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Bur n. 32 del 02 marzo 2021


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 22 del 25 febbraio 2021

Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella per le campagne vitivinicole 2019/20, 2020/21 e 2021/22 di cui ai DDR n. 94/2019 e n. 90/2020 Adeguamento disposizioni di gestione per il periodo di programmazione 2019-2020-2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Valpolicella per quanto riguarda le modalità di gestione, per il triennio 2019-2020-2021, in materia di sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo veneto delle superfici vitate ai fini della produzione dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella.

Il Direttore

VISTO il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’art. 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi del comma 4 dell’articolo 41 della stessa legge e, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;

VISTI i DDR n. 45/2010, n. 27/2013 e n. 11/2016 che hanno normato la sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell’idoneità alla rivendicazione dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella rispettivamente per i periodi di programmazione triennali 2010-2011-2012 (1° blocco), 2013-2014-2015 (2° blocco) e 2016-2017-2018 (3° blocco) richiesti dal Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella (nel seguito Consorzio);

VISTO il DDR n. 94/2019 con il quale, a seguito di richiesta del Consorzio, di perpetuazione anche per il triennio 2019-2020-2021 (4° blocco) della sopramenzionata disposizione di sospensione, si è reso necessario normare in via transitoria la sola campagna vitivinicola 2019/20 al fine di consentire al Consorzio gli opportuni approfondimenti presso la propria base sociale funzionali ad una migliore strutturazione della complessiva richiesta triennale di sospensione;

VISTO in particolare il punto 3 del dispositivo del DDR n. 94/2019 con il quale si è stabilito, in via cautelativa e in attesa delle risultanze agli approfondimenti richiamati, che “l’estirpo, il reimpianto anticipato e il sovrainnesto di una superficie vitata investita a varietà a bacca rossa non aromatica o a varietà autoctona italiana, di cui al paragrafo 2 dell’articolo 2 dei disciplinari di produzione, non soggetta a blocco tipologia, qualora riconvertita in una delle varietà principali (Corvina, Corvinone e Rondinella), determina l’esclusione, di questa superficie, dalla rivendicazione delle produzioni di cui al punto 1)”;

VISTO il DDR n. 90/2020 con il quale è stato dato seguito alla richiesta del Consorzio di procedere con la proroga anche per le campagne vitivinicole 2020/21 e 2021/22, della menzionata sospensione in oggetto, secondo le modalità definite dal precedente DDR n. 94/2019 con la sola esclusione dell’applicazione del punto 3 del dispositivo del decreto medesimo;

ACQUISITA infine la nota prot. regionale n. 48948 del 02/02/2021, con la quale il Consorzio richiede l’adeguamento alle modalità di gestione stabilite con il DDR n. 90/2020 anche per il periodo transitorio normato con il provvedimento ponte di cui al DDR n. 94/2019 al fine di garantire omogenea applicazione della misura di gestione delle produzioni per il triennio di programmazione 2019-2020-2021 (4° blocco);

CONSIDERATO che, nelle more dell’adozione dell’allora DDR n. 90/2020, la non applicazione del punto 3 del dispositivo del DDR n. 94/2019 è stata giustificata dal Consorzio con la volontà di garantire per le aziende una maggiore libertà gestionale nella costruzione del blend aziendale a fronte di un rischio teorico di aumento del potenziale che, nelle valutazioni del medesimo proponente, è stato ritenuto a suo tempo “accettabile”;

CONSIDERATO che le fattispecie ricadenti nella casistica di cui al punto 3 del dispositivo del DDR n. 94/2019 sono state gestite, per la campagna vitivinicola 2019/20, secondo le procedure AVEPA applicando sulle superfici vitate interessate un blocco (c.d. blocco tipologia) che non ha impedito l’aggiornamento dello schedario aziendale successivamente all’impianto ma che ha escluso per le stesse la possibilità di rivendicare le produzioni dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella;

CONSIDERATO infine che la richiesta consortile è volta al soddisfacimento di un principio di uguaglianza al fine di garantire parità di trattamento per l’intero periodo di programmazione 2019-2020-2021 riducendo quindi gli effetti transitori limitativi che hanno riguardato la campagna vitivinicola 2019/20 resisi necessari al solo fine di una migliore strutturazione della complessiva richiesta di blocco da parte del Consorzio proponente;

TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente consente di accompagnare il sistema vitivinicolo delle denominazioni interessate con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la n. DGR n. 1753 del 22/12/2020 con cui è stato prorogato l’incarico al 30/06/2021 al direttore della Direzione agroalimentare, assegnato con DGR n.1070/2016;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare AVEPA alla rimozione del “blocco tipologia” sulle unità vitate che, per la campagna vitivinicola 2019/20, ricadono nella casistica di cui al punto 3 del dispositivo del DDR n. 94/2019 e che quindi risultano attualmente escluse dalla possibilità di rivendicare le produzioni dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella;
  3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) – Ufficio di Susegana (TV) -, all’AVEPA, alla Società Siquria e al Consorzio di tutela vini Valpolicella;
  4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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