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Bur n. 33 del 05 marzo 2021


Materia: Informatica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 198 del 31 dicembre 2020

Contratto esecutivo di adesione al Contratto Quadro per "Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni - id 1607 Lotto 2" Cig. 621032497B, Cig derivato 733842323C. Scadenza contratto 31/12/2021. Aumento del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Assunzione di impegno di spesa a carico dell'esercizio finanziario 2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016, per un importo di Euro 1.226.305,00 iva esclusa, l'aumento del contratto esecutivo di adesione al Contratto Quadro per "Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni - id 1607 Lotto 2" Cig. 621032497B, Cig derivato 733842323C, stipulato il giorno 29/12/2017 con decorrenza dal 01/01/2018 al 31/12/2021, tra Regione del Veneto e la società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale dell'Agricoltura, n. 24 Cap 00144, P. IVA 05724831002, codice fiscale 00967720285, mandataria, Municipia S.p.A. con sede legale in Trento, Via Adriano Olivetti, 7, P. IVA 01973900838, mandante, Engiweb Security S.r.l., con sede legale in Trento, Via Sommarive, 18, P. IVA 07962091000, mandante, NTT DATA Italia S.p.A., società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di NTT DATA EMEA Ltd con sede legale in Milano, Viale Cassala 14/A, P. IVA 07988320011, mandante, PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n. 91, P. IVA 11088550964, mandante ed Expleo Italia S.p.a., con sede legale in Roma, Via Simone Martini, 143/145, P. IVA 05551171001, mandante, per l'importo di Euro 19.762.359,76 iva esclusa. Si procede all'assunzione della spesa relativa all'aumento del contratto a carico dell'esercizio finanziario 2021.

Il Direttore

Premesso che:

-  Con Decreto n. 145 del 29 dicembre 2017 del Direttore della Direzione ICT e Agenza Digitale, in esecuzione della D.G.R. n. 1896 del 29 novembre 2016, è stato disposto di procedere all’appalto dei Servizi di sviluppo software, Servizi di gestione, manutenzione e assistenza, Servizi di supporto organizzativo, limitatamente al solo servizio di supporto architetturale, mediante adesione al Contratto Quadro per “Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni – ID SIGEF 1607”, lotto 2, Cig. 621032497B, Cig. derivato 733842323C, ai sensi dell’art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l’importo di Euro 19.762.359,76 iva esclusa e per una durata pari a 48 mesi con decorrenza dal 01/01/2018, con ciò approvando il Progetto dei Fabbisogni trasmesso dal Raggruppamento aggiudicatario tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A., Engiweb Security S.r.l., NTT DATA Italia S.p.A., società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di NTT DATA EMEA Ltd , PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. (già SQS Italia S.p.A.), in data 28/12/2017, agli atti al prot. n. 540699 in pari data;

- con il medesimo decreto sono stati nominati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile del procedimento, nella persona dell’allora Direttore della Direzione ICT e Agenda digitale, ing. Lorenzo Gubian e il Responsabile dell’esecuzione, nella persona dell’allora Direttore della U.O. Infrastrutture ICT, dott. Borgo Idelfo; si dava inoltre atto che le prestazioni contrattuali sarebbero state eseguite dalla mandataria Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.; si dava infine atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 3 – bis, del d.lgs. 81/2008, che la natura intellettuale dei servizi erogati in locali messi a disposizione dell’amministrazione regionale non avrebbe comportato la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale erano pari a zero;

- il contratto esecutivo è stato poi sottoscritto dalle parti il 29/12/2017, con ciò dando vita ad un’obbligazione giuridicamente vincolante, con decorrenza dal 01/01/2018 al 31/12/2021;

- con Decreto n. 86 del 19/07/2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, a fronte dei mutamenti organizzativi all’interno della Direzione, si dava atto che nel Contratto esecutivo per servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni - id 1607– Lotto 2 Cig. 621032497B, Cig derivato 733842323C, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241 del 1990 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, era il dott. Idelfo Borgo, Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale e si nominava, nel medesimo contratto, Direttore dell’esecuzione, l’ing. Paolo Barichello, dirigente assegnato alla U.O. Demand, Progettazione e Sviluppo Software della Direzione ICT e Agenda Digitale;

- con Decreto n. 18 del 19/2/2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale si disponeva la relativa copertura dell’obbligazione passiva giuridicamente perfezionata;

- con Decreto n. 51 del 21/04/2020 si prendeva atto dell’atto a rogito del notaio dott. Filippo Zabban, Repertorio n. 72888, Raccolta n. 14488 del 19 dicembre 2019 con il quale era stata disposta la scissione parziale proporzionale della società PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., C.F. e P.IVA 03230150967, con sede legale in Milano, Via Monte Rosa 91, mediante assegnazione di parte del patrimonio della stessa alla società PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., con sede in Milano, Via Monte Rosa 91, Codice fiscale e Partita IVA 11088550964, a decorrere dal 2 gennaio 2020; si prendeva pertanto atto del citato subentro nel contratto esecutivo Cig derivato 733842323C;

Rilevato che il contratto esecutivo di cui al Cig derivato 733842323C, comprende “Servizi di sviluppo software ad Hoc”, “Servizi di gestione, manutenzione e assistenza” e “Servizi di supporto organizzativo, limitatamente al solo servizio di supporto architetturale”.

Considerato che:

- L’amministrazione ha la necessità di ampliare il perimetro delle prestazioni rientranti nel contratto attuativo Cig derivato 71770923AE mediante un aumento delle prestazioni relative al “Servizio di sviluppo ad Hoc”, del “Servizio di manutenzione evolutiva” e del “Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione”. Non può tuttavia ricorrere al Contratto Quadro per “Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni - id 1607– Lotto 2” Cig. 621032497B in quanto esaurito.

- Il fabbisogno in aumento, come attestato dal Responsabile del procedimento, nasce all’interno del nuovo scenario causato dall’emergenza sanitaria ove si è assistito, da un lato, ad un aumento del ruolo della digitalizzazione della pubblica amministrazione e, dall’altro lato, ad una revisione generale della programmazione di interventi e spesa precedentemente delineata;

- il Decreto legge n. 76/2020 “Semplificazione e innovazione digitale”, convertito nella legge n.120/2020, contiene le previsioni normative per velocizzare il processo di trasformazione digitale del Paese, e in particolare all’art. 24, sancisce l’obbligatorietà dell’utilizzo di SPID e CIE per l’autenticazione dei cittadini all’accesso dei servizi messi a disposizione della Pubblica Amministrazione e della piattaforma PAGOPA per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 938 del 4 agosto 2020 prevede inoltre di regolamentare il lavoro agile, garantendo un armonico passaggio da regime emergenziale determinato dalla pandemia COVID-19 in corso a regime ordinario;

- l’emergenza sanitaria ha inoltre comportato una drastica revisione della programmazione in tema di servizi di sviluppo di applicativi prevista nel 2020; tali risorse sono state destinate alla pubblicazione urgente di bandi a sostegno del tessuto produttivo (DGR 783/2020, DGR 822/2020, DGR 1390/2020, DGR 1391/2020). Ciò ha avuto come conseguenza un’erosione del budget in prima istanza destinato a progettualità di riferimento del contratto in essere e allo sviluppo di nuove progettualità, anche in ottemperanza all’adeguamento rispetto al DL 76/2020; la pubblicazione di Bandi a sostegno del tessuto produttivo ha comportato una reingegnerizzazione del Sistema Informativo unitario su paradigma cloud, comportando l’esaurimento delle risorse economico di sviluppo software per l’anno 2020, il che ha comportato il posticipo al 2021 di progetti 2020 per un importo pari a circa Euro 454.000, che si aggiungono ai progetti e ulteriori “bandi covid” per l’anno 2021 stimati per un pari importo.

Precisato che:

- il Decreto legge n. 76/2020 “Semplificazione e innovazione digitale”, convertito nella legge n.120/2020 sancisce l’obbligo di adozione del sistema di autenticazione SPID, nonché l’adozione del sistema di pagamento elettronico PagoPA entro il 28 febbraio 2021, il che comporta interventi di manutenzione straordinaria su almeno 50 servizi applicativi regionali per il primo, nonché l’integrazione di tutti i tipi dovuto di Regione del Veneto.

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 938 del 4 agosto 2020 prevede inoltre di regolamentare il lavoro agile, garantendo un armonico passaggio da regime emergenziale determinato dalla pandemia COVID-19 in corso a regime ordinario; ciò comporta di procedere con processi di digitalizzazione onde consentire, in prospettiva, ai dipendenti regionali di poter operare con “scrivania virtuale” per determinati procedimenti e/o attività istituzionali. Parallelamente, è necessario procedere con lo sviluppo dei servizi pubblici digitali e l’adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini, valutando il miglior impatto per l’utenza in termini di accessibilità, anche da remoto, ai servizi offerti dalle strutture regionali nell’ottica di massimo snellimento ed efficientamento delle procedure.

Sotto il profilo economico si stima l’incremento di attività pari ad Euro 1.226.305,00, dunque non superiore al quinto dell’importo contrattuale.

A tale fabbisogno in aumento non potrebbe essere fatto fronte mediante una nuova gara, in quanto trattasi di prestazioni supplementari strettamente collegate, a livello organizzativo e gestionale, a quelle fornite nell’ambito del contratto iniziale; una nuova gara comporterebbe sicuramente un aumento dei costi anche solo per l’impossibilità di sfruttare economie contrattuali che potrebbero generarsi a seguito di semplici misure organizzative del lavoro.

D’altro canto risulta evidente come appaia del tutto impossibile non procedere ad alcun incremento del fabbisogno esposto.

A tale incremento risulta applicabile l’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, come peraltro affermato dall’Avvocatura regionale con nota in data 07/05/2019, prot. n. 177914 nell’ambito di fattispecie contrattuale analoga.

Si evidenzia che l’unica indicazione esplicita al riguardo risulta essere il Comunicato del Presidente dell’ANAC del giorno 11 maggio 2016, il quale afferma che continuano ad applicarsi le disposizione del D.Lgs n. 163/2016 anche alle “adesioni a convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore del nuovo codice. Tale comunicazione non fornisce tuttavia la motivazione di tale interpretazione. Se la si accettasse, si dovrebbe ritenere che anche i contratti di esecuzione di convenzioni stipulati dalle singole amministrazioni siano regolati dalla disciplina contenuta dal D.Lgs n. 163/2006 e conseguentemente, le modifiche ai contratto in questione sarebbero regolati dall’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lg n. 163/2006 e dall’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Tuttavia va anche segnalato come vi siano altri atti della medesima Autorità da cui si possano trarre indicazioni differenti rispetto alla citata Comunicazione. A tale proposito di richiama la deliberazione n. 273 del 19/07/2001 (relativa alla legge n. 109/94, articolo 19) secondo cui “la previsione specifica ed esaustiva in una convenzione quadro delle lavorazioni da eseguire con la determinazione del loro ammontare, della loro consistenza, delle penali delle polizze fideiussorie da produrre e di ogni altro elemento caratterizzante le prestazioni stesse fa sorgere immediatamente in capo all’appaltatore il diritto soggettivo a realizzare tali lavori secondo la disciplina normativa vigente al momento della stipula della convenzione – quadro. Quando la convenzione presenta caratteristiche generiche e non regola in modo esaustivo i rapporti tra concedente e concessionario, esso fa sorgere in capo a quest’ultimo un mero interesse legittimo, che assurge al rango di diritto soggettivo solo con la stipula dell’atto aggiuntivo e degli atti aggiuntivi è quella vigente al momento della loro stipulazione. Se è pur vero che tale parere riguarda un caso risalente nel tempo e regolato da normativa non più vigente, il principio che se ne trae risulta opposto a quanto affermato dalla medesima Autorità con la citata Comunicazione del giorno 11 maggio 2016. Va inoltre osservato che se è vero che la disciplina contrattuale è interamente contenuta nella convenzione Consip, in capo al contraente privato, sino al momento dell’adesione, non è sorto alcun diritto soggettivo nei confronti della Regione de Veneto. In base alla massima sopra riportata, invece, proprio il sorgere di un diritto soggettivo tra i contrenti rappresenta il discrimen per determinare se il rapporto debba essere considerato nuovo e quindi sottoposto alla nuova disciplina, oppure vi sia rapporto di continuità con il precedente rapporto e quindi continui ad applicarsi la previgente normativa.

Nello stesso senso vi sono poi ulteriori pronunce che, pur riguardando un contratto di concessione invece che un accordo quadro, hanno ribadito il medesimo principio. In particolare si ricorda la Delibera n. 388 del 12 aprile 2017, secondo cui “il rapporto concessorio va esaminato nella sua concreta e complessa configurazione, distinguendo la convenzione quadro che regola a monte ed in via generica i rapporti tra concedente e concessionario, dai successivi ed eventuali contratti specificativi ed applicativi di quanto previsto dalla Convenzione stessa”. Conseguentemente “sulla base del principio che regola la successione delle leggi nel tempo, i rapporti instauratisi nel regime previgente a quello attuale, continuano a produrre i loro effetti purché si tratti di rapporti definiti in tutti i loro elementi fondamentali, non suscettibili di ulteriori definizioni di atti successivi. Tenuto conto dell’indirizzo generale sopra illustrato, quanto alla possibilità di affidare all’attuale concessionario anche l’estensione della linea 2 e la realizzazione della linea 4 del sistema tranviario di Firenze occorre riferirsi alla disciplina prevista nel D.Lgs, n, 50/2016, dovendo tale ipotesi trovare eventuale attuazione mediante stipula di atti aggiuntivi  alla convenzione in corso di esecuzione (sottoscritta nel 2005)”- L’atto prosegue affermando che alle modifiche della concessione si applicano le disposizione di cui al D.Lsg 50/2016 (at. 106) e non quelle del D.Lgs 163/2006, il quale invece era la disciplina di riferimento dell’originario contratto di concessione della linea tranviaria.

Il parere evidenzia poi le differenze che vi sono tra la disciplina previgente e quella attuale, sottolineando, tra l’altro, come il requisito dell’imprevedibilità non sia più presente e che esso sia stato sostituito da quello della necessarietà.

Dall’orientamento dell’Anac per ultimo riportato si desume dunque che i singoli contratti di attuazione di un accordo quadro, e pure i contratti di modifica di accordi precedentemente stipulati, sono di norma regolati dalla disciplina vigente al momento della loro stipula e non a quelle vigente al momento della conclusione del contratto quadro e del contratto originario, salvo differenti indicazioni normative, che non posso essere rinvenute nell’art. 216 del D.Lgs n. 50/2016, norma transitoria relativa all’entrata in vigore del nuovo codice appalto, che prevede una deroga al principio di cui sopra, disponendo che i contratti siano regolati dalle norme in vigore al momento dell’emanazione del bando di gara e non a quello della loro stipulazione, posto che la fattispecie riguarda contratti non preceduti da bando. In assenza di una previsione normativa derogatrice contenuta nelle disposizioni transitorie, si deve ritenere che il contratto di modifica dell’accordo quadro sia disciplinato dalle norme vigenti al momento della sua conclusione e non di quelle operanti al momento della stipula del contratto originario. Tale interpretazione è sostanzialmente fatta propria dall’Anac negli atti sopra citati. È tuttavia contraria a quanto affermato nella Comunicazione del Presidente del giorno 11 maggio 2016. Relativamente a quest’ultima, va in ogni caso osservato che si tratta di una dichiarazione non motivata e che non prende in considerazione i precedenti stessi dell’Anac. Si ricorda inoltre come l’Autorità abbia successivamente proseguito nel solco delle precedenti con altri atti, quali la citata delibera n. 388/2017 e la Delibera 20 novembre 2018.

Dunque, sia per la natura della dichiarazione (mera comunicazione), sia per la mancanza di motivazione, sia per la circostanza che sia prima che dopo l’Anac abbia assunto una posizione incompatibile con l’affermazione contenuta nella comunicazione stessa, si ritiene che essa non possa rappresentare un’interpretazione convincente.

Considerato che il Responsabile del procedimento, esaminata la relazione che sul punto il Direttore dell’Esecuzione ha predisposto, ha attestato l’esigenza sopra rappresentata e la necessità quindi, verificata l’analogia tra le prestazioni che già il Raggruppamento di imprese è tenuto ad eseguire nell’ambito del contratto esecutivo e le ulteriori prestazioni sopra descritte, di procedere ad un aumento del contratto cig derivato  733842323C., entro il limite previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016;

Ritenuto pertanto che ricorrano gli estremi per applicare alla fattispecie in esame la disciplina di cui al D.Lgs 50/2016 ed in particolare l’art. 106, comma 12 che “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tale caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”. 

Considerato che la modifica in aumento del contratto in questione riguarda gli stessi servizi oggetto del Contratto Quadro e risulta imprescindibile al fine di dare attuazione a quanto stabilito dal Decreto legge n. 76/2020 “Semplificazione e innovazione digitale”, convertito nella legge n.120/2020, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 938 del 4 agosto 2020 e da quanto emerso a seguito dell’emergenza sanitaria come sopra precisato. L’introduzione di un nuovo operatore economico risulta impraticabile sotto il profilo tecnico in quanto riguarda i medesimi sistemi; la modifica dell’importo di Euro 1.226.305,00 non supera il quinto del valore del contratto.

Risulta inoltre evidente, trattandosi di un sistema già in esercizio, molto complesso, articolato nonché critico in quanto la sua continuità operativa è fondamentale al fine di scongiurare una potenziale interruzione di pubblico servizio, che servono competenze specifiche di altissimo livello ed una conoscenza storica con una profondità adeguata. Tutto ciò premesso, è palese che l’ampliamento del servizio non può essere affidato ad un’Azienda diversa rispetto a quella che già attualmente sta gestendo e manutenendo il sistema. Tutto questo per garantire una conduzione omogenea e fluida delle attività, nonché per evitare costi ed oneri maggiori e/o aggiuntivi derivanti da inevitabili passaggi di consegne e conoscenze di natura generale e/o specifica.

Ritenuto di autorizzare, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, la modifica in aumento del contratto di adesione cig. 733842323C, a decorrere dal 01/01/2021 sino a scadenza, mediante un incremento delle prestazioni contrattualmente previste per un importo di Euro 1.226.305,00 iva esclusa e precisamente:

 

Incremento prestazioni

Ambito

Piano dei fabbisogni
(qtà gg/anno)

Stimata 2021
(Qtà gg/ anno)

Delta qtà (anno)

Capo Progetto

Analista
Funzionale

Specialista
di
prodotto

Architetto
di
sistema

Analista
progr.

DBA

Analisi, Progettazione e realizzazione SW ad hoc

2.050

3.961

1.918

10%

25%

10%

15%

30%

10%

Manutenzione Evolutiva

2.137

4.223

2.086

5%

25%

10%

10%

40%

10%

Servizio di parametrizzazione e Personalizzazione

1.175

2.271

1.096

8%

22%

20%

5%

30%

15%
 

 

Dettaglio economico

Ambito

Delta Qtà Anno

Costo unitario CONSIP SGI

Canone Anno iva esclusa

Analisi, Progettazione e realizzazione SW ad hoc

1.918

 € 244,44

€ 468.835,00

Manutenzione Evolutiva

2.086

€ 234,365

€ 488.874,00

Servizio di parametrizzazione e Personalizzazione

1.096

€ 245,07

€ 268.596,00

 

 

 

 €  1.226.305,00

 

Dato atto che le prestazioni contrattuali saranno eseguite dalla mandataria Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., come previsto nel Contratto Cig derivato 733842323C;

Visto l’art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016;

Dato atto che in data odierna si procede alla comunicazione via pec alla Società Capogruppo dell’avvenuta variazione in aumento del contratto CIG derivato 733842323C, vincolante per l’aggiudicatario.

Dato atto dell’esistenza di un’obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;

Ritenuto di provvedere alla copertura dell’obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale dell’Agricoltura, n. 24 Cap 00144, P. IVA 05724831002, codice fiscale 00967720285, mandataria, Municipia S.p.A. con sede legale in Trento, Via Adriano Olivetti, 7, P. IVA 01973900838, mandante, Engiweb Security S.r.l., con sede legale in Trento, Via Sommarive, 18, P. IVA 07962091000, mandante, NTT DATA Italia S.p.A., società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di NTT DATA EMEA Ltd con sede legale in Milano, Viale Cassala 14/A, P. IVA 07988320011, mandante, PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n. 91, P. IVA 11088550964, mandante ed Expleo Italia S.p.a., con sede legale in Roma, Via Simone Martini, 143/145, P. IVA 05551171001, mandante, la somma di Euro 1.226.305,00=IVA esclusa, corrispondenti ad Euro 1.496.092,10 Iva compresa, come di seguito:

a.  con istituzione del Fondo pluriennale vincolato:

CAPITOLO N. 104167
“Finanziamento del Sistema Informativo Regionale e sanitario e dei servizi information tecnology – acquisto di beni e servizi (decreto 14/11/2017, n. 250)”

Importi compresa IVA

 

2021

articolo 24 “Servizi informatici e di telecomunicazioni”; U.1.03.02.19.001 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI

€ 1.126.951,10

 

b.  impegno pluriennale:

CAPITOLO N. 7204
“Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale”

Importi compresa IVA

articolo 15 “Software”  quinto livello “Sviluppo software e manutenzione evolutiva” – Piano dei Conti U.2.02.03.02.001.

2021

 

€  369.141,00

 

Dato atto:

- che il contratto genera spesa corrente e si riferisce a contratti pluriennali necessari a garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell’Amministrazione (art 10, comma 3, lett. a) del D.lgs 118/2011);

- che l’Amministrazione regionale dovrà operare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta annua dello 0,50% (zero virgola cinque per cento, come previsto dall’art. 30, comma 5-bis del D.lgs n. 50/2016) per l’anno 2021 che verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità., previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, pari all’importo di Euro 6.131,52 iva esclusa, impegnato sul capitolo di spesa n. 104167 e capitolo 7204 annualità 2021, ritenuta che verrà liquidata assieme alla quota già individuata con il citato decreto inziale di finanziamento del contratto pluriennale n. 18 del 19/02/2018.

Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col presente provvedimento;

Visto l’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione “Amministrazione trasparente”, nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- Visto il D.Lgs n. 50 del 2016;

- Visto l’art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- Visto l’art. 2 co. 2 lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la L. R. n. 46 del 25 novembre 2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

- Viste la D.G.R. n. 1896 del 29 novembre 2016;

- Visti il Decreto n. 145 del 29 dicembre 2017, il Decreto n. 18 del 19/2/2018, il Decreto n. 51 del 21/04/2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenza Digitale;

- Visto il contratto di adesione Cig derivato 733842323C;

- Visto il parere dell’Avvocature regionale in data 07/05/2019, prot. n. 177914;

- Vista la L. R. n. 46 del 25 novembre 2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

- Vista la D.G.R. n. 30/2020 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

decreta

  1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241 del 1990 e ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, a decorrere dal 01/07/2018 è il dott. Idelfo Borgo, Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
  3. di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore della U.O. Demand, Progettazione e sviluppo software, ing. Paolo Barichello, come da nomina effettuata con Decreto n. 139 del 23 ottobre 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agend Digitale;
  4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs 60/2016, la modifica del contratto esecutivo di adesione al Contratto Quadro per “Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni - id 1607– Lotto 2” Cig. 621032497B, Cig derivato 733842323C stipulato in data 29/12/2017, con decorrenza dal 01/01/2018 al 31/12/2021,    con il Raggruppamento aggiudicatario tra le società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale dell’Agricoltura, n. 24 Cap 00144, P. IVA 05724831002, codice fiscale 00967720285, mandataria, Municipia S.p.A. con sede legale in Trento, Via Adriano Olivetti, 7, P. IVA 01973900838, mandante, Engiweb Security S.r.l., con sede legale in Trento, Via Sommarive, 18, P. IVA 07962091000, mandante, NTT DATA Italia S.p.A., società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di NTT DATA EMEA Ltd con sede legale in Milano, Viale Cassala 14/A, P. IVA 07988320011, mandante, PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n. 91, P. IVA 11088550964, mandante ed Expleo Italia S.p.a., con sede legale in Roma, Via Simone Martini, 143/145, P. IVA 05551171001, mandante, per l’importo di Euro 19.762.359,76 iva esclusa, mediante un aumento delle prestazioni contrattuali per un importo pari ad Euro 1.226.305,00 iva esclusa a decorrere dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021;
  5. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari ad Euro 1.496.092,10, IVA al 22%, pari ad Euro 269.787,10, compresa, dando atto che si tratta di debito commerciale;
  6. di dare atto che con decreto n. 91 del 7/7/2020, con riferimento all’impegno assunto sul capitolo n. 104167, per la quota residua di euro 91.153.90   è stata accertata per competenza in entrata, la somma di Euro 1.037.685,47 sul capitolo di entrata n. 101147 “Entrate derivanti da Azienda Zero per rimborso di oneri sostenuti per servizi ICT/TLC erogati a favore della sanità regionale (Decreto 14/11/2017, n. 250)” P.d.c.  E.2.01.01.04.001 “Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione” del Bilancio regionale 2020, accertamento n. 2898/2020;
  7. di dare atto che con decreto n. 167 del 24/11/2020 con riferimento all’impegno assunto sul capitolo n. 104167 è stata accertata per competenza in entrata, la somma di Euro 1.035.7978,20 sul capitolo di entrata n. 101147 “Entrate derivanti da Azienda Zero per rimborso di oneri sostenuti per servizi ICT/TLC erogati a favore della sanità regionale (Decreto 14/11/2017, n. 250)” P.d.c.  E.2.01.01.04.001 “Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione” del Bilancio regionale 2020, dovuti da Azienda Zero (anagrafica 165738) a titolo di rimborso di oneri sostenuti per servizi ICT/TlC erogati a favore della Sanità Regionale nel 2020, in forza della Convenzione sottoscritta con Azienda Zero, con durata 5 anni dalla sottoscrizione, per la quota rimanente, accertamento n. 4723/2020;
  8. di dare atto che in data odierna si procede alla comunicazione via pec alla Società Capogruppo dell’avvenuta variazione in aumento del contratto CIG derivato 733842323C, vincolante per l’aggiudicatario;
  9. di dare atto che l’Amministrazione regionale dovrà operare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta annua dello 0,50% (zero virgola cinque per cento, come previsto dall’art. 7 del Contratto Quadro) per gli anni 2019-2020 che verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, pari all’importo di Euro € 6.131,52 iva esclusa, impegnato sul capitolo di spesa n. 104167 e capitolo 7204 nell’annualità 2021, ritenuta che verrà liquidata assieme alla quota già individuata con il citato Decreto inziale di finanziamento del contratto pluriennale n. 18 del 19/2/2018;
  10. di dare atto che le prestazioni contrattuali saranno eseguite dalla mandataria Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., come previsto nel Contratto Cig derivato 733842323C;
  11. di corrispondere a favore della società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale dell’Agricoltura, n. 24 Cap 00144, P. IVA 05724831002, codice fiscale 00967720285, mandataria del raggruppamento temporaneo costituito tra la stessa e le società Municipia S.p.A. con sede legale in Trento, Via Adriano Olivetti, 7, P. IVA 01973900838, Engiweb Security S.r.l., con sede legale in Trento, Via Sommarive, 18, P. IVA 07962091000, NTT DATA Italia S.p.A., società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di NTT DATA EMEA Ltd con sede legale in Milano, Viale Cassala 14/A, P. IVA 07988320011, PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n. 91, P. IVA 11088550964 ed Expleo Italia S.p.a., con sede legale in Roma, Via Simone Martini, 143/145, P. IVA 05551171001, la somma pari ad Euro 1.496.092,10 IVA al 22% compresa (I.V.A pari ad Euro 269.787,10), che costituisce debito commerciale, con fatturazione al raggiungimento di milestone pianificate e condivise con l’Amministrazione, nel caso di prestazioni con modalità di erogazione a corpo o progettuale e con pagamento bimestrale posticipato nel caso di prestazioni con modalità di erogazione continuativa o a consumo, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura; il pagamento che in ogni caso sarà subordinato all’esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell’Amministrazione regionale e secondo le condizioni generali e particolari prevista dalla dall’Accordo Contratto Quadro per “Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni - id 1607– Lotto 2” Cig. 621032497B, sulla base delle fatture emesse dalla Società in base ai servizi effettivamente erogati;
  12. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 7518FH;
  13. di disporre la copertura dell’obbligazione assunta e di impegnare a favore della società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale dell’Agricoltura, n. 24 Cap 00144, P. IVA 05724831002, codice fiscale 00967720285, mandataria del raggruppamento temporaneo costituito tra la stessa e le società Municipia S.p.A. con sede legale in Trento, Via Adriano Olivetti, 7, P. IVA 01973900838, Engiweb Security S.r.l., con sede legale in Trento, Via Sommarive, 18, P. IVA 07962091000, NTT DATA Italia S.p.A., società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di NTT DATA EMEA Ltd con sede legale in Milano, Viale Cassala 14/A, P. IVA 07988320011, PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n. 91, P. IVA 11088550964 ed Expleo Italia S.p.a., con sede legale in Roma, Via Simone Martini, 143/145, P. IVA 05551171001, la somma di Euro 1.496.092,10 compresa IVA pari a Euro 269.787,10 come di seguito:

a.  con istituzione del Fondo pluriennale vincolato:

CAPITOLO N. 104167
Finanziamento del Sistema Informativo Regionale e sanitario e dei servizi information tecnology – acquisto di beni e servizi (decreto 14/11/2017, n. 250)”

Importi compresa IVA

 

2021

articolo 24 “Servizi informatici e di telecomunicazioni”; U.1.03.02.19.001 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI

€ 1.126.951,10

 

b. impegno pluriennale:

CAPITOLO N. 7204
“Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale”

Importi compresa IVA

articolo 15 “Software”  quinto livello “Sviluppo software e manutenzione evolutiva” – Piano dei Conti U.2.02.03.02.001.

2021

 

€  369.141,00

 

  1. di dare atto che il contratto genera spesa corrente e si riferisce a contratto pluriennale necessario a garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell’Amministrazione (art 10, comma 3, lett. a) del D.lgs 118/2011);
  2. di attestare la copertura dell’obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 1.496.092,10 IVA al 22% compresa, a carico del Bilancio regionale per l’annualità 2021, come specificato al punto 13) del presente dispositivo;
  3. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2020-2022 e con le regole di finanza pubblica;
  4. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
  5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’artt. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
  7. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Idelfo Borgo

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