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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 375 del 29 aprile 2021
Ditta AGSM AIM SpA - Centrale di cogenerazione di Borgo Trento -, con sede legale in Lungadige Galtarossa 8 Verona ed ubicazione impianto in Viale Caduti del Lavoro 4 a Verona. Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DDATST 71 del 10.08.2017. Punto 1.1 dell'Allegato VIII del D.lgs. 152/2006 "Combustione di combustibili in installazioni con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW".
Col presente decreto si procede alla voltura a AGSM AIM Spa e, ai sensi dell'art.29 octies c.3, al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA rilasciata alla Ditta AGSM VERONA Spa, per l'adeguamento alle BAT di settore, le cui conclusioni sono state pubblicate con Decisione di esecuzione UE 2017/1442 del 31 luglio 2017.
Il Direttore
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";
VISTA la L.R. n.4 del 18.02.2016 “Disposizioni in materia di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che stabilisce che la Regione è Autorità Competente per le procedure di rilascio dell’AIA alle installazioni di cui al codice 1.1 dell’All.VIII alla parte II del D.Lgs.152/2006 (“Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW”);
VISTA la Decisione di esecuzione UE 2017/1442 del 31 luglio 2017 della Commissione dell’Unione Europea, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione;
VISTA il Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 71 del 10.08.2017, con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta AGSM VERONA S.p.A. con sede legale in Lungadige Galtarossa 8 Verona ed ubicazione impianto in Viale Caduti del Lavoro 4 a Verona;
VISTA la nota prot.reg.n.209704 del 29.05.2019 con cui è stato disposto il riesame complessivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio degli impianti di combustione con potenza termica nominale > 50 MW, al fine di aggiornare le condizioni autorizzative e garantire il rispetto della Decisione di esecuzione UE 2017/1442, come previsto dall’art.29 octies comma 6 del D.lgs.152/2006;
VISTE le note ricevute con prot.reg.n.168825 del 27.04.2020 e n.251763 del 26.06.2020, con cui il Gestore ha trasmesso l’istanza di riesame complessivo dell’AIA e la documentazione tecnica allegata;
VISTO che, con la nota ricevuta con prot.reg. n. 251763 del 26.06.2020, la Ditta ha inviato copia dell’attestazione di pagamento degli oneri istruttori relativi al riesame dell’AIA;
VISTA la nota di avvio del procedimento istruttorio comunicata agli Enti con prot.reg.n.290167 del 21.07.2020;
VISTA le note prot.reg. n.498709 del 23.11.2020, e n.524458 del 10.12.2020 con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 20.01.2020;
VISTA la nota ricevuta con nota n 366110 del 15.09.2020 con cui il Comune di Verona chiede che la Ditta espleti la procedura di valutazione di incidenza secondo le modalità espresse nell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
VISTA la nota ricevuta con prot.reg.n.520796 del 07.12.2020 con cui la Ditta ha inviato la dichiarazione di cui all’All.E della DGRV n.1400/2017, dichiarando di rientrare nel caso di cui al punto 4 del paragrafo 2.2. dell’Allegato A alla medesima DGRV (“rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza”);
CONSIDERATO che, come indicato nella DGRV 1746 del 06.06.2020, per l’installazione oggetto del presente riesame la procedura di valutazione di incidenza è stata espletata, e che pertanto con la nota sopra citata il Gestore risulta aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dalla DGR 14000/2017;
VISTO che durante la CdS del 20.01.2021, i cui esiti sono stati comunicati agli Enti e alla Ditta con nota n.82679 del 22.02.2021, Arpav e Comune hanno espresso parere favorevole al riesame dell’AIA all’installazione in oggetto; ed Arpav ha espresso, ai sensi dell’art.29-quater c.6, parere favorevole al PMC rev.07 con la specifica che “nella tabella 1.5.2 la frequenza annuale inserita per il camino TG sia da intendersi riferita al controllo AST, già inserito in tab.2.13; e che pertanto, per maggior chiarezza, nella tab.1.52 relativamente al camino TG rimarrà solo il riferimento al controllo in continuo”;
VISTO che la Ditta risulta in possesso di sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001:2005 con n.991.AGS2, valido fino al 30.03.2022;
VISTO che con nota assunta al prot.reg. n 256/2021 la Ditta ha comunicato le potenze termiche nominali ai sensi dell’art.268 punto hh, per tutti gli impianti di combustione presenti nell’installazione, provvedendo ad aggiornare il dato fino ad ora agli atti per la caldaia C3, che risulta avere una potenza termica nominale di 13797 kW;
RITENUTO che, anche tenuto conto di quanto espresso nella circolare chiarificativa del MATTM, prot DVA 27569 del 14.11.2016, la caldaia 3 possa essere autorizzata con una potenza termica nominale di 13797 KW, a condizione che il Gestore rendiconti almeno annualmente gli esiti del monitoraggio per la verifica di tale potenzialità;
CONSIDERATO inoltre che la Decisione di esecuzione UE 2017/1442 del 31 luglio 2017 della Commissione dell’Unione Europea, si riferisce alla “combustione di combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, solo quando questa attività ha luogo in impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW” e che viene specificato che “per calcolare la potenza termica nominale totale… si somma la capacità di ciascun impianto di combustione interessato avente capacità almeno pari a 15 MW”, e che pertanto le cinque caldaie da C1 a C5 non costituiscono un impianto di combustione con potenza superiore a 50 MW, e non rientrano nel campo di applicazione della Decisione UE 2017/1442;
CONSIDERATO che l’installazione oggetto di riesame è autorizzato, con DDA 88/2015, ad esercire fino al 31.12.2023 senza obbligo di aggiornare i limiti a camino per gli impianti di cui all’art.273c.5 del D.Lgs. 152/2006;
CONSIDERATO che la Decisione di esecuzione UE 2017/1442 del 31 luglio 2017 della Commissione dell’Unione Europea prevede espressamente che non sono tenuti al rispetto dei BAT AEL gli impianti che beneficiano di una deroga ai sensi degli artt.33 e 35, fino allo scadere della deroga;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.273 c.9, le caldaie C1 C2 C3 C4 C5 sono da considerarsi medi impianti di combustione, e pertanto i limiti di riferimento per le stesse sono indicati nelle pertinenti tabelle dell’All.1 al D.Lgs.152/2006;
CONSIDERATO che i limiti ora vigenti per i camini da C1 a C5, stabiliti dal DDATST n.71/2017, sono inferiori a quelli stabiliti nella prima tabella del punto 3.1 dell’All.1 alla parte V del D.Lgs.152/2006, e per le caldaie C4 e C5 anche a quelli di cui alla seconda tabella del medesimo parametro;
CONSIDERATO che, per le caldaie afferenti i camini C1 e C2 e C3, dal 01.01.2025 le emissioni dovranno rispettare i limiti di cui alla seconda tabella del punto 3.1 dell’All.1 alla parte V del D.Lgs.152/2006;
CONSIDERATO che per la turbina a gas i limiti attualmente previsti dal D.Lgs.152/2006 e dalla Decisione di esecuzione UE 2017/1442 sono inferiori a quelli autorizzati al camino TG; e che pertanto il Gestore, ai sensi dell’art.273 c.5, come modificato dalla L. 20-11-2017 n. 167, dovrà adeguare l’impianto per garantire il rispetto dei limiti previsti a partire dal 01.01.2023;
RILEVATO che, fatta salva l’esclusione del rispetto dei BAT AEL per la turbina a gas, dalla documentazione pervenuta, l’impianto in esame risulta allineato con i livelli di prestazione e associati alle migliori tecniche disponibili previste dalle BAT LCP di cui alla Decisione di esecuzione UE 2017/1442 del 31 luglio 2017;
VISTA la Sentenza del 27 gennaio 2021 del Tribunale UE (Causa T-699/17), che annulla la decisione di esecuzione 2017/1442/UE della Commissione del 31 luglio 2017 sulle BATConclusions sui Grandi Impianti di Combustione, che statuisce tra l’altro che gli effetti della decisione di esecuzione (seppur annullata) sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i dodici mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza (26/01/2022), di un nuovo atto diretto a sostituirla e adottato secondo le regole della maggioranza qualificata previste all’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie;
VISTA la richiesta di volturazione dell’autorizzazione da AGSM VERONA Spa a AGSM AIM Spa inviata dalla Ditta e ricevuta con prot.reg. n138614 del 26.03.2021, e relativa documentazione notarile attestante la fusione per incorporazione di AIM Vicenza Spa;
RITENUTO di volturare e contestualmente riesaminare, per quanto sopra considerato ed in base alla documentazione presentata dalla ditta e a quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta, per l’attività prevista dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, nell’All. VIII, alla Parte Seconda, al punto 1.1, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel presente provvedimento; e di revocare l’AIA rilasciata con DDATSV n.71/2017;
decreta
1. L’autorizzazione integrata ambientale, a seguito della variazione della titolarità della medesima per incorporazione di AIM Vicenza Spa, è rilasciata alla AGSM AIM SpA, partita IVA 02770130231 - Centrale di cogenerazione di Borgo Trento -, con sede legale in Lungadige Galtarossa 8 Verona ed ubicazione impianto in Viale Caduti del Lavoro 4 a Verona per l’attività individuata al punto 1.1 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, classificata con codice NACE 11.40 e codice NOSE-P 101.04.
2. L’articolo 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce la durata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale secondo il seguente schema:
DURATA AIA
CASO DI RIFERIMENTO
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-octies
10 anni
Casi comuni
Comma 3, lettera b)
12 anni
Impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001
Comma 9
16 anni
Impianto registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009
Comma 8
3. Rilevato che il Gestore ha registrato la propria installazione ai sensi del regolamento ISO 14001, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità 12 anni. La validità della presente A.I.A. si riduce automaticamente alla durata indicata in tabella in caso di mancato rinnovo o decadenza della certificazione/registrazione suddetta. In ogni caso il Gestore è obbligato a comunicare eventuali variazioni delle certificazioni di cui sopra tempestivamente alla Regione Veneto.
4. Per il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore dovrà presentare, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del presente decreto, apposita domanda corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 29-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché una relazione riepilogativa relativa all'andamento degli indicatori di performance ambientale e dei vari dati di monitoraggio relativi agli anni di validità dell'AIA.
5. Ai sensi dell’articolo dell’art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
6. L’impianto autorizzato è descritto sinteticamente in Allegato A, che è parte integrante del presente provvedimento.
7. L’autorizzazione ambientale integrata è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
Sistema di gestione
7.1. Come previsto dalla BAT n.1 della Decisione di esecuzione UE 2017/1442 del 31 luglio 2017, il Gestore dovrà mantenere il sistema di gestione ambientale con una struttura organizzativa adeguatamente regolata, composta dal personale addetto alla direzione, conduzione e alla manutenzione dell’impianto; dovrà conseguentemente dotarsi e/o mantenere l’insieme delle disposizioni e procedure di riferimento atte alla gestione dell’impianto.
Capacità produttiva
7.2. L’installazione dovrà essere esercita nel rispetto dell’assetto impiantistico e della potenza termica nominale dichiarati nella domanda di AIA, riportata in tabella:
Impianto
Potenza termica nominale (MW)
TG
63,818
Caldaia 1
10,9
Caldaia 2
Caldaia 3
13,8
Caldaia 4
19,7
Caldaia 5
18,8
Approvvigionamento e stoccaggio di combustibili e materie prime
7.3. Il Gestore è autorizzato all’utilizzo delle seguenti tipologie di combustibili:
Gas naturale
Per l’alimentazione della centrale di cogenerazione si utilizza gas naturale fornito dalla rete SNAM.
TG, Caldaie 1-2-3-4-5
7.4. Il Gestore è autorizzato a utilizzare, oltre ai combustibili di cui sopra, le materie prime riportate in sede di domanda di AIA e necessarie per la gestione e l’esercizio dell’impianto. L’utilizzo di materie differenti da quelle riportate nella domanda di AIA, suscettibili di produrre effetti sull’ambiente, è subordinata a comunicazione alla Regione Veneto e ad Arpav, nella quale siano definite le motivazioni alla base della decisione e siano evidenziate le caratteristiche chimico - fisiche delle nuove materie prime utilizzate.
7.5. Tutte le forniture del combustibile e delle materie prime di cui al punto precedente devono essere opportunamente identificate e quantificate, archiviando i relativi documenti di trasporto e i documenti di sicurezza e compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentano la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.
7.6. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi non possano pervenire al di fuori delle aree di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
7.7. Il Gestore deve garantire l’integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull’ambiente; il Gestore dovrà inoltre garantire l’integrità e la funzionalità dei contenimenti secondari, ossia degli apprestamenti che garantiscono, anche in caso di perdita dal serbatoio, il rilascio delle sostanze nell’ambiente.
Efficienza energetica
7.8. Il Gestore deve garantire il mantenimento di quanto previsto dalle BAT 12 e 40 della D.E. 2017/1442/UE, ed in particolare il consumo totale netto di combustibile di riferimento deve rientrare nel range riportato nelle BATC alla Tabella 23.
Emissioni in atmosfera
7.9. Dovranno essere rispettati i valori limite di emissione riportati nelle seguenti tabelle. I VLE sono riferiti a fumi secchi in condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), con tenore di ossigeno pari a 15% per il camino TG, e al 3% per il camini C1-2-3-4-5. I valori limite in concentrazione imposti si applicano durante i periodi di normale funzionamento, intesi come i periodi in cui le unità di produzione vengono esercite al di sopra del minimo tecnico indicato dal Gestore (pari, per il gruppo TG, a un consumo di metano di 2900 Sm3/h) con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite.
Camino
altezza
Portata
[Nm3/h]
Parametro
Valore limite di emissione ** (O2 15% v/v per TG 3% per C1-2-3-4-5))
46,26 m
200000
CO
60
NOx
150
C1
25 m
15000
100
NOX (come NO2)
300
C2
C3
17000
C4
24000
80
C5
7.10. Le caldaie afferenti i camini C1, C2, C3 dovranno rispettare i nuovi limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell’art.273 bis c.5, nei tempi ivi previsti; a tal fine il Gestore dovrà presentare 6 mesi prima della data indicata nel suddetto articolo, il relativo piano di rientro.
7.11. Il Gestore dovrà verificare e rendicontare annualmente nel report di cui alla prescrizione 7.39 gli esiti del monitoraggio per la verifica della potenza termica nominale della caldaia 3.
7.12. La turbogas afferente il camino TG dovrà adeguarsi ai limiti previsti dalla Decisione di esecuzione UE 2017/1442 del 31 luglio 2017 della Commissione dell’Unione Europea e dal D.Lgs.152/2006 a partire dal 01.01.2023; a tal fine il gestore dovrà presentare entro il 30.06.2022 il relativo piano di rientro.
7.13. La ditta dovrà presentare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Regione Veneto, entro il 31 maggio di ogni anno, un documento nel quale sia indicata la percentuale di produzione di calore utile dell’impianto destinata alla fornitura della rete pubblica di teleriscaldamento.
7.14. I camini presenti nell’impianto devono essere numerati mediante apposizione di targhetta inamovibile, ben visibile.
7.15. I camini, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, devono avere le seguenti caratteristiche:
essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo, in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; dovrà essere, inoltre, predisposta una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
essere dotati di appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi).
7.16. In caso di misure discontinue, per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite autorizzati.
7.17. In caso di misure in continuo, per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se nessuna delle medie nelle 24 ore supera i valori limiti di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.
7.18. Il controllo del livello degli inquinanti e dei parametri deve essere realizzato in conformità alle prescrizioni contenute nella parte II, sezione 8, dell’allegato II alla parte V del D.Lgs.152/2006 e alle prescrizioni dell'allegato VI per i grandi impianti di combustione.
7.19. Il sistema di acquisizione dati utilizzato nel monitoraggio in continuo delle emissioni afferenti il camino TG deve rispettare quanto previsto dall’allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 per i grandi impianti di combustione. In particolare le procedure di garanzia di qualità del sistema di monitoraggio dell’emissione TG sono soggette alla norma uni en 14181; in tal caso non si applica il paragrafo 4 dell’allegato VI.
7.20. Ai sensi dell’All.VI alla parte V del D.Lgs.152/2006 il Gestore che preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti al camino TG non potranno essere registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, è tenuto ad informare tempestivamente la Regione, la Provincia di Verona, il Comune di Verona e il Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona. In ogni caso in cui non sia possibile, per un determinato periodo, effettuare le misure in continuo al camino TG il Gestore attua, se tecnicamente possibile, forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue, correlazioni con parametri di esercizio, o con caratteristiche delle materie prime utilizzate. Per tali periodi Arpav, sentito il Gestore, stabilisce le procedure da adottare per la stima delle emissioni.
7.21. Ai sensi del comma 17 dell’art.271 gli accertamenti del superamento dei valori limite di emissione al camino TG sono effettuati attraverso il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni.
7.22. Ai sensi del comma 20 all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un superamento del valore limite di emissione durante i controlli di competenza del Gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificatamente comunicate dalla ditta a Regione, Provincia di Verona, Comune di Verona e Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona entro 24 ore dall’accertamento.
7.23. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro le 8 ore successive al verificarsi dell’evento, a Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Verona e Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi. Analoga comunicazione dovrà essere fornita non appena ripristinata la completa funzionalità dell’impianto. Il Gestore è altresì tenuto ad adottare immediatamente misure idonee a limitare conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti. Il Gestore dovrà sospendere l'esercizio dell'attività o l’impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute.
7.24. Dovranno essere conservati presso l’impianto e tenuti a disposizione degli Enti di controllo:
Scarichi idrici
7.25. E’ autorizzato lo scarico SF1 in acque superficiali delle acque di raffreddamento, acque domestiche, acque da attività produttiva (provenienti da caditoie a pavimento della Centrale, spurghi, troppo-pieno serbatoi acqua teleriscaldamento, acque residue da produzione acqua demineralizzata), acque antincendio e acque meteoriche, per un totale di 5506900 mc/anno, pari a 15000 mc/giorno.
7.26. I parametri allo scarico dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 1 –colonna “scarico in acque superficiali” dell’Allegato B al Piano Tutela Acque (Delibera del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009 e successive modifiche e integrazioni”) .
7.27. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
7.28. Lo scarico deve essere reso sempre accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto.
7.29. Deve essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
7.30. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio degli eventuali reagenti dell’impianto devono essere a tenuta, posti in aree pavimentate e coperte. Lo stoccaggio deve essere dotato degli opportuni sistemi di contenimento atti a prevenire la dispersione dei liquidi.
Rifiuti
7.31. I rifiuti prodotti devono essere gestiti alle condizioni del “deposito” temporaneo” di cui all’art. 183, comma 1 lettera m del D. Lgs. 152/2006.
7.32. I rifiuti devono essere accumulati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice cer, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato, ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs 152/2006 miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I rifiuti incompatibili tra loro devono essere separati; le aree adibite all’accumulo devono essere contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la eventuale pericolosità del rifiuto.
7.33. Il Gestore dovrà effettuare le registrazioni e compilare i documenti previsti dagli art.189, 190, e 193, del D.Lgs 152/2006.
Rumore
7.34. Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dal DM 16/3/98, e con modalità preventivamente concordate con Arpav; i criteri minimi di verifica devono essere conformi a quanto previsto dalla DDG Arpav n.3/2008.
Odori
7.35. Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza tutte le procedure tecnico-operative necessarie a limitare le emissioni odorigene.
Monitoraggio e Controllo
7.36. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC di cui all’Allegato B.
7.37. Entro 30 giorni dalla data di ricezione del presento decreto, la Ditta dovrà comunicare, ai sensi dell’art.29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, di aver adottato il PMC di cui al punto 7.35.
7.38. Tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.
7.39. Il Gestore dell’impianto deve inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell’attività dell’anno precedente costituito da:
a. un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV contenente i dati previsti dalle tabelle del “Piano di Monitoraggio e Controllo” ossia quelli a cui è stato assegnato “SI’” nella colonna 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico; b. una relazione di commento dei dati dell’anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico.
7.40. Le metodiche analitiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contradditorio e sono reperibili attraverso il sito internet http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche-di-arpav.
7.41. In occasione dell’effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC la ditta deve comunicare alla Regione e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà dare comunicazione entro le 24 ore successive l’avvenuto campionamento.
Disposizioni finali
7.42. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all’interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l’accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l’eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all’ispezione; qualora il Gestore si opponga all’accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all’attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.
7.43. Ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il Gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.
7.44. Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.
7.45. Il Gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell’area anche in caso di chiusura dell’attività autorizzata, secondo quanto disposto dall’art.29-sexies del D.Lgs.152/2006.
7.46. Resta salvo l’obbligo da parte della ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., l’eventuale integrazione degli oneri istruttori di cui all’art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.
8. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nell’arco della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale la frequenza delle attività ispettive di Arpav con oneri a carico del Gestore sarà definita in base al piano di ispezione ambientale regionale emanato periodicamente ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29 decies comma 11 bis.
9. Il presente decreto riesamina e contestualmente voltura ad AGSM AIM Spa il decreto DDATST n.71 del 10.08.2017, che viene revocato.
10. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
11. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta AGSM AIM spa - Centrale di cogenerazione di Borgo Trento -, con sede legale in in Lungadige Galtarossa 8 Verona ed ubicazione impianto in Viale Caduti del Lavoro 4 a Verona, al Comune di Verona, alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A. Veneto - Dipartimento Provinciale di Verona.
12. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
13. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010.
Luigi Masia
(seguono allegati)
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