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Bur n. 90 del 09 luglio 2021


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 82 del 06 luglio 2021

Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della Doc "Garda" Pinot grigio, per la campagna vitivinicola 2021/22. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 art. 39 comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio per la tutela dei vini Garda per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo delle superfici vitate ai fini della produzione dei vini Doc Garda Pinot grigio, per la campagna vitivinicola 2021/22.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTO la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;

VISTO il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Garda, approvato con decreto del Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali 8 ottobre 1996, pubblicato sulla G.U. 262 – 8 novembre 1996 e successive modifiche;

VISTO il decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 giugno 2019, pubblicato sulla G.U. n. Gazzetta n. 155 del 4 luglio 2019 , con il quale si conferma l’incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Garda, nel seguito Consorzio di tutela, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC Garda;

VISTO la richiesta prot. regionale n. 202840 del 03/05/2021 con cui il Consorzio di tutela ha chiesto, ai sensi dell’articolo 39 comma 3 della legge 238/2016, la sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc Garda Pinot grigio per la sola campagna vitivinicola 2021/22 piantate o innestate successivamente al 31/07/2021, permettendo le operazioni di mantenimento del potenziale al 31/07/2021 e prevedendo una deroga per le superfici condotte con il metodo biologico;

VISTO quindi la documentazione complessiva inviata dal Consorzio di tutela:

  • Estratto del verbale dell’Assemblea ordinaria del 27 aprile 2021;
  • Pareri formali delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

PRESO ATTO delle ragioni che hanno portato il Consorzio Garda Doc a formulare la richiesta della sospensione dell’idoneità, così come riportate nel verbale dell’assemblea ordinaria dei soci, tenutasi il 27/04/2021, e più precisamente: la necessità di allinearsi ai provvedimenti assunti nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e nella Provincia di Autonoma Trento per il vino a denominazione di origine (DO) prodotto con almeno l’85% di uva della varietà Pinot grigio, finalizzati a riequilibrare l’offerta di questo prodotto nell’area del “triveneto”;

CONSIDERATO che i provvedimenti di cui sopra avranno conclusione nella campagna 2021/22;

RITENUTO pertanto che la richiesta del Consorzio del 03/05/2021 di sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo delle superfici vitate ai fini della produzione dei vini Doc Garda Pinot grigio, per la campagna vitivinicola 2021/22 quale misura di governo dell’offerta appare giustificata;

VISTO quanto definito , dalla Legge regionale della Regione Lombardia n 5 Dicembre 2008 n. 31, all’articolo 130 septies, novellato da ultimo dall'art. 7 comma 1, lett. mm) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13 secondo cui la sospensione dell’idoneità deve prevedere la salvaguardia:

a) dell’estirpo e del successivo reimpianto, all’interno delle relative zone produttive, dei vigneti idonei alla produzione di uve atte a dare vini a medesime denominazioni di origine o indicazioni geografiche alla data di pubblicazione sul BURL dei provvedimenti stessi;

b) delle autorizzazioni acquisite dai produttori alla stessa data.

RITENUTO che un’omogenea applicazione sul territorio della denominazione Garda, della misura di gestione dell’offerta, per la varietà Pinot grigio, della sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo delle superfici vitate ai fini della produzione dei vini Doc Garda Pinot grigio debba salvaguardare l’impiego delle autorizzazioni alla data di adozione del provvedimento regionale;

RITENUTO in accordo con la Regione Lombardia, di non accogliere la richiesta avanzata dal Consorzio di tutela di derogare alla sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo delle superfici vitate ai fini della produzione dei vini Doc Garda Pinot grigio per i vigneti biologici, in quanto l’accoglimento di tale deroga comporterebbe una applicazione non omogenea della misura di gestione dell’offerta;

VISTO i pareri delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del territorio della Doc Garda della provincia di Verona che hanno manifestato il proprio assenso alla richiesta del Consorzio di tutela per l’istituzione del blocco dell’idoneità alla rivendicazione della denominazione;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio di tutela, pubblicato nel BUR n. 66 del 14 maggio 2021 non è pervenuta alcuna osservazione;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione politiche agroalimentari (ora Direzione agroalimentare) emanare, in forma di decreto, l’atto previsto dal comma 3 dell’art. 39;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

  1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la sospensione temporanea dell’iscrizione allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC Garda Pinot grigio, dei vigneti di Pinot grigio impiantati o sovrainnestati a partire dal 1° agosto 2021 e fino al 31 luglio 2022;
     
  2. di disporre che nell’attuazione del precedente punto 1. sono fatti salvi, ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC Garda Pinot grigio gli impianti dei vigneti di Pinot grigio realizzati impiegando:

a) autorizzazioni da estirpo aziendale di vigneti iscritti allo schedario viticolo per la DOC Garda Pinot grigio, utilizzate nell’ambito della stessa azienda (estirpo e reimpianto di vigneto esistente);
b) autorizzazioni acquisite dai produttori alla data di adozione del presente provvedimento;

  1. di stabilire che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato, non è ammessa, ai fini della rivendicazione delle produzioni in oggetto, la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
     
  2. di stabilire che è competenza dell’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;
     
  3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) – Ufficio di Susegana (TV) -, all’AVEPA, alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti spa (SIQURIA), al Consorzio di tutela vini Garda e alla Regione Lombardia;
     
  4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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