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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 87 del 09 luglio 2021
Riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Doc Delle Venezie Pinot grigio e stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della medesima denominazione provenienti dalla vendemmia 2021. Legge n. 238/2016 art. 39, comma 2 e 4.
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Doc Delle Venezie per quanto riguarda la riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Doc Delle Venezie – Pinot grigio e del contestuale stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della medesima denominazione, per quanto concerne la vendemmia 2021, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 2 e 4 della legge n. 238/2016 e dall’art. 4 del disciplinare di produzione.
Il Direttore
RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17/12/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
RICHIAMATA la legge 12/12/2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l’art. 39, commi 2 e 4, secondo cui su proposta, dei consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della stessa legge, sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, le regioni possono prevedere la riduzione della resa massima di vino classificabile a DO ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini;
VISTO il DM del 11/08/2020 pubblicato in GU n. 210 del 24 agosto 2020, con cui è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini Doc Delle Venezie (nel seguito solo Consorzio) e attribuito al medesimo l’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la Doc Delle Venezie;
VISTO il vigente disciplinare di produzione della Doc Delle Venezie, approvato con regolamento di esecuzione n. 1064/2020 della Commissione europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 232/45 del 20 luglio 2020), ed in particolare l’art. 4 comma 6 che consente alle Regioni e Province autonome di attivare disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali;
ACQUISITA quindi la nota prot. n. 2021/17 (prot. regionale n. 278766 del 21/06/2021) con la quale il Consorzio, ai sensi dell’art. 39 comma 2 e 4 della legge n. 238/2016, chiede:
VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:
TENUTO CONTO che le positive previsioni sull’andamento dell’economia del vino nella fase post pandemica richiedono comunque una attenta pianificazione dell’offerta dell’asset Pinot grigio Delle Venezie proveniente dalla vendemmia 2021;
TENUTO CONTO degli efficaci effetti che le analoghe misure di riduzione delle rese e di stoccaggio delle produzioni adottate per la vendemmia 2020 hanno avuto sul generale riequilibrio tra domanda ed offerta e sul conseguente innalzamento del livello qualitativo del prodotto;
TENUTO CONTO infine che un mercato non appesantito salvaguarda gli interessi dei consumatori, riducendo o annullando lo spazio per operazioni speculative di abbassamento della qualità dell’offerta e consente di salvaguardare il posizionamento del prodotto;
CONSTATATO che dall’analisi delle risultanze della relazione a supporto della richiesta emerge il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto;
VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 83 del 25/06/2021, non sono pervenute osservazioni in merito;
CONSIDERATO che Provincia autonoma di Trento e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia hanno in corso di adozione analoga disposizione;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;
VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare;
decreta
a) di adottare, per la vendemmia 2021, la disposizione di cui all’art. 39 comma 2 della legge n. 238/2016 in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Doc Delle Venezie – Pinot grigio e, in particolare:
a.1.) la riduzione della resa per ettaro prevista all’art. 4, comma 5, del disciplinare di produzione da 18 t/ha a 15 t/ha con la precisazione che i superi di cui all’art. 4, comma 5, del medesimo disciplinare sono da calcolare sulla quota di 15 t/ha;
a.2.) ove gli operatori intendano effettuare ai sensi dell’art. 38, comma 1, della legge n. 238/2016, la scelta vendemmiale tra le denominazioni di origine che insistono sullo stesso territorio della Doc Delle Venezie per le produzioni da destinare a Pinot grigio Delle Venezie, sono tenuti al rispetto della resa massima di cui al punto a.1.), anche per la determinazione dei superi di produzione;
a.3.) ove gli operatori intendano effettuare ai sensi dell’art. 38, comma 2, della legge n. 238/2016, le riclassificazioni a Pinot grigio Delle Venezie delle partite di vino o mosto, Pinot grigio, già designate con una delle denominazioni del territorio e anche destinate alla pratica del taglio ai sensi dei disciplinari di produzione della Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Docg Asolo Prosecco e Doc Prosecco, sono ammesse nel rispetto delle seguenti condizioni:
b) di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della Doc Delle Venezie – Pinot grigio provenienti dalla vendemmia 2021, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio Delle Venezie in coerenza con gli obiettivi dell’art. 39, comma 4, della legge n. 238/2016 e, in particolare:
b.1.) la misura dello stoccaggio riguarda i quantitativi di prodotto (uve, mosti e vini) della varietà Pinot grigio di cui all’art. 2, comma 1, del disciplinare di produzione, provenienti dalle superfici idonee alla Doc Delle Venezie - Pinot grigio ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione;
b.2.) i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti:
b.3.) di applicare la misura dello stoccaggio, nei limiti di cui alla lettera b.2.),
b.4.) di escludere dallo stoccaggio i vini destinati a Doc Delle Venezie – Pinot grigio oggetto di certificazione biologica;
b.5.) di prevedere che i produttori interessati assicurino tracciatura, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di tali produzioni nelle eventuali operazioni di svincolo dello stoccaggio;
b.6.) di stabilire che lo stoccaggio si concluda entro il 31 dicembre 2022, salvo eventuale proroga;
b.7.) di stabilire che lo svincolo, totale o parziale, delle produzioni non possa avere inizio prima del 1° marzo 2022, salvo situazioni eccezionali oggetto di valutazione da parte del Consorzio di tutela della Doc Delle Venezie;
b.8.) di prevedere che i detentori di prodotto sottoposto allo stoccaggio possano autonomamente nel periodo previsto dai provvedimenti che disciplineranno la misura, riclassificare, parte o tutto, il Pinot grigio stoccato atto a Doc Delle Venezie – Pinot grigio
b.9.) di stabilire che la richiesta di sblocco di tutto o solo di una quota parte dei volumi a Doc Delle Venezie - Pinot grigio soggetti alla misura dello stoccaggio potrà essere presentata in considerazione dell’evoluzione della domanda e delle diverse segmentazioni del mercato dei vini Doc Delle Venezie - Pinot grigio;
b.10.) di stabilire che la richiesta di eventuale riclassificazione di tutto o solo di una quota parte dei volumi sottoposti alla misura dello stoccaggio a vino con o senza IG potrà essere presentata in considerazione dell’evoluzione della domanda dei vini Doc Delle Venezie – Pinot grigio;
b.11.) dalla data di adozione del provvedimento che stabilisce la riclassificazione, della produzione stoccata, a vino con o senza IG, è ammessa la riclassificazione di vino o mosto proveniente da altre denominazioni coesistenti sul territorio, a Doc Delle Venezie, nel limite di resa massima di 15 t/ha per la parte di produzione fino a 13 t/h;
Alberto Zannol
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