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Bur n. 101 del 27 luglio 2021


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 362 del 30 giugno 2021

Concessione idraulica per l'utilizzo e l'allargamento di una rampa esistente per l'accesso dalla via pubblica ai terreni agricoli golenali di proprietà tra gli stanti 72-73, in sinistra idraulica del fiume Adige, in Comune di Zevio (VR). Ditta: Azienda Agricola BURATTI F.lli s.s.a. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11396.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore

PREMESSO che con nota pervenuta con protocollo n. 139911 del 01/04/2020, l’Azienda Agricola Buratti F.lli s.s.a. ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione per i lavori concernenti l’allargamento di una rampa esistente per l’accesso dalla via pubblica ai terreni agricoli golenali di proprietà tra gli stanti 72-73, in sinistra idraulica del fiume Adige, in Comune di Zevio (VR);

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria è emersa la necessità di integrare la richiesta di autorizzazione con un’istanza di concessione, in quanto trattasi di occupazione di superficie demaniale;

PRESO ATTO che, con nota pervenuta con prot. n. 250005 del 01/06/2021, l’Azienda Agricola Buratti F. lli s.s.a. ha presentato domanda di concessione idraulica per l’utilizzo e l’allargamento di una rampa esistente per l’accesso dalla via pubblica ai terreni agricoli golenali di proprietà tra gli stanti 72-73 in sinistra idraulica in Comune di Zevio (VR);

PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione summenzionata, espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell’adunanza del 22/04/2021 con voto n. 37, subordinato al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all’art. 2 del disciplinare allegato e che forma parte integrante del presente provvedimento;

RILEVATO che in data 14/06/2021, prot. n. 267989 è stato sottoscritto, dalla parte interessata, il disciplinare d’uso contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che l’opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato, né sia di impedimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54/2012, art. 18”;

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di rilasciare alla Azienda Agricola BURATTI F.lli s.s.a. (omissis), con sede in omissis, in persona del legale rappresentante Leonardo Buratti (omissis) all’uopo delegato, la concessione per l’occupazione e l’utilizzo di una rampa esistente per l’accesso dalla via pubblica ai terreni agricoli golenali di proprietà tra gli stanti 72-73 in sinistra idraulica in Comune di Zevio (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona con voto n. 37 del 22/04/2021.

3. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, l’Azienda Agricola BURATTI F.lli s.s.a sopra identificata ad eseguire i lavori per l’allargamento di una rampa esistente per l’accesso dalla via pubblica ai terreni agricoli golenali di proprietà tra gli stanti 72-73 in sinistra idraulica, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni:

  1. realizzare un adeguato sottofondo della pista, con strato di finitura superficiale al fine di poter sopportare i carichi dei mezzi transitanti ed evitare sia danneggiamenti alla struttura arginale, sia pericoli per i mezzi e le persone transitanti;
  2. progettare le immissioni dalla/alla viabilità pubblica principale conformemente alla normativa in materia, nonché al regolamento comunale sia come spazi di manovra, sia di visibilità;
  3. rimuovere le rampe esistenti, realizzate senza alcuna autorizzazione ed effettuare il ripristino dei luoghi allo stato originario;
  4. preservare l’utilizzo esclusivo della suddetta rampa in capo all’Azienda Agricola Buratti, quale unica proprietaria dei terreni agricoli golenali.

La ditta dovrà inoltre:

  1. eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d’acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
  2. comunicare alla U.O. Genio Civile di Verona, con almeno 10 giorni di anticipo, l’inizio dei lavori, facendo pervenire i provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare l’U.O. stessa della conclusione dei lavori;
  3. sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l’intera area interessata dai lavori e sgomberare l’alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;
  4. assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;
  5. rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e regolamenti in materia di polizia idraulica;
  6. non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
  7. esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
  8. comunicare il termine dei lavori con dichiarazione, da parte del direttore dei lavori, dell’avvenuta realizzazione delle opere nel rispetto del progetto autorizzato e relative prescrizioni.

L’autorizzazione ha validità di 36 mesi, decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione.

L’esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle suddette disposizioni, comporterà l’immediata decadenza dell’autorizzazione stessa, oltre all’obbligo del ripristino dei siti e del risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.

Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di Verona di Verona, prot. n. 267989 del 14/06/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento.

La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell’uso del bene da parte del Concessionario, l’Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall’art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell’allegato disciplinare di concessione e degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Ai sensi dell’art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegati (omissis)

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