Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 70 del 19 febbraio 2021
Ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop., con sede legale in Via Valpantena 18/g, Verona e ubicazione impianto in Piazzale Apollinare Veronesi, 1 S. Martino Buon Albergo (VR). Autorizzazione integrata ambientale Punto 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 del 03/04/2006: Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. Aggiornamento dell'AIA n.56/2013 a seguito di modifica non sostanziale dell'impianto.
Col presene decreto si aggiorna il Decreto n. 56/2013, autorizzando l'attività R1, modificando i limiti emissivi ai camini E7 e E4, e approvando un nuovo PMC.
Il Direttore
RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n.56 del 02.09.2013 con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione integrata ambientale per il punto 6.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 del 03/04/2006 alla Ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop., con sede legale in Via Valpantena 18/g, Verona e ubicazione impianto in Piazzale Apollinare Veronesi, 1 – S. Martino Buon Albergo (VR); ed il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n.152 del 11.06.2019 che aggiorna il Decreto n.56 del 02.09.2013 in seguito a modifica non sostanziale;
VISTA la nota della Ditta assunta al prot. reg. n.268743 del 07.07.2020, poi integrata con nota n.415832 del 30.09.2020, con cui la Ditta comunica l’intenzione di voler alimentare le caldaie BONO 1 e BONO 3 con biogas da rifiuto;
VISTA la determinazione n.1505/20 del 16.06.2020 con cui la Provincia di Verona esclude, senza prescrizioni, dalla procedura di VIA la modifica che prevede, tra l’altro, di alimentare la caldaia BONO 3, attualmente alimentata a metano e biogas di cui all’All.X del D.lgs.152/06, a metano e biogas da rifiuto;
CONSIDERATO che la modifica di alimentazione alle caldaie BONO3 e BONO1, da metano e biogas di cui all’All.X del D.lgs.152/06, a biogas proveniente dalla digestione di fanghi provenienti da stabilimenti analoghi allo stabilimento in oggetto non produrrà effetti negativi sull’ambiente, trattandosi di biogas prodotto dalla digestione di fanghi provenienti da stabilimenti analoghi a quello in oggetto;
VISTO che, con nota n.347621 del 04.09.2020, questa Regione ha chiesto a Provincia di Verona e ad Arpav Dap di Verona di esprimere entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa da parte della Ditta eventuali pareri ostativi a ritenere non sostanziale la modifica in esame;
CONSIDERATO che alla scadenza dei termini su citati non sono giunte comunicazioni in merito da parte di Provincia di Verona ed Arpav;
RITENUTO pertanto di poter considerare la modifica “non sostanziale”;
VISTO il PMC inviato dalla Ditta con nota UT/SD/593 del 19.12.2020;
VISTO che con nota Arpav n.5662 del 22.01.2021, ricevuta con prot.reg. n.30648 del 22.01.2021, Arpav ha espresso parere favorevole sul PMC sopra citato con la seguente prescrizione: “il monitoraggio proposto come annuale dall’impresa per polvere totale, COT, HF, HCl, SO2, sia (…) almeno per il primo anno da effettuarsi con cadenza mensile; a fronte dei risultati ottenuti la periodicità potrà essere successivamente rivalutata”;
PRESO ATTO che, con nota n 473014 del 06.11.2020, la ditta ha comunicato di aver versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n.1519 del 26/05/2009;
RITENUTO quindi di procedere con l’aggiornamento dell’AIA, in particolare autorizzando l’operazione R1 e adeguando i limiti dei camini E7 ed E4;
decreta
Camino
Portata * Nm3/h
Inquinanti
Limite autorizzato (combustibile metano) mg/ Nm3 (O2 3%)
Limite autorizzato (O2 3%) (combustibile solo biogas da rifiuto )
Limite autorizzato (combustibile metano+biogas)
E4
28000
polveri
10
HCl
ossidi di azoto
350
200
Si applichi la formula di cui al punto 1 dell’All.2 Sub all. 3 DM 05.02.1998 con cprocesoo=350 e crifiuto=200
CO
100
COT
HF
2
E7
20000
Si applichi la formula di cui al punto 1 dell’All.2 Sub all. 3 DM 05.02.1998 con cprocesoo=100 e crifiuto=200
*Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%.
6.8a È autorizzata l’attività R1 di cui all’Allegato C alla parte IV del D. Lgs.152/2006 per il recupero energetico del biogas da rifiuti nelle caldaie BONO1 e BONO3.
6.8b Il biogas da rifiuti deve avere le seguenti caratteristiche:
- Metano min 30% vol
- H2S max 1,5% vol
- PCI sul tal quale min 12500 KJ/Nm3
6.8c La data di messa in esercizio dell’attività di utilizzo di biogas da rifiuti negli impianti di combustione deve essere comunicata alla Regione Veneto e ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona con un anticipo di almeno quindici giorni; il termine per la messa a regime, decorrente dalla data di messa in esercizio, è fissato in un mese.
6.8d Deve essere effettuato un controllo analitico delle emissioni ai camini E4 ed E7 nei primi 10 giorni di esercizio dell'impianto, decorrente dalla messa a regime, trasmettendone gli esiti alla Regione e ad Arpav entro i successivi 45 giorni e dando comunicazione ad Arpav e Regione con almeno 15 giorni d’anticipo della data in cui intende effettuare i prelievi.
6.8e La ditta dovrà garantire il conteggio e la rendicontazione dei quantitativi di biogas inviati alle caldaie al fine della corretta valutazione del rispetto dei limiti nel funzionamento con il multicombustibile.
6.8f Le caldaie BONO1 e BONO2 dovranno rispettare i nuovi limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell’art.273 bis c.5, nei tempi ivi previsti; a tal fine il Gestore dovrà presentare 6 mesi prima della data indicata nel suddetto articolo, il relativo piano di rientro.
Luigi Masia
(seguono allegati)
Torna indietro