Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 90 del 09 luglio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 561 del 29 giugno 2021

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in Comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia 2° stralcio Comune di localizzazione: Noale (VE). Proroga di validità temporale del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 844 del 07/06/2016.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene concessa una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 844 del 07/06/2016, con aggiornamento delle relative prescrizioni, per il progetto "Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in Comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia 2° stralcio" presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

Il Direttore

PREMESSO che il progetto “Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell’area denominata “Oasi” in Comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia – 2° stralcio” presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, è stato oggetto di procedura di VIA e contestuale autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dell’art. 23 della L.R. 10/99 e della D.G.R. n. 575/13;

PREMESSO che la procedura di cui sopra si è conclusa con la D.G.R. n. 844 del 07/06/2016, con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento, con le prescrizioni di cui al parere della Commissione Regionale VIA n. 565 del 10/12/2015 (Allegato A alla citata DGR n. 844 del 07/06/2016);

TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 4, comma 5, lettera b, della legge citata, che prevede che la Giunta Regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. E' facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che “le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d’ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell’U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)…Fatto salva l’eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento”;

VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata D.G.R. n. 844 del 07/06/2016, formulata dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (C.F. 94072730271) con sede legale in Venezia Via Rovereto n. 12 CAP 30174, trasmessa in data 19/03/2021 ed acquisita presso gli uffici della U.O. VIA con prot. n. 129358 del 22/03/21, e successivamente perfezionata con nota acquisita con prot. reg. n. 168495 del 13/04/21;

RICHIAMATA la nota prot. n. 177433 del 19/04/2021 con la quale gli uffici della Direzione Ambiente - U.O. V.I.A. hanno provveduto ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rilascio della proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. rilasciato con D.G.R. n. 844 del 07/06/2016;

CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della D.G.R. n. 94/2017;

CONSIDERATO che il progetto in oggetto è già stato sottoposto con esito favorevole con prescrizioni alla procedura di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione Istruttoria n. 197/2015 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS –VINCA – NUVV);

VISTA la nota prot. n. 218434 del 12/05/2021 della U.O Commissioni VAS- VINCA che afferma che: “non si trova evidenza di modifiche del contesto ambientale assunto nell’ambito dell’istruttoria tecnica per la valutazione d’incidenza (n. 197/2015) di cui alla nota prot. 484519 del 26/11/2015, confermando quindi gli esiti istruttori e le relative prescrizioni (integralmente confluite nella DGR 884/16). Tuttavia la documentazione non fornisce evidenze rispetto agli accorgimenti assunti o da assumersi per l’adempimento del quadro descrittivo della relazione tecnica n. 197/2015 e in particolare del punto 3. A tal riguardo si osserva che la richiesta identificazione delle superfici di cui agli habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition” e 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” ha carattere preventivo e che la stessa è altresì funzionale all’adempimento della prescrizione n. 13 con riguardo al monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

VISTE le integrazioni spontanee presentate dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, acquisite con prot.reg. n. 263634 del 10/06/2021;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 280029 del 21/06/2021 la U.O Commissioni VAS- VINCA ha preso atto di quanto riportato nella relazione integrativa in merito alla realizzazione di alcune opere idrauliche esterne all’area del sito Natura 2000 in parola, evidenziando al contempo che tale relazione non è assimilabile alla documentazione da prodursi in adempimento delle prescrizioni n. 13 e 14 della relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 197/2015 (integralmente confluita nella D.G.R. n. 844/2016). Stante lo stato attuale dei luoghi e le caratteristiche del contesto ambientale in cui si inserisce l’intervento, si ribadisce quanto già espresso con nota prot. n. 218434 del 12/05/2021;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali di cui alla relazione agli atti della U.O. VIA, le quali hanno tenuto conto: 

  • delle motivazioni della richiesta proroga;
  • del riepilogo dell’iter amministrativo del progetto;
  • dello stato di attuazione del progetto;
  • della relazione di aggiornamento del SIA, la quale non evidenzia elementi ulteriori rispetto a quelli già considerati nell’ambito della precedente valutazione, rileva la compatibilità del progetto già valutato e conferma la validità delle conclusioni del SIA redatto nel 2015, riportate dalla Commissione Regionale VIA nel Parere n. 565 del 10/12/2015, favorevole con prescrizioni;
  • dell’opportunità di aggiornare le prescrizioni di cui al parere n. 565 del 10/12/2015 della Commissione regionale VIA, alla luce delle modifiche normative nel frattempo intercorse;

RITENUTO che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del provvedimento di VIA rilasciato per l’intervento in oggetto con DGR n. 844 del 07/06/2016, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere della Commissione regionale VIA n. 565 del 10/12/2015, così come aggiornate per quanto concerne la n.3:

3) Per quanto concerne il riutilizzo in sito del materiale di scavo, prima dell’adozione della deliberazione di Giunta regionale di autorizzazione dell’intervento il proponente dovrà provvedere alla caratterizzazione delle terre da escavare secondo le linee guida pubblicate da ARPAV ed in base a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio SNPA del 9 maggio 2019 n. 54/2019 “Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo”. Il proponente dovrà inoltre produrre un'apposita relazione che, inviata e validata da ARPAV, comprovi lo stato di non contaminazione delle terre da escavare.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di dare atto, tenuto conto della relazione istruttoria del 24/06/2021, agli atti della U.O. VIA, a firma della Direzione Ambiente e della Direzione Progetti Speciali per Venezia, che la validità del provvedimento di VIA relativo all’intervento “Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell’area denominata “Oasi” in Comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia – 2° stralcio”, rilasciato al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con DGR n. 844 del 07/06/2016, pubblicata sul BUR n. 59 del 21/06/2016, è prorogata di cinque anni a partire dal 21/06/2021, per la sola compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 565 del 10/12/2015 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate per quanto concerne la prescrizione n. 3 secondo quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (C.F. 94072730271) con sede legale in Venezia Via Rovereto n. 12 CAP 30174 pec: consorzio@pec.acquerisorgive.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Noale, alla Direzione Generale ARPAV, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova, Treviso, alla Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia ed alla Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso -U.O. Commissioni VAS VINCA;
  5. Di demandare alla Direzione regionale Progetti Speciali per Venezia, per il seguito di competenza, ogni ulteriore eventuale determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento;
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

Torna indietro