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Materia: Informatica
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 16 del 03 marzo 2021
Attuazione della D.G.R. n. 300 del 10/03/2020 e della D.G.R. n. 1396 del 16/09/2020. Acquisto mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della licenza d'uso a tempo determinato, della suite "Symantec Endpoint Protection" per l'anno 2021. Art. 60 del D.Lgs n. 50/2016. CIG 8581129BA8, CUI S80007580279202000032. Provvedimento di esclusione.
Il provvedimento, approvando i verbali e le operazioni di gara del Responsabile del procedimento dei giorni 4, 11 e 25 febbraio 2021, dispone l’esclusione dalla procedura di acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della licenza d’uso a tempo determinato della suite “Symantec Endpoint Protection” per l’anno 2021, CIG 8581129BA8, CUI S8000758027920200003, delle società Focelda S.p.a. (C. F. 05083420637, p. iva 01388761213), Kora Sistemi Informatici S.r.l. (CF/PI 02048930206), Miriade S.r.l. (C.F. /p. iva 04124270242), Carto Copy Service S.r.l. (CF /PI 04864781002); Setek S.r.l. (CF/PI 02082040680).
Attuazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 300 del 10/03/2020, così come modificato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 del 16/09/2020.
Il Direttore
Premesso che:
- Con Decreto n. 194 del 30 dicembre 2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta una procedura di acquisto, tramite RdO su piattaforma CONSIP Mepa ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, della licenza d’uso a tempo determinato, della suite “Symantec Endpoint Protection” per l’anno 2021, con base d’asta pari ad Euro 80.000,00= iva esclusa, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la stessa recava il codice CIG 8581129BA8;
- con il medesimo Decreto veniva nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, l’ing. Paolo Barichello, Direttore della U.O. Demand, Progettazione e Sviluppo Software, della Direzione ICT e Agenda Digitale, Responsabile Unico del Procedimento;
- entro il termine di scadenza, fissato al giorno 20/01/2021 ore 10:00, pervenivano n. 9 offerte presentate da:
a) ETT S.r.l., con sede legale in Via Carammone n. 5, 95024 Acireale (CT), C.F. / p. iva 04606020875,
b) Fastweb S.p.a., con sede legale in Piazza Missori n. 8/10, 20122 Milano, C.F. / p. iva 12878470157,
c) Kora Sistemi Informatici S.r.l., con sede legale in Via Cavour n. 1, 46030 San Giorgio (MN), C.F. / p. iva 02048930206,
d) Miriade S.r.l., con sede legale in Via Castelletto 11,36016 Thiene (VI), C.F. /p. iva 04124270242,
e) TIM S.p.a., con sede legale in Via G. Negri 1, 20123 Milano, C.F. / p. iva 00488410010,
f) Focelda S.p.a., con sede legale in Via Napoli n. 157, 80013 Casalnuovo di Napoli (NA), C. F. 05083420637, p. iva 01388761213,
g) Setek S.r.l., con sede legale in Strada Prati n. 12/3, Pescara, C.F. / p.iva 02082040680,
h) S.T.T. Servizi Telematici Telefonici S.r.l., con sede legale in Via N. Sauro n. 82, Seregno (MB), C.F. 09088150157, p. iva 00941200966,
i) Carto Copy Service S.r.l., Via A. Omodeo n. 21, 00179 Roma, C.F. / p.iva 04864781002;
- il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva in data 04/02/2021, in seduta pubblica, all’apertura delle Buste “documentazione amministrativa” dei concorrenti, riscontrandone la completezza in relazione alle società ETT S.r.l., TIM S.p.a. e S.T.T. Servizi Telematici Telefonici S.r.l. In relazione alla documentazione presentata dalle altre società constatava:
Il Responsabile del Procedimento disponeva, quindi, che le società Fastweb spa, Kora Sistemi Informatici S.r.l., Miriade S.r.l., Focelda S.p.a., Setek S.r.l. e Carto Copy Service S.r.l., ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, fossero ammesse alla regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata, mediante invio dei sopra citati documenti;
- in successiva seduta riservata in data 11/02/2021, il Responsabile del procedimento dava atto che le società Fastweb S.p.a. con nota agli atti al protocollo n. 64702 in data 11/02/2021, Miriade S.r.l., con nota agli atti al protocollo n. 65465 in data 11/02/2021 e Carto Copy Service S.r.l., con nota agli atti al protocollo n. 64677 in data 11/02/2021, avevano trasmesso la documentazione integrativa entro il termine previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016.2016. Il Responsabile del procedimento effettuava, quindi, la verifica della suindicata documentazione, riscontrando la conformità alle previsioni del Capitolato speciale in relazione a quanto prodotto in sede di soccorso istruttorio dalla società Fastweb spa. In relazione alla documentazione trasmessa in sede di soccorso istruttorio dalla società Carto Copy Service S.r.l., il Responsabile del Procedimento constatava l’incompletezza di quanto trasmesso. In relazione a quanto prodotto dalla società Miriade S.r.l., il Responsabile del Procedimento constatava che la polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria risultava sottoscritta unicamente dal garante, mentre alcuna firma era stata apposta dalla società offerente. Il Responsabile del Procedimento ammetteva Miriade S.r.l. e Carto Copy S.r.l. ad un’ulteriore integrazione della documentazione, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016;
- In successiva seduta riservata in data 25 febbraio 2021 il Responsabile del procedimento dava atto che la società Miriade S.r.l., con nota agli atti al protocollo n. 78484 del 19/02/2021 e la società Focelda S.p.a., con nota agli atti al protocollo n. 69932 del 15/02/2021, avevano trasmesso la documentazione integrativa entro il termine previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016. Il Responsabile del procedimento effettuata la verifica della suindicata documentazione constatava che la garanzia di cui all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, prodotte dalla società Focelda S.p.a. e dalla società Miriade S.r.l. in sede di soccorso istruttorio erano state stipulate, rispettivamente, in data 15/02/2021 e 26/01/2021, ovvero successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (20/01/2021) e, pertanto, le stesse, ai sensi del combinato disposto dell’art. 93, commi 1 e 5 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto indicato dalla Giurisprudenza prevalente (Cons. di St., V, 4.12.2019, n. 8296, Cons. di St, V, n. 399 del 16 gennaio 2020, ordinanza del Tar Liguria n. 4 del 10 gennaio 2020, ordinanza del Tar Sardegna n. 17 del 10 gennaio 2020), a tutela del principio di parità di trattamento, era da ritenersi non validamente prodotta. Il Responsabile del Procedimento dava, poi, atto che le società Kora Sistemi Informatici S.r.l. e Setek S.r.l. non avevano trasmesso alcuna documentazione integrativa. Parimenti, alcuna ulteriore documentazione integrativa era pervenuta da Carto Copy Service S.r.l. in riscontro alla nota prot. n. 67096 in data 12/02/2021. Il Responsabile del procedimento proponeva pertanto, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, l’esclusione delle società Focelda S.p.a. (C. F. 05083420637, p. iva 01388761213), Kora Sistemi Informatici S.r.l. (C.F. / p. iva 02048930206), Setek S.r.l. (C.F. / p.iva 02082040680) e Carto Copy Service S.r.l. (C.F. / p.iva 04864781002);
Considerato:
- in relazione alla garanzia di cui all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto prodotta dalle società Focelda S.p.a. e Miriade S.r.l. in sede di soccorso istruttorio, che quest’ultimo va a buon fine – e l’operatore può restare in gara – solo se la cauzione provvisoria presentata in sanatoria, come pure la dichiarazione di impegno alla prestazione di garanzia definitiva, sono di data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione, in quanto, diversamente opinando (cioè, ove fosse consentita ad un concorrente la presentazione di una cauzione provvisoria di data non certa e computabile riguardo ai terzi) sarebbe violata la par condicio (Cons. di St., V, 4.12.2019, n. 8296, Cons. di St, V, n. 399 del 16 gennaio 2020, ordinanza del Tar Liguria n. 4 del 10 gennaio 2020, ordinanza del Tar Sardegna n. 17 del 10 gennaio 2020);
- che la richiesta di soccorso istruttorio alla società Carto Copy Service S.r.l. è stata inviata in data 12/02/2021, con nota prot. n. 0067096, con l’avvertimento che l’inutile decorso del termine di 10 giorni assegnato ai fini della regolarizzazione avrebbe comportato l’esclusione del concorrente dalla gara; non risulta pervenuta alcuna nota di risposta;
- che le richieste di soccorso istruttorio alla società Kora Sistemi Informatici S.r.l. e alla società Setek S.r.l. sono state inviate in data 10/02/2021, rispettivamente con note prot. n. 63615 e prot. n. 63610, con l’avvertimento che l’inutile decorso del termine di 10 giorni assegnato ai fini della regolarizzazione avrebbe comportato l’esclusione del concorrente dalla gara; non risulta pervenuta alcuna nota di risposta;
Visto che l’art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 recita: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara”.
Ritenuto:
- di far propri i verbali, le considerazioni ivi esposte e le operazioni di gara dei giorni 04/02/2021, 11/02/2021 e 25/02/2021, mediante approvazione dell’allegato “A”;
- di escludere dalla procedura d’acquisto CIG 8581129BA8, CUI S8000758027920200003 le seguenti società:
Visto l’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
Visto l’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che l’esclusione deve essere comunicata d’ufficio dalla stazione appaltante agli offerenti esclusi immediatamente e comunque non oltre un termine non superiore a cinque giorni;
Visto altresì l’art. 120, comma 5, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo) il quale dispone che l’impugnazione degli atti degli affidamenti di pubblici lavori, servizi e forniture deve essere proposta nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTO il Decreto n. 194 del 30 dicembre 2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTO il Cons. di St., V, 4.12.2019, n. 8296, Il Cons. di St, V, n. 399 del 16 gennaio 2020, l’ordinanza del Tar Liguria n. 4 del 10 gennaio 2020 e l’ordinanza del Tar Sardegna n. 17 del 10 gennaio 2020;
decreta
Idelfo Borgo
Allegato (omissis)
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