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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 81 del 25 febbraio 2021
Ditta Reno De Medici SpA, con sede legale in Via Isonzo 25 a Milano e ubicazione impianto in località Campo, a Santa Giustina (BL). Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDRDA 31 del 01.04.2014. Punto 1.1 dell'Allegato VIII del D.lgs. 152/2006 "Combustione di combustibili in installazioni con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW".
Col presene decreto si procede, ai sensi dell'art.29 octies c.3a, al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA rilasciata alla Ditta Reno De Medici SpA, per l'adeguamento alle BAT di settore, le cui conclusioni sono state pubblicate con Decisione di esecuzione UE 2017/1442 del 31 luglio 2017.
Il Direttore
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";
VISTA la L.R. n.4 del 18.02.2016 “Disposizioni in materia di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che stabilisce che la Regione è Autorità Competente per le procedure di rilascio dell’AIA alle installazioni di cui al codice 1.1 dell’All.VIII alla parte II del D.Lgs.152/2006 (“Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW”);
VISTA la Decisione di esecuzione UE 2017/1442 del 31 luglio 2017 della Commissione dell’Unione Europea, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione (di seguito BATc LCP);
VISTO il Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 31 del 31.03.2014, con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Reno De Medici SpA, per l’attività di cui al codice 1.1 dell’All.VIII alla parte II del D.Lgs.152/2006;
VISTA la nota prot.reg.n.209704 del 29.05.2019 con cui è stato disposto il riesame complessivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio degli impianti di combustione con potenza termica nominale > 50 MW, al fine di aggiornare le condizioni autorizzative e garantire il rispetto della Decisione di esecuzione UE 2017/1442, come previsto dall’art.29 octies comma 6 del D.lgs.152/2006;
VISTE le note ricevute con prot.reg.n. 44890, 44887, 43367, 44883 del 29.01.2020, n.135853 del 27.03.2020, n.438942 del 15.10.2020 e n.448834 del 22.10.2020 con cui il Gestore ha trasmesso l’istanza di riesame complessivo dell’AIA, la documentazione tecnica allegata, e successive integrazioni;
VISTO che, con la nota ricevuta con prot.reg.n.5008 del 08.01.2021, la Ditta ha inviato copia dell’attestazione di pagamento degli oneri istruttori relativi al riesame dell’AIA;
VISTA la nota di avvio del procedimento istruttorio comunicata agli Enti con prot.reg.n.114544 del 11.03.2020;
VISTA la nota n.390751 del 24.09.2020 con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 22.10.2020;
VISTA la nota ricevuta con prot.reg.n 796227 del 26.02.2019 con cui la Ditta ha comunicato la modifica non sostanziale relativa alla sostituzione dell’allora caldaia di back up Tosi con una caldaia di nuova generazione da adibire a caldaia principale, e al funzionamento della caldaia Macchi come caldaia di back up; e vista la nota n.452611 del 29.10.2019 con cui questa Amministrazione confermava la non sostanzialità di tale modifica;
VISTA la nota ricevuta con prot.reg.n. 296217 del 29.06.2020 con cui la Ditta ha comunicato la modifica non sostanziale relativa alla possibilità di recuperare direttamente nel processo di cartiera le acque della CTE; e vista la nota n.300663 del 29.07.2020 con cui questa Amministrazione confermava la non sostanzialità di tale modifica;
RITENUTO relativamente a quanto espresso nei due punti precedenti di dover aggiornare l’atto autorizzativo anche in riferimento alle due modifiche non sostanziali su menzionate;
VISTO che con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n.917 del 03.11.2020 si è stabilito che dal 1.01.2020 la caldaia Tosi non è più autorizzata all’esercizio;
CONSIDERATO che la ditta, nella documentazione agli atti, dichiara che la caldaia Macchi e la nuova caldaia TIN sono conformi a quanto previsto dalle BATc LCP, ed, in particolare rispettano i VLE ivi previsti per le emissioni in atmosfera;
VISTO che le BATc LCP prevedono per gli impianti del tipo di quello in esame limiti emissivi su base giornaliera e su base annuale, mentre il D.Lgs prevede, per la medesima tipologia di impianto limiti anche su base oraria e mensile;
RITENUTO per assicurare la conformità normativa dell'impianto, di fissare i limiti a camino tenendo conto sia delle BATc LCP che dell'All II alla parte V del D.Lgs.152/06;
VISTO che durante la CdS del 22.10.2020 il Comune e la Provincia hanno rilasciato parere favorevole al riesame dell’AIA per la CTE della Ditta Reno de Medici ed ARPAV ha rilasciato, ai sensi dell’art.29 quater c.6, il proprio parere favorevole all’adozione del PMC comunicato dalla ditta con nota n.448834 del 22.10.2020;
VISTO che la Ditta risulta registrata ISO 14001:2015 con n. Identificativo Certificato 10143985, data di emissione 13.10.2018;
RILEVATO che, dalla documentazione pervenuta, l’impianto in esame risulta allineato con i livelli di prestazione e di emissione associati alle migliori tecniche disponibili previste dalle BATc LCP di cui alla Decisione di esecuzione UE 2017/1442 del 31 luglio 2017; e che le emissioni del camino n. 1 rispettano i limiti previsti dalla Decisione di esecuzione UE 2017/1442 e dal D.gs.152/2006;
CONSIDERATO che i camini n.12 e n.13 sono relativi ad emissioni di vapore relativi, rispettivamente, all’impianto degasatore e al serbatoio condense;
VISTO il documento di verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, ricevuta con prot.reg.n.44890 del 29.01.2020 e n.135863 del 27.03.2020;
CONSIDERATO che dal suddetto documento si rileva che la ditta non è sottoposta all’elaborazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis del D:Lgs.152/2006;
VISTO che relativamente al prelievo delle acque da utilizzare nel processo la Ditta risulta intestataria di una concessione del Genio Civile di Belluno, rilasciata on decreto 54 del 27.03.2013;
VISTO che gli scarichi idrici e i rifiuti prodotti dalla centrale sono disciplinati all’interno dell’AIA rilasciata dalla Provincia di Belluno per l’attività IPPC 6.1b;
RITENUTO di riesaminare, tutto quanto sopra considerato ed in base alla documentazione presentata dalla ditta e da quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta, per l’attività prevista dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, nell’All. VIII, alla Parte Seconda, al punto 1.1, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel presente provvedimento; e di revocare l’AIA rilasciata con DDRDA n.31 del 01.04.2014;
decreta
DURATA AIA
CASO DI RIFERIMENTO
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-octies
10 anni
Casi comuni
Comma 3, lettera b)
12 anni
Impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001
Comma 9
16 anni
Impianto registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009
Comma 8
Sistema di gestione
7.1. Come previsto dalla BAT n.1 della Decisione di esecuzione UE 2017/1442 del 31 luglio 2017, il Gestore dovrà mantenere il sistema di gestione ambientale con una struttura organizzativa adeguatamente regolata, composta dal personale addetto alla direzione, conduzione e alla manutenzione dell’impianto; dovrà conseguentemente dotarsi e/o mantenere l’insieme delle disposizioni e procedure di riferimento atte alla gestione dell’impianto.
Capacità produttiva
7.2. L’installazione dovrà essere esercita nel rispetto dell’assetto impiantistico e della potenza termica nominale dichiarati nella domanda di AIA, come specificato di seguito:
Configurazione attuale
Caldaia principale:Macchi,potenza termica 55,75MW Nessuna caldaia di backup
Configurazione di progetto
Caldaia principale:TIN, potenza termica 54,50 MW Caldaia di back up Macchi, potenza termica 55.75 MW
Approvvigionamento e stoccaggio di combustibili e materie prime
7.3. Il Gestore è autorizzato all’utilizzo di gas naturale per l’alimentazione della caldaia in uso.
7.4. Il Gestore è autorizzato a utilizzare, oltre al combustibile di cui sopra, le materie prime riportate in sede di domanda di AIA e necessarie per la gestione e l’esercizio dell’impianto. L’utilizzo di materie differenti da quelle riportate nella domanda di AIA, suscettibili di produrre effetti sull’ambiente, è subordinata a comunicazione alla Regione Veneto e ad Arpav, nella quale siano definite le motivazioni alla base della decisione e siano evidenziate le caratteristiche chimico - fisiche delle nuove materie prime utilizzate.
7.5. Tutte le forniture del combustibile e delle materie prime di cui al punto precedente devono essere opportunamente identificate e quantificate, archiviando i relativi documenti di trasporto e i documenti di sicurezza e compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentano la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.
7.6. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi non possano pervenire al di fuori delle aree di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
7.7. Il Gestore deve garantire l’integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull’ambiente; il Gestore dovrà inoltre garantire l’integrità e la funzionalità dei contenimenti secondari, ossia degli apprestamenti che garantiscono, anche in caso di perdita dal serbatoio, il rilascio delle sostanze nell’ambiente.
Efficienza energetica
7.8. Il Gestore deve garantire il mantenimento, per l'impianto di combustione, di quanto previsto dalle BAT n.12 della D.E. 2017/1442/UE, ed il valore del consumo totale netto di combustibile di riferimento deve rientrare nel range riportato nelle BATc LCP alla Tabella 23.
Emissioni in atmosfera
7.9. Fino alla data di messa a regime della nuova caldaia, dovranno essere rispettati i valori limite di emissione riportati nelle seguenti tabelle. I VLE sono riferiti a fumi secchi in condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), con tenore di ossigeno di cui in tabella. I valori limite in concentrazione imposti si applicano durante i periodi di normale funzionamento, intesi come i periodi in cui le unità di produzione vengono esercite al di sopra del minimo tecnico indicato dal Gestore (produzione di vapore > 20 t/h), con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite.
Camino
Altezza
Portata(**) [Nm3/h]
Parametro
Valore limite di emissione orario (O2 3% v/v)
Valore limite di emissione giornaliero (O2 3% v/v)
Valore limite di emissione mensile (O2 3% v/v)
Valore limite di emissione medio annuale (O2 3% v/v)
1
22m
74000
CO
200
110
100
40*
NOx
Polveri
10
6
5
-
*Valore obiettivo, non prescrittivo, da confrontare con dato da reporting
**Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore aumentato del 20%
7.10. Dopo la data di messa a regime della nuova caldaia, dovranno essere rispettati i valori limite di emissione riportati nelle seguenti tabelle. I VLE sono riferiti a fumi secchi in condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), con tenore di ossigeno di cui in tabella. I valori limite in concentrazione imposti si applicano durante i periodi di normale funzionamento, intesi come i periodi in cui le unità di produzione vengono esercite al di sopra del minimo tecnico indicato dal Gestore (produzione di vapore > 20 t/h), con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite.
altezza
Valore limite di emissione orario
Valore limite di emissione giornaliero
Valore limite di emissione mensile
22 m
15*
85
60
7.11. Dopo la data di messa a regime della nuova caldaia, in caso di manutenzione o malfunzionamento della stessa potrà essere utilizzata la caldaia di back up Macchi, con i limiti di cui alla prescrizione 7.9.
7.12. Dopo la data di messa a regime della nuova caldaia dovrà essere registrato il tempo di utilizzo della caldaia di back up Macchi.
7.13. Al camino 1 dovrà essere installato un Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni, per la misurazione delle concentrazioni di CO, NOx, Polveri congiuntamente ai parametri di processo: tenore di ossigeno, temperatura, pressione, portata volumetrica, tenore di vapore acqueo.
7.14. Il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni deve essere mantenuto in funzione anche durante i transitori, e dovrà essere tenuta registrazione dei dati misurati.
7.15. La data di messa in esercizio della nuova caldaia deve essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni; il termine per la messa a regime della nuova caldaia, decorrente dalla data di messa in esercizio, è fissato in mesi due.
7.16. Deve essere effettuato un controllo analitico delle emissioni della nuova caldaia nei primi 10 giorni di funzionamento decorrenti dalla messa a regime, trasmettendone gli esiti alla Regione e ad Arpav entro i successivi 45 giorni e dando comunicazione ad Arpav con almeno 15 giorni d’anticipo della data in cui intende effettuare ai prelievi; congiuntamente agli esiti di tale controllo dovranno essere inviati altresì gli esiti dei controlli in continuo alle emissioni riferiti ai medesimi 10 giorni.
7.17. Nel periodo che intercorre tra la messa in esercizio e la messa a regime della nuova caldaia, le due caldaie (nuova TIN e di back up Macchi) potranno essere messe in funzione contemporaneamente, per il tempo strettamente necessario alle verifiche previste, ed i fumi saranno emessi dal camino 1. In tal caso la ditta dovrà garantire la possibilità di verificare il rispetto dei limiti emissivi per la caldaia di back up Macchi; a tal fine il gestore invierà, preventivamente alla messa in esercizio dell’impianto ed al più tardi contemporaneamente alla comunicazione di cui alla prescrizione 7.15, una proposta per la valutazione dei limiti durante il transitorio, concordata con Arpav.
7.18. Il completamento dei lavori di smantellamento della caldaia Tosi dovranno avvenire senza pregiudizio per l’ambiente, adottando idonei accorgimenti.
7.19. I camini presenti nell’impianto devono essere numerati mediante apposizione di targhetta inamovibile, ben visibile
7.20. I camini, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, devono avere le seguenti caratteristiche.
7.21. In caso di misurazioni continue i valori limite di emissione di cui alle prescrizioni 7.9 e 7.10, si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile:
7.22. Il controllo del livello degli inquinanti e dei parametri deve essere realizzato in conformità alle prescrizioni contenute nella parte II, sezione 8, dell’allegato II alla parte V del D.Lgs.152/2006 e alle prescrizioni dell'allegato VI per i grandi impianti di combustione.
7.23. Il sistema di acquisizione dati utilizzato nel monitoraggio in continuo delle emissioni afferenti il camino 1 deve rispettare quanto previsto dall’allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 per i grandi impianti di combustione. In particolare le procedure di garanzia di qualità del sistema di monitoraggio dell’emissione n. 1 sono soggette alla norma uni en 14181; in tal caso non si applica il paragrafo 4 dell’allegato VI.
7.24. Ai sensi dell’All.VI alla parte V del D.Lgs.152/2006 il Gestore che preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti al camino n.1 non potranno essere registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, è tenuto ad informare tempestivamente la Regione, la Provincia di Belluno, il Comune di Santa Giustina e il Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno. In ogni caso in cui non sia possibile, per un determinato periodo, effettuare le misure in continuo al camino n.1 il Gestore attua, se tecnicamente possibile, forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue, correlazioni con parametri di esercizio, o con caratteristiche delle materie prime utilizzate. Per tali periodi Arpav, sentito il Gestore, stabilisce le procedure da adottare per la stima delle emissioni.
7.25. Ai sensi del comma 17 dell’art.271 gli accertamenti del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati attraverso il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni.
7.26. Ai sensi del comma 20 all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un superamento del valore limite di emissione durante i controlli di competenza del Gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificatamente comunicate dalla ditta a Regione, Provincia di Belluno, Comune di Santa Giustina e Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno entro 24 ore dall’accertamento.
7.27. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro le 8 ore successive al verificarsi dell’evento, a Regione Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Santa Giustina e Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi. Analoga comunicazione dovrà essere fornita non appena ripristinata la completa funzionalità dell’impianto. Il Gestore è altresì tenuto ad adottare immediatamente misure idonee a limitare conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti. Il Gestore dovrà sospendere l'esercizio dell'attività o l’impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute.
7.28. Dovranno essere conservati presso l’impianto e tenuti a disposizione degli Enti di controllo:
7.29. Si dà atto che i punti di emissione denominati 12 e 13 si intendono autorizzati per effetto del presente provvedimento.
Rumore
7.30. Il Gestore è tenuto ad inviare, prima della messa in esercizio dell’impianto ed al più tardi contemporaneamente alla comunicazione di cui alla prescrizione 7.15, un cronoprogramma delle prove da eseguire per l’avvio della nuova caldaia; tale cronoprogramma dovrà essere preventivamente concordato con il Comune di Santa Giustina, al fine di contenere per quanto possibile, l’impatto acustico delle stesse.
7.31. Entro due mesi dalla data di messa a regime deve essere eseguita una valutazione di impatto acustico nella nuova configurazione, i cui esiti dovranno essere comunicati a Regione, Provincia, Comune e Dipartimento Provinciale ARPAV.
Odori
7.32. Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza tutte le procedure tecnico-operative necessarie a limitare le emissioni odorigene.
Monitoraggio e Controllo
7.33. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC di cui all’Allegato B.
7.34. Entro 30 giorni dalla data di ricezione del presento decreto, la Ditta dovrà comunicare, ai sensi dell’art.29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, di aver adottato il PMC di cui all’Allegato B.
7.35. Tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.
7.36. Il Gestore dell’impianto deve inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell’attività dell’anno precedente costituito da:
7.37. Le metodiche analitiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contradditorio e sono reperibili attraverso il sito internet http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche-di-arpav.
7.38. In occasione dell’effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC la ditta deve comunicare alla Regione e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà dare comunicazione entro le 24 ore successive l’avvenuto campionamento.
Disposizioni finali
7.39. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all’interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l’accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l’eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all’ispezione; qualora il Gestore si opponga all’accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all’attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.
7.40. Ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il Gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.
7.41. Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.
7.42. Il Gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell’area anche in caso di chiusura dell’attività autorizzata, secondo quanto disposto dall’art.29-sexies del D.Lgs.152/2006.
7.43. Resta salvo l’obbligo da parte della ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., l’eventuale integrazione degli oneri istruttori di cui all’art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.
Luigi Masia
(seguono allegati)
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