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Bur n. 94 del 16 luglio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 567 del 30 giugno 2021

HestAmbiente s.r.l. con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5. Impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro 35129 Padova. Autorizzazione Integrata Ambientale: Punto 5.2 dell'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. Riesame parziale del decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 78 del 06.09.2017, ai sensi dell'art. 29-octies comma 4 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si procede al riesame parziale del provvedimento di AIA a seguito degli approfondimenti tecnici condotti sulle procedure di acquisizione, validazione ed elaborazione dei dati del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME), riguardante in particolare i tempi di combustione dei rifiuti presenti sulla griglia (periodo di arresto degli impianti). Viene inoltre specificato nell'autorizzazione quanto disposto dell'art. 237-octiesdecies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all'esercizio dell'installazione nelle condizioni anomale di funzionamento.

Il Direttore

PREMESSO che con il decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 78 del 06.09.2017 è stata rilasciata alla società HestAmbiente s.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) all’impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro a Padova;

RICHIAMATI il decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 2 del 08.01.2018 che aggiorna il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per rendere esplicita la possibilità di effettuare l’operazione di deposito preliminare (R13) dei rifiuti generati nell’impianto dall’incenerimento e dal trattamento delle acque reflue di processo;

il decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 48 del 29.06.2018 che aggiorna il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per la correzione di errori materiali negli Allegati B e C, nonchè per meglio precisare i contenuti dei punti 23 e 47 della medesima autorizzazione;

Aggiornamento PMC

DATO ATTO che la Società ha presentato il nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo (REV.4), con nota n. 1677 del 19.12.2017 (prot. reg. 532131 del 20.12.2017), in riscontro ai punti nn. 51 – 43 – 62 del provvedimento di autorizzazione n. 78 del 06.09.2017;

PRESO ATTO del parere favorevole inviato da ARPAV in data 15.06.2018 con prot. n. 2018 - 0058746/U, in risposta alla richiesta di parere inviata da questa Amministrazione in data 26.03.2018 prot. n. 114449;

Riesame parziale per l’aggiornamento delle modalità di validazione dei dati registrati dallo SME

PRESO ATTO della Relazione di servizio del 26.11.2018, redatta da ARPAV (pervenuta con nota del 16.01.2019 prot. n. 4593 e acquisita in pari data al prot. regionale n. 18951) in cui nel paragrafo “CONCLUSIONI E PROPOSTE”, il personale tecnico ARPAV aveva chiesto che “la ditta individui degli indicatori che identificano l’assenza di combustione del rifiuto all’interno della camera di combustione quale ad esempio: concentrazione di ossigeno – temperatura di post-combustione ecc., applicando di conseguenza lo stato d’impianto che permetta la validazione dei dati relativi alle concentrazioni di inquinanti fino a quando vi è incenerimento di rifiuti.”

DATO ATTO che gli uffici regionali, alla luce di quanto sopra riportato, con nota prot. n. 130910 del 02.04.2019 e successiva proroga prot. n. 269630 del 28.05.2019, ha chiesto alla Ditta un approfondimento tecnico per la gestione delle informazioni registrate dallo SME, riguardanti, in particolare, una proposta di adeguamento del sistema di monitoraggio e controllo delle emissioni considerando il tempo complessivo di incenerimento dei rifiuti dopo la chiusura della tramoggia di carico, nonchè un aggiornamento della documentazione attinente, con particolare riferimento al manuale di gestione dello SME;

RILEVATO che la Società ha inviato tale documentazione con nota prot. n. 1095 del 29.07.2019, acquisita al prot. reg. n. 340776 del 31.07.2019;

PRESO ATTO delle osservazioni di ARPAV sul documento succitato, trasmesse con nota prot. n. 7149 del 24.01.2020 e acquisita al prot. regionale n. 36265 del 24.01.2020 e che gli uffici regionali con nota prot. n. 107859 del 06.03.2020 hanno richiesto una ulteriore integrazione del documento;

RILEVATO che la Società ha inviato tale integrazione con nota prot. n. 891 del 17.07.2020, acquisita al prot. reg. n. 284658 del 17.07.2020;

PRESO ATTO delle risultanze dei controlli effettuati da personale tecnico ARPAV nelle date 14.09.2020 e 08.10.2020, comunicati con nota del 16.10.2020 prot. n. 2020 - 0090396 / U.

DATO ATTO che con nota prot. n. 386429 del 22.09.2020 si è avviato il procedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. 78 del 06.09.2017 ai sensi dell’art. 29-octies comma 4 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto le verifiche di ARPAV hanno fatto emergere la necessità di un approfondimento sulle normali condizioni di esercizio specifiche per l’installazione in parola;

RILEVATO che con la succitata nota è stata indetta una conferenza di servizi per il giorno 12.10.2020;

VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 506465 del 27.11.2020 e con cui si è richiesto alla Ditta di aggiornare o confermare le tempistiche di adeguamento dei sistemi di monitoraggio delle emissioni in continuo (SME) e le altre attività collegate (già comunicate con nota n. 891 del 17 luglio 2020);

PRESO ATTO che la Società con nota prot. n. 1599 del 23.12.2020, acquisita al prot. regionale n. 549082 del 24.12.2020, ha confermato le succitate tempistiche di adeguamento dei sistemi di monitoraggio delle emissioni in continuo (SME) e delle altre attività collegate;

VISTA la programmazione delle manutenzioni per le tre linee, comunicata dalla ditta, con nota n. 802 del 31.05.2021;

RITENUTO di chiedere l’adeguamento dei sistemi di monitoraggio delle emissioni in continuo (SME) per tutte 3 le linee in occasione delle prossime fermate programmate comunicate con la nota succitata o comunque entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento;

CONSIDERATO di mantenere l’approccio cautelativo del Decreto n. 78 del 06.09.2017 al punto 27 ove è richiamato l’art. 237-octiesdecies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in cui sono fissate le disposizioni da adottare in caso di condizioni anomale di funzionamento dell’impianto, dovute sia a disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione (comma 1 del citato articolo), sia genericamente a guasti (comma 2);

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di confermare che la durata del funzionamento nelle condizioni anomale, specificata al punto 27 del Decreto n. 78 del 06.09.2017, è da intendersi riferita a tutti i superamenti dei valori limite di emissione, qualsiasi sia la causa che li ha determinati;

RITENUTO di approvare il Manuale di Gestione delle SME discusso nel procedimento di riesame in parola e di fissare dei tempi minimi di completamento dell’incenerimento dei rifiuti in griglia per ciascuna linea;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

RILEVATO che sulla base della documentazione agli atti non sono emersi elementi ostativi alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto del Direttore di Area di Tutela e Sviluppo del Territorio n. 78 del 06.09.2017;

decreta

  1. di modificare il punto 19 del Decreto n. 78 del 06.09.2017 del Direttore di Area Tutela e Sviluppo Territorio sostituendolo come di seguito specificato:
  1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, nonché, di taratura della strumentazione e le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono quelli previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC - Rev. 4 del 18.12.2017) trasmesso con nota prot. n. 1677 del 19.12.2017 ed acquisita al prot. regionale n. 532131 del 20.12.2017.
  1. di modificare il punto 28 del Decreto n. 78 del 06.09.2017 del Direttore di Area Tutela e Sviluppo Territorio sostituendolo come di seguito specificato:
  1. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 237 – octiesdecies del d.lgs. 152/2006 s.m.i. la durata cumulativa del funzionamento nelle condizioni di cui alla precedente prescrizione 27 in un anno solare dovrà essere inferiore a 60 ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell’intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione. In condizioni anomale di funzionamento dei dispositivi di depurazione e di misurazione e altri guasti (di cui al comma 2 dell’art. 237-octiesdecies del d.lgs. 152/2006 s.m.i) non dovranno essere superati i valori limite di emissione medi su 30 minuti per i parametri TOC e CO di cui al punto 2 e 5, lettera b) della lettera A dell’Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., mentre, per le polveri totali non deve, in nessun caso, essere superato il limite di 150 mg/Nm3, espressi come media su 30 minuti.
  1. di modificare il punto 35 del Decreto n. 78 del 06.09.2017 del Direttore di Area Tutela e Sviluppo Territorio sostituendolo come di seguito specificato:
  1. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 237 – sexies i periodi di tempo per l’avviamento e l’arresto durante i quali non vengono alimentati rifiuti al forno sono quelli fissati nella DGR n. 4139 del 29/12/2009 e contenuti nel parere della Commissione VIA n. 271 del 16/12/2009. In particolare, il tempo di fermata per interventi “esterni” alla camera di combustione è di 4 ore, mentre, per gli interventi “interni” alla camera di combustione è di 36 ore. Il tempo, invece, per l’avviamento è di 18 ore e mezza. Ogni avvio ed arresto dovrà essere annotato nell’apposito registro di manutenzione. Dopo l’interruzione dell’alimentazione dei rifiuti, il tempo minimo per il completamento dell’incenerimento dei rifiuti in griglia per ciascuna linea è fissato come segue:
  1. Linea 1 e 2: 51 minuti, ovvero 30 minuti qualora sia attuata la procedura di “sgrigliamento”;
  2. Linea 3: 81 minuti.
  1. di stabilire che la Società è tenuta all’adeguamento dei sistemi di monitoraggio delle emissioni in continuo (SME), come specificato ai punti precedenti, in occasione delle prossime fermate programmate alle linee di incenerimento o comunque entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento, fatto salvo motivate richieste di proroga; l’applicazione delle modifiche introdotte dal presente provvedimento decorrono dall’adeguamento dei sistemi di monitoraggio delle emissioni in continuo (SME);
     
  2. di stabilire che la ditta è tenuta a comunicare a Regione del Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova e ARPAV l’ultimazione degli interventi di cui ai punti precedenti, nonché a presentare un aggiornamento del Manuale di Gestione dello SME secondo le tempistiche previste nel cronoprogramma trasmesso con nota prot. n. 1599 del 23.12.2020, acquisito al prot. reg. n. 549082 data 24.12.2020, ovvero entro due mesi dall’ultimazione dei lavori; tale manuale dovrà essere redatto in accordo alle indicazioni delle linee guida Ispra “Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME) - Aggiornamento 2012”;
     
  3. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le altre indicazioni e le prescrizioni contenute nel Decreto del Direttore del Direttore di Area Tutela e Sviluppo Territorio n. 78 del 06.09.2017 e s.m.i.;
     
  4. di comunicare il presente provvedimento alla ditta HestAmbiente s.r.l. con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5, al Comune di Padova, alla Provincia di Padova e all’A.R.P.A.V. - Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici;
     
  5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
     
  6. di dare atto che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/06 s.m.i. e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
     
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Luigi Masia

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