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Bur n. 101 del 27 luglio 2021


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 363 del 30 giugno 2021

Concessione temporanea per taglio e raccolta legna secca depositata lungo le golene e pertinenze idrauliche demaniali frontalmente gli stanti 37 38, in sinistra orografica del fiume Adige, nel comune di San Martino Buon Albergo (VR). Ditta: Armani Michele. Pratica n. 11482

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si rilascia la concessione temporanea indicata in oggetto. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che con nota prot. n. 215717 del 11/05/2021, la Ditta Armani Michele ha presentato istanza per taglio e raccolta di legna secca depositata lungo le golene e pertinenze idrauliche demaniali frontalmente gli stanti 37 – 38, in sinistra orografica del fiume Adige, nel comune di San Martino Buon Albergo (VR);

RITENUTO che tale attività non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato, né sia di impedimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

RITENUTO che il legname ricavato e/o già schiantato non abbia alcun valore commerciale e che detta raccolta di materiale vegetale, flottante in caso di piena, torni a vantaggio della sicurezza idraulica;

RITENUTO, inoltre, che l’occupazione dell’area demaniale è temporanea e limitata;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente “ della Regione Veneto;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato e delle Regioni ed agli enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15/03/1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n. 41 “Norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autotnomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la D.G.R. n. 869 del 19/06/2019 “Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Misure organizzative”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n.54/2012, art.18”;

VISTO il Nulla Osta idraulico del 17/06/2021 del responsabile dell’Ufficio Opere idrauliche,

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di rilasciare, nei soli riguardi idraulici, la ditta Armani Michele (C.F.: omissis), nato a omissis, la concessione temporanea per il taglio e la raccolta di legna secca depositata lungo le golene e pertinenze idrauliche demaniali frontalmente gli stanti 37 – 38, in sinistra orografica del fiume Adige, nel comune di San Martino Buon Albergo (VR), nonché il transito sulle pertinenze idrauliche del mezzo privato utilizzato per la raccolta del materiale legnoso.

3. Le attività di cui al punto 2) dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme ambientali, osservando le disposizioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed ii. e delle norme di Polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904, nonché da altre Leggi e Regolamenti di Polizia idraulica ed in conformità alle seguenti prescrizioni:

  1. effettuare la raccolta di legna secca esclusivamente entro 120 (centoventi) giorni dalla data della comunicazione di inizio lavori, pena la decadenza del provvedimento;
  2. comunicare alla U.O. Genio Civile Verona l’inizio e la fine delle operazioni di taglio, per consentire al personale di effettuare i controlli di rito;
  3. asportare il legname secco schiantato a terra e trasportarlo con proprio automezzo targato EW 256 TJ, come dichiarato dalla ditta richiedente;
  4. al termine dei lavori, ripristinare lo stato dei luoghi eventualmente danneggiato dal passaggio dei mezzi di trasporto;
  5. non effettuare l’estirpazione delle ceppaie, poiché ciò comporterebbe l’eliminazione permanente del soprassuolo arboreo;
  6. acquisire il nulla – osta per il passaggio del mezzo di trasporto lungo la sommità arginale dal Comune interessato, in quanto Concessionario della pista ciclabile realizzata in corrispondenza della strada arginale;
  7. acquisire eventuali autorizzazioni ambientali e/o paesaggistiche;
  8. mantenere a sua cura e spese in perfetto stato l’area demaniale, la cui destinazione non potrà essere variata senza il preventivo assenso dell’Autorità idraulica ed a riparare qualsiasi danno verificatosi alle pertinenze idrauliche demaniali per effetto della presente autorizzazione, la quale è assentita con la forma della precarietà e subordinata all’osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia idraulica; 
  9. rispettare tutte le condizioni o prescrizioni impartite dal personale dell’Autorità idraulica, anche se non espressamente riportate nel presente atto;
  10. non realizzare sull’area demaniale alcuna opera, nemmeno a carattere precario, se non espressamente prevista dalla presente autorizzazione.

Restano a carico della ditta tutti i rischi e gli oneri per l’accesso ai luoghi e per il caricamento e trasporto del legname.

Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento.

L’esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle suddette disposizioni comporterà l’immediata decadenza dell’autorizzazione stessa, oltre all’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

La Regione Veneto rimane sollevata da ogni responsabilità civile per danni a terzi, che si potranno verificare durante o in conseguenza delle operazioni di taglio e/o potatura e raccolta legname, nonché trasporto dello stesso, restando in capo al richiedente ogni responsabilità in merito.

L’Amministrazione concedente si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alle proprietà private e rimane, comunque, sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni , reclami o molestie che potessero derivare a persone, animali o cose, per effetto di quanto autorizzato.

Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell’allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4° della Legge n° 241 del 1990, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegato (omissis)

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