obbligo, per le associazioni iscritte con il presente provvedimento, di registrarsi nella piattaforma regionale esplicitata in premessa, al fine di acquisire informazioni e documenti per la trasmigrazione delle stesse al Runts, non appena operativo;
  6. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  7. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

29_Allegato_DDR_29_28-06-2021_453302.pdf

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